Art. 4
(Autonomia didattica)
1. Le istituzioni scolastiche, nel rispetto
della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa
delle famiglie e delle finalità generali del sistema, a norma
dell'articolo 8 concretizzano gli obiettivi nazionali in percorsi
formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e
alla crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscono e
valorizzano le diversità, promuovono le potenzialità di ciascuno
adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo
formativo.
2. Nell'esercizio dell'autonomia didattica
le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell'insegnamento e
dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più
adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni.
A tal fine le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le
forme di flessibilità che ritengono opportune e tra l'altro:
-
l'articolazione modulare del monte ore annuale di
ciascuna disciplina e attività;
-
la definizione di unità di insegnamento non
coincidenti con l'unità oraria della lezione e l'utilizzazione,
nell'ambito del curricolo obbligatorio di cui all'articolo 8,
degli spazi orari residui;
-
l'attivazione di percorsi didattici
individualizzati, nel rispetto del principio generale
dell'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, anche in
relazione agli alunni in situazione di handicap secondo quanto
previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104;
-
l'articolazione modulare di gruppi di alunni
provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di
corso;
-
l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti
disciplinari.
3. Nell'ambito dell'autonomia didattica
possono essere programmati, anche sulla base degli interessi
manifestati dagli alunni, percorsi formativi che coinvolgono più
discipline e attività nonché insegnamenti in lingua straniera in
attuazione di intese e accordi internazionali.
4. Nell'esercizio della autonomia didattica
le istituzioni scolastiche assicurano comunque la realizzazione di
iniziative di recupero e sostegno, di continuità e di orientamento
scolastico e professionale, coordinandosi con le iniziative
eventualmente assunte dagli enti locali in materia di interventi
integrati a norma dell'articolo 139, comma 2, lett. b) del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Individuano inoltre le
modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della
normativa nazionale ed i criteri per la valutazione periodica dei
risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto agli
obiettivi prefissati.
5. La scelta, l'adozione e l'utilizzazione
delle metodologie e degli strumenti didattici, ivi compresi i libri
di testo, sono coerenti con il Piano dell'offerta formativa di cui
all'articolo 3 e sono attuate con criteri di trasparenza e
tempestività. Esse favoriscono l'introduzione e l'utilizzazione di
tecnologie innovative.
6. I criteri per il riconoscimento dei
crediti e per il recupero dei debiti scolastici riferiti ai percorsi
dei singoli alunni sono individuati dalle istituzioni scolastiche
avuto riguardo agli obiettivi specifici di apprendimento di cui
all'articolo 8 e tenuto conto della necessità di facilitare i
passaggi tra diversi tipi e indirizzi di studio, di favorire
l'integrazione tra sistemi formativi, di agevolare le uscite e i
rientri tra scuola, formazione professionale e mondo del lavoro.
Sono altresì individuati i criteri per il riconoscimento dei crediti
formativi relativi alle attività realizzate nell'ambito
dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente effettuate
dagli alunni e debitamente accertate o certificate.
7. Il riconoscimento reciproco dei crediti
tra diversi sistemi formativi e la relativa certificazione sono
effettuati ai sensi della disciplina di cui all'articolo 17 della
legge
24 giugno 1997 n. 196, fermo restando il valore legale dei
titoli di studio previsti dall'attuale ordinamento.
Art. 5
(Autonomia organizzativa)
1. Le istituzioni scolastiche adottano,
anche per quanto riguarda l'impiego dei docenti, ogni modalità
organizzativa che sia espressione di libertà progettuale e sia
coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e
indirizzo di studio, curando la promozione e il sostegno dei
processi innovativi e il miglioramento dell'offerta formativa.
2. Gli adattamenti del calendario scolastico
sono stabiliti dalle istituzioni scolastiche in relazione alle
esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa, nel rispetto
delle funzioni in materia di determinazione del calendario
scolastico esercitate dalle Regioni a norma dell'articolo 138, comma
1, lettera d) del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
3. L'orario complessivo del curricolo e
quello destinato alle singole discipline e attività sono organizzati
in modo flessibile, anche sulla base di una programmazione
plurisettimanale, fermi restando l'articolazione delle lezioni in
non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore
annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e
attività obbligatorie.
