Legge n. 296 del 27/12/2006 Legge finanziaria

 

Finanziamenti scuole non statali)

635. Al fine di dare il necessario sostegno alla funzione pubblica svolta dalle scuole paritarie

nell'ambito del sistema nazionale di istruzione, a decorrere dall'anno 2007, gli stanziamenti, iscritti

nelle unita' previsionali di base "Scuole non statali" dello stato di previsione del Ministero della

pubblica istruzione, sono incrementati complessivamente di 100 milioni di euro, da destinare

prioritariamente alle scuole dell'infanzia.

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(Criteri assegnazione contributi scuole paritarie)

636. Il Ministro della pubblica istruzione definisce annualmente, con apposito decreto, i criteri e i

parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie e, in via prioritaria, a quelle che

svolgono il servizio scolastico senza fini di lucro e che comunque non siano legate con societa'

aventi fini di lucro o da queste controllate. In tale ambito i contributi sono assegnati secondo il

seguente ordine di priorita': scuole dell'infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo e

secondo grado.

 

Decreto ministeriale pubblicato l’8 agosto 2007

 

«Il ministero della pubblica istruzione... considerata l'opportunità di mantenere un adeguato grado

di continuità nelle modalità di finanziamento delle scuole paritarie ai fini di mantenere il servizio da

esse svolto nell'ambito del sistema nazionale di istruzione;

DECRETA

Art. 1 - Funzione pubblica delle scuole paritarie

Il presente decreto definisce i criteri e i parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole

paritarie per l'anno scolastico 2007/08. I contributi sono erogati al fine di sostenere la funzione

pubblica svolta dalle scuole paritarie nell'ambito del sistema nazionale di istruzione.

Tali contributi sono destinati alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo

grado, in possesso del riconoscimento di parità nell'anno scolastico 2007/08. (...)

Art. 3 - Scuole paritarie senza fini di lucro

I contributi di cui ai successivi articoli 4, 6 e 7 sono erogati in via prioritaria alle scuole paritarie che

svolgono il servizio scolastico senza fini di lucro e che comunque non sono legate a società aventi

fini di lucro o da queste controllate.

Ai fini del precedente comma, si intendono scuole paritarie senza fini di lucro quelle gestite da

soggetti giuridici senza fini di lucro ovvero:

- associazioni riconosciute di cui agli articoli 14 e ss. del codice civile;

- associazioni non riconosciute di cui agli artt. 36 e ss. del codice civile, il cui atto costitutivo e/o

statuto risulti da scrittura privata registrata o da atto pubblico;

- fondazioni di cui agli artt. 14 e ss. del codice civile;

- enti ecclesiastici di confessioni religiose con cui lo stato ha stipulato patti, accordi o intese;

- altre istituzioni di carattere privato di cui all'art. 1 del dpr 361/2000;

- imprese sociali di cui al dlgs 155/2006;

- enti pubblici;

- cooperative a mutualità prevalente di cui agli artt. 2511 e ss. del codice civile;

- cooperative sociali di cui alla legge 381/1991.

L'appartenenza a una delle predette tipologie di soggetti giuridici senza fini di lucro e l'assenza dei

legami di cui al primo comma devono essere autocertificate o documentate dai soggetti interessati.

(...)

Art. 6 - Scuole secondarie di I grado paritarie

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A ciascuna scuola paritaria secondaria di I grado viene assegnato un contributo di 2.500 euro...

Viene inoltre assegnato un contributo di 1.000 euro per ciascuna classe di scuola paritaria

secondaria di I grado in base a un'apposita graduatoria predisposta a livello nazionale fino

all'esaurimento delle risorse disponibili, in ragione dei seguenti criteri. Ai fini dell'inclusione nella

predetta graduatoria tutte le scuole devono essere costituite da corsi completi e da classi funzionanti

con un minimo di otto alunni effettivamente iscritti e frequentanti.

(...)

Art. 7 - Scuole secondarie di II grado paritarie

A ciascuna scuola paritaria secondaria di II grado viene assegnato, fino all'esaurimento delle risorse

disponibili, un contributo di 4 mila euro a scuola e di 2 mila euro a classe, relativamente alle sole

classi prime e seconde, in base a una apposita graduatoria predisposta a livello nazionale in ragione

dei seguenti criteri, riferiti alle sole classi prime e seconde (...)

Ai fini dell'inclusione nella predetta graduatoria tutte le scuole devono essere costituite da corsi

completi e da classi funzionanti con un minimo di otto alunni effettivamente iscritti e frequentanti.

(...)

Art. 9 - Anagrafe

È costituita, all'interno del sistema di rilevazione informatizzata operante presso il ministero della

pubblica istruzione, l'anagrafe nazionale delle scuole paritarie.

I contributi di cui al presente decreto verranno erogati sulla base dei dati rilevati dall'anagrafe delle

scuole paritarie. Le dichiarazioni avvengono tramite autocertificazione.