Legge n. 296 del
27/12/2006 Legge finanziaria
Finanziamenti
scuole non statali)
635. Al fine
di dare il necessario sostegno alla funzione pubblica svolta dalle scuole paritarie
nell'ambito del
sistema nazionale di istruzione, a decorrere dall'anno 2007, gli stanziamenti,
iscritti
nelle unita' previsionali di base
"Scuole non statali" dello stato di previsione del Ministero della
pubblica istruzione,
sono incrementati complessivamente di 100 milioni di euro, da destinare
prioritariamente alle scuole
dell'infanzia.
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(Criteri assegnazione
contributi scuole paritarie)
636. Il
Ministro della pubblica istruzione definisce annualmente, con apposito decreto, i criteri e i
parametri per
l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie e, in via prioritaria, a quelle
che
svolgono il servizio
scolastico senza fini di lucro e che comunque non siano legate con societa'
aventi fini di lucro
o da queste controllate. In tale ambito i contributi sono assegnati secondo il
seguente ordine di priorita': scuole dell'infanzia, scuole primarie e scuole
secondarie di primo e
secondo grado.
Decreto
ministeriale pubblicato l’8 agosto 2007
«Il ministero
della pubblica istruzione... considerata l'opportunità
di mantenere un adeguato grado
di continuità
nelle modalità di finanziamento delle scuole paritarie ai fini di mantenere il
servizio da
esse svolto
nell'ambito del sistema nazionale di istruzione;
DECRETA
Art. 1 - Funzione
pubblica delle scuole paritarie
Il presente
decreto definisce i criteri e i parametri per l'assegnazione dei contributi
alle scuole
paritarie per l'anno
scolastico 2007/08. I contributi sono erogati al fine di sostenere la funzione
pubblica svolta dalle
scuole paritarie nell'ambito del sistema nazionale di istruzione.
Tali
contributi sono destinati alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di
primo e secondo
grado, in possesso
del riconoscimento di parità nell'anno scolastico 2007/08. (...)
Art. 3 - Scuole
paritarie senza fini di lucro
I contributi
di cui ai successivi articoli 4, 6 e 7 sono erogati in via prioritaria alle
scuole paritarie che
svolgono il servizio
scolastico senza fini di lucro e che comunque non sono legate a società aventi
fini di lucro o da
queste controllate.
Ai fini del
precedente comma, si intendono scuole paritarie senza
fini di lucro quelle gestite da
soggetti giuridici
senza fini di lucro ovvero:
- associazioni
riconosciute di cui agli articoli 14 e ss. del codice civile;
- associazioni
non riconosciute di cui agli artt. 36 e ss. del
codice civile, il cui atto costitutivo e/o
statuto risulti da
scrittura privata registrata o da atto pubblico;
- fondazioni
di cui agli artt. 14 e ss. del codice civile;
- enti
ecclesiastici di confessioni religiose con cui lo stato ha stipulato patti,
accordi o intese;
-
altre istituzioni di carattere privato di cui all'art. 1 del dpr 361/2000;
- imprese
sociali di cui al dlgs 155/2006;
- enti
pubblici;
- cooperative
a mutualità prevalente di cui agli artt. 2511 e ss.
del codice civile;
- cooperative
sociali di cui alla legge 381/1991.
L'appartenenza
a una delle predette tipologie di soggetti giuridici
senza fini di lucro e l'assenza dei
legami di cui al
primo comma devono essere autocertificate o
documentate dai soggetti interessati.
(...)
Art. 6 - Scuole
secondarie di I grado paritarie
4
A ciascuna scuola
paritaria secondaria di I grado viene assegnato un
contributo di 2.500 euro...
Viene inoltre
assegnato un contributo di 1.000 euro per ciascuna classe di scuola paritaria
secondaria di I grado in
base a un'apposita graduatoria predisposta a livello nazionale fino
all'esaurimento
delle risorse disponibili, in ragione dei seguenti criteri. Ai fini
dell'inclusione nella
predetta graduatoria
tutte le scuole devono essere costituite da corsi completi e da classi
funzionanti
con un minimo di
otto alunni effettivamente iscritti e frequentanti.
(...)
Art. 7 - Scuole
secondarie di II grado paritarie
A ciascuna
scuola paritaria secondaria di II grado viene
assegnato, fino all'esaurimento delle risorse
disponibili, un
contributo di 4 mila euro a scuola e di 2 mila euro a classe, relativamente
alle sole
classi prime e
seconde, in base a una apposita graduatoria predisposta a livello nazionale in
ragione
dei seguenti
criteri, riferiti alle sole classi prime e seconde (...)
Ai fini
dell'inclusione nella predetta graduatoria tutte le scuole devono essere
costituite da corsi
completi e da classi
funzionanti con un minimo di otto alunni effettivamente iscritti e
frequentanti.
(...)
Art. 9 - Anagrafe
È costituita,
all'interno del sistema di rilevazione informatizzata operante presso il
ministero della
pubblica istruzione,
l'anagrafe nazionale delle scuole paritarie.
I contributi
di cui al presente decreto verranno erogati sulla base
dei dati rilevati dall'anagrafe delle
scuole paritarie. Le
dichiarazioni avvengono tramite autocertificazione.