Legge
6 agosto 2008, n. 133
pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008 - Suppl. Ordinario n. 196
Testo
del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
Art. 1.
1. ll decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria, e` convertito in legge
con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, modificate o non
convertite in legge.
3. Il termine di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 18 aprile 2005, n.
62, per l'esercizio della delega integrativa e correttiva del decreto
legislativo di attuazione della direttiva 2003/86/CE
del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento
familiare, nonche' del decreto legislativo di
attuazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione europea e dei
loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli
Stati membri, e` prorogato di tre mesi.
4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Capo II
Contenimento della spesa per il pubblico impiego
Art. 64.
Disposizioni in materia di organizzazione
scolastica
1. Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena
valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall'anno
scolastico 2009/2010, sono adottati interventi e misure volti
ad incrementare, gradualmente, di un punto il rapporto alunni/docente, da
realizzare comunque entro l'anno scolastico 2011/2012, per un accostamento di
tale rapporto ai relativi standard europei tenendo anche conto delle
necessità relative agli alunni diversamente abili.
2. Si procede, altresì, alla revisione dei criteri
e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del
personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), in modo da conseguire,
nel triennio 2009-2011 una riduzione complessiva del 17 per cento della
consistenza numerica della dotazione organica determinata per l'anno scolastico
2007/2008. Per ciascuno degli anni considerati, detto decremento non deve
essere inferiore ad un terzo della riduzione complessiva da conseguire, fermo
restando quanto disposto dall'articolo 2, commi 411 e
412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. Per la realizzazione delle finalità previste dal
presente articolo, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e previo parere delle Commissioni Parlamentari competenti per
materia e per le conseguenze di carattere finanziario, predispone, entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, un piano programmatico di interventi volti ad una
maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali
disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema
scolastico.
4. Per l'attuazione del piano di cui al comma 3, con uno o più regolamenti
da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto ed in modo da assicurare comunque la puntuale
attuazione del piano di cui al comma 3, in relazione agli interventi annuali
ivi previsti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, si provvede ad una
revisione dell'attuale assetto ordinamentale,
organizzativo e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti
criteri:
a) razionalizzazione ed accorpamento delle classi
di concorso, per una maggiore flessibilità nell'impiego dei docenti;
b) ridefinizione dei
curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la
razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari, con
particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali;
c) revisione dei criteri vigenti in materia di
formazione delle classi;
d) rimodulazione dell'attuale organizzazione
didattica della scuola primaria ivi compresa la formazione professionale
per il personale docente interessato ai processi di innovazione ordinamentale senza oneri aggiuntivi a carico della finanza
pubblica;
e) revisione dei criteri e dei parametri vigenti
per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del
personale docente ed ATA, finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi;
f) ridefinizione
dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di
istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto dalla vigente
normativa;
f-bis) definizione di criteri, tempi e modalità per la
determinazione e l'articolazione dell'azione di ridimensionamento della rete
scolastica prevedendo, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente, l'attivazione di servizi qualificati per la migliore fruizione
dell'offerta formativa;
f-ter) nel caso di chiusura o
accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo
Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere specifiche misure
finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti.
4-bis) Ai fini di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di
razionalizzazione dell'attuale assetto ordinamentale
di cui al comma 4, nell'ambito del secondo ciclo di istruzione
e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, anche con
l'obiettivo di ottimizzare le risorse disponibili, all'articolo 1, comma 622,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole da: «Nel rispetto degli
obiettivi di apprendimento generali e specifici» sino
a: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «L'obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e
formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre
2005, n. 226, e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi
contenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione
professionale di cui al comma 624 del presente articolo».
4-ter) Le procedure per l'accesso alle Scuole di specializzazione
per l'insegnamento secondario attivate presso le università sono sospese per
l'anno accademico 2008-2009 e fino al completamento degli adempimenti di cui
alle lettere a) ed e) del comma 4.
5. I dirigenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, compresi i dirigenti scolastici, coinvolti nel processo di
razionalizzazione di cui al presente articolo, ne assicurano
la compiuta e puntuale realizzazione. Il mancato raggiungimento degli obiettivi
prefissati, verificato e valutato sulla base delle vigenti disposizioni anche
contrattuali, comporta l'applicazione delle misure connesse alla responsabilità
dirigenziale previste dalla predetta normativa.
6. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 2, commi 411 e 412, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, dall'attuazione dei commi 1, 2, 3, e 4 del
presente articolo, devono derivare per il bilancio dello Stato economie lorde
di spesa, non inferiori a 456 milioni di euro per
l'anno 2009, a 1.650 milioni di euro per l'anno 2010, a 2.538 milioni di euro
per l'anno 2011 e a 3.188 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.
7. Ferme restando le competenze istituzionali di controllo e verifica in
capo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al
Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri e' costituito, contestualmente
all'avvio dell'azione programmatica e senza maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato, un comitato di verifica tecnico-finanziaria composto da
rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e
del Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo di monitorare il
processo attuativo delle disposizioni di cui al
presente articolo, al fine di assicurare la compiuta realizzazione degli
obiettivi finanziari ivi previsti, segnalando eventuali scostamenti per le
occorrenti misure correttive. Ai componenti del
Comitato non spetta alcun compenso ne' rimborso spese a qualsiasi titolo
dovuto.
8. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di
risparmio di cui al comma 6, si applica la procedura prevista dall'articolo 1,
comma 621, lettera b) , della legge 27
dicembre 2006, n. 296.
9. Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 e' destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare
le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione
ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a
decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun
anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito
nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione dell'università e della
ricerca, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'effettiva realizzazione
dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca subordinatamente alla verifica
dell'effettivo ed integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi
previsti.