Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione
PARTE
I - NORME GENERALI
Art. 1 - Formazione della
personalità degli alunni e libertà di insegnamento
1. Nel rispetto delle norme costituzionali e
degli ordinamenti della scuola stabiliti dal presente testo
unico, ai docenti è garantita la libertà di insegnamento intesa come autonomia
didattica e come libera espressione culturale del docente.
2. L'esercizio di tale libertà è diretto a promuovere, attraverso un confronto
aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli
alunni.
3. E' garantita l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività
didattica, scientifica e di ricerca.
Art. 2 - Tutela della libertà di
coscienza degli alunni e diritto allo studio
1. L'azione di promozione di cui all'articolo 1 è
attuata nel rispetto della coscienza morale e civile degli alunni.
2. A favore degli alunni sono attuate iniziative dirette a garantire il diritto
allo studio.
PARTE III - PERSONALE
TITOLO I - PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO, DIRETTIVO E ISPETTIVO
CAPO I - Funzione docente, direttiva e ispettiva
Art. 395 - Funzione docente
1. La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività
di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione
di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla
formazione umana e critica della loro personalità.
2. I docenti delle scuole di ogni ordine e grado, oltre a svolgere il loro
normale orario di insegnamento, espletano le altre attività connesse con la
funzione docente, tenuto conto dei rapporti inerenti alla natura dell'attività
didattica e della partecipazione al governo della comunità scolastica. In
particolare essi:
a) curano il proprio aggiornamento culturale e professionale, anche nel quadro delle iniziative promosse dai competenti organi;
b) partecipano alle riunioni degli organi collegiali di cui fanno parte;
c) partecipano alla realizzazione delle iniziative educative della scuola,
deliberate dai competenti organi;
d) curano i rapporti con i genitori degli alunni delle rispettive classi;
e) partecipano ai lavori delle commissioni di esame e di concorso di cui siano
stati nominati componenti.
Art. 396 - Funzione direttiva
1. Il personale direttivo assolve alla
funzione di promozione e di coordinamento delle attività di circolo o di
istituto; a tal fine presiede alla gestione unitaria di dette istituzioni, assicura
l'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali ed esercita le
specifiche funzioni di ordine amministrativo, escluse le competenze di
carattere contabile, di ragioneria e di economato, che non implichino
assunzione di responsabilità proprie delle funzioni di ordine amministrativo.
2. In particolare, al personale direttivo spetta:
a) la rappresentanza del circolo o dell'istituto;
b) presiedere il collegio dei docenti, il comitato per la valutazione del
servizio dei docenti, i consigli di intersezione, interclasse, o di classe, la
giunta esecutiva del consiglio di circolo o di istituto;
c) curare l'esecuzione delle deliberazioni prese dai predetti organi collegiali
e dal consiglio di circolo o di istituto;
d) procedere alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli
docenti, alla formulazione dell'orario, sulla base dei criteri generali
stabiliti dal consiglio di circolo o d'istituto e delle proposte del collegio
dei docenti;
e) promuovere e coordinare, nel rispetto della libertà di insegnamento, insieme
con il collegio dei docenti, le attività didattiche, di sperimentazione e di
aggiornamento nell'ambito del circolo o dell'istituto;
f) adottare o proporre, nell'ambito della propria competenza, i provvedimenti
resi necessari da inadempienze o carenze del personale docente, amministrativo,
tecnico e ausiliario;
g) coordinare il calendario delle assemblee nel circolo o nell'istituto;
h) tenere i rapporti con l'amministrazione scolastica nelle sue articolazioni
centrali e periferiche, con gli enti locali che hanno competenze relative al
circolo e all'istituto e con gli organi del distretto scolastico;
i) curare i rapporti con gli specialisti che operano sul piano medico e
socio-psico-pedagogico;
l) curare l'attività di esecuzione delle normative giuridiche e amministrative
riguardanti gli alunni e i docenti, ivi compresi la vigilanza sull'adempimento
dell'obbligo scolastico, l'ammissione degli alunni, il rilascio dei
certificati, il rispetto dell'orario e del calendario, la disciplina delle
assenze, la concessione dei congedi e delle aspettative, l'assunzione dei
provvedimenti di emergenza e di quelli richiesti per garantire la sicurezza
della scuola.
3. Il direttore didattico, sulla base di quanto
stabilito dalla programmazione dell'azione educativa, dispone l'assegnazione
dei docenti alle classi di ciascuno dei moduli organizzativi di cui
all'articolo 121 del presente testo unico e l'assegnazione degli ambiti
disciplinari ai docenti, avendo cura di garantire le condizioni per la continuità
didattica, nonché la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze
professionali, assicurando, ove possibile, una opportuna rotazione nel tempo.
4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai rettori e
vice rettori dei convitti nazionali ed alle direttrici e vicedirettrici degli
educandati femminili dello Stato, con gli adattamenti resi necessari
dall'organizzazione e dalle finalità proprie di dette istituzioni.
5. In caso di assenza o di impedimento del titolare, la funzione direttiva è
esercitata dal docente scelto dal direttore didattico o dal preside tra i
docenti eletti ai sensi dell'articolo 7 del presente testo unico.