Art.13 Tutela Elementi naturali e paesaggistici
a) Definizione e finalità di tutela. Si definiscono aree forestali le parti di territorio caratterizzate dalla presenza di vegetazione arborea e arbustiva spontanea o di origine artificiale in grado di produrre legno o altri prodotti classificati usualmente come forestali e di esercitare un'influenza sul clima, sul regime idrico, sulla flora e sulla fauna. La definizione completa delle aree forestali è contenuta nell’art.1.5 del Ptcp.
Vengono conferite al sistema delle aree forestali finalità di tutela naturalistica, di protezione idrogeologica, di ricerca scientifica, funzione climatica e turistico-ricreativa, oltreché produttiva.
b) Provvedimento istitutivo della tutela. Piano territoriale di coordinamento provinciale approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 19 del 30 marzo 2004 (art. 7.2).
Fino all'approvazione del nuovo piano paesaggistico ai sensi dell'art. 156 del D.Lgs 42/2004, le aree individuate in cartografia come “boschi” coincidono con "i territori coperti da foreste e da boschi" di cui all'art. 142, comma 1, lettera g del medesimo decreto ("Codice dei beni culturali e del paesaggio").
c) Individuazione delle aree tutelate. Carta unica del territorio/1 - layer: "aree forestali"; Carta unica del territorio/2 - Tutela Elementi naturali e paesaggistici.
d) Modalità di tutela. Gli interventi ammessi in tali aree sono quelli previsti dall'art. 7.2, comma 3 del Ptcp. In merito alle infrastrutture e agli impianti di pubblica utilità valgono le prescrizioni dell'art. 7.2, commi 5, 6 e 7 del Ptcp. Nei boschi che ricadono all'interno delle fasce di tutela fluviale devono essere osservate le direttive dell'art. 7.2, comma 4 del Ptcp.
a) Definizione e finalità di tutela. I calanchi sono elementi morfologici che contribuiscono alla definizione delle particolarità paesistico-ambientali della collina. La loro tutela considera sia i problemi di dissesto idrogeologico sia il valore del paesaggio che contribuiscono a rendere caratteristico.
b) Provvedimento istitutivo della tutela. Piano territoriale di coordinamento provinciale approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 19 del 30 marzo 2004 (art. 7.6).
c) Individuazione delle aree tutelate. Carta unica del territorio/1 - layer: "calanchi"; Carta unica del territorio/2 - Tutela Elementi naturali e paesaggistici.
d) Modalità di tutela. Sui calanchi sono consentite esclusivamente le opere e le attività volte al miglioramento dell'assetto idrogeologico, ove non in contrasto con eventuali aspetti naturalistici e paesaggistici, e quelle volte alla conservazione di tali aspetti. La conservazione degli aspetti naturalistici e paesaggistici è comunque preminente e prioritaria per i calanchi ricadenti nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale del sistema collinare.
Sui calanchi è vietata qualsiasi forma di utilizzazione della vegetazione forestale insediatasi naturalmente, in quanto avente funzione protettiva e idrogeologica. Gli unici tagli consentiti sono quelli fitosanitari a carico delle sole piante morte, deperienti e secche ancora ergentisi, allo scopo di ridurre il rischio di incendi.
a) Definizione e finalità di tutela. I crinali sono elementi morfologici che contribuiscono alla definizione delle particolarità paesistico-ambientali.
Finalità della tutela è la salvaguardia del profilo, dei coni visuali nonché dei punti di vista.
b) Provvedimento istitutivo della tutela. Piano territoriale di coordinamento provinciale approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 19 del 30 marzo 2004 (art. 7.6).
c) Individuazione delle aree tutelate. Carta unica del territorio/1 - layer: "crinali"; Carta unica del territorio/2 - Tutela Elementi naturali e paesaggistici.
d) Modalità di tutela. Il profilo dei crinali deve essere conservato integro e libero da edifici che possano modificarne la percezione visiva dai principali centri abitati e dalle principali infrastrutture viarie. La realizzazione di nuovi tralicci per elettrodotti è ammessa solo in attraversamento del crinale stesso, quando non diversamente localizzabili. La realizzazione di nuovi impianti per la produzione di energia eolica è ammessa nei limiti di quanto previsto nel Piano energetico provinciale e con le procedure di valutazione dell'impatto che saranno richieste. La realizzazione di nuovi supporti per antenne di trasmissione radio-televisiva è ammessa solo nei siti e nei limiti che saranno previsti nello specifico piano di settore (Plert - Piano Provinciale di Localizzazione dell'Emittenza Radio e Televisiva).
