Per la scuola
della Repubblica
Comitato
di Firenze
Nota
informativa –n. 4/09
Pro-memoria
per l’organizzazione del ricorso collettivo contro la C.M. n. 4/09 concernente
le iscrizioni per l’a.s.2009- 10 ( a cura di Corrado Mauceri)
I
1 -
La C.M. n. 4 del 16 gennaio 2009 : una circolare
applicativa di regolamenti attualmente inesistenti
La
C.M. è applicativa dei regolamenti che allo stato non esistono; peraltro detta
CM è stata emanata prima ancora dell’acquisizione dei
pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato e senza la formale
adozione del piano programmatico,previsto espressamente dalll’art.64
Il
Ministro, emanando una circolare attuativa di schemi di regolamento ancora in attesa dei suindicati pareri, manifesta la chiara volontà
che tali pareri saranno considerati ininfluenti; già per tale ragione la C.M. si
deve ritenere illegittima perché priva dei necessari presupposti (piano
programmatico formalmente adottato, i pareri previsti dall’art. 64 ed i
regolamenti), ma soprattutto si deve ritenere non vincolante nel senso che si
tratta di una richiesta da parte dell’Amministrazione volta a conoscere gli
orientamenti dei genitori e degli studenti per quanto concerne le iscrizioni per
il prossimo a.s.
II
La contestazione della C.
M.n.4/09
1 –
Presentazionne delle domande di
iscrizione
Il
primo atto di contestazione deve essere quello della presentazione della domanda
di iscrizione; come si è prima rilevato la CM. non può
avere alcuna efficacia vincolante soprattutto per quanto concerne la domanda che
è un atto dei genitori e degli studenti che sono vincolati dalle norme vigenti e
non da quelle ancora in fieri. L’art. 3 DPR n.275/99 stabilisce difatti che le
iscrizioni devono essere fatte sulla base del POF in vigore e regolarmente
approvato.
L’Amministrazione può
soltanto stabilire con efficacia vincolante i tempi per la presentazione della
domanda di iscrizione, ma non può imporre modelli
didattici e condizioni che nella normativa attualmente vigente non esistono.
Si propone quindi di redigere modelli di domanda conformi all’attuale
normativa e di suggerire ai genitori ed agli studenti di presentare tali
domande.
I
dirigenti scolastici non possono imporre il modello ministeriale; un eventuale
rifiuto di accettazione del modello alternativo
dovrebbe essere subito contestato o inviando tutte le domande respinte con un
plico a mezzo raccomandata a.r. o, anche, in sede legale.
– Impugnativa immediata
della C.M.
La
C.M. non è di per sé immediatamente lesiva degli interessi dei genitori,
studenti e docenti, ma induce all’autolesione dei propri interessi con la scelta
di modelli didattici applicativi della nuova normativa e preannuncia
l’organizzazione dell’attività didattica e la determinazione degli organici
sulla base dei regolamenti che il Ministro in attuazione delle leggi n.133 e
169/05 dovrà emanare; sarà pertanto opportuno impugnarla subito con ricorso al
TAR del Lazio in attesa di una successiva
impugnativa dei regolamenti attuativi e di tutti gli atti
conseguenti.
3 .Soggetti che
possono proporre l’impugnativa.
I
soggetti che possono essere legittimati a proporre
ricorso sono:
genitori e studenti delle scuole di
ogni ordine e grado;
docenti per i riflessi che le
riduzioni di orario e l’eliminazione delle compresenze possono determinare
rispetto agli organici;
organizzazioni sindacali, Associazioni di
genitori, studenti e delle scuole che abbiano per statuto la finalità di
tutelare gli interessi degli associati o più in generale la qualità della scuola
statale;
Amministrazioni locali
quali enti portatori diretti degli interessi della popolazione.
I
ricorsi possono essere collettivi.
4– Termini e
modalitàdell’impugnativa
Il
ricorso deve essere proposto entro il 15 marzo p.v.;
bisogna valutare (anche sotto il profilo dei costi) se è opportuno proporlo
subito per dare subito un segnale della contestazione, oppure se attendere
l’emanazione dei regolamenti per una impugnativa unica (riducendo i
costi).
Motivi del ricorso (a
titolo indicativo)
I
motivi che allo stato si possono indicare sono:
violazione del principio
costituzionale che impegna La Repubblica ad istituire scuole per tutti gli
ordini e gradi in funzione dell’art.3, 2 comma ( E’ compito della Repubblica
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale). Artt.3-33 e 34 Cost.
Lo stato deve garantire una
scuola qualificata per tutti, sostenendo tutte le spese necessarie; le leggi in
questione prevedono invece tagli che incidono pesantemente sull’efficacia
didattica (v. recente parere del CNPI del 12/12/2009), mettendo in discussione
la funzione istituzionale della scuola statale.
violazione dei prinvcipi inmateria di
decretazione di urgenza ( Art. 77 Cost)
La decretazione d’urgenza
nel nostro ordinamento deve avere un carattere assolutamente eccezionale ( in
casi straordinari)e deve sussistere una effettiva
urgenza e necessità; nel caso in esame tutte le predette condizioni
mancano
del principio della
ragionevolezza e della buona amministrazione. (
art. 97 Cost.)
Per giurisprudenza costante
anche il legislatore nella sua ampia discrezionalità deve attenersi ai parametri
della ragionevolezza e della buona
amministrazione.
