Art.12 Tutela Stabilità dei versanti
1. Aree in dissesto
a) Definizione e finalità di tutela. Sono le aree che identificano i corpi di frana e vengono classificate sulla base dello stato di attività in:
- frane attive: corpi di frana attualmente in movimento o in fase di assestamento, conseguente alle condizioni morfologiche e climatiche presenti;
- frane quiescenti: fenomeno avvenuto in condizioni morfologiche e climatiche molto simili alle attuali, in apparente stabilità, ma che non avendo esaurito la propria evoluzione può riattivarsi.
b) Provvedimento istitutivo della tutela. Piano territoriale di coordinamento provinciale approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 19 del 30 marzo 2004 (art. 6.3).
c) Individuazione delle aree tutelate. Carta unica del territorio/1 - layer: “dissesto”; Carta unica del territorio/2 – Tutela Stabilità dei versanti.
d) Modalità di tutela. La realizzazione di interventi urbanistico-edilizi in queste zone è soggetta al rispetto delle prescrizioni stabilite nei commi 1, 2, 3 dell’art. 6.3 e nell’art. 6.6 del Ptcp. Per gli usi agroforestali valgono le prescrizioni dell’art. 6.7 del Ptcp.
2. Aree di possibile evoluzione e influenza del dissesto
a) Definizione e finalità di tutela. Sono le aree del territorio collinare che presentano, per caratteristiche intrinseche, una forte propensione al dissesto. Comprendono aree con depositi di versante, aree calanchive, aree caratterizzate da “creep”, aree boscate.
b) Provvedimento istitutivo della tutela. Piano territoriale di coordinamento provinciale approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 19 del 30 marzo 2004 (art. 6.4).
c) Individuazione delle aree tutelate. Carta unica del territorio/1 - layer: “evoluzione dissesto”; Carta unica del territorio/2 – Tutela Stabilità dei versanti.
d) Modalità di tutela. La realizzazione di interventi urbanistico-edilizi in queste zone è soggetta al rispetto delle prescrizioni stabilite nei commi 1, 2, 3 dell’art. 6.4 e nell’art. 6.6 del Ptcp. Per gli usi agroforestali valgono le prescrizioni dell’art. 6.7 del Ptcp.
3. Attitudine alla trasformazione del territorio
a) Definizione e finalità di tutela. Ogni bacino idrografico è suddiviso in unità territoriali sulla base della pericolosità geomorfologia in relazione all’attitudine alle trasformazioni urbanistiche ed edilizie, con lo scopo di prevenire il realizzarsi di condizioni di rischio:
- unità non idonee a usi urbanistici;
- unità da sottoporre a verifica;
- unità idonee o con scarse limitazioni a usi urbanistici.
b) Provvedimento istitutivo della tutela. Piano territoriale di coordinamento provinciale approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 19 del 30 marzo 2004 (art. 6.9).
c) Individuazione delle aree tutelate. Carta unica del territorio/1 - layer: “attitudine trasformazione”; Carta unica del territorio/2 – Tutela Stabilità dei versanti.
d) Modalità di tutela. All’art. 6.9 del Ptcp:
- i commi 2 e 3 stabiliscono le prescrizioni relative agli interventi ammissibili nelle unità non idonee a usi urbanistici;
- il comma 6 stabilisce le condizioni per intervenire nelle unità da sottoporre a verifica;
- i commi 7 e 8 stabiliscono le prescrizioni relative agli interventi nelle unità idonee o con scarse limitazioni a usi urbanistici.
4. Aree a rischio di frana interessate da provvedimenti specifici
a) Definizione e finalità di tutela. Sono le aree dove gli insediamenti presenti interferiscono o possono interferire con i fenomeni di dissesto e vengono suddivise in base al diverso grado di pericolosità in cinque diverse zone: oltre alle aree in dissesto e di possibile evoluzione del dissesto individuate su tutto il territorio, vengono individuate le aree di possibile influenza del dissesto, le aree da sottoporre a verifica, le aree di influenza sull’evoluzione del dissesto.
b) Provvedimento istitutivo della tutela. Piano territoriale di coordinamento provinciale approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 19 del 30 marzo 2004 (art. 6.2).
c) Individuazione delle aree tutelate. Carta unica del territorio/1 - layer: “provvedimenti specifici”; Carta unica del territorio/2 – Tutela Stabilità dei versanti.
d) Modalità di tutela. Le modalità di intervento in queste aree sono soggette al rispetto delle prescrizioni stabilite negli articoli 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 del Ptcp.
5. Vincolo idrogeologico
a) Definizione e finalità di tutela. Parte del territorio collinare è soggetta a tutela per impedire forme di utilizzazione dei terreni che possano provocare danno pubblico nelle forme del disboscamento, della perdita di stabilità o del peggioramento del regime delle acque.
b) Provvedimento istitutivo della tutela. Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani”; Regio Decreto n. 1126 del 16 maggio 1926 “Approvazione del regolamento per l’applicazione del Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923”.
c) Individuazione delle aree tutelate. Carta unica del territorio/1 - layer: “provvedimenti specifici”; Carta unica del territorio/2 – Tutela Stabilità dei versanti.
d) Modalità di tutela. La realizzazione di interventi che determinano movimentazione di terreno è subordinata al rilascio di autorizzazione preventiva, secondo quanto disposto dalla direttiva regionale approvata con delibera della Giunta regionale n. 1117 del 11 luglio 2000.