Ipotesi  di  iniziative per la contestazione dei provvedimenti del Governo e  della sua maggioranza in materia scolastica.

I

1. Un coordinamento, a tutti i livelli, per contestare la politica del Governo.

Il movimento di lotta che si è sviluppato all’inizio dell’anno scolastico è stato molto importante sia per la sua trasversalità sia per la sua dimensione di massa; ma rispetto ai provvedimenti in corso  ha inciso poco; la maggioranza di Governo difatti ha proceduto senza alcuna concessione anche perchè è mancato un forte impegno soprattutto da parte delle forze politiche.

Nel convegno nazionale svoltosi sabato scorso a Roma, per iniziativa dell’Ass. “PER LA SCUOLA DELLA REPUBBLICA” è stato da più parti  rilevato che , ferme restando l’autonomia e l’importanza dei movimenti che devono essere però sostenuti, è necessario anche, a tutti i livelli, un coordinamento unitario di tutte le forze organizzate (partiti politici, organizzazioni sindacali ed associazioni) per poter sviluppare, ognuno nel proprio campo di azione, tutte le più opportune iniziative senza strumentalizzazioni, ma anche senza pregiudizi.

Si propone quindi che sia a livello nazionale che a livello locale siano costituiti tavoli di coordinamento che, nel rispetto dell’autonomia di ogni organizzazione partecipante, possano realizzare una reciproca informazione sulle iniziative avviate e, se del caso, promuovere un coordinamento delle iniziative e fornire a tutte le realtà impegnate le opportune informazioni ed i lnecessario sostegno.

In particolare il coordinamento ai diversi livelli dovrebbe, tra l’altro, tenere i contatti:

a) con i gruppi parlamentari dell’opposizione  inParlamento.

b) con la conferenza unificata Stato-regioni ed enti locali o, quanto meno, con i rappresentanti delle Regioni e degli Enti Locali di centro-sinistra.

c) con le Regioni e gli Enti  Locali per promuovere un impegno costante delle istituzioni a difesa della scuola statale.

 

2. Le iniziative specifiche

Contestazione dell’art. 64 L. n. 133/08 e della L. n. 169/08

2.1 Come è noto, le leggi ancorchè ritenute illegittime per violazione della Costituzione, non sono immediatamente impugnabili per motivi di illegittimità costituzionale; sono impugnabili gli atti applicativi davanti agli organi giudiziari competenti, che, se ritengono le questioni di illegittimità non manifestamente infondate, possono rimettere la questione davanti alla Corte Costituzionale.

2.2 Le Regioni possono invece sollevare direttamente la questione di legittimità costituzionale quando ritengono che una legge statale abbia invaso la sfera di competenza regionale.

Talune Regioni (e tra queste la Regione Toscana) hanno già impugnato sia l’art. 64 della L. n. 133/08 sia la L. n. 169/08, ovviamente limitatamente al profilo della invadenza della sfera riservata alla competenza legislativa delle Regioni.

2.3 Il referendum abrogativo ex art. 75 Cost.

Il Segretario del PD Veltroni in occasione della manifestazione del 25 ottobre scorso si era impegnato a promuovere un referendum abrogativo.

A tutt’oggi però non si è avuta  alcuna notizia in merito, molto probabilmente perchè, trattandosi di leggi formalmente di bilancio, il referendum sarebbe precluso dello stesso art. 75 Cost.; non si conoscono però le eventuali iniziative alternative

3. I provvedimenti attuativi degli art. 64 L. n. 133/08 e della L. n. 169/08 e le possibili forme di contestazione

I primi provvedimenti attuativi già emanati sono:

1-  C.M. n. 5 sulla valutazione del comportamento

3) C.M. n. 4 sulle iscrizioni (ma non solo);

Mancano ancora i regolamenti ai quali le circolari fanno riferimento, mancano i pareri sui regolamenti e, soprattutto, manca  la formale adozione del piano programmatico che, ex art. 64 L. 133/08, è il presupposto necessario dei regolamenti .