4. In ciascuna istituzione scolastica le
modalità di impiego dei docenti possono essere diversificate nelle
varie classi e sezioni in funzione delle eventuali differenziazioni
nelle scelte metodologiche ed organizzative adottate nel piano
dell'offerta formativa.
Art. 6
(Autonomia di ricerca, sperimentazione e
sviluppo)
1. Le istituzioni scolastiche, singolarmente
o tra loro associate, esercitano l'autonomia di ricerca,
sperimentazione e sviluppo tenendo conto delle esigenze del contesto
culturale, sociale ed economico delle realtà locali e curando tra
l'altro:
-
la progettazione formativa e la ricerca
valutativa;
-
la formazione e l'aggiornamento culturale e
professionale del personale scolastico;
-
l'innovazione metodologica e disciplinare;
-
la ricerca didattica sulle diverse valenze delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione e sulla loro
integrazione nei processi formativi;
-
la documentazione educativa e la sua diffusione
all'interno della scuola;
-
gli scambi di informazioni, esperienze e
materiali didattici;
-
l'integrazione fra le diverse articolazioni del
sistema scolastico e, d'intesa con i soggetti istituzionali
competenti, fra i diversi sistemi formativi, ivi compresa la
formazione professionale.
2. Se il progetto di ricerca e innovazione
richiede modifiche strutturali che vanno oltre la flessibilità
curricolare prevista dall'articolo 8, le istituzioni scolastiche
propongono iniziative finalizzate alle innovazioni con le modalità
di cui all'articolo 11.
3. Ai fini di cui al presente articolo le
istituzioni scolastiche sviluppano e potenziano lo scambio di
documentazione e di informazioni attivando collegamenti reciproci,
nonché con il Centro europeo dell'educazione, la Biblioteca di
documentazione pedagogica e gli Istituti regionali di ricerca,
sperimentazione e aggiornamento ducativi; tali collegamenti possono
estendersi a università e ad altri soggetti pubblici e privati che
svolgono attività di ricerca.
Art. 7
(Reti di scuole)
1. Le istituzioni scolastiche possono
promuovere accordi di rete o aderire ad essi per il raggiungimento
della proprie finalità istituzionali.
2. L'accordo può avere a oggetto attività
didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e
aggiornamento; di amministrazione e contabilità, ferma restando
l'autonomia dei singoli bilanci; di acquisto di beni e servizi, di
organizzazione e di altre attività coerenti con le finalità
istituzionali; se l'accordo prevede attività didattiche o di
ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento,
è approvato, oltre che dal consiglio di circolo o di istituto, anche
dal collegio dei docenti delle singole scuole interessate per la
parte di propria competenza.
3. L'accordo può prevedere lo scambio
temporaneo di docenti, che liberamente vi consentono, fra le
istituzioni che partecipano alla rete i cui docenti abbiano uno
stato giuridico omogeneo. I docenti che accettano di essere
impegnati in progetti che prevedono lo scambio rinunciano al
trasferimento per la durata del loro impegno nei progetti stessi,
con le modalità stabilite in sede di contrattazione collettiva.
4. L'accordo individua l'organo responsabile
della gestione delle risorse e del raggiungimento delle finalità del
progetto, la sua durata, le sue competenze e i suoi poteri, nonché
le risorse professionali e finanziarie messe a disposizione della
rete dalle singole istituzioni; l'accordo è depositato presso le
segreterie delle scuole, ove gli interessati possono prenderne
visione ed estrarne copia.
5. Gli accordi sono aperti all'adesione di
tutte le istituzioni scolastiche che intendano parteciparvi e
prevedono iniziative per favorire la partecipazione alla rete delle
istituzioni scolastiche che presentano situazioni di difficoltà.
6. Nell'ambito delle reti di scuole, possono
essere istituiti laboratori finalizzati tra l'altro a:
-
la ricerca didattica e la sperimentazione;
-
la documentazione, secondo procedure definite a
livello nazionale per la più ampia circolazione, anche attraverso
rete telematica, di ricerche, esperienze, documenti e
informazioni;
-
la formazione in servizio del personale
scolastico;
-
l'orientamento scolastico e professionale.
7. Quando sono istituite reti di scuole, gli
organici funzionali di istituto possono essere definiti in modo da
consentire l'affidamento a personale dotato di specifiche esperienze
e competenze di compiti organizzativi e di raccordo
interistituzionale e di gestione dei laboratori di cui al comma
6.
8. Le scuole, sia singolarmente che
collegate in rete, possono stipulare convenzioni con università
statali o private, ovvero con istituzioni, enti, associazioni o
agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto
alla realizzazione di specifici obiettivi.
9. Anche al di fuori dell'ipotesi prevista
dal comma 1, le istituzioni scolastiche possono promuovere e
partecipare ad accordi e convenzioni per il coordinamento di
attività di comune interesse che coinvolgono, su progetti
determinati, più scuole, enti, associazioni del volontariato e del
privato sociale. Tali accordi e convenzioni sono depositati presso
le segreterie delle scuole dove gli interessati possono prenderne
visione ed estrarne copia.
10. Le istituzioni scolastiche possono
costituire o aderire a consorzi pubblici e privati per assolvere
compiti istituzionali coerenti col Piano dell'offerta formativa di
cui all'articolo 3 e per l'acquisizione di servizi e beni che
facilitino lo svolgimento dei compiti di carattere formativo.
CAPO III
Curricolo nell'autonomia
Art. 8
(Definizione dei
curricoli)
1. Il Ministro della pubblica istruzione,
previo parere delle competenti commissioni parlamentari sulle linee
e sugli indirizzi generali, definisce a norma dell'articolo 205 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sentito il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione, per i diversi tipi e indirizzi
di studio:
-
gli obiettivi generali del processo formativo;
-
gli obiettivi specifici di apprendimento relativi
alle competenze degli alunni;
-
le discipline e le attività costituenti la quota
nazionale dei curricoli e il relativo monte ore annuale;
-
l'orario obbligatorio annuale complessivo dei
curricoli comprensivo della quota nazionale obbligatoria e della
quota obbligatoria riservata alle istituzioni scolastiche;
-
i limiti di flessibilità temporale per realizzare
compensazioni tra discipline e attività della quota nazionale del
curricolo;
-
gli standard relativi alla qualità del servizio;
-
gli indirizzi generali circa la valutazione degli
alunni, il riconoscimento dei crediti e dei debiti formativi;
-
i criteri generali per l'organizzazione dei
percorsi formativi finalizzati all'educazione permanente degli
adulti, anche a distanza, da attuare nel sistema integrato di
istruzione, formazione, lavoro, sentita la Conferenza unificata
Stato-regioni-città ed autonomie locali.
2. Le istituzioni scolastiche determinano,
nel Piano dell'offerta formativa il curricolo obbligatorio per i
propri alunni in modo da integrare, a norma del comma 1, la quota
definita a livello nazionale con la quota loro riservata che
comprende le discipline e le attività da esse liberamente scelte.
Nella determinazione del curricolo le istituzioni scolastiche
precisano le scelte di flessibilità previste dal comma 1, lettera
e).
3. Nell'integrazione tra la quota nazionale
del curricolo e quella riservata alle scuole è garantito il
carattere unitario del sistema di istruzione ed è valorizzato il
pluralismo culturale e territoriale, nel rispetto delle diverse
finalità della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria
superiore.
4. La determinazione del curricolo tiene
conto delle diverse esigenze formative degli alunni concretamente
rilevate, della necessità di garantire efficaci azioni di continuità
e di orientamento, delle esigenze e delle attese espresse dalle
famiglie, dagli enti locali, dai contesti sociali, culturali ed
economici del territorio. Agli studenti e alle famiglie possono
essere offerte possibilità di opzione.
5. Il curricolo della singola istituzione
scolastica, definito anche attraverso una integrazione tra sistemi
formativi sulla base di accordi con le Regioni e gli Enti locali
negli ambiti previsti dagli articoli 138 e 139 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, può essere personalizzato
in relazione ad azioni, progetti o accordi internazionali.
6. L'adozione di nuove scelte curricolari o
la variazione di scelte già effettuate deve tenere conto delle
attese degli studenti e delle famiglie in rapporto alla conclusione
del corso di studi prescelto.
Art. 9
(Ampliamento dell'offerta formativa)
1. Le istituzioni scolastiche,
singolarmente, collegate in rete o tra loro consorziate, realizzano
ampliamenti dell'offerta formativa che tengano conto delle esigenze
del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali. I
predetti ampliamenti consistono in ogni iniziativa coerente con le
proprie finalità, in favore dei propri alunni e, coordinandosi con
eventuali iniziative promosse dagli enti locali, in favore della
popolazione giovanile e degli adulti.
2. I curricoli determinati a norma
dell'articolo 8 possono essere arricchiti con discipline e attività
facoltative, che per la realizzazione di percorsi formativi
integrati le istituzioni scolastiche programmano sulla base di
accordi con le Regioni e gli Enti locali.
3. Le istituzioni scolastiche possono
promuovere e aderire a convenzioni o accordi stipulati a livello
nazionale, regionale o locale, anche per la realizzazione di
specifici progetti.
4. Le iniziative in favore degli adulti
possono realizzarsi, sulla base di specifica progettazione, anche
mediante il ricorso a metodi e strumenti di autoformazione e a
percorsi formativi personalizzati. Per l'ammissione ai corsi e per
la valutazione finale possono essere fatti valere crediti formativi
maturati anche nel mondo del lavoro, debitamente documentati, e
accertate esperienze di autoformazione. Le istituzioni scolastiche
valutano tali crediti ai fini della personalizzazione dei percorsi
didattici, che può implicare una loro variazione e riduzione.
5. Nell'ambito delle attività in favore
degli adulti possono essere promosse specifiche iniziative di
informazione e formazione destinate ai genitori degli alunni.
Art. 10
(Verifiche e modelli di
certificazione)
1. Per la verifica del raggiungimento degli
obiettivi di apprendimento e degli standard di qualità del servizio
il Ministero della pubblica istruzione fissa metodi e scadenze per
rilevazioni periodiche. Fino all'istituzione di un apposito
organismo autonomo le verifiche sono effettuate dal Centro europeo
dell'educazione, riformato a norma dell'articolo 21, comma 10 della
legge
15 marzo 1997, n. 59.
2. Le rilevazioni di cui al comma 1 sono
finalizzate a sostenere le scuole per l'efficace raggiungimento
degli obiettivi attraverso l'attivazione di iniziative nazionali e
locali di perequazione, promozione, supporto e monitoraggio, anche
avvalendosi degli ispettori tecnici.
3. Con decreto del Ministro della pubblica
istruzione sono adottati i nuovi modelli per le certificazioni, le
quali, indicano le conoscenze, le competenze, le capacità acquisite
e i crediti formativi riconoscibili, compresi quelli relativi alle
discipline e alle attività realizzate nell'ambito dell'ampliamento
dell'offerta formativa o liberamente scelte dagli alunni e
debitamente certificate.
Art. 11
(Iniziative finalizzate
all'innovazione)
1. Il Ministro della pubblica istruzione,
anche su proposta del Consiglio nazionale della pubblica istruzione,
del Servizio nazionale per la qualità dell'istruzione, di una o più
istituzioni scolastiche, di uno o più Istituti regionali di ricerca,
sperimentazione e aggiornamento educativi, di una o più Regioni o
enti locali, promuove, eventualmente sostenendoli con appositi
finanziamenti disponibili negli ordinari stanziamenti di bilancio,
progetti in ambito nazionale, regionale e locale, volti a esplorare
possibili innovazioni riguardanti gli ordinamenti degli studi, la
loro articolazione e durata, l'integrazione fra sistemi formativi, i
processi di continuità e orientamento. Riconosce altresì progetti di
iniziative innovative delle singole istituzioni scolastiche
riguardanti gli ordinamenti degli studi quali disciplinati ai sensi
dell'articolo 8. Sui progetti esprime il proprio parere il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione.
2. I progetti devono avere una durata
predefinita e devono indicare con chiarezza gli obiettivi; quelli
attuati devono essere sottoposti a valutazione dei risultati, sulla
base dei quali possono essere definiti nuovi curricoli e nuove
scansioni degli ordinamenti degli studi, con le procedure di cui
all'articolo 8. Possono anche essere riconosciute istituzioni
scolastiche che si caratterizzano per l'innovazione nella didattica
e nell'organizzazione.
3. Le iniziative di cui al comma 1 possono
essere elaborate e attuate anche nel quadro di accordi adottati a
norma dell'articolo 2, commi 203 e seguenti della legge 23 dicembre
1996, n. 662.
4. E' riconosciuta piena validità agli studi
compiuti dagli alunni nell'ambito delle iniziative di cui al comma
1, secondo criteri di corrispondenza fissati nel decreto del
Ministro della pubblica istruzione che promuove o riconosce le
iniziative stesse.
5. Sono fatte salve, fermo restando il
potere di revoca dei relativi decreti, le specificità ordinamentali
e organizzative delle scuole riconosciute ai sensi dell'articolo
278, comma 5 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
CAPO IV
Disciplina transitoria
Art.
12
(Sperimentazione dell'autonomia)
1. Fino alla data di cui all'articolo 2,
comma 2, le istituzioni scolastiche esercitano l'autonomia ai sensi
del decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 29 maggio
1998, i cui contenuti possono essere progressivamente modificati ed
ampliati dal Ministro della pubblica istruzione con successivi
decreti.
2. Le istituzioni scolastiche possono
realizzare compensazioni fra le discipline e le attività previste
dagli attuali programmi. Il decremento orario di ciascuna disciplina
e attività è possibile entro il quindici per cento del relativo
monte orario annuale.
3. Nella scuola materna ed elementare
l'orario settimanale, fatta salva la flessibilità su base annua
prevista dagli articoli 4, 5 e 8, deve rispettare, per la scuola
materna, i limiti previsti dai commi 1 e 3 dell'articolo 104 e, per
la scuola elementare, le disposizioni di cui all'articolo 129, commi
1, 3, 4, 5, 7 e all'articolo 130 del decreto legislativo del 16
aprile 1994, n. 297.
4. Le istruzioni generali di cui
all'articolo 21, commi 1 e 14, della legge
15 marzo 1997, n. 59, sono applicate in via sperimentale e
progressivamente estese a tutte le istituzioni scolastiche dall'anno
finanziario immediatamente successivo alla loro emanazione.
Art. 13
(Ricerca
metodologica)
1. Fino alla definizione dei curricoli di
cui all'articolo 8 si applicano gli attuali ordinamenti degli studi
e relative sperimentazioni, nel cui ambito le istituzioni
scolastiche possono contribuire a definire gli obiettivi specifici
di apprendimento di cui all'articolo 8 riorganizzando i propri
percorsi didattici secondo modalità fondate su obiettivi formativi e
competenze.
2. Il Ministero della pubblica istruzione
garantisce la raccolta e lo scambio di tali ricerche ed esperienze,
anche mediante l'istituzione di banche dati accessibili a tutte le
istituzioni scolastiche.
