OIV
Nucleo di Valutazione - Comune di Bologna
L'art. 14 del D.Lgs n. 150/2009 dispone che ogni Amministrazione si doti di un Organismo Indipendente di valutazione (OIV).
Per espressa previsione dell'art. 16 dello stesso Decreto Legislativo questa norma non trova diretta applicazione negli Enti Locali e la CIVIT (oggi ANAC - Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle Amministrazioni Pubbliche) con delibera 121/2010 ha precisato che rientra nella discrezionalità del singolo Comune la scelta di costituire o meno l'OIV.
Nell'art. 45 del Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi vengono disciplinate le competenze, il compenso e il funzionamento del Nucleo di Valutazione.
Riferimento normativo art. 10 D.Lgs. nr. 33/2013
Ultimo aggiornamento: giovedì 17 ottobre 2024