Decreto legge n.147 del 7 settembre 2007

 

Articolo 2

(Norme urgenti in materia di personale scolastico)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di

ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) all’articolo 503:

01) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Organo competente per l’irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 492,

comma 2, lettere b), c), d) ed e), è il dirigente preposto all’ufficio scolastico

regionale»;

02) il comma 2 è abrogato;

1) al comma 5, in attesa della costituzione degli organi collegiali territoriali della scuola, ai

sensi del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, le parole: «in conformità del parere»

sono sostituite dalle seguenti: «acquisito il parere»; le parole: «salvo che non ritenga di

disporre in modo più favorevole al dipendente» sono sostituite dalle seguenti: «, nel

rispetto del principio costituzionale della libertà di insegnamento»; sono aggiunti, in fine, i

seguenti periodi: «Il predetto parere è reso nel termine dei sessanta giorni successivi al

ricevimento della richiesta, prorogabile di trenta giorni per l’effettuazione di ulteriori e

specifici adempimenti istruttori che si rendano necessari. Decorso inutilmente tale termine,

l’amministrazione può procedere all’adozione del provvedimento.»;

2) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Fuori dei casi previsti dall’articolo 5 della legge 27 marzo 2001, n. 97, il

procedimento disciplinare deve essere concluso entro novanta giorni successivi alla data

in cui esso ha avuto inizio, prorogabili di trenta giorni per gli eventuali adempimenti

istruttori di cui al comma 5»;

b) all’articolo 506:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I provvedimenti di sospensione cautelare obbligatoria sono disposti dal dirigente

preposto all’ufficio scolastico regionale»;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Se ricorrano ragioni di particolare urgenza, la sospensione cautelare può essere

disposta, nei confronti del personale docente, dal dirigente scolastico, salvo convalida da

parte del dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale cui il provvedimento deve

essere immediatamente comunicato, e, nei confronti dei dirigenti scolastici, dal dirigente

preposto all’ufficio scolastico regionale. In mancanza di convalida da parte del dirigente

preposto all’ufficio scolastico regionale, entro il termine di dieci giorni dalla relativa

adozione, della sospensione cautelare disposta nei confronti del personale docente, il

provvedimento di sospensione è revocato di diritto. Analogamente, in mancanza di

conferma da parte dello stesso dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale, entro il

medesimo termine di cui al secondo periodo, della sospensione cautelare disposta nei

confronti dei dirigenti scolastici, il provvedimento è revocato di diritto.»;

c) l’articolo 468 è sostituito dal seguente:

«Art. 468. – (Trasferimento per incompatibilità ambientale). – 1. Quando ricorrano

ragioni d’urgenza, il trasferimento d’ufficio per accertata situazione di

incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede può essere disposto anche

durante l’anno scolastico. Se ricorrono ragioni di particolare urgenza, può essere

nel frattempo disposta la sola sospensione dal servizio da parte del dirigente

scolastico, sentito il collegio dei docenti, se trattasi di personale docente ed

educativo, o da parte del dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale, se

trattasi di dirigente scolastico. Il provvedimento deve essere immediatamente

comunicato per la convalida al dirigente dell’ufficio scolastico regionale, se

disposto nei confronti di personale docente ed educativo, ovvero al capo del

competente dipartimento del Ministero della pubblica istruzione, se riguarda

dirigenti scolastici. In mancanza di convalida, e in ogni caso in mancanza di

presentazione della richiesta di parere dell’organo collegiale competente, nel

termine di dieci giorni dall’adozione, il provvedimento di sospensione è revocato di

diritto.

c-bis) all’articolo 469:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il trasferimento d’ufficio per soppressione di posto o di cattedra è disposto dal

dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale. Il trasferimento d’ufficio del

personale docente ed educativo, determinato da accertata situazione di

incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede, è disposto dal dirigente

preposto all’ufficio scolastico regionale, su parere del competente consiglio di

disciplina del consiglio scolastico provinciale per il personale docente della scuola

dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, ovvero

su parere del corrispondente consiglio per il contenzioso del Consiglio nazionale

della pubblica istruzione per il personale docente degli istituti e scuole di istruzione

secondaria superiore e artistica. I suddetti pareri devono essere resi nel termine di

novanta giorni successivi al ricevimento della richiesta, prorogabile di trenta giorni

per l’effettuazione di ulteriori e specifici adempimenti istruttori che si rendano

necessari. Decorso inutilmente tale termine, l’amministrazione può procedere

all’adozione del provvedimento»;

2) il comma 2 è abrogato;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Qualora, per mancanza di sedi disponibili, il trasferimento d’ufficio debba aver

luogo per provincia diversa da quella in cui l’interessato presta servizio, la sede è

stabilita sulla base di criteri di viciniorità e raggiungibilità».

2. Il disposto dell’articolo 503, comma 5-bis, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,

introdotto dal comma 1, lettera a), n. 2), non si applica ai procedimenti disciplinari in corso

alla data di entrata in vigore del presente decreto.