Contributi privati alle istituzioni scolastiche. Legge n. 40 del
2/4/07. Conversione in legge del Decreto n. 7 del 31 gennaio 2007 (Bersani).
3. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera i-septies)
e' aggiunta la seguente: «i-octies)
le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e
grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema
nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive
modificazioni, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica
e all'ampliamento dell'offerta formativa; la detrazione spetta a condizione che
il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale
ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.»;
b) all'articolo 100, comma 2, dopo la lettera o) e' aggiunta la seguente:
«o-bis) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni
ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema
nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive
modificazioni, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica
e all'ampliamento dell'offerta formativa, nel limite del 2 per cento del
reddito d'impresa dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro
annui; la deduzione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni
sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi
di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241.»;
c) all'articolo 147, comma 1, le parole: «e i-quater)»
sono sostituite dalle seguenti: «, i-quater) e i-octies)».
4. All'onere derivante dal comma 3, valutato in 54 milioni di euro per l'anno
2008 e in 31 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede:
a) per l'anno 2008, mediante utilizzo delle disponibilita'
esistenti sulle contabilita' speciali di cui
all'articolo 5-ter del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, che a tale fine sono
vincolate per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato nel predetto
anno. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
stabiliti i criteri e le modalita' per la
determinazione delle somme da vincolare su ciascuna delle predette contabilita' speciali ai fini del relativo versamento;
b) a decorrere dal 2009 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n.
296.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli
oneri di cui al comma 3, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti
correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi
dell'articolo 7, secondo comma, n. 2, della legge 5 agosto 1978, n.
468, prima della data di entrata in vigore dei
provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente
trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
6-bis. Il Ministro della pubblica istruzione riferisce, dopo due anni di
applicazione, alle competenti Commissioni parlamentari sull'andamento delle
erogazioni liberali di cui al comma 3.
7. I soggetti che hanno effettuato le donazioni di cui al comma 3 non possono
far parte del consiglio di istituto e della giunta esecutiva delle istituzioni
scolastiche. Sono esclusi dal divieto coloro che hanno effettuato
una donazione per un valore non superiore a 2.000 euro in ciascun anno
scolastico. I dati concernenti le erogazioni liberali
di cui al comma 3, e in particolare quelli concernenti la persona fisica o
giuridica che le ha effettuate, sono dati personali agli effetti del codice in
materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196.
8. Le disposizioni di cui al comma 3 hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso dal 1° gennaio 2007.
8-bis. Al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dell'articolo 1 dopo le parole: «costituito dal sistema» sono
aggiunte le seguenti: «dell'istruzione secondaria superiore» e conseguentemente
le parole: «dei licei» sono soppresse;
al medesimo comma, le parole: «Esso e' il secondo
grado in cui» sono sostituite dalle seguenti: «Assolto l'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622 della legge
27 dicembre 2006, n. 296, nel secondo ciclo»;
b) all'articolo 2, comma 3, i riferimenti agli allegati C/3 e C/8 sono
soppressi;
c) all'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, sono soppressi i riferimenti agli
articoli 6 e 10;
d) all'allegato B le parole da: «Liceo economico» fino a: «i fenomeni economici e sociali» e da: «Liceo tecnologico» fino alla
fine sono soppresse.
8-ter. Dalle abrogazioni previste dall'articolo 31, comma 2, del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sono escluse le disposizioni del testo
unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che fanno
riferimento agli istituti tecnici e professionali.