IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli artt. 76 e 87 della Costituzione;
Vista la L. 15.3.97, n. 59;
Visto l'art. 14 della L. 23.12.88, n. 400;
Viste la risoluzione Doc. XXIV, n. 6 della Commissione Istruzione del Senato della Repubblica e le risoluzioni n. 7-00433 e n.7-00437 della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati, approvate il 26.2.98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 27.02.98;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione
EMANA il seguente decreto legislativo
Articolo 1
Dopo l'articolo 25 del decreto legislativo 3.2.93, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti articoli:
"25-bis (Dirigenti delle istituzioni scolastiche)
1. Nell'ambito dell'amministrazione
scolastica periferica è istituita la qualifica dirigenziale per
i capi di istituto preposti alle istituzioni scolastiche ed
educative alle quali è stata attribuita personalità giuridica
ed autonomia a norma dell'art. 21 della L. 15.3.97, n. 59. I
dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensione
regionale e rispondono, agli effetti dell'art. 20, in ordine ai
risultati, che sono valutati tenuto conto della specificità
delle funzioni e sulla base delle verifiche effettuate da un
nucleo di valutazione istituito presso l'amministrazione
scolastica regionale, presieduto da un dirigente e composto da
esperti anche non appartenenti all'amministrazione stessa.
2. Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria
dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile
della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei
risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli
organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico
autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di
valorizzazione delle risorse umane. In particolare il dirigente
scolastico organizza l'attività scolastica secondo criteri di
efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle
relazioni sindacali.
3. Nell'esercizio delle competenze di cui al comma 2 il dirigente
scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei
processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali,
professionali, sociali ed economiche del territorio, per
l'esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come
libertà di ricerca e innovazione metodologico-didattica, per
l'esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie e
per l'attuazione del diritto all'apprendimento da parte degli
alunni.
4. Nell'ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni
scolastiche, spetta al dirigente l'adozione dei provvedimenti di
gestione delle risorse e del personale.
5. Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e
amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui
individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti,
ed è coadiuvato dal responsabile amministrativo, che
sovrintende, con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive
di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi
amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione
scolastica, coordinando il relativo personale.
6. Il dirigente presenta periodicamente al consiglio di circolo o
al consiglio di istituto motivata relazione sulla direzione e il
coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e
amministrativa al fine di garantire la più ampia informazione e
un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli
organi della istituzione scolastica.
25-ter (Inquadramento nei ruoli regionali dei dirigenti scolastici dei capi d'istituto in servizio)
1. I capi di istituto con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, ivi compresi i rettori e i
vicerettori dei convitti nazionali, le direttrici e vice
direttrici degli educandati, assumono la qualifica di dirigente,
previa frequenza di appositi corsi di formazione, all'atto della
preposizione alle istituzioni scolastiche dotate di autonomia e
della personalità giuridica a norma dell'art. 21 della L.
15.3.97, n. 59, salvaguardando, per quanto possibile, la
titolarità della sede di servizio.
2. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto,
definisce gli obiettivi, i contenuti e la durata della
formazione; determina le modalità di partecipazione ai diversi
moduli formativi e delle connesse verifiche; definisce i criteri
di valutazione e di certificazione della qualità di ciascun
corso; individua gli organi dell'amministrazione scolastica
responsabili dell'articolazione e del coordinamento dei corsi sul
territorio, definendone i criteri; stabilisce le modalità di
svolgimento dei corsi con il loro affidamento ad università,
agenzie specializzate ed enti pubblici e privati anche tra loro
associati o consorziati.
3. La direzione dei conservatori di musica, delle accademie di
belle arti, degli istituti superiori per le industrie artistiche
e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, è
equiparata alla dirigenza dei capi d'istituto. Con decreto del
Ministro della pubblica istruzione sono disciplinate le modalità
di designazione e di conferimento e la durata dell'incarico,
facendo salve le posizioni degli attuali direttori di ruolo.
4. Contestualmente all'attribuzione della qualifica dirigenziale
ai vicerettori dei convitti nazionali e alle vicedirettrici degli
educandati sono soppressi i corrispondenti posti. Alla
conclusione delle operazioni sono soppressi i relativi ruoli.
