SUAP

Cos'è il SUAP
Il DPR n.160/2010 lo definisce come "l'unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 [c.d. direttiva servizi]".


Cosa fa
Il SUAP provvede all'inoltro telematico della documentazione agli enti e organismi chiamati a effettuare i controlli (ATS, ARPA, VV.FF. ecc.), ed è unico punto di riferimento e centro di risposta per l'impresa.

Riceve e gestisce le seguenti tipologie di procedimenti legati all'avvio e all'esercizio dell'attività, ridefiniti dal Decreto legislativo n.222/2016, cosiddetto "SCIA 2", in vigore dall'11 dicembre 2016, di cui si riporta la Tabella A in cui sono indicati i regimi amministrativi di ogni singola attività.

  • Semplici comunicazioni: producono effetto con la presentazione al SUAP;
  • S.C.I.A. (Segnalazioni Certificate di Inizio Attività): l'attività può essere avviata alla data di presentazione della segnalazione. L'amministrazione ha 60 giorni di tempo (30 giorni nel caso dell'edilizia) per effettuare i controlli ed eventualmente vietare la prosecuzione dell'attività o richiedere che questa sia adeguata alla normativa vigente;
  • S.C.I.A. unica: nei casi in cui occorrono più segnalazioni o comunicazioni, l'interessato presenta un'unica SCIA allo sportello del comune, che la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate per i controlli  di  loro competenza. L'amministrazione ha 60 giorni di tempo (30 giorni nel caso dell'edilizia) per effettuare i controlli ed eventualmente vietare la prosecuzione dell'attività o richiedere che questa sia adeguata alla normativa vigente;
  • S.C.I.A. condizionata: nel caso in cui oltre alla SCIA siano necessarie anche altre autorizzazioni, l'interessato presenta le relative domande al SUAP, contestualmente alla S.C.I.A. L'attività non può essere avviata fino al rilascio delle autorizzazioni (che viene comunicato dal SUAP all'interessato);
  • Autorizzazioni: è necessario un provvedimento espresso da parte dell'amministrazione, salvo i casi in cui si forma il silenzio-assenso decorso il termine.

Lo stesso "SCIA 2" ha introdotto una classificazione dettagliata di attività economiche e relativi requisiti e procedure necessarie per l'avvio dell'attività.

È necessario dotarsi di firma digitale per l'invio delle pratiche SUAP.

Se i soggetti tenuti a presentare la pratica non possiedono un dispositivo di firma digitale, devono incaricare un intermediario che ne è provvisto attraverso la procura speciale (già fornita all'interno della piattaforma telematica Accesso Unitario) .