Legge
di Parità
Legge 10 marzo 2000, n. 62
(in GU 21 marzo 2000, n. 67)
Norme
per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e
all’istruzione
Articolo
1
1. Il sistema nazionale di istruzione, fermo
restando quanto previsto dall’articolo 33, comma 2 della Costituzione, è
costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti
locali.
2. Si definiscono scuole paritarie, a tutti
gli effetti degli ordinamenti vigenti in particolare per quanto riguarda
l’abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le
istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a
partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali
dell’istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono
caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4,5, e 6.
3. Alle scuole paritarie private è assicurata
piena libertà per quanto concerne l’orientamento culturale e l’indirizzo
pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto educativo della scuola,
l’insegnamento è improntato ai principi di libertà stabiliti dalla Costituzione
repubblicana. Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono
chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi
gli alunni e gli studenti con handicap. Il progetto educativo indica
l’eventuale ispirazione di carattere culturale e religioso. Non sono comunque
obbligatorie per gli alunni le attività extra-curriculari che presuppongono o
esigono l’adesione ad una determinata ideologia o confessione religiosa.
4. La parità è riconosciuta alle scuole non
statali che ne fanno richiesta e che, in possesso dei seguenti requisiti, si
impegnano espressamente a date attuazione a quanto previsto dai commi 2 e 3:
a. un progetto educativo in armonia con i principi della
Costituzione; un piano dell’offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle
disposizioni vigenti; attestazione della titolarità della gestione e la
pubblicità dei bilanci;
b. la disponibilità di locali, arredi e attrezzature
didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti;
c. l’istituzione e il funzionamento degli organi
collegiali improntati alla partecipazione democratica;
d. l’iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui
genitori ne facciano richiesta, purchè in possesso di un titolo di studio
valido per l’iscrizione alla classe che essi intendono frequentare;
e. l’applicazione delle norme vigenti in materia di
inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio;
f. l’organica costituzione di corsi completi: non può
essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di
istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe;
g. personale docente fornito del titolo di abilitazione;
h. contratti individuali di lavoro per personale
dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di
settore.
5.
Le istituzioni di cui ai commi 2 e 3 sono soggette alla valutazione dei
processi e degli esiti da parte del sistema nazionale di valutazione secondo
gli standard stabiliti dagli ordinamenti vigenti. Tali istituzioni, in misura
non superiore a un quarto delle prestazioni complessive, possono avvalersi di
prestazioni volontarie di personale docente purché fornito di relativi titoli
scientifici e professionali ovvero ricorrere anche a contratti di prestazione
d’opera di personale fornito dei necessari requisiti.
6.
Il Ministero della pubblica istruzione accerta l’originario possesso e la
permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità.
7.
Alle scuole non statali che non intendano chiedere il riconoscimento della
parità, seguitano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, Titolo
VIII del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297. Allo scadere del terzo anno
scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge il Ministro della pubblica istruzione presenta al parlamento una
relazione sul suo stato di attuazione e, con un proprio decreto, previo parere
delle competenti commissioni parlamentari, propone il definitivo superamento
delle citate disposizioni del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, anche
al fine di ricondurre tutte le scuole non statali alle due tipologie delle
scuole paritarie e delle scuole non paritarie.
8.
Alle scuole paritarie, senza fini di lucro, che abbiano i requisiti di cui
all’articolo 10 del decreto legislativo n.460 del 1997, è riconosciuto il
trattamento fiscale previsto dal suddetto decreto e successive modificazioni.
9.
Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all’istruzione a tutti
gli alunni delle scuole statali e paritarie nell’adempimento dell’obbligo
scolastico e nella successiva frequenza della scuola secondaria e nell’ambito
dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 12, lo Stato adotta un piano
straordinario di finanziamento alle regioni e alle province autonome di Trento
e di Bolzano da utilizzare a sostegno della spesa sostenuta e documentata dalle
famiglie per l’istruzione mediante l’assegnazione di borse di studio di pari
importo eventualmente differenziate per ordine e grado di istruzione. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato su proposta del
Ministro della pubblica istruzione entro 60 giorni dall’approvazione della
presente legge sono stabiliti i criteri per la ripartizione di tali somme tra
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e per l’individuazione
dei beneficiari, in relazione alle condizioni reddituali delle famiglie da
determinarsi a norma dell’articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n.448,
nonché le modalità per la fruizione dei benefici e per la indicazione del loro
utilizzo.
10.
I soggetti aventi i requisiti individuati dal decreto del Presidente del
Consiglio di cui al comma 9 possono fruire della borsa di studio mediante la
detrazione di una somma equivalente dall’imposta lorda riferita all’anno in cui
la spesa è stata sostenuta. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano disciplinano le modalità con le quali sono annualmente comunicati al
Ministero delle finanze e al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, i dati relativi ai soggetti che intendono avvalersi
della detrazione fiscale. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica provvede al corrispondente versamento delle somme
occorrenti all’entrata del bilancio dello Stato a carico dell’ammontare
complessivo di tali somme stanziate ai sensi del comma 12.
11.
Tali interventi sono realizzati prioritariamente a favore delle famiglie in
condizioni svantaggiate. Restano fermi gli interventi di competenza di ciascuna
regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di diritto
allo studio.
12.
E’ autorizzata la spesa di lire 250 miliardi per l’anno 2000 e di lire 300
miliardi annui a decorrere dall’anno 2001.
14.
E’ autorizzata, a decorrere dall’anno 2000, la spesa di lite 7 miliardi per
assicurare gli interventi di sostegno previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n.
104, nelle istituzioni scolastiche che accolgono alunni con handicap.
15
All’onere complessivo di lire 347 miliardi derivanti dai commi 13 e 14 si
provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2000 e
2001 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001,
nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica per l’anno 1999, allo scopo parzialmente
utilizzando quanto a lire 327 miliardi l’accantonamento relativo al Ministero
della pubblica istruzione e quanto a lire 20 miliardi l’accantonamento relativo
al Ministero dei trasporti.
16.
All’onere derivante dall’attuazione dei commi 9,10,11, e 12 pari a lire 250
miliardi per l’anno 2000 e a lire 300 miliardi per l’anno 2001 si provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli stessi dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l’anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando
quanto a lire 100 miliardi per l’anno 2000 e lire 70 miliardi per l’anno 2001
l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a lire 100
miliardi per l’anno 2000 e l’accantonamento relativo al Ministero della
pubblica istruzione. A decorrere dall’anno 2002 si provvede ai sensi
dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n.468, e
successive modificazioni ed integrazioni.
17. Il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.