Nei prossimi mesi il tema sarà al centro di un
grande dibattito nel Paese ed quindi indispensabile
che ci sia la più ampia conoscenza degli atti e dei documenti approvati.
Dal federalismo fiscale al federalismo
scolastico
15-07-2009 | Scuola
Con l'approvazione definitiva il 29 aprile 2009, al Senato è terminato l'iter parlamentare della legge delega
d'attuazione dell'art. 119 della Costituzione.
A otto anni dalla riforma costituzionale del titolo V il Governo,
con questo provvedimento, si appresta a riportare i sistemi di finanziamento e
di perequazione degli enti territoriali in linea con i dettami costituzionali.
Una legge
delega di 29 articoli quella del "Federalismo fiscale" che definisce
una cornice istituzionale e la contestuale apertura di
un cantiere legislativo che durerà almeno sette anni e che dovrebbe chiudersi
nel 2016.
Un articolato
che definisce principi e criteri direttivi del futuro federale del nostro paese
definendo:
In questo nuovo
scenario e in un contesto politico e sociale
contrassegnato dalla politica governativa di tagli delle prestazioni statali,
soprattutto sul sistema di istruzione pubblica, abbiamo seguito l'accelerazione
del dibattito su quello che viene definito comunemente il "federalismo
scolastico".
L'iter
istituzionale della discussione si è aperto il 14 dicembre 2006 con
l'approvazione, da parte della Conferenza delle Regioni e della
Province autonome, del Master Plan per realizzare compiutamente il
Titolo V della Costituzione nel settore dell'istruzione.
Con l'insediamento del tavolo tecnico politico sull'istruzione, avvenuto il 26
luglio 2007 presso la Conferenza Unificata, è iniziato un lavoro che doveva
definire standard qualitativi e quantitativi uniformi
su tutto il territorio nazionale, l'autonomia scolastica e il ruolo centrale
delle Regioni.
Il confronto tecnico sull'attuazione del titolo V e sulla ricognizione delle
competenze degli enti istituzionali coinvolti nel processo attuativo è iniziato
il 14 novembre 2007 presso il Ministero della Pubblica istruzione.
In questi
ultimi mesi sono comparse anche sulla stampa specializzata diversi testi di accordo elaborati al tavolo tecnico (bozza di accordo) e si è riacceso il dibattito tra le forze
politiche e sindacali.
È facilmente
prevedibile che nei prossimi mesi il federalismo scolastico sarà al centro di
un grande dibattito nel Paese ed quindi indispensabile
che ci sia la più ampia conoscenza degli atti e dei documenti approvati.
Contiamo di
mettere a disposizione dei lettori del nostro sito anche le relazioni e i documenti delle varie attività che già sono programmate sui
temi del federalismo anche per preparare adeguatamente l'iniziativa sul
"federalismo scolastico" che abbiamo, insieme con la confederazione,
programmato per l'inizio del prossimo anno scolastico.
Roma, 14 luglio
2009
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I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno
autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno
risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in
armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza
pubblica e del sistema tributario. Dispongono di
compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza
vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per
abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi
precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle
Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà
sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire
l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere
a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato
destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di
determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno
un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla
legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare
spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello
Stato sui prestiti dagli stessi contratti.