Legge n. 27
del 3
febbraio 2006
«Misure urgenti in materia di scuola,
università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie,
nonché in tema di rinegoziazione
di mutui, di professioni e di sanità »
Omissis……………….
Art. 1-bis.
Norme in materia di scuole non statali
1. Le scuole non statali di cui alla
parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo
unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte
alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10
marzo 2000, n. 62, e di scuole non paritarie.
2. La frequenza delle scuole paritarie
costituisce assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione,
di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76. La parità e' riconosciuta con provvedimento adottato dal dirigente
preposto all'ufficio scolastico regionale competente per territorio, previo
accertamento della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 1 della citata
legge n. 62 del 2000. Il riconoscimento ha effetto dall'inizio dell'anno
scolastico successivo a quello in cui e' stata
presentata la relativa domanda. Nei casi di istituzione
di nuovi corsi, ad iniziare dalla prima classe ai sensi dell'articolo 1, comma
4, lettera f), della citata
legge n. 62 del 2000, fatta eccezione per le scuole dell'infanzia, il
riconoscimento e' sottoposto alla condizione risolutiva del completamento del
corso di studi, restando comunque salvi gli effetti conseguenti al
riconoscimento adottato. Le modalità procedimentali
per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento sono
definite con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. Le scuole paritarie non possono
svolgere esami di idoneità per alunni che abbiano frequentato
scuole non paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da altro con cui il
gestore abbia comunque comunanza d'interessi. Il gestore o il legale
rappresentante ed il coordinatore delle attività educative e didattiche della
scuola paritaria devono dichiarare l'inesistenza di tale situazione per ciascun
candidato ai predetti esami. La dichiarazione e'
inserita nel fascicolo personale del candidato stesso. La mancanza o falsità
delle predette dichiarazioni comporta la nullità degli esami sostenuti e dei
titoli rilasciati, fatte salve le conseguenti responsabilità civili e penali.
4. Sono scuole non paritarie quelle che
svolgono un'attività organizzata di insegnamento e che
presentano le seguenti condizioni di funzionamento:
a) un progetto educativo e relativa offerta formativa, conformi ai
principi della Costituzione e all'ordinamento scolastico italiano, finalizzati
agli obiettivi generali e specifici di apprendimento
correlati al conseguimento di titoli di studio;
b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature conformi alle
norme vigenti in materia di igiene e sicurezza dei
locali scolastici, e adeguati alla funzione, in relazione al numero degli
studenti;
c) l'impiego di personale docente e di un coordinatore delle attività
educative e didattiche forniti di titoli professionali coerenti con gli
insegnamenti impartiti e con l'offerta formativa della scuola, nonche' di idoneo personale
tecnico e amministrativo;
d) alunni frequentanti, in età non inferiore a quella prevista dai
vigenti ordinamenti scolastici, in relazione al titolo
di studio da conseguire, per gli alunni delle scuole statali o paritarie.
5. Le scuole non paritarie che presentino
le condizioni di cui al comma 4 sono incluse in un apposito
elenco affisso all'albo dell'ufficio scolastico regionale. Lo stesso ufficio vigila sulla sussistenza e sulla permanenza delle predette
condizioni, il cui venir meno comporta la cancellazione dall'elenco. Le
modalità procedimentali per l'inclusione nell'elenco
e per il suo mantenimento sono definite con regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Le scuole non
paritarie non possono rilasciare titoli di studio aventi valore legale, ne' intermedi, ne' finali. Esse non possono assumere
denominazioni identiche o comunque corrispondenti a
quelle previste dall'ordinamento vigente per le istituzioni scolastiche statali
o paritarie e devono indicare nella propria denominazione la condizione di
scuola non paritaria. Le sedi e le attività d'insegnamento che non presentino
le condizioni di cui al comma 4 non possono assumere la denominazione di
«scuola» e non possono comunque essere sedi di
assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione. Per le scuole
dell'infanzia non paritarie si prescinde dalla finalità correlata al
conseguimento di un titolo di studio, di cui alla lettera a)
del comma 4.
6. Dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto non possono essere
rilasciati nuove autorizzazioni, riconoscimenti legali o pareggiamenti, secondo
le disposizioni di cui alla parte II, titolo VIII, del testo unico di cui al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Nelle scuole che non hanno chiesto
ovvero ottenuto il riconoscimento della parità di cui alla citata legge n. 62
del 2000, i corsi di studio già attivati, alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base di
provvedimenti di parificazione, riconoscimento legale e pareggiamento adottati
ai sensi degli articoli 344, 355, 356 e 357 del citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 297 del 1994, continuano a funzionare fino al loro
completamento. Le convenzioni in corso con le scuole parificate non paritarie
di cui all'articolo 344 del medesimo testo unico si intendono
risolte di diritto al termine dell'anno scolastico in cui si completano i corsi
funzionanti in base alle convenzioni; conseguentemente, i contributi statali
previsti dalle predette convenzioni sono progressivamente ridotti in ragione
delle classi funzionanti in ciascun anno scolastico e degli alunni
frequentanti, fino al completamento dei corsi. Le disposizioni di cui agli articoli 339, 340, 341 e 342, quelle di cui
all'articolo 345 e quelle di cui agli articoli 352, comma 6, 353, 358, comma 5,
362 e 363 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994 continuano ad applicarsi nei confronti, rispettivamente,
delle scuole dell'infanzia, delle scuole primarie e delle scuole secondarie
riconosciute paritarie ai sensi della citata legge n. 62 del 2000. Le condizioni e le modalità per la stipula delle nuove convenzioni
con le scuole primarie paritarie che ne facciano richiesta, i criteri per la
determinazione dell'importo del contributo ed i requisiti prescritti per i
gestori e per i docenti sono stabiliti con le norme regolamentari previste
dall'articolo 345 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 297
del 1994. Le nuove convenzioni assicurano in via prioritaria alle
scuole primarie già parificate, nel rispetto dei criteri definiti con le
medesime norme regolamentari, un contributo non inferiore a quello corrisposto
sulla base della convenzione di parifica in corso alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le
convenzioni di parifica attualmente in corso con le
scuole primarie paritarie si risolvono di diritto al termine dell'anno
scolastico in corso alla data di entrata in vigore delle norme regolamentari
previste dall'articolo 345 del citato testo unico di cui al decreto legislativo
n. 297 del 1994.
8. Dall'attuazione del presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato.