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Segnaliamo che il seguente statuto sarà prossimamente adeguato in conformità alle attuali norme vigenti
NUOVO STATUTO
Costituzione - Scopi - Mezzi
Articolo 1
E' costituita un'Associazione apolitica, radiantistica CB. (cityzen's band), denominata Club 22, con sede in Bologna
Articolo 2
Scopo fondamenentale dell' Associazione e' l'attività e la divulgazione del radiantismo, in particolare CB., nonche' la conduzione ed il mantenimento di una sede, per gli associati, senza fine di lucro; altri scopi potranno essere le attivita' culturali, sportive e ricreative.
Articolo 3
L'Associazione potra' compiere solo le operazioni finanziarie,immobiliari e mobiliari, tutte inerenti agli scopi sociali; dovrà provvedere all' assistenza in materia radiantistica C.B., a favore degli associati, secondo regolamento.
Le entrate finanziarie dell' Associazione sono costituite dalle quote sociali e da ogni altra entrata che concorra ad incrementarle.
L'Associazione durera' fino al 31/12/2000, salvo proroghe o scioglimento per delibera dell' Assemblea.
Bilancio
Articolo 4
Il bilancio comprende l'esercizio sociale, che e' annuale dal 1/1 al 3/12. Esso deve essere presentato all'Assemblea entro il mese di gennaio di ogni anno.
L'eventuale eccedenza attiva risultante dal bilancio sarà distribuita come segue:
il 50% allo sviluppo dell' Associazione;
il 30% alla riserva sociale;
il 20% a fine di pubblica assistenza, secondo delibera dell'
Assemblea.
Soci
Articolo 5
I soci sono ordinari, sostenitori ed onorari.
Il numero dei soci ordinari e' illimitato.
Il numero dei soci sostenitori sara' stabilito dal regolamento.
Possono essere ammessi come soci ordinari tutte le persone, di ambo i sessi, di buona condotta, in possesso di regolare autorizzazione all' uso di apparati ricetrasmittenti CB., rilasciata dalle competenti autorita' o, comunque, iscritti al Club 22 al 31/12/1978.
Coloro che non sono in possesso dell'
autorizzazione di cui sopra, potranno essere ammessi come soci
sostenitori, con i limiti previsti dall' articolo 12, quando
siano presentati da almeno un socio ordinario.
I soci onorari possono essere nominati, solo all' unanimita', da
tutti i soci rivestenti cariche sociali cui all' articolo 14,
riuniti al completo.
Chi intende essere ammesso come socio ordinario o sostenitore,
dovra' compilare e sottoscrivere regolare domanda su apposito
modulo predisposto.
Il consiglio direttivo, in caso di accettazione, dovra' comunque
attenersi alle norme del presente articolo. In caso di non
accettazione, non e' tenuto ad indicarne la motivazione.
Articolo 6
Il socio e' tenuto ad osservare le norme
previste dallo statuto e dal regolamento, nonche' le delibere
legalmente adottate dagli organi sociali.
Contrariamente, il consiglio direttivo potra' prendere i
provvedimenti previsti.
Articolo 7
Potra' essere pronunciata l'espulsione di un
socio quando, in qualunque modo, arrechi danno materiale o morale
alla Associazione o fomenti in seno ad essa, dissidio o disordine.
Potrà anche essere pronunciata l'espulsione per chi,
ripetutamente, manchera' all'osservanza delle norme dell' art. 6.
L'espulsione dovra' essere pronunciata, previa istruttoria e
convocazione, dal consiglio direttivo deliberante con la
maggioranza dei due terzi dei componenti
Il socio dimissionario o espulso dall' Associazione, perde la
qualifica di socio.
Assemblee
Articolo 8
L'Assemblea generale dei soci e' convocata, in
seduta ordinaria, una volta all'anno, su iniziativa del
consiglio direttivo, con comunicazione scritta ai soci almeno 15
gg. prima della data fissata.
Detta Assemblea delibera validamente, in prima convocazione con l'
intervento della meta' dei soci e a maggioranza dei voti, in
seconda convocazione a maggioranza dei voti qualunque sia il
numero dei presenti.
Articolo 9
L'Assemblea e' convocata in seduta straordinaria, su iniziativa del consiglio direttivo, oppure su domanda scritta e firmata dai revisori dei conti o di almeno un decimo dei soci e contenente l'oggetto degli argomenti da trattare e da presentarsi al consiglio direttivo, il quale, in tali casi, deve fissare la data dell'Assemblea entro 30 gg. dalla richiesta.
Detta Assemblea deliberera', sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza dei due terzi dei voti, ad eccezione dell' Assemblea prevista nell art. 13.
Tutte le Assemblee dovranno tenersi nella sede sociale o comunque in Bologna.
Articolo 10
Nell'Assemblea in seduta ordinaria, si discutono le relazioni ed i bilanci, consuntivo e preventivo; si decidono le modalita' per l'elezione dei soci alle cariche sociali e si discutono le iniziative, indirizzi e direttive generali dell' Associazione.
Articolo 11
Nell' Assemblea in seduta straordinaria, si delibera sull' O.d.G. proposto dal consiglio direttivo o sull' O.d.G. proposto al consiolio direttivo a norme dell'art. 9., nonche' sulle modificazioni delle norme statutarie e dell' eventuale scioglimento della Associazione.
Articolo 12
Possono partecipare alle Assemblee, tutti i soci, purche' in regola con le quote sociali.
I soci sostenitori hanno diritto di parola ma non di voto.
Ogni Assemblea sara' presieduta, previa apposita elezione, dal presidente d'Assemblea il quale nominera' un segretario d'Assemblea.
Nelle Assemblee cui gli art. 10 e 21, dovra' essere nominato un comitato elettorale, composto da un segretario e due scrutatori, coadiuvati dal segretario dell'Associazione, per le operazioni elettorali
Articolo 13
Lo scioglimento dell'Associazione avviene o per la scadenza del termine di costituzione o per delibera unanime della totalita' dei soci, o per delibera assunta dall'Assemblea convocata in via straordinaria quando, in qualsiasi momento almeno due terzi dei soci ne abbiano fatta richiesta scritta all'Assemblea, cosi' convocata, deliberera' con le maggioranze previste dal Codice Civile, anche sulla devoluzione del patrimonio sociale.
Carice sociali - Elezioni
Articolo 14
Le cariche sociali sono costituite dal
consiglio direttivo, dal collegio dei revisori dei conti e dal
consiglio dei probiviri.
Esse sono incompatibili fra loro e con qualsiasi altra carica
rivestita in altra Associazione radiantistica, salvo designazione
ed approvazione del consiglio direttivo.
Tutte le cariche sociali hanno la durata di un anno.
Tutti i membri sono rieleggibili, ad eccezione dei probiviri che
possono rivestire la carica ad anni alterni.
Il consiglio dei probiviri resta comunque in carica fino alla
conclusione delle vertenze di sua competenza.
Articolo 15
Hanno diritto di voto soltanto i soci ordinari,
purche' in regola con la quota associativa e risultino essere
regolarmente iscritti da almeno tre mesi.
Sono eleggibili solo i soci ordinari.
Il voto e' unico e segreto e non sono ammesse deleghe.
Consiglio Direttivo
Articolo 16
Il consiglio direttivo dirige l'Associazione e ne promuove le inizlative e le manifestazioni ai fini sociali; ne amministra il patrimonio, anche per gli atti di straordinaria amministrazione, deliberati dall'Assemblea straordinaria; delibera ammissione di nuovi soci; convoca le Assemblee e ne formula l' O.d.G., redige i bilanci; presenta annualmente la sua relazione morale ed economica all' Assemblea; cura l'esecuzione delle deliberazioni dell' Assemblea e l' osservanza dello statuto e del regolamento.
Esso e' composto da almeno nove membri e si riunisce almeno una volta al mese.
Il consiglio direttivo nomina nel proprio seno un presidente, un vice presidente, un segretario ed un tesoriere. Il tesoriere puo' nominare un cassiere di sua fiducia anche fra i soci non consiglieri; il segretario puo' nominare un vice segretario scelto nell'ambito del consiglio direttivo.
Per la validità delle deliberazioni del consiglio direttivo occorre la presenza di almeno la metà piu' uno dei suoi membri ed il voto unanime della metà più uno dei componenti.
Fanno eccezione le delibere previste dall' art. 7
Il consiglio direttivo e' presieduto dal presidente o, in sua assenza, dal vice presidente. In mancanza di entrambi, assume la presidenza della riunione il consigliere piu' anziano di eta'.
Il consiglio direttivo può nominare singole persone o speciali commissioni, permanenti o temporanee, per lo studio di problemi e per esecuzione di particolari compiti. Le competenze delle singole persone o delle commissioni e la loro durata, sono fissate dal consicilio direttivo.
Articolo 17
Il presidente rappresenta anche legalmente l'Associazione a tutti gli effetti; firma, col tesoriere, i bilanci ed i mandati di pagamento; provvede, coadiuvato dal segretario e dal vice segretario, all' esecuzione delle deliberazioni del consiglio. In caso di impedimento, e' sostituito dal vice presidente, il quale ne fa le veci ad ogni effetto e, in mancanza anche di questo, dal consigliere piu' anziano di eta'.
Collegio dei Revisori dei Conti
Articolo 18
Il collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri. Esso elegge nel suo seno un presidente.
Esso esercita il controllo amministrativo su tutti gli atti contabili della gestione sociale. Esamina i bilanci, ne verifica la corrispondenza dei valori e li sottoscrive.
Il collegio dei revisori dei conti puo' assistere alle riunioni del consiglio direttivo con possibilita' di voto consultivo. Esso si deve riunire ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno, comunque almeno una volta ogni tre mesi e deve presentare al consiglio direttivo il verbale di riunione.
Consiglio dei Probiviri
Articolo 19
Il consiglio dei probiviri è composto da cinque membri. Esso elegge nel suo seno un presidente.
Decide, se interpellato, su tutte le controversie sociali tra associati ed Associazione o suoi organi sia che abbiano gia' formato oggetto di una decisione del consiglio direttivo, o quando, essendo stato questo interessato, non abbia espresso una deliberazione entro 60 gg. da quello del presentato reclamo.
L'interpellante per ottenere la decisione del consicilio dei probiviri, dovra' presentare ricorso scritto e motivato al presidente entro e non oltre 15 gg. dall' inizio della controversia.
Il consiglio dei probiviri giudichera' ex bono et aequo, senza formalita' di procedura, non oltre 60 gg. dal ricevimento del ricorso e, possibilmente, in via concigliare.
Il consiglio dei probiviri puo' assistere alle riunioni del consiglio direttivo con possibilita' di voto consultivo.
Disposizioni Generali
Articolo 20
Non sono ammesse iniziative personali, in nome dell'Associazione ove non siano state da questa autorizzate a mezzo dei suoi organi competenti. Non sono ammesse iniziative o attività di singoli in concorrenza con quelle ufficialmente programmate dall'Associazione o a discapito della medesima.
Articolo 21
I soci che rivestono cariche sociali vengono sostituiti, in caso di dimissioni, da coloro che nella graduatoria elettorale abbiano riportato il maggior numero di voti immediatamente dopo l'ultimo eletto. In caso di parità di voti, prevale il più anziano come data d'iscrizione all' Associazione; in caso di parità di data d' iscrizione, prevale il piu' anziano di età.
Nel caso di dimissioni dell' intero consiglio direttivo, l' Assemblea generale dei soci dovrà essere ,convocata, entro 30 gg., dal presidente del collegio dei revisori dei conti che può compiere, nel frattempo, gli atti di ordinaria amministrazione.
Articolo 22
Lo statuto sara' integrato da un regolamento da approvarsi dall' Assemblea generale ordinaria dei soci.
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto e dal regolamento si fa riferimento alle norme del Codice Civile in materia.
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Questo "Nuovo Statuto
del Club 22" è stato approvato dall'
Assemblea straordinaria del 22 dicembre l978.
Tutti i soci sono tenuti ad osservare ed a fare osservare queste
norme.
Nuovo Statuto
Per contattarci scrivete a
club22@iperbole.bologna.it