 

4. Piano programmatico (ex art. 64, comma 3, L. n. 133/08)

Il piano programmatico è un atto presupposto dei regolamenti attuativi dell’art. 64 e quindi come tale non immediatamente impugnabile; deve però essere formalmente adottato dopo l’acquisizione dei pareri della Conferenza Unificata e delle Commissioni Parlamentari; il Ministero ha acquisito detti pareri sulla base di uno “schema” che ovviamente non poteva essere  il piano; dopo tali pareri il piano, che è il documento base di tutti i regolamenti, doveva essere adottato formalmente, si suppone con D. I. di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze . Non risulta però che acquisiti i pareri sopraindicati, il Ministro abbia adottato con un provvedimento formale il piano.

Allo stato quindi, in mancanza di un formale piano programmatico tutti i provvedimenti attuativi dell’art. 64 L. n. 133/08 sarebbero illegittimi.

5 La C.M. n. 4 del 16 gennaio 2009 : una circolare applicativa di regolamenti inesistenti

La C.M. è applicativa dei regolamenti che allo stato non esistono perché devono ancora essere pronunciati i prescritti pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato; peraltro, come si è prima rilevato, manca anche l’adozione formale del piano programmatico.

Il Ministro, emanando una circolare attuativa di schemi di regolamento ancora in attesa dei suindicati pareri, manifesta la chiara volontà che tali pareri saranno considerati  ininfluenti; già per tale ragione la C.M. si deve ritenere illegittima perché priva  dei necessari presupposti ( piano programmatico formalmente adottato, i pareri previsti dall’art. 64 ed  i  regolamenti ), ma soprattutto si deve ritenere non vincolante nel senso che si deve ritenere una richiesta da parte dell’Amministrazione  volta a conoscere  gli orientamenti dei genitori e degli studenti per quanto concerne le iscrizioni . per il prossimo a.s.

II

LA CONTESTAZIONE della CM n. 5/09

 

1 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE E GESTIONE DELLA VERTENZA.

Il primo atto di contestazione deve essere quello della presentazione della domanda di iscrizione; come si è prima rilevato la CM.  Non può avere alcuna efficacia vincolante soprattutto per quanto concerne la domanda che è un atto dei genitori e degli studenti che sono vincolati dalle norme vigenti e non da quelli ancora in fieri.

L’Amministrazione può soltanto stabilire con efficacia vincolante i tempi per la presentazione della domanda di iscrizione , ma non può imporre modelli didattici e condizioni che nella normativa attualmente vigente non esistono.  Si propone quindi di redigere modelli di domanda conformi all’attuale normativa  e di suggerire ai genitori ed agli studenti di presentare tali domande.

I dirigenti scolastici non possono imporre il modello ministeriale; un eventuale rifiuto di accettazione del modello alternativo dovrebbe essere subito contestato o inviando tutte le domande respinte con un plico a mezzo raccomandata rr o, anche, in sede legale

2        - IMPUGNATIVA IMMEDIATA DELLA C.M.

La C.M. non è di per se immediatamente lesiva degli interessi dei genitori, studenti e docenti , ma induce all’autolesione dei propri interessi con la scelta di modelli didattici applicativi della nuova normativa e preannuncia l’organizzazione dell’attività didattica e la determinazione degli organici  sulla base dei regolamenti che il Ministro in attuazione delle leggi n.133 e 169/05 dovrà emanare; sarà pertanto opportuno impugnarla subito con ricorso al TAR del Lazio in attesa di una successiva impugnativa dei regolamenti attuativi e di tutti gli atti conseguenti.

3 .SOGGETTI CHE POSSONO PROMUOVERE L’IMPUGNATIVA.

I soggetti che possono essere legittimati a proporre ricorso sono:

a)      genitori e studenti delle scuole di ogni ordine e grado;

b)      docenti per i riflessi che le riduzioni di orario e l’eliminazione delle compresenze possono determinare rispetto agli organici;

c)      organizzazioni sindacali, Associazioni di genitori, studenti e delle scuole che abbiano per statuto la finalità di tutelare gli interessi degli associati o più in generale la qualità della scuola statale;

d)      Amministrazioni locali quali enti portatori diretti degli interessi della popolazione.