TITOLO II
FUNZIONI AMMINISTRATIVE E GESTIONE DEL
SERVIZIO DI ISTRUZIONE
CAPO I
Attribuzione, ripartizione e coordinamento delle
funzioni
Art. 14
(Attribuzione di funzioni alle istituzioni
scolastiche)
1. A decorrere dal 1° settembre 2000 alle
istituzioni scolastiche sono attribuite le funzioni già di
competenza dell'amministrazione centrale e periferica relative alla
carriera scolastica e al rapporto con gli alunni,
all'amministrazione e alla gestione del patrimonio e delle risorse e
allo stato giuridico ed economico del personale non riservate, in
base all'articolo 15 o ad altre specifiche disposizioni,
all'amministrazione centrale e periferica. Per l'esercizio delle
funzioni connesse alle competenze escluse di cui all'articolo 15 e a
quelle di cui all'articolo 138 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 le istituzioni scolastiche
utilizzano il sistema informativo del Ministero della pubblica
istruzione. Restano ferme le attribuzioni già rientranti nella
competenza delle istituzioni scolastiche non richiamate dal presente
2. In particolare le istituzioni scolastiche
provvedono a tutti gli adempimenti relativi alla carriera scolastica
degli alunni e disciplinano, nel rispetto della legislazione
vigente, le iscrizioni, le frequenze, le certificazioni, la
documentazione, la valutazione, il riconoscimento degli studi
compiuti in Italia e all'estero ai fini della prosecuzione degli
studi medesimi, la valutazione dei crediti e debiti formativi, la
partecipazione a progetti territoriali e internazionali, la
realizzazione di scambi educativi internazionali. A norma
dell'articolo 4 del regolamento recante lo Statuto delle studentesse
e degli studenti della scuola secondaria, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 25 giugno 1998, n. 249, le istituzioni
scolastiche adottano il regolamento di disciplina degli alunni.
3. Per quanto attiene all'amministrazione,
alla gestione del bilancio e dei beni e alle modalità di definizione
e di stipula dei contratti di prestazione d'opera di cui
all'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le
istituzioni scolastiche provvedono in conformità a quanto stabilito
dal regolamento di contabilità di cui all'articolo 21, commi 1 e 14
della legge
15 marzo 1997, n. 59, che può contenere deroghe alle norme
vigenti in materia di contabilità dello Stato, nel rispetto dei
principi di universalità, unicità e veridicità della gestione e
dell'equilibrio finanziario. Tale regolamento stabilisce le modalità
di esercizio della capacità negoziale e ogni adempimento contabile
relativo allo svolgimento dell'attività negoziale medesima, nonché
modalità e procedure per il controllo dei bilanci della gestione e
dei costi.
4. Le istituzioni scolastiche riorganizzano
i servizi amministrativi e contabili tenendo conto del nuovo assetto
istituzionale delle scuole e della complessità dei compiti ad esse
affidati, per garantire all'utenza un efficace servizio. Assicurano
comunque modalità organizzative particolari per le scuole articolate
in più sedi. Le istituzioni scolastiche concorrono, altresì, anche
con iniziative autonome, alla specifica formazione e aggiornamento
culturale e professionale del relativo personale per corrispondere
alle esigenze derivanti dal presente regolamento.
5. Alle istituzioni scolastiche sono
attribuite competenze in materia di articolazione territoriale della
scuola. Tali competenze sono esercitate a norma dell'articolo 4,
comma 2, del regolamento approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233.
6. Sono abolite tutte le autorizzazioni e le
approvazioni concernenti le funzioni attribuite alle istituzioni
scolastiche, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15. Ove allo
scadere del termine di cui al comma 1 non sia stato ancora adottato
il regolamento di contabilità di cui al comma 3, nelle more della
sua adozione alle istituzioni scolastiche seguitano ad applicarsi
gli articoli 26, 27, 28 e 29 del testo unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
7. I provvedimenti adottati dalle
istituzioni scolastiche, fatte salve le specifiche disposizioni in
materia di disciplina del personale e degli studenti, divengono
definitivi il quindicesimo giorno dalla data della loro
pubblicazione nell'albo della scuola. Entro tale termine, chiunque
abbia interesse può proporre reclamo all'organo che ha adottato
l'atto, che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di
trenta giorni, decorso il quale l'atto diviene definitivo. Gli atti
divengono altresì definitivi a seguito della decisione sul
reclamo.
Art. 15
(Competenze escluse)
1. Sono escluse dall'attribuzione alle
istituzioni scolastiche le seguenti funzioni in materia di personale
il cui esercizio è legato ad un ambito territoriale più ampio di
quello di competenza della singola istituzione, ovvero richiede
garanzie particolari in relazione alla tutela della libertà di
insegnamento:
-
la formazione delle graduatorie permanenti
riferite ad ambiti territoriali più vasti di quelli della singola
istituzione scolastica;
-
reclutamento del personale docente,
amministrativo, tecnico e ausiliario con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato;
-
mobilità esterna alle istituzioni scolastiche e
utilizzazione del personale eccedente l'organico funzionale di
istituto;
-
autorizzazioni per utilizzazioni ed esoneri per i
quali sia previsto un contingente nazionale; comandi,
utilizzazioni e collocamenti fuori ruolo;
-
riconoscimento di titoli di studio esteri, fatto
salvo quanto previsto nell'articolo 14, comma 2.
2. Resta ferma la normativa vigente in
materia di provvedimenti disciplinari nei confronti del personale
docente, amministrativo, tecnico e ausiliario.
Art. 16
(Coordinamento delle competenze)
1. Gli organi collegiali della scuola
garantiscono l'efficacia dell'autonomia delle istituzioni
scolastiche nel quadro delle norme che ne definiscono competenze e
composizione.
2. Il dirigente scolastico esercita le
funzioni di cui al decreto
legislativo 6 marzo 1998, n. 59, nel rispetto delle
competenze degli organi collegiali.
3. I docenti hanno il compito e la
responsabilità della progettazione e della attuazione del processo
di insegnamento e di apprendimento.
4. Il responsabile amministrativo assume
funzioni di direzione dei servizi di segreteria nel quadro dell'
unità di conduzione affidata al dirigente scolastico.
5. Il personale della scuola, i genitori e
gli studenti partecipano al processo di attuazione e sviluppo
dell'autonomia assumendo le rispettive responsabilità.
6. Il servizio prestato dal personale della
scuola ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera d), purchè
riconducibile a compiti connessi con la scuola, resta valido a tutti
gli effetti come servizio di istituto.
TITOLO III
Disposizioni finali
CAPO I
ABROGAZIONI
Art.17
(Ricognizione delle disposizioni di legge
abrogate)
1. Ai sensi dell'articolo 21, comma 13 della
legge
15 marzo 1997, n. 59 sono abrogate con effetto dal 1°
settembre 2000, le seguenti disposizioni del testo unico approvato
con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297: articolo 5, commi 9,
10 e 11; articolo 26; articolo 27, commi 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 14,
15, 16, 17, 18, 19 e 20; articolo 28, commi 1, 2, 3, 4 ,5, 6 e 7
limitatamente alle parole "e del consiglio scolastico distrettuale",
8 e 9; articolo 29, commi 2, 3, 4 e 5; articolo 104, commi 2, 3 e 4;
articoli 105 e 106; articolo 119, commi 2 e 3; articolo 121;
articolo 122, commi 2 e 3; articoli 123, 124, 125 e 126; articolo
128, commi 2, 5, 6, 7, 8 e 9; articolo 129, commi 2, 4 limitatamente
alla parola "settimanale" e 6; articolo 143, comma 2; articoli 144,
165, 166, 167 e 168; articolo 176, commi 2 e 3; articolo 185, commi
1 e 2; articolo 193, comma 1, limitatamente alle parole "e ad otto
decimi in condotta"; articoli 193 bis e 193 ter ; articoli. 276,
277, 278, 279, 280 e 281; articolo 328, commi 2, 3, 4, 5 e 6;
articoli 329 e 330; articolo 603.
2. Resta salva la facoltà di emanare, entro
il 1° settembre 2000 regolamenti che individuino eventuali ulteriori
disposizioni incompatibili con le norme del presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a
Roma, addì 8 marzo 1999
SCALFARO
D'ALEMA,
Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLINGUER,
Ministro della pubblica istruzione
CIAMPI, Ministro del
tesoro, del bilancio
e della programmazione
economica
PIAZZA, Ministro per la funzione
pubblica
BELLILLO, Ministro per gli affari
regionali
BASSOLINO, Ministro del lavoro e
della
previdenza
sociale