Home

Statuto

Consiglio direttivo

Inaugurazione

Attività

Il Farinelli a Bologna

Mostra

La tomba del Farinelli

Programma centenario

Farinelli e gli evirati cantori

Come associarsi

English

 

Testamento di Carlo Broschi Farinelli

CENTRO STUDI FARINELLI

 

 

STATUTO

Art. 1) E' costituita l'associazione denominata "CENTRO STUDI FARINELLI".

Art. 2) L'associazione ha sede in Bologna (BO), Piazza Celestini n. 4 presso l'Archivio di Stato.

Art. 3) L'associazione è una libera istituzione culturale senza fine di lucro.

L'associazione ha per scopo lo studio e la ricerca musicale e musicologica, la ricerca storica, letteraria e artistica in ordine alla vocalità dei secoli 17°, 18°, 19°, con particolare riferimento agli evirati cantori ed in generale al contesto storico culturale ed artistico che li produsse.

Cura a tal fine, lo svolgimento di attività di ricerca scientifica e ne assicura la divulgazione attraverso l'organizzazione di convegni, la pubblicazione di articoli su riviste specializzate, la realizzazione di concerti e spettacoli teatrali, la organizzazione di concorsi per soprani, contralti, la organizzazione di mostre, la realizzazione di pubblicazioni.

Per il conseguimento dello scopo sociale, l'associazione potrà, anche in unione con altri enti pubblici e privati e in particolare con altri Enti aventi scopi analoghi, realizzare forme di collaborazione per lo sviluppo di ogni iniziativa giudicata idonea al raggiungimento delle finalità sopra precisate.

E' escluso qualunque tipo di lucro.

Art. 4) La durata della associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2100, salvo proroga delberata dall'assemblea.

Art. 5) Il patrimonio dell'associazione è costituito:

a) dalle quote di iscrizione e dalle quote associative, quali saranno stabilite dal Consiglio Direttivo;

b) da elargizioni, donazioni e lasciti fatti a favore dell'associazione da qualunque persona fisica o giuridica;

c) dalle eccedenze attive di bilancio che il Consiglio Direttivo potrà decidere di destinare annualmente all'incremento del patrimonio.

Poichè l'associazione non ha scopo di lucro, ogni eventuale disponibilità patrimoniale in eccedenza sarà reinvestita in attività aventi lo stesso scopo sociale.

Art. 6) L'associazione trae i mezzi finanziari per il suo mantenimento:

– dai proventi del patrimonio;

– dalle quote di iscrizione dei soci e dalle quote associative;

– dal ricavato delle attività svolte, ivi comprese la riproduzione e la commercializzazione audio visiva delle manifestazioni;

– da eventuali sovvenzioni e/o contributi di persone fisiche e/o di Enti pubblici o privati;

– da qualunque altro introito realizzato dall'associazione nell'ambito della sua attività.

Art. 7) Possono essere soci dell'associazione persone fisiche e giuridiche di qualunque tipo.

L'ammissione a socio, su richiesta dell'interessato, è deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo.

Art. 8) L'associazione è costituita da soci che si distinguono nelle seguenti categorie:

1) Fondatori;

2) Ordinari;

3) Sostenitori;

4) Benemeriti.

1) Sono soci Fondatori le persone che sono intervenute nell'atto costitutivo e hanno versato la quota iniziale o coloro che saranno cooptati dal Consiglio Direttivo con tale qualifica.

2) Sono soci Ordinari e Sostenitori le persone fisiche o giuridiche che siano interessate al perseguimento degli scopi sociali, ne facciano domanda e siano accettati dal Consiglio Direttivo. I  soci  Ordinari  e  Sostenitori  dovranno versare una quota associativa fissata annualmente dal Comitato Direttivo.

3) Sono soci Benemeriti le persone fisiche o giuridiche, cooptate in sede di costituzione dell'associazione dai soci Fondatori o successivamente dal Consiglio Direttivo, che per la loro specifica esperienza e per le cariche che ricoprono, possono dare con la loro presenza un particolare prestigio all'associazione.

Tutti i soci, con esclusione dei soci Benemeriti, sono tenuti a versare annualmente le quote stabilite per le  varie categorie.

I soci potranno fruire dei servizi predisposti dall'associazione, intervenendo alle iniziative organizzate e ricevendo le informazioni relative all'attività associativa. Potranno attuare una partecipazione attiva alla vita ed alle iniziative dell'associazione in termini di collaborazione o di presentazione e proposte utili ai fini della associazione.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 9) La qualità di associato si perde per decesso, rinunzia e decadenza.

La decadenza è dichiarata dal Comitato Direttivo con delibera motivata per violazione delle disposizioni statutarie, dei regolamenti e delle delibere assembleari o del Comitato Direttivo, ovvero per la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella dell'associazione.

Tale provvedimento sarà comunicato per iscritto all'associato dichiarato decaduto, il quale, entro trenta giorni dalla comunicazione, potrà, mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'associazione, ricorrere all'assemblea generale, che deciderà inappellabilmente.

