TITOLO V LE REGIONI, LE PROVINCE, I
COMUNI |
TITOLO V LE REGIONI, LE PROVINCE, I
COMUNI. Modificato dalla Legge costituzionale n.3
18 ottobre 2001 |
Art. 115 Le Regioni sono costituite
in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principî fissati
nella Costituzione |
Art. 115 (*) (abrogato)
(*)abrogato dall’art. 9, c. 2., della l. cost. 18 ottobre 2001, n.
3. |
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Art. 116. Alla Sicilia, alla Sardegna,
al Trentino-Alto Adige al Friuli-Venezia
Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni
particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati con leggi
costituzionali. |
Art. 116 (*)
Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto
Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di
autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge
costituzionale. La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol
è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia,
concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie
indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l),
limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono
essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa
della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi
di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza
assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo
Stato e la Regione interessata. (*)così sostituito dall’art. 2 della l. cost. 18 ottobre 2001, n.3 |
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Art. 117 La Regione emana per le
seguenti materie norme legislative nei limiti dei principî fondamentali
stabiliti dalle leggi dello Stato, semprechè le
norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni: ordinamento degli uffici e degli enti
amministrativi dipendenti dalla Regione; circoscrizioni comunali; polizia
locale urbana e rurale; fiere e mercati; beneficenza pubblica ed assistenza
sanitaria ed ospedaliera; istruzione artigiana e professionale e assistenza
scolastica; musei e biblioteche di enti locali; urbanistica; turismo ed
industria alberghiera; tranvie e linee automobilistiche di interesse
regionale; viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
navigazione e porti lacuali; acque minerali e termali; cave e torbiere;
caccia; pesca nelle acque interne; agricoltura e foreste; artigianato; altre
materie indicate da leggi costituzionali. Le leggi della Repubblica possono
demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione. |
Art. 117 La
potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto
della Costituzione nonché dei vincoli derivanti
dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha
legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti
internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea;
diritto di asilo e condizione giuridica dei
cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; b) immigrazione; c)
rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze
armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta,
tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema
valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle
risorse finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e
organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; h)
ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa
locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme
processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m)
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio n) norme generali
sull'istruzione; o) previdenza sociale; p) legislazione elettorale,
organi di governo e funzioni nazionale; fondamentali di Comuni, Province e
Città metropolitane; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi
internazionale; r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento
informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale,
regionale e locale; opere dell'ingegno; s) tutela dell'ambiente,
dell'ecosistema e dei beni culturali. Sono materie di legislazione concorrente
quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle
Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia
delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione
e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e
tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della
salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del
territorio; porti e
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Art. 118 Spettano alla
Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente
articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente
locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle Provincie, ai Comuni o ad altri enti locali. Lo Stato può
con legge delegare alla Regione l'esercizio di altre
funzioni amministrative. La Regione esercita normalmente le sue funzioni
amministrative delegandole alle Provincie, ai Comuni
o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici. |
Art. 118 (*) Le
funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne
l'esercizio unitario, siano conferite a Province,
Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni,
le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative
proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. La legge statale disciplina forme
di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e
h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei
beni culturali. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni
favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo
svolgimento di attività di interesse generale, sulla
base del principio di sussidiarietà. (*) così sostituito dall’art. 4 della l. cost. 18 |