4. Fiumi, torrenti e corsi d'acqua di interesse paesaggistico
a) Definizione e finalità di tutela. I corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini, entro una fascia di 150 metri ciascuna, sono soggetti alle seguenti forme di tutela di cui alla seguente lettera d fino all'approvazione del nuovo piano paesaggistico previsto dall'art. 156 del D.Lgs 42/2004.
b) Provvedimento istitutivo della tutela. Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio" (art. 142, comma 1, lettera c).
c) Individuazione delle aree tutelate. Carta unica del territorio/1 - layer: "acque pubbliche"; Carta unica del territorio/2 - Tutela Elementi naturali e paesaggistici.
d) Modalità di tutela. Questi beni di interesse paesaggistico non possono essere distrutti né essere oggetto di modificazioni che rechino pregiudizio ai valori protetti. Sono sottoposti al procedimento autorizzativo previsto dall'art. 159 del D.Lgs. 42/2004 fino all'approvazione del nuovo piano paesistico. A regime saranno sottoposti alla disciplina prevista dagli articoli 146-149 del medesimo D.Lgs. 42/2004.
a) Definizione e finalità di tutela. Sono sottoposte a disciplina speciale di pianificazione e di gestione le seguenti aree che fanno parte del sistema provinciale delle aree protette:
- Parco regionale dei Gessi bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa;
- Area di riequilibrio ecologico Golena San Vitale di Reno.
Le finalità della tutela sono la conservazione del patrimonio naturale, storico-culturale e paesaggistico e la valorizzazione di tale patrimonio per la promozione socio-economica delle comunità residenti.
b) Provvedimento istitutivo della tutela. Legge regionale n.11/88 istitutiva del Parco regionale dei Gessi bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa.
Piano territoriale di coordinamento provinciale approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 19 del 30 marzo 2004 (art. 4.2).
Tali aree coincidono con "i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi" di cui all'art. 142, comma 1, lettera f del D.Lgs. 42/2004.
c) Individuazione delle aree tutelate. Carta unica del territorio/1 - layer: "aree protette"; Carta unica del territorio/2 - Tutela Elementi naturali e paesaggistici.
d) Modalità di tutela. Le trasformazioni ammissibili nelle aree del Parco regionale dei Gessi bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa sono definite e disciplinate nel vigente Piano territoriale del parco.
Le modalità di intervento nell'Area di riequilibrio ecologico Golena San Vitale sono disciplinate dalla normativa relativa alle fasce di tutela fluviale, entro le quali è interamente compresa l'Area, mentre le modalità di utilizzazione del territorio sono contenute nel vigente Regolamento di gestione.
a) Definizione e finalità di tutela. Rete Natura 2000 è la rete ecologica europea costituita da un sistema coerente e coordinato di zone di protezione nelle quali è prioritaria la conservazione della diversità biologica presente, con particolare riferimento alla tutela di determinate specie animali e vegetali rare e minacciate a livello comunitario e degli habitat di vita di tali specie. Nel territorio di Bologna sono presenti due Siti di interesse comunitario (Sic) che, una volta riconosciuti dalla Commissione europea, diventeranno Zone speciali di conservazione (Zsc) e che costituiscono parti strutturanti della rete ecologica di livello locale:
- Golena San Vitale e golena del Lippo;
- Boschi di san Luca e Destro Reno.
b) Provvedimento istitutivo della tutela. Piano territoriale di coordinamento provinciale approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 19 del 30 marzo 2004 (art. 4.2).
Delibera Giunta regionale di approvazione del "Sic-Zps IT4050029 Boschi di San Luca e Destro Reno" n.167/2006
c) Individuazione delle aree tutelate. Carta unica del territorio/1 - layer: "natura 2000"; Carta unica del territorio/2 - Tutela Elementi naturali e paesaggistici.
d) Modalità di tutela. Si rimanda al "Piano di Azione - Linee guida per la gestione di Psic del territorio provinciale" allegato alla relazione del Ptcp e a suoi successivi aggiornamenti.
7. Beni paesaggistici tutelati dalla normativa precedente il D.Lgs. 42/2004
a) Definizione e finalità di tutela. Sono i beni paesaggistici presenti negli elenchi compilati a norma delle legge 1497/1939 e da questa assoggettati a provvedimenti di tutela.
b) Provvedimento istitutivo della tutela. Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio" (art. 157, comma 1, lettere a, b, c, e, f bis).
c) Individuazione delle aree tutelate. Carta unica del territorio/1 - layer: "beni L1497"; Carta unica del territorio/2 - Tutela Elementi naturali e paesaggistici.
d) Modalità di tutela. Questi beni di interesse paesaggistico non possono essere distrutti né essere oggetto di modificazioni che rechino pregiudizio ai valori protetti. Sono sottoposti al procedimento autorizzativo previsto dall'art 159 del D.Lgs. 42/2004 fino all'approvazione del nuovo piano paesistico. A regime sono sottoposti alla disciplina prevista dagli articoli 146-149 del medesimo D.Lgs. 42/2004.
