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NUOVO STATUTO
Art. 1
E’ costituita con sede in Bologna una associazione di promozione sociale
che assume la denominazione di C.B. Club 22.
Art. 2
Il circolo C.B. Club 22, più oltre chiamato circolo, svolge attività
di tempo libero nel campo del radiantismo e nei settori sport, cultura, turismo,
ambiente.
Art. 3
Il circolo non ha fine di lucro e si propone di:
- contribuire allo sviluppo culturale e civile dei lavoratori e dei cittadini,
alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà
umana, alla pratica e alla difesa delle libertà individuali e collettive,
secondo quanto previsto dalla Costituzione italiana;
- avanzare proposte agli enti pubblici partecipando attivamente alle forme decentrate
di gestione
democratica del potere locale.
Art. 4
L'attività principale che il circolo intende svolgere per raggiungere
il proprio scopo sociale è:
a) promuovere ed organizzare attività di sviluppo, formazione e assistenza,
a favore dei propri associati, in materia radiantistica C.B.;
b) promuovere ed organizzare conferenze divulgative ed educative relativamente
al radiantismo;
c) promuovere gite e viaggi turistici;
d) gestire e condurre impianti, attrezzature sportive, strutture culturali e
ricreative;
e) svolgere, comunque, qualsiasi altra attività connessa ed affine a
quelle sopraindicate, utile alla realizzazione degli scopi associativi ed attinente
ai medesimi sia direttamente che indirettamente.
Art. 5
Il circolo aderisce all'AICS (Associazione Italiana Cultura e Sport), ne adotta
la tessera nazionale quale propria tessera sociale, ne osserva lo statuto, i
regolamenti e i deliberati degli organi superiori.
Art. 6
Il numero dei soci è illimitato: al circolo possono aderire tutti i cittadini
di ambo i sessi che abbiano compiuto il 14° anno di età, senza limiti
temporali alla vita associativa.
Art. 7
Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda al Consiglio
Direttivo, con l'osservanza delle seguenti modalità e indicazioni:
- indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza;
- dichiarare di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni degli organi
sociali;
- per i minori occorre l'approvazione di un genitore o di chi ne fa le veci.
La presentazione della domanda di ammissione, dà diritto immediato a
ricevere la tessera sociale. E' compito del Consiglio Direttivo dei Circolo
ratificare tale ammissione entro 30 giorni. Nel caso che la domanda venga respinta,
l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via
definitiva l'assemblea ordinaria nella sua prima convocazione.
Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo
del circolo.
Art. 8
Il socio ammesso sarà iscritto nell'apposito libro a cura dell'organo
amministrativo, ed avrà diritto a ricevere la tessera sociale.
Se è maggiorenne ha diritto:
- di eleggere gli organi direttivi del Circolo e di essere eletto;
- di votare per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti;
- di essere informato sulle convocazioni assembleari, di poter conoscere e controfiare
le deliberazioni sociali, nonchè il rendiconto secondo quanto stabilito
dal presente statuto.
Art. 9
I soci sono tenutì:
- al pagamento della tessera sociale;
- alla osservanza deflo Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni
prese dagli organi sociali.
Art. 10
I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:
- quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti
interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- quando si rendono morosi nel pagamento della tessera e delle quote sociali;
- quando, in qualunque modo, arrechino danni materiali o morali al circolo ed
alla sua credibilità.
Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza
dei due terzi dei suoi membri. I soci radiati per morosità potranno,
dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione.
Tale riammissioni saranno deliberate dalla prima assemblea dei soci.
I soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento motivato del Consiglio
Direttivo nella prima assemblea ordinaria.
Art. 11
Il patrimonio sociale è costituito:
1. dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell’Associazione;
2. dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
3. dal fondo di riserva.
Art. 12
Le somme versate per la tessera e le quote sociali non sono rimborsabili in
nessun caso, né sono
trasmissibili per atti tra vivi.
La quota non è rivalutabile.
Art. 13
Il rendiconto economico e finanziario comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio
al 31
dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'Assemblea dei Soci entro
il 30 aprile dell'anno successivo.
Art. 14
Il residuo attivo dei bilancio sarà devoluto come segue:
- il dieci per cento al fondo di riserva;
- la parte eccedente la percentuale di cui sopra a disposizione per iniziative
di carattere assistenziale, culturale, sportivo o per nuovi impianti o ammodernamenti
delle attrezzature.
E' vietata qualsiasi distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi
di gestione nonchè di fondi, riserve o capitale.
Art. 15
Sono organi dell’Associazione:
a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente.
Art. 16
L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni
sono vincolanti per gli stessi, se assunte in conformità allo Statuto.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione.
L'Assemblea dei Soci può essere ordinaria o straordinaria.
Art. 17
L'Assemblea ordinaria è convocata ogni anno entro il 30 aprile dal Presidente
dell’Associazione.
L'Assemblea è convocata con avviso affisso all'interno dei locali dell'
Associazione almeno 30 giorni di preavviso e con avviso scritto ad ogni socio.
L'avviso deve contenere la data, l'ora, il luogo e l'ordine dei giorno dei lavori
dell'adunanza.
L'Assemblea è chiamata a:
- approvare le linee generali del programma di attività dell'anno sociale;
- approvare il rendiconto economico e finanziario consuntivo e preventivo, nonchè
la devoluzione del residuo attivo dello stesso;
- approvare i regolamenti dell'Associazione;
- decidere inappellabilmente sulla espulsione del socio da questi opposta;
- eleggere gli organi direttivi dell'Associazione.
L'Assemblea è valida, in prima convocazione, quando interviene la metà
più uno degli aventi diritto; in seconda convocazione è valida
qualunque sia il numero dei soci presenti.
Ogni socio ha un voto. E' consentito che ciascun socio ne rappresenti altri,
purchè su delega scritta e con il limite massimo di cinque.
Le votazioni assembleari sono palesi; se trattano di questioni riguardanti le
persone devono
avvenire per scrutinio segreto.
Le deliberazioni sono valide se sono approvate dalla maggioranza assoluta dei
presenti.
Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto da un componente
dell'assemblea e sottoscritto dal presidente. Il verbale può essere consultato
da tutti i soci che hanno il diritto di trarne copia.
Art. 18
L'Assemblea straordinaria è convocata:
- per modificare lo Statuto;
- per deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e nominare il liquidatore;
- ogni qualvolta il Consiglio Direttivo, a maggioranza dei due terzi, lo reputi
necessario;
- allorchè ne facciano richiesta il Collegio Sindacale o almeno un quinto
dei soci.
Le modalità di convocazione e di svolgimento dell'Assemblea straordinaria
sono le stesse previste per l'Assemblea ordinaria.
L'Assemblea è valida, in prima convocazione, quando interviene la metà
più uno degli aventi diritto; in seconda convocazione è valida
qualunque sia il numero dei soci presenti. Quando l'Assemblea è convocata
per lo scioglimento dell'Assemblea è valida se intervengono almeno i
tre quinti dei Soci.
Le deliberazioni sono valide se sono approvate dalla maggioranza assoluta dei
presenti. Per deliberare sulle modifiche allo Statuto e sullo scioglimento dell'Assemblea
è necessaria una maggioranza di voti pari ai due terzi dei presenti.
Art. 19
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di
13 consiglieri eletti fra i soci e dura in carica un anno.
Elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere
e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività
svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.
Le funzioni dei membri dei Consiglio Direttivo sono completamente gratuite;
gli stessi riceveranno il rimborso delle sole spese vive sostenute per l'espletamento
dell'incarico assegnato.
Art. 20
Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione.
Il Consiglio Direttivo deve:
- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto
e deliberati daIl’Assemblea dei Soci;
- redigere i rendiconti economici;
- compilare i progetti per l'impiego dei residuo del bilancio da sottoporre
all’approvazione dell’Assemblea;
- approvare tutti gli atti e contratti inerenti l’attività sociale;
- formulare il regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell’Assemblea;
- deliberare circa la sospensione e la espulsione dei soci;
- favorire la partecipazione dei soci alle attività dell'Assemblea.
Art. 21
Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni mese e staordinariamente
ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente che convoca rorgano e lo
presiede.
Il Consiglio Direttivo può essere, inoltre, convocato straordinariamente
quando ne facciano richiesta la maggioranza assoluta dei suoi membri.
Art. 22
Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le mansioni di ordinaria
amministrazione spettano al Vicepresidente o, in caso di vacanza dello stesso,
al consigliere anziano.
Le funzioni di straordinaria amministrazione dovranno essere espressamente delegate.
Art. 23
Il Collegio Sindacale, se previsto, si compone di tre membri effettivi e due
supplenti eletti
dall'Assemblea.
I Sindaci durano in carica due anni e sono rieleggibili.
Il Collegio Sindacale controlla la correttezza e regolarità del rendiconto
economico e finanziario del circolo.
Nelle riunioni di Consiglio Direttivo, essi hanno diritto al voto solo consultivo.
Art. 24
La decisione di scioglimento dei circolo deve essere presa dall'Assemblea dei
Soci, convocata in via straordinaria. La seduta è valida e delibera sullo
scioglimento con le maggioranze di cui al precedente articolo 18. In caso di
scioglimento, l'Assemblea provvederà a nominare uno o più liquidatori.
Esaurita la procedura, i fondi residui e i ricavi dei realizzi devono essere
destinati ad altre
associazioni con scopi analoghi o fini di pubblica utilità, sentito
l'organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190,
l. 23 dicembre 1996, n.662.
Art. 25
Per quanto non previsto dal presente statuto, sì rìnvia agli artt.
36 e seguenti del Codice civile.
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