Nel
caso specifico un intervento di razionalizzazione della
spesa, invece di razionalizzare il sistema scolastico, incide negativamente
sulla sua efficacia, come testimoniano i pareri della Conferenza Unificata e del
CNPI.
Peraltro anche se i
suindicati pareri non sono vincolanti, il Governo è tenuto a considerarli con la
necessaria attenzione.
4) violazione
dell’obbligo della Repubblica di istituire scuole per tutti gli ordini e gradi e
del diritto di tutti di accedere alle scuole statali (violazione degli
art. 3, 33 e 34 Cost.)
La
C.M. prevede espressamente che per la scuola dell’infanzia lo Stato non si impegna a garantire un’offerta corrispondente alla domanda
sociale talché saranno utilizzate ancora le scuole paritarie, anche di
orientamento confessionale.
5)
violazione del principio del pluralismo culturale e della autonomia della scuola (violazione dell’art.
33).
La
C.M. prevede specifici modelli didattici (riduzione del tempo scuola, abolizione
delle compresenze, ecc.) che costituiscono una
illegittima invasione del potere esecutivo nella sfera della didattica che deve
essere demandata agli organi della scuola.
6) violazione del
principio della parità di trattamento e dello stesso art. 4 L. n
169/08
La C.M. subordina
l’accoglimento delle richieste dei diversi modelli didattici alle disponibilità
dell’organico; si tratta di un criterio illogico e discriminatorio; difatti una
preventiva richiesta rispetto ai diversi modelli orari ha un senso se tale
richiesta è funzionale alla determinazione degli organici, come si deduce
peraltro dallo stesso art. 4 della L. n.
169/08.
7) violazione del
principio dell’obbligo scolastico uguale per tutti (ART. 3 E 34
COST.)
La
C.M., in attuazione dell’art. 4 bis, prevede che
l’obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di "istruzione e
formazione professionale" reintroducendo il sistema discriminatorio e duale ,già
previsto dalla Ministra Moratti; tale sistema duale non solo è una forma di
discriminazione perché non consente un uguale percorso formativo a tutti, ma è
elusivo della ratio dell’obbligo dell’istruzione che ha lo scopo principale di
assicurare a tutti una uguale livello culturale.
8)
Illegittimità delle "classi ponte" per gli alunni
stranieri
La
C.M., recependo l’odg della Lega, prevede la
possibilità di istituire classi ponte per gli alunni stranieri; l’ipotesi è
prospettata al fine di favorire l’inserimento nella classe; si tratta però di
una soluzione discriminatoria che deve essere censurata per violazione dell’art.
3 Cost.
9)
violazione della riserva di legge e dell’ art. 17
L. n. 400/88 e degli art . 33 e 117
Cost.)
L’Art. 64 della L. n.
133/08 è censurabile per violazione dell’art. 33 Cost. sotto due
profili:
violazione del principio della
riserva di legge;
violazione dello stesso art. 17 L. n.
400/08.
Sotto il primo profilo gli
art. 33 e 117 Cost. riservando alla Repubblica la potestà legislativa in materia
di (norme generali sull’istruzione) precludono una delega alla potestà
regolamentare del Governo, soprattutto nella forma della "delegificazione" in
una materia in cui l’intervento del Parlamento è previsto per garantire una
legislazione rispettosa del pluralismo culturale.
L’art. 64 della L. n.
137/08 invece non solo ha previsto un’ampia delegificazione in materia
scolastica, ma ha delegato al Governo tale ampio potere regolamentare senza la
necessaria determinazione delle "norme generali regolatrici della materia";
l’art. 64 difatti si limita ad indicare l’incremento del rapporto alunni-docenti
e la riduzione degli organici del personale ATA; per tutto il resto è conferito
al Governo una delega in bianco con la sola indicazione generica di alcuni titoli.
10)
Illegittimità per violazione dell’art 64 L. n.
133/08
Come si è prima rilevato la
C.M. è stata emanata sulla base di regolamenti ancora
inesistenti e senza la preventiva adozione del previsto piano
programmatico.
N.B.
Si
ritiene opportuno proporre il ricorso collettivo al TAR del Lazio perchè si impugnano atti con efficacia in tutto il territorio
nazionale.
Si
può valutare l’opportunità di tentare anche un ricorso con pochi ricorrenti
(facilmente raggiungibili) al TAR della Toscana in modo che se l’Amministrazione
propone il regolamento di competenza, essendo i ricorrenti pochi, si possa trasferire facilmente a Roma (occorrerebbe difatti un
nuovo mandato da parte dei ricorrenti).
Si
allega pertanto un mandato per il TAR del Lazio con due righe in bianco per
aggiungere i nomi degli altri legali.
Unitamente ai mandati
devono essere restituite le schede informative ed a parte l’elenco di tutti i
ricorrenti con tutte le indicazioni richieste per il ricorso
:nome e cognome, qualifica (genitore del figlio minore o altro), data di
nascita, residenza e codice fiscale.
Il
legale che raccoglie le firme in calce al mandato deve
anche sottoscrivere l’autentica.
.N.B. L’indicazione dei
motivi di illegittimità dovrà essere ulteriormente
approfondita; a tal fine sollecitiamo suggerimenti, proposte ed integrazioni da
parte di tutti ed in particolare dei legali .
All:1) Mandato in bianco che deve essere sottoscritto dai
ricorrenti ed in calce autenticato dal legale
2)
Scheda informativa di ciascun ricorrente