8. Sistema della collina
a) Definizione e finalità di tutela. E’ il sistema riconosciuto dalla lettura del paesaggio alla scala regionale e provinciale operata dai piani sovracomunali vigenti.
La finalità è la tutela delle componenti peculiari (geologiche, morfologiche, ambientali, vegetazionali) del paesaggio della collina bolognese.
b) Provvedimento istitutivo della tutela. Piano territoriale di coordinamento provinciale approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 19 del 30 marzo 2004 (art. 7.1).
c) Individuazione delle aree tutelate. Carta unica del territorio/1 - layer: “sistema della collina”; Carta unica del territorio/2 – Tutela Elementi naturali e paesaggistici.
d) Modalità di tutela. Per le infrastrutture e gli impianti di pubblica utilità valgono le prescrizioni dell’art. 7.1, comma 3 del Ptcp. Per gli altri interventi ammissibili valgono le prescrizioni dell’art. 7.1, comma 4 del Ptcp. Il Rue provvede alla definizione delle altezze e delle sagome ammissibili dei manufatti edilizi allo scopo di salvaguardare gli scenari d’insieme, tenendo conto delle caratteristiche edilizie e insediative locali.
9. Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale della pianura
a) Definizione e finalità di tutela. Le zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale della pianura sono definite in relazione alla presenza di spazi caratterizzati da valori di naturalità e di diversità biologica, oltre che da connotati paesaggistici.
Le finalità primarie della tutela sono la conservazione e il miglioramento della biodiversità, la valorizzazione delle relative peculiarità paesaggistiche in funzione della riqualificazione e fruizione didattica e ricreativa del territorio.
b) Provvedimento istitutivo della tutela. Piano territoriale di coordinamento provinciale approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 19 del 30 marzo 2004 (art. 7.4).
c) Individuazione delle aree tutelate. Carta unica del territorio/1 - layer: “interesse paesaggistico pianura”; Carta unica del territorio/2 – Tutela Elementi naturali e paesaggistici.
d) Modalità di tutela. Sono ammessi interventi volti a consentire la pubblica fruizione delle aree tutelate: la realizzazione di parchi le cui attrezzature, ove non preesistenti, siano mobili o amovibili e precarie; percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati.
Per le infrastrutture e gli impianti di pubblica utilità valgono le prescrizioni dell’art. 7.4, comma 3 del Ptcp. Per gli altri interventi ammissibili valgono le prescrizioni dell’art. 7.4, comma 5 del Ptcp.
10. Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale
a) Definizione e finalità di tutela. Le zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale sono definite in relazione a particolari condizioni morfologiche e/o vegetazionali, particolari connotati di naturalità e/o diversità biologica, condizioni di ridotta antropizzazione.
La finalità primaria della tutela è quella di mantenere, recuperare e valorizzare le loro peculiarità paesaggistiche ed ecologiche.
b) Provvedimento istitutivo della tutela. Piano territoriale di coordinamento provinciale approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 19 del 30 marzo 2004 (art. 7.3).
c) Individuazione delle aree tutelate. Carta unica del territorio/1 - layer: "interesse paesaggistico"; Carta unica del territorio/2 - Tutela Elementi naturali e paesaggistici.
d) Modalità di tutela. Sono ammessi interventi volti a consentire la pubblica fruizione delle aree tutelate: la realizzazione di parchi le cui attrezzature, ove non preesistenti, siano mobili o amovibili e precarie; percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati; zone alberate di nuovo impianto e attrezzature mobili o amovibili e precarie in radure esistenti.
In merito alle infrastrutture e agli impianti di pubblica utilità valgono le prescrizioni dell'art. 7.3, comma 4 del Ptcp. Per gli altri interventi ammissibili valgono le prescrizioni dell'art. 7.3, comma 5 del Ptcp.
a) Definizione e finalità di tutela. Sono le strade lungo le quali è possibile godere di vedute panoramiche verso la città, verso le valli del Reno e del Savena e verso il sistema vallivo della collina.
b) Provvedimento istitutivo della tutela. Piano territoriale di coordinamento provinciale approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 19 del 30 marzo 2004 (art. 7.7).
c) Individuazione delle aree tutelate. Carta unica del territorio/1 - layer: "viabilità panoramica"; Carta unica del territorio/2 - Tutela Elementi naturali e paesaggistici.
d) Modalità di tutela. Lungo le strade di interesse panoramico al di fuori del centro abitato è vietata la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione di carburanti, l'apposizione di impianti pubblicitari, l'impianto di siepi alte o alberature continue che possano occludere le vedute panoramiche.