Art.14 Tutela Testimonianze storiche e archeologiche
1. Aree di accertata e rilevante consistenza archeologica
a) Definizione e finalità di tutela. Sono le aree interessate da notevole presenza di materiali e/o strutture di interesse archeologico, già rinvenuti ovvero non ancora oggetto di regolari campagne di scavo, ma motivatamente ritenuti presenti, e le aree che si possono configurare come luoghi di importante documentazione storica e insediativa.
b) Provvedimento istitutivo della tutela. Piano territoriale di coordinamento provinciale approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 19 del 30 marzo 2004 (art. 8.2).
Fino all'approvazione del nuovo Piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 156 del D.Lgs 42/2004, tali aree coincidono con “le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del presente codice” di cui all’art. 142, comma 1, lettera m del D.Lgs. 42/2004.
c) Individuazione delle aree tutelate. Carta unica del territorio/1 - layer: “aree archeologiche”; Carta unica del territorio/2 – Tutela Testimonianze storiche e archeologiche.
d) Modalità di tutela. Le misure e gli interventi di tutela e valorizzazione nonché gli interventi funzionali allo studio, all'osservazione e alla pubblica fruizione dei beni e dei valori tutelati sono definiti da progetti pubblici di contenuto esecutivo, elaborati con la competente Soprintendenza per i Beni archeologici avvalendosi della collaborazione dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna. Fino all’approvazione di detti progetti, si applicano le seguenti norme transitorie:
- sono ammesse attività di studio, ricerca, scavo e restauro, nonché interventi di trasformazione connessi a tali attività, ad opera degli enti o degli istituti scientifici autorizzati;
- è ammessa l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo, fermo restando che ogni scavo o aratura dei terreni a profondità superiore a 50 cm deve essere autorizzato dalla competente Soprintendenza per i Beni archeologici e fatte salve eventuali disposizioni più restrittive dettate dalla Soprintendenza stessa;
- sono ammessi gli interventi sui manufatti edilizi esistenti, ivi inclusi quelli relativi alle opere pubbliche di difesa del suolo, di bonifica e di irrigazione, fermo restando che ogni intervento incidente sul sottosuolo deve essere autorizzato dalla competente Soprintendenza per i Beni archeologici.
2. Aree di concentrazione di materiali archeologici e fascia di rispetto archeologico della via Emilia
a) Definizione e finalità di tutela. Sono le aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti, le aree di rispetto o integrazione per la salvaguardia di paleohabitat, le aree campione per la conservazione di particolari attestazioni di tipologie e di siti archeologici, le aree a rilevante rischio archeologico.
Alla medesima tutela è soggetta la fascia di rispetto archeologico della via Emilia, di ampiezza pari a metri 30 per lato, all’esterno del territorio urbanizzato.
b) Provvedimento istitutivo della tutela. Piano territoriale di coordinamento provinciale approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 19 del 30 marzo 2004 (art. 8.2).
c) Individuazione delle aree tutelate. Carta unica del territorio/1 - layer: “rispetto archeologico 1”; Carta unica del territorio/2 – Tutela Testimonianze storiche e archeologiche.
d) Modalità di tutela. Le misure e gli interventi di tutela e valorizzazione nonché gli interventi funzionali allo studio, all'osservazione e alla pubblica fruizione dei beni e dei valori tutelati sono definiti da progetti pubblici di contenuto esecutivo, elaborati con la competente Soprintendenza per i Beni archeologici avvalendosi della collaborazione dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna. Fino all'entrata in vigore di detti progetti, si applicano le seguenti norme transitorie: ogni intervento è subordinato all'esecuzione di sondaggi preliminari, svolti in accordo con la competente Soprintendenza per i Beni archeologici, tesi ad accertare l'esistenza di materiali archeologici e la compatibilità dei progetti di intervento con gli obiettivi di tutela, anche in considerazione della necessità di individuare aree di rispetto o di potenziale valorizzazione e/o fruizione.
3. Zone ad alta potenzialità archeologica
a) Definizione e finalità di tutela. Sono le aree in cui è riconoscibile l’impianto urbano delle età preromana e romana caratterizzato da contesti pluristratificati con alta probabilità di rinvenimenti archeologici.
b) Provvedimento istitutivo della tutela. Piano strutturale comunale.
c) Individuazione delle aree tutelate. Carta unica del territorio/1 - layer: “rispetto archeologico 2”; Carta unica del territorio/2 – Tutela Testimonianze storiche e archeologiche.
d) Modalità di tutela. Ogni intervento che presuppone attività di scavo e/o movimentazione del terreno è subordinato all'esecuzione di sondaggi preliminari, svolti in accordo con la competente Soprintendenza per i Beni archeologici.
4. Zone a media potenzialità archeologica
a) Definizione e finalità di tutela. Sono le aree periferiche rispetto a quelle dove è riconoscibile l’impianto urbano dell’età preromana e romana in cui la probabilità di rinvenimenti archeologici è da verificare alla luce dei dati informativi acquisiti e aggiornati dalla Soprintendenza per i Beni archeologici.
b) Provvedimento istitutivo della tutela. Piano strutturale comunale.
c) Individuazione delle aree tutelate. Carta unica del territorio/1 - layer: “rispetto archeologico 3”; Carta unica del territorio/2 – Tutela Testimonianze storiche e archeologiche.
d) Modalità di tutela. Ogni intervento che presuppone attività di scavo e/o movimentazione del terreno è preventivamente sottoposto alla competente Soprintendenza per i Beni archeologici che potrà subordinare l’intervento a indagini archeologiche preventive.
5. Zone a bassa potenzialità archeologica
a) Definizione e finalità di tutela. Sono le aree caratterizzate da una rarefazione e da una scarsa stratificazione delle presenze archeologiche.
b) Provvedimento istitutivo della tutela. Piano strutturale comunale.
c) Individuazione delle aree tutelate. Carta unica del territorio/1 - layer: “potenzialità archeologica 3”; Carta unica del territorio/2 – Tutela Testimonianze storiche e archeologiche.
d) Modalità di tutela. Ogni progetto di realizzazione di grandi infrastrutture o che modifica sostanzialmente l’assetto del territorio è preventivamente sottoposto alla competente Soprintendenza per i Beni archeologici che potrà subordinare l’intervento a indagini archeologiche preventive.
6. Zona di tutela della struttura centuriata
a) Definizione e finalità di tutela. Sono le aree estese e omogenee in cui l'organizzazione della produzione agricola e del territorio segue tuttora la struttura centuriata come si è confermata o modificata nel tempo.
b) Provvedimento istitutivo della tutela. Piano territoriale di coordinamento provinciale approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 19 del 30 marzo 2004 (art. 8.2).
c) Individuazione delle aree tutelate. Carta unica del territorio/1 - layer: “centuriazione”; Carta unica del territorio/2 – Tutela Testimonianze storiche e archeologiche.
d) Modalità di tutela. In queste aree devono essere mantenute le caratteristiche essenziali degli elementi caratterizzanti l’impianto storico della centuriazione. Gli elementi della centuriazione devono essere valorizzati anche per la realizzazione delle reti ecologiche, qualora individuati come Corridi ecologici locali dalla Tavola Dotazioni ecologiche e ambientali. Qualsiasi intervento di realizzazione, ampliamento e rifacimento di infrastrutture viarie e canalizie deve possibilmente riprendere gli analoghi elementi lineari della centuriazione, e comunque essere complessivamente coerente con l’organizzazione territoriale e preservare la testimonianza dei tracciati originari e degli antichi incroci.
Gli interventi sono soggetti al rispetto delle ulteriori prescrizioni stabilite dai commi 8, 9 dell’art. 8.2 del Ptcp.
7. Edifici di interesse storico-architettonico
a) Definizione e finalità di tutela. Si tratta di edifici di interesse storico costituenti emergenze architettoniche, tra i quali vengono identificati gli immobili riconosciuti come beni culturali dalla disciplina legislativa nazionale vigente.
Finalità della tutela è la conservazione del loro valore nel contesto urbanistico e paesaggistico di riferimento.
b) Provvedimenti istitutivi della tutela. Piano strutturale comunale e D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” (parte seconda, titolo 1).
c) Individuazione delle aree tutelate. Carta unica del territorio/1 - layer: “edifici storici”; Carta unica del territorio/2 – Tutela Testimonianze storiche e archeologiche.
d) Modalità di tutela. Gli interventi edilizi e di modificazione degli usi degli edifici tutelati devono essere improntati al criterio del restauro e della compatibilità dell’utilizzazione con i vincoli dati dalla struttura edilizia. Gli interventi sono normati in maniera specifica dal Rue. Gli interventi sugli immobili tutelati dal D.Lgs. 42/2004 sono autorizzati mediante le procedure previste dal decreto stesso.
8. Agglomerati d’interesse storico–architettonico
a) Definizione e finalità di tutela. Si tratta di insiemi costituiti da edifici, strade, piazze e giardini, caratterizzati da un impianto insediativo storicamente determinato e ancora riconoscibile come unitario.
Finalità della loro tutela è mantenere leggibili le relazioni fisiche, funzionali e percettive tra gli edifici, gli elementi infrastrutturali, gli spazi aperti comuni e di pertinenza.
b) Provvedimento istitutivo della tutela. Piano territoriale di coordinamento provinciale approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 19 del 30 marzo 2004 (art. 8.3)
c) Individuazione delle aree tutelate. Carta unica del territorio/1 - layer: “nuclei storici”; Carta unica del territorio/2 – Tutela Testimonianze storiche e archeologiche.
d) Modalità di tutela. La salvaguardia e il rafforzamento della leggibilità comportano:
- il rispetto dei caratteri che connotano la trama viaria ed edilizia: gli elementi di pertinenza stradale, il rapporto edificio-lotto-spazio pubblico, i tracciati e le configurazioni fisiche delle sedi stradali (andamento altimetrico delle sezioni e degli sviluppi longitudinali);
- l’accessibilità e la fruizione degli spazi aperti pubblici e il mantenimento degli spazi aperti privati di pertinenza degli edifici d’interesse storico architettonico, di cui all’art. 14, comma 6 del presente Quadro normativo, e degli edifici d’interesse documentale, così come individuati nel Regolamento urbanistico edilizio;
- il mantenimento di alcuni usi non residenziali, quali in particolare pubblici esercizi, strutture ricettive, servizi ricreativi, servizi sociali e di interesse generale.
9. Sistema storico delle acque derivate
a) Definizione e finalità di tutela. Il sistema storico delle acque derivate è costituito dai corsi d’acqua artificiali ancora presenti nel territorio, dai relativi manufatti idraulici (chiuse, mulini, condotte, ecc. ) e dai ponti, pedonali e carrabili, che li attraversano. Finalità della tutela è la conservazione di questi elementi, che sarà accompagnata da azioni volte a renderli riconoscibili e fruibili.
b) Provvedimento istitutivo della tutela. Piano territoriale di coordinamento provinciale approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 19 del 30 marzo 2004 (art. 8.5)
c) Individuazione delle aree tutelate. Carta unica del territorio/1 - layer: “canali storici”; Carta unica del territorio/2 – Tutela Testimonianze storiche e archeologiche.
d) Modalità di tutela. I corsi d’acqua artificiali di superficie non possono essere tombati, i tracciati, sia superficiali, sia sotterranei, non possono essere deviati o modificati. I ponti e i manufatti idraulici che appartengono al sistema storico della acque derivate e che presentano caratteri storici ancora leggibili non possono essere distrutti, ma devono essere conservati e restaurati.
10. Viabilità storica
a) Definizione e finalità di tutela. Sono le strade (nonché le piazze e gli altri spazi pubblici ed elementi di pertinenza) che mantengono caratteri storici ancora leggibili. Il tracciato di queste strade coincide con quello rilevato in occasione della formazione del “Catasto terreni” del 1931.
Si distinguono le strade comprese all’interno del perimetro degli Ambiti storici, tutte soggette a tutela, da quelle all’esterno dei medesimi Ambiti, solo in parte soggette a tutela.
La finalità della tutela è di conservare la memoria del ruolo strutturante di questi manufatti nell’organizzazione del territorio.
b) Provvedimento istitutivo della tutela. Piano territoriale di coordinamento provinciale approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 19 del 30 marzo 2004 art. 8.5. La viabilità storica è tutelata ai sensi dell’art. 10, comma 4, lettera g del D.Lgs. 42/2004 qualora abbia carattere urbano, ovvero quando risulti inclusa nel perimetro degli Ambiti storici.
c) Individuazione delle aree tutelate. Carta unica del territorio/1 - layer: “viabilità storica”; Carta unica del territorio/2 – Tutela Testimonianze storiche e archeologiche.
d) Modalità di tutela. La sede della viabilità storica non può essere soppressa né privatizzata o comunque alienata o chiusa salvo che per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità. Devono essere salvaguardati gli elementi di pertinenza stradale (come pilastrini, edicole e simili). È da preferire in ogni caso il mantenimento dei toponimi storici, se ancora utilizzati. La dotazione vegetazionale ai bordi delle strade è da salvaguardare, potenziare e/o ripristinare, anche ai fini del raccordo naturalistico della rete ecologica.
La viabilità storica è soggetta a differenti tipologie di tutela che dipendono dalla sua utilizzazione attuale.
La viabilità storica di tipo I è quella che continua a svolgere significative funzioni di supporto al traffico automobilistico; eventuali trasformazioni su questa viabilità devono permettere il mantenimento della percezione del tracciato storico e degli elementi di pertinenza, che possono eventualmente trovare una differente collocazione, che ne mantenga la leggibilità come parte dell’assetto storico della strada.
La viabilità storica di tipo II è quella in cui il valore storico-testimoniale prevale comunque sulle caratteristiche funzionali; gli eventuali interventi devono conservare o ripristinare l’assetto storico, per quanto riguarda il tracciato, la sistemazione delle pertinenze, l’utilizzazione di materiali per la pavimentazione e il fondo stradale, evitando allargamenti e modifiche degli andamenti altimetrici delle sezioni stradali e degli sviluppi longitudinali. Le strade locali che non risultino asfaltate devono di norma rimanere tali.