I ricorsi possono essere collettivi; sarebbe opportuno accorpare soggetti omogenei come sopra indicati.

4– TERMINI E MODALITA’ DELL’IMPUGNATIVA

Il ricorso deve essere proposto entro il 15 marzo p.v.; bisogna valutare (anche sotto il profilo dei costi) se è opportuno proporlo subito per dare subito un segnale della contestazione, oppure se attendere l’emanazione dei regolamenti per una impegnativa comune (riducendo i costi)

5        MOTIVI DEL RICORSO

I motivi che allo stato si possono indicare sono:

1)      violazione del principio costituzionale del pluralismo culturale e della autonomia della scuola (violazione dell’art. 33). La C.M. prevede specifici modelli didattici (riduzione del tempo scuola, abolizione delle compresenze, ecc.) che costituiscono una illegittima invasione del potere esecutivo nella sfera della didattica che deve essere demandata agli organi della scuola.

2)      Violazione dell’obbligo della Repubblica di istituire scuole per tutti gli ordini e gradi e del diritto di tutti di accedere alle scuole statali (violazione degli art. 3, 33 e 34 Cost.)

La C.M. prevede espressamente che per la scuola dell’infanzia lo Stato non si impegna a garantire un’offerta corrispondente alle domande sociali talchè saranno utilizzate ancora le scuole prioritarie, anche di orientamento confessionale

3) Violazione del principio della parità di trattamento e dello stesso art. 4 L. n 169/08

La C.M. subordina l’accoglimento delle richieste dei diversi modelli didattici alle disponibilità dell’organico; si tratta di un criterio illogico e discriminatorio; difatti  una preventiva richiesta rispetto ai diversi modelli orari ha un senso se tale richiesta è funzionale alla determinazione degli organici., come si deduce peraltro dallo stesso art. 4 della L. n:,. 169/08 ( Nei regolamenti si tiene comunque conto  delle esigenze, correlate alla domanda delle famiglie, ui una più ampia articolazione del tempo scuola)

4 Violazione del principio dell’obbligo scolastico uguale per tutti (ART. 3 E 34 COST.)

La C.M., in attuazione dell’art. 4 bis, prevede che l’obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di “istruzione e formazione professionale” reintroducendo il sistema discriminatorio e duale ,già previsto  dalla  Ministra Moratti; tale sistema duale non solo è una forma di discriminazione perché non consente un uguale percorso formativo a tutti, , ma è elusivo  della ratio dell’obbligo dell’istruzione che ha lo scopo principale di assicurare a tutti una uguale livello culturale.

5 – Illegittimita delle “classi  ponte” per gli alunni stranieri

La C.M., recependo l’odg della Lega, prevede la possibilità di istituire classi ponte per gli alunni stranieri; l’ipotesi è prospettata al fine di favorire l’inserimento nella classe; si tratta però di una soluzione  discriminatoria che deve essere censurata per violazione dell’art. 3 Cost.

6        – Illegittimità per violazione dell’art 64 L. n. 133/08

Come si è prima rilevato la C: M. è strata emanata sulla base di regolamenti ancora inesistenti  e senza  la preventiva adozione del previsto piano programmatico

7        – Violazione della riserva di legge  e dell’ art. 17 L. n. 400/88 e degli art . 33 e 117 Cost.)

L’Art. 64 della L. n. 133/08 è censurabile per violazione dell’art. 33 Cost. sotto due profili:

a)      violazione del principio della riserva di legge;

b)      violazione dello stesso art. 17 L. n. 400/08.

Sotto il primo profilo gli art. 33 e 117 Cost. riservando alla Repubblica la potestà legislativa in materia di (norme generali sull’istruzione) precludono una delega alla potestà regolamentare del Governo, soprattutto nella forma della  “delegificazione” in una materia in cui l’intervento  del Parlamento è previsto per garantire una legislazione rispettosa del pluralismo culturale.

L’art. 64 della L. n. 137/08 invece  non solo ha previsto un’ampia delegificazione in materia scolastica, ma ha delegato al Governo tale ampio potere regolamentare senza la necessaria determinazione delle “norme generali regolatrici della materia”; