Dopo la sospensiva del TAR Lazio, il Consiglio
di Stato ripristina la circolare. Cronistoria di una vicenda
che sta assumendo i contorni di un giallo.
Libri di testo: una storia infinita
26-05-2009 | Scuola
Alcuni docenti
della scuola primaria della provincia di Milano hanno impugnato davanti al TAR
del Lazio la CM sui libri di testo
nella parte in cui, in spregio
alla normativa ordinaria, vietava la modifica, nel corso del quinquennio e del
sessennio, dei libri di testo già adottati.
Occorre ricordare che la legge 169/08 consentiva, in caso di “specifiche e
motivate esigenze”, la possibilità per i collegi dei docenti di cambiare le
adozioni dei libri di testo. La circolare, al
contrario, non ha previsto tale deroga ed è questa la ragione dell’impugnativa
da parte dei docenti milanesi. Una circolare non può contravvenire a quanto
prevede una legge dello Stato.
Il TAR del Lazio, con l’ordinanza n. 2049 del 7 maggio 2009 ha accolto la
domanda di sospensione e, quindi, ha sospeso l’efficacia della
CM, nella parte in cui non riteneva possibili le modifiche all’adozione
dei libri di testo, ancorché motivate.
Che cosa vuol dire? Vuol dire
che con la sospensiva, i Collegi dei docenti avrebbero potuto continuare ad
esercitare le proprie prerogative in tema di libri di
testo e consentire l’adozione dei medesimi per cinque o sei anni, salvo che, dal
prossimo anno scolastico, vi fossero degli elementi tali da autorizzarli a
modificare la scelta già operata.
L’Amministrazione anziché “accusare il colpo”, ha
proposto appello al Consiglio di Stato. La legge prevede che la
controparte debba essere sempre formalmente informata degli atti che vengono messi in campo, quindi in questo caso l’amministrazione
avrebbe dovuto notificare l’appello ai docenti milanesi, anzi in realtà al loro
legale.
E qui inizia il giallo. Ci risulta
che la notifica sia stata fatta via fax (procedura alquanto rara) ma ad un
numero errato. Quindi è evidente che i legali non sono stati
messi nelle condizioni di partecipare all’udienza, di conseguenza, alla Camera
di Consiglio del 19 maggio era presente la sola Avvocatura dello Stato. Ma c’è anche un’altra stranezza: il fax di notifica portava
una data antecedente addirittura all’udienza al Tar Lazio che ha deciso la
sospensiva!
Il Consiglio di Stato, che come organo decidente ha la competenza sulla
verifica della regolarità del contraddittorio e quindi sulla regolarità
delle notifiche, ha accolto la domanda di sospensione dell’ordinanza del TAR
del Lazio, riportando, in sostanza, la questione al punto di partenza.
Ad oggi quindi è ancora in vigore la CM impugnata ed i docenti ricorrenti hanno
prontamente depositato un’istanza di prelievo affinché
sia fissata un’udienza di merito al più presto, che consenta a partire
dall’a.s. prossimo ai Collegi di docenti di esercitare le proprie prerogative
che illegittimamente sono state loro “scippate” dalla Circolare.
Contemporaneamente ci risulta che sia in corso di
predisposizione una richiesta di revisione dell’udienza presso il Consiglio di
Stato alla quale non hanno potuto partecipare i legali dei docenti milanesi.
Come FLC, nel ribadire il nostro giudizio negativo sulla Circolare in
questione, riteniamo, a maggior ragione dopo i
comportamenti alquanto discutibili dell’Amministrazione, che sia necessario che
il TAR del Lazio si pronunci al più presto nel merito della circolare, in modo
da garantire che nel prossimo anno scolastico i Collegi Docenti abbiano a
riferimento una normativa legittima e definita su un tema strettamente connesso
all’esercizio della professionalità docente e all’autonomia scolastica.
Roma, 26 maggio 2009