Art. 10) Sono organi dell'associazione:

a) Il Presidente onorario;

b) l'assemblea generale dei soci;

c) l'assemblea dei soci fondatori;

d) il Consiglio Direttivo;

e) Il Presidente;

f) il Vice Presidente

g) il Segretario

Art. 11) L'assemblea generale è formata da tutti gli iscritti all'associazione ed è convocata, almeno una volta all'anno, dal Presidente o dal Vice Presidente.

Art. 12) L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione, o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, o, in mancanza anche di quest'ultimo, da persona eletta dall'assemblea stessa.

Spetta in particolare all'assemblea generale:

a) deliberare sugli affari iscritti all'ordine del giorno;

b) revocare i soci, sentito l'interessato a norma del precedente art. 9);

c) eleggere i componenti il Consiglio Direttivo tra i soci fondatori;

d) deliberare sulle modifiche dello Statuto, con l'osservanza delle disposizioni di cui al 3° comma dell'articolo successivo;

e) approvare i bilanci preventivi e consuntivi.

Art. 13) Le riunioni dell'assemblea generale, in  prima convocazione, sono valide con la partecipazione della metà più uno dei componenti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Le relative deliberazioni sono sempre adottate a maggioranza dei voti.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno un quarto degli associati, fra i quali almeno la metà più uno dei soci fondatori, ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

I soci che non possono intervenire di persona all'assemblea generale possono farsi legittimamente rappresentare, con delega scritta, da uno dei soci presenti.

Art. 14) L'assemblea dei soci fondatori si riunisce almeno due volte all'anno per offrire utili indicazioni alla gestione culturale ed amministrativa dell'associazione e per le incombenze di cui al successivo art. 15).

Art. 15) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di due ad un massimo di nove membri, eletti tra i soci fondatori dall'Assemblea Generale, che di volta in volta ne determina il numero. Essi durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Ove l'assemblea non provveda ad eleggere il massimo dei componenti, il  Consiglio  Direttivo  può  nominare  per cooptazione fino ad un massimo di cinque consiglieri. I consiglieri cooptati scadono contemporaneamente ai consiglieri eletti dall'assemblea.

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente il Vice Presidente ed il Segretario; anche per tali cariche la durata è triennale, con facoltà di rielezione.

Se nel corso del triennio di carica viene a mancare per una ragione qualsiasi un componente del Consiglio Direttivo di nomina dell'assemblea, il Consiglio provvede alla cooptazione di altro membro, che durerà in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio.

Art. 16) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando questi lo ritiene opportuno o su richiesta scritta e motivata di due dei suoi membri ed in ogni caso ogni 4 (quattro) mesi. Il Consiglio è validamente convocato quando è presente almeno la metà dei suoi membri e delibera a maggioranza qualificata (almeno 2/3 dei suoi membri).

Al Consiglio Direttivo spettano:

a) la ratifica amministrativa dei programmi dell'associazione, compatibilmente con le esigenze di bilancio;

b) la stipulazione di convenzioni con Enti o Istituzioni senza necessità di approvazioni o ratifiche assembleari;

c) la redazione e l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi;

d) la nomina del segretario dell'associazione;

e) l'assunzione ed il licenziamento del personale dipendente;

f) qualsiasi altra facoltà che non sia – in virtù di legge o del  presente  statuto    riservata  alla  competenza dell'assemblea.

Art. 17) Il Presidente Onorario viene scelto dai soci fondatori fra le persone più rappresentative nell'ambito musicale e resta in carica a vita o fino a dimissioni.

Art. 18) Il Presidente ha la firma sociale e la rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; presiede il Consiglio Direttivo e l'assemblea degli associati; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dei predetti organi ed alla direzione dell'associazione.

Art. 19) Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento di questi, con tutti i poteri di cui dispone il Presidente.

Il Consiglio Direttivo può conferire con propria deliberazione deleghe e poteri di rappresentanza ad altri consiglieri per la trattazione di determinati affari.

Art. 20) L'esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile il Comitato Direttivo sottoporrà all'assemblea generale il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente, ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività proprie dell'associazione.

Gli utili o avanzi di gestione nonchè i fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 21) L'associazione, oltre che per i casi previsti dall'art. 27 del Codice Civile, può sciogliersi con deliberazione dell'assemblea generale presa con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 22) In caso di scioglimento dell'associazione, la destinazione di tutti i suoi beni, mobili e immobili, sarà decisa dall'assemblea generale, su proposta del Consiglio Direttivo, a favore di ente avente scopi analoghi.

E' esclusa la divisione tra i soci dei fondi che rimanessero disponibili.

Firmato:
Francesca Boris

Maria Pia Neri Jacoboni
Carlo Vitali
Luigi Verdi
Vincenzo Lucchese
Dott. Giorgio Forni notaio

  Bologna, 19 dicembre 2003