Decreto
legge n.147 del 7 settembre 2007
Articolo 2
(Norme urgenti
in materia di personale scolastico)
1. Al testo unico delle disposizioni legislative
in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 503:
01) il
comma 1 è sostituito dal seguente:
«1.
Organo competente per l’irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 492,
comma 2, lettere b), c), d) ed e), è il
dirigente preposto all’ufficio scolastico
regionale»;
02) il
comma 2 è abrogato;
1) al comma 5, in attesa
della costituzione degli organi collegiali territoriali della scuola, ai
sensi del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233,
le parole: «in conformità del parere»
sono sostituite dalle seguenti: «acquisito il
parere»; le parole: «salvo che non ritenga di
disporre in modo più favorevole al dipendente» sono
sostituite dalle seguenti: «, nel
rispetto del principio costituzionale della libertà di
insegnamento»; sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: «Il predetto parere è reso nel termine
dei sessanta giorni successivi al
ricevimento della richiesta, prorogabile di trenta giorni
per l’effettuazione di ulteriori e
specifici adempimenti istruttori che si rendano necessari.
Decorso inutilmente tale termine,
l’amministrazione può procedere all’adozione del
provvedimento.»;
2) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. Fuori dei casi previsti dall’articolo 5
della legge 27 marzo 2001, n. 97, il
procedimento disciplinare deve essere concluso entro novanta
giorni successivi alla data
in cui esso ha avuto inizio, prorogabili di trenta
giorni per gli eventuali adempimenti
istruttori di cui al comma 5»;
b) all’articolo 506:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. I provvedimenti di sospensione cautelare
obbligatoria sono disposti dal dirigente
preposto all’ufficio scolastico regionale»;
2) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Se ricorrano ragioni
di particolare urgenza, la sospensione cautelare può essere
disposta, nei confronti del personale docente, dal
dirigente scolastico, salvo convalida da
parte del dirigente preposto all’ufficio scolastico
regionale cui il provvedimento deve
essere immediatamente comunicato, e, nei confronti dei
dirigenti scolastici, dal dirigente
preposto all’ufficio scolastico regionale. In mancanza di
convalida da parte del dirigente
preposto all’ufficio scolastico regionale, entro il
termine di dieci giorni dalla relativa
adozione, della sospensione cautelare disposta nei
confronti del personale docente, il
provvedimento di sospensione è revocato di diritto.
Analogamente, in mancanza di
conferma da parte dello stesso dirigente preposto
all’ufficio scolastico regionale, entro il
medesimo termine di cui al secondo periodo, della sospensione
cautelare disposta nei
confronti dei dirigenti scolastici, il provvedimento è
revocato di diritto.»;
c) l’articolo 468 è sostituito dal seguente:
«Art. 468. – (Trasferimento per incompatibilità ambientale).
– 1. Quando ricorrano
ragioni d’urgenza, il trasferimento d’ufficio per
accertata situazione di
incompatibilità di permanenza nella scuola
o nella sede può essere disposto anche
durante l’anno scolastico. Se ricorrono ragioni
di particolare urgenza, può essere
nel frattempo disposta la sola
sospensione dal servizio da parte del dirigente
scolastico, sentito il collegio dei docenti, se
trattasi di personale docente ed
educativo, o da parte del dirigente preposto
all’ufficio scolastico regionale, se
trattasi di dirigente scolastico. Il provvedimento
deve essere immediatamente
comunicato per la convalida al dirigente
dell’ufficio scolastico regionale, se
disposto nei confronti di personale docente ed
educativo, ovvero al capo del
competente dipartimento del Ministero della pubblica
istruzione, se riguarda
dirigenti scolastici. In mancanza di convalida, e
in ogni caso in mancanza di
presentazione della richiesta di parere
dell’organo collegiale competente, nel
termine di dieci giorni dall’adozione, il
provvedimento di sospensione è revocato di
diritto.
c-bis) all’articolo 469:
1) il
comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il
trasferimento d’ufficio per soppressione di posto o di cattedra è disposto dal
dirigente preposto all’ufficio scolastico
regionale. Il trasferimento d’ufficio del
personale docente ed educativo, determinato da
accertata situazione di
incompatibilità di permanenza nella scuola
o nella sede, è disposto dal dirigente
preposto all’ufficio scolastico regionale, su
parere del competente consiglio di
disciplina del consiglio scolastico provinciale per
il personale docente della scuola
dell’infanzia, della scuola primaria e della
scuola secondaria di primo grado, ovvero
su parere del corrispondente consiglio per
il contenzioso del Consiglio nazionale
della pubblica istruzione per il personale docente
degli istituti e scuole di istruzione
secondaria superiore e artistica. I
suddetti pareri devono essere resi nel termine di
novanta giorni successivi al ricevimento della
richiesta, prorogabile di trenta giorni
per l’effettuazione di ulteriori e specifici
adempimenti istruttori che si rendano
necessari.
Decorso inutilmente tale termine, l’amministrazione può procedere
all’adozione del provvedimento»;
2) il
comma 2 è abrogato;
3) il
comma 3 è sostituito dal seguente:
«3.
Qualora, per mancanza di sedi disponibili, il trasferimento d’ufficio debba aver
luogo per provincia diversa da quella in cui
l’interessato presta servizio, la sede è
stabilita sulla base di criteri di viciniorità e raggiungibilità».
2. Il disposto dell’articolo 503, comma 5-bis,
del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
introdotto dal comma 1, lettera a), n. 2), non si applica
ai procedimenti disciplinari in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto.