Art.07 Norme transitorie
1. Salvaguardia. Dalla data di esecutività dell’adozione del Psc si applicano le misure di salvaguardia di cui all’art. 12 della Lr 20/2000. In particolare, è sospesa ogni determinazione in contrasto con le disposizioni prescrittive del Psc, come definite all’art. 3, comma 6, delle presenti norme e ogni determinazione relativa a interventi di trasformazione del territorio localizzati in Ambiti per nuovi insediamenti e di sostituzione e per eventuali varianti di strumenti attuativi per gli Ambiti in trasformazione in contrasto con la specifica normativa d’Ambito.
2. Esclusioni. Le misure di salvaguardia di cui al comma 1 non si applicano:
- alle variazioni del permesso di costruire o alla Dia, già rilasciati o efficaci al momento dell’adozione del Psc, che non richiedono un nuovo titolo abilitativo ai sensi dell’art. 18 della Lr 31/2002;
- alle varianti degli strumenti urbanistici attuativi e alle loro convenzioni già approvati alla data di adozione del Psc;
- ai programmi di riqualificazione urbana da approvarsi con accordo di programma in variante al PRG, ai sensi dell’art. 40 della Lr 20/2000, per i quali al momento dell’adozione del Psc sia intervenuto l’atto formale di approvazione di accordi ai sensi dell’art. 11 della legge 241/1990 e s.m.i. e dell’art. 18 della Lr 20/2000.
3. Continuità degli strumenti urbanistici. Gli strumenti urbanistici attuativi già approvati alla data di adozione del presente Psc, anche se non attuati, rimangono a tutti gli effetti in vigore per il tempo e la durata fissata per la loro validità ed efficacia nella delibera di loro approvazione. In caso di previsioni del Psc, del Rue o del Poc difformi rispetto ai contenuti di detti strumenti urbanistici attuativi, tali previsioni sono operanti dal momento della scadenza dei termini fissati per l’adempimento delle convenzioni e comunque non prima della ultimazione delle opere di urbanizzazione e della relativa cessione. Fino all’approvazione del Psc possono essere adottati e approvati strumenti urbanistici attuativi conformi al previgente Prg, purché non inerenti Ambiti per i nuovi insediamenti e di sostituzione.
4. Efficacia del Psc. Il Psc entra in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell’avviso di approvazione dello stesso. Fino all’approvazione del Rue e del Poc – in relazione alla specifica disciplina di competenza di ciascuno dei due strumenti di pianificazione dettata dalla Lr 20/2000 e dal presente Quadro normativo e fatte salve le norme di salvaguardia degli stessi – possono essere autorizzati gli interventi di trasformazione del territorio e adottati e approvati gli strumenti urbanistici di cui all’art. 41, comma 2, della Lr 20/2000, a condizione che gli stessi, pur se conformi al Psc, non risultino tali da comprometterne o renderne più gravosa l’attuazione demandata al Rue e al Poc.