Art.04 Rapporti con il Piano Operativo Comunale
1. Competenza ed efficacia. Compete al Poc, in quanto strumento di programmazione, la disciplina delle parti di territorio da sottoporre a interventi di modifica sostanziale, a interventi di tutela, recupero e valorizzazione, nonché la localizzazione delle opere e dei servizi pubblici e di interesse pubblico da sottoporre a esproprio per pubblica utilità e l’individuazione delle dotazioni ecologiche o di servizi ambientali da realizzare. Il Poc opera in coerenza con quanto stabilito dal Bilancio pluriennale e dal Programma triennale delle opere pubbliche comunali. Il Poc ha durata limitata nel tempo e carattere di programmazione degli interventi in esso compresi; al termine di 5 anni dall’approvazione perde efficacia e scadono anche i vincoli espropriativi.
2. Dal Psc al Poc. Il Psc detta al Poc prescrizioni, direttive e indirizzi per la disciplina operativa e attuativa:
- negli Ambiti per i nuovi insediamenti;
- negli Ambiti di sostituzione;
- negli Ambiti da riqualificare;
- negli Ambiti consolidati di qualificazione diffusa del Territorio urbano strutturato, limitatamente agli interventi di nuova costruzione per sostituzione superiori alla soglia dimensionale di cui all’art. 23;
- negli Ambiti infrastrutturali, per interventi di trasformazione delle infrastrutture da programmare;
- negli Ambiti storici, limitatamente agli interventi in deroga di cui all’art. 27 e all’attivazione dell’ambito specializzato del complesso militare Sant’Annunziata - Staveco;
- nel Territorio rurale, limitatamente agli Ambiti di valore naturale e ambientale di cui all’art. 29, per le parti da tutelare, recuperare e valorizzare, che il Poc stesso dovrà individuare.