5. I capi d'istituto che rivestano l'incarico di ministro o
sottosegretario di Stato, ovvero siano in aspettativa per mandato
parlamentare o amministrativo o siano in esonero sindacale,
distaccati, comandati, utilizzati o collocati fuori ruolo possono
assolvere all'obbligo di formazione mediante la frequenza di
appositi moduli nell'ambito della formazione prevista dal
presente articolo, ovvero della formazione di cui all'art. 28
bis. In tale ultimo caso l'inquadramento decorre ai fini
giuridici dalla prima applicazione degli inquadramenti di cui al
comma 1 ed ai fini economici dalla data di assegnazione ad una
istituzione scolastica autonoma.
Art. 28 bis (Reclutamento dei dirigenti scolastici)
1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici
si realizza mediante corso concorso selettivo di formazione,
indetto con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
svolto in sede regionale con cadenza periodica, comprensivo di
moduli di formazione comune e di moduli di formazione specifica
per la scuola elementare e media, per la scuola secondaria
superiore e per gli istituti educativi. Al corso concorso è
ammesso il personale docente ed educativo delle istituzioni
statali che abbia maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio
effettivamente prestato di almeno sette anni con possesso di
laurea, nei rispettivi settori formativi, fatto salvo quanto
previsto al comma 4.
2. Il numero di posti messi a concorso in sede regionale
rispettivamente per la scuola elementare e media, per la scuola
secondaria superiore e per le istituzioni educative è calcolato
sommando i posti già vacanti e disponibili per la nomina in
ruolo alla data della sua indizione, residuati dopo gli
inquadramenti di cui all'art. 25 ter, ovvero dopo la nomina di
tutti i vincitori del precedente concorso, e i posti che si
libereranno nel corso del triennio successivo per collocamento a
riposo per limiti di età, maggiorati della percentuale media
triennale di cessazioni dal servizio per altri motivi e di
un'ulteriore percentuale del 25%, tenendo conto dei posti da
riservare alla mobilità.
3. Il corso concorso si articola in una selezione per titoli, in
un concorso di ammissione, in un periodo di formazione e in un
esame finale. Al concorso di ammissione accedono coloro che
superano la selezione per titoli disciplinata dal bando di
concorso e, limitatamente al primo corso concorso, coloro che
hanno effettivamente ricoperto per almeno un triennio la funzione
di preside incaricato. Sono ammessi al periodo di formazione i
candidati utilmente inseriti nella graduatoria del concorso di
ammissione entro il limite del numero dei posti messi a concorso
a norma del comma 2 rispettivamente per la scuola elementare e
media, per la scuola secondaria superiore e per le istituzioni
educative, maggiorati del 10%.
4. Il periodo di formazione, di durata non inferiore a quello
previsto dal decreto di cui all'art. 25 ter, comma 2, comprende
periodi di tirocinio ed esperienze presso enti e istituzioni; il
numero dei moduli di formazione comune e specifica, i contenuti,
la durata e le modalità di svolgimento sono disciplinati con
decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa col
Ministro della funzione pubblica, che individua anche i soggetti
abilitati a realizzare la formazione. Con lo stesso decreto sono
disciplinati i requisiti e i limiti di partecipazione al corso
concorso per posti non coerenti con la tipologia del servizio
prestato.
5. In esito all'esame finale sono dichiarati vincitori coloro che
l'hanno superato, in numero non superiore ai posti messi a
concorso, rispettivamente per la scuola elementare e media, per
la scuola secondaria superiore e per le istituzioni educative.
Nel primo corso concorso bandito dopo l'avvio delle procedure
d'inquadramento di cui all'art. 25 ter il 40% dei posti messi a
concorso è riservato al personale in possesso dei requisiti di
servizio come preside incaricato indicati al comma 3. I vincitori
sono assunti in ruolo nel limite dei posti annualmente vacanti e
disponibili, nell'ordine delle graduatorie definitive. In caso di
rifiuto della nomina sono depennati dalla graduatoria.
L'assegnazione della sede è disposta sulla base dei principi del
presente decreto legislativo, tenuto conto delle specifiche
esperienze professionali. I vincitori in attesa di nomina
continuano a svolgere l'attività docente. Essi possono essere
temporaneamente utilizzati, per la sostituzione dei dirigenti
assenti per almeno tre mesi. Dall'anno scolastico successivo alla
data di approvazione della prima graduatoria non sono più
conferiti incarichi di presidenza.
6. Alla frequenza dei moduli di formazione specifica sono
ammessi, nel limite del contingente stabilito in sede di
contrattazione collettiva, anche i dirigenti che facciano domanda
di mobilità professionale tra i diversi settori. L'accoglimento
della domanda è subordinato all'esito positivo dell'esame finale
relativo ai moduli frequentati.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto col
Ministro per la funzione pubblica sono definiti i criteri per la
composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici.