L’autonomia
delle Istituzioni scolastiche. DPR. N. 275/99
CAPO
II
AUTONOMIA DIDATTICA E ORGANIZZATIVA, DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E SVILUPPO
Art. 3
Piano dell'offerta formativa
1. Ogni istituzione scolastica predispone,
con la partecipazione di tutte le sue componenti, il
Piano dell'offerta formativa. Il Piano è il documento fondamentale costitutivo
dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed
esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole
scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.
2. Il Piano dell'offerta formativa è
coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei
diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello nazionale a norma
dell'articolo 8 e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed
economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale
dell'offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, e
valorizza le corrispondenti professionalità.
3. Il Piano dell'offerta formativa è
elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le
attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di
amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto
conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle
associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori,
degli studenti. Il Piano è adottato dal consiglio di circolo o di istituto.
4. Ai fini di cui al comma 2 il dirigente
scolastico attiva i necessari rapporti con gli Enti locali e con le diverse
realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio.
5. Il Piano dell'offerta formativa è reso
pubblico e consegnato agli alunni e alle famiglie all'atto dell'iscrizione.
CAPO
III
CURRICOLO NELL'AUTONOMIA
Art. 8
Definizione dei curricoli
1. Il Ministro della Pubblica Istruzione,
previo parere delle competenti commissioni parlamentari sulle linee e sugli
indirizzi generali, definisce a norma dell'articolo 205 del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, sentito il Consiglio Nazionale della Pubblica
Istruzione, per i diversi tipi e indirizzi di studio:
a) gli obiettivi generali del processo
formativo;
b) gli obiettivi specifici di apprendimento relativi
alle competenze degli alunni;
c) le discipline e le attività costituenti la quota nazionale dei curricoli e
il relativo monte ore annuale;
d) l'orario obbligatorio annuale complessivo dei curricoli comprensivo della
quota nazionale obbligatoria e della quota obbligatoria riservata alle
istituzioni scolastiche;
e) i limiti di flessibilità temporale per realizzare compensazioni tra
discipline e attività della quota nazionale del curricolo;
f) gli standard relativi alla qualità del servizio;
g) gli indirizzi generali circa la valutazione degli alunni, il riconoscimento
dei crediti e dei debiti formativi;
h) i criteri generali per l'organizzazione dei percorsi formativi finalizzati
all'educazione permanente degli adulti, anche a distanza, da attuare nel
sistema integrato di istruzione, formazione, lavoro, sentita la Conferenza
unificata Stato-regioni-città ed autonomie locali.
2. Le istituzioni scolastiche determinano,
nel Piano dell'offerta formativa il curricolo obbligatorio per i propri alunni
in modo da integrare, a norma del comma 1, la quota definita a livello
nazionale con la quota loro riservata che comprende le discipline e le attività
da esse liberamente scelte. Nella determinazione del
curricolo le istituzioni scolastiche precisano le scelte di
flessibilità previste dal comma 1, lettera e).
3. Nell'integrazione tra la quota nazionale
del curricolo e quella riservata alle scuole è garantito il carattere unitario
del sistema di istruzione ed è valorizzato il
pluralismo culturale e territoriale, nel rispetto delle diverse finalità della
scuola dell'obbligo e della scuola secondaria superiore.
4. La determinazione del curricolo tiene
conto delle diverse esigenze formative degli alunni concretamente rilevate,
della necessità di garantire efficaci azioni di continuità e di
orientamento, delle esigenze e delle attese espresse dalle famiglie,
dagli Enti locali, dai contesti sociali, culturali ed economici del territorio.
Agli studenti e alle famiglie possono essere offerte possibilità di opzione.
5. Il curricolo della singola istituzione
scolastica, definito anche attraverso un'integrazione tra sistemi formativi sulla base di accordi con le Regioni e gli Enti locali,
negli ambiti previsti dagli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112 può essere personalizzato in relazione ad azioni, progetti o
accordi internazionali.
6. L'adozione di nuove scelte curricolari o la variazione di scelte
già effettuate deve tenere conto delle attese degli studenti e delle famiglie in
rapporto alla conclusione del corso di studi prescelto.