Potere sostitutivo in caso di inerzia del responsabile del procedimento
Con deliberazione della Giunta P.G. 388734/2016 è stata data attuazione a quanto previsto dell'art. 2, comma 9 bis, della Legge 7 giugno 1990, n. 241, in materia di attribuzione del potere sostitutivo in caso di inerzia del Responsabile del Procedimento.
I cittadini e le imprese, che hanno presentato una domanda cui consegua un procedimento da parte degli Uffici Comunali e non hanno ottenuto la risposta entro i termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, hanno diritto di richiedere un intervento sostitutivo ai dirigenti indicati nella deliberazione, utilizzando la modulistica.
Il responsabile con poteri sostitutivi, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, dovrà concludere il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.
Sulla disciplina dell’istituto è intervenuto il D.L. 77/21 (Governance del PNRR e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure), esplicitando che il potere sostitutivo può essere attivato anche d’ufficio, oltre che su richiesta dell'interessato (art. 2, comma 9 ter, Legge n. 241/1990).
Ultimo aggiornamento: martedì 08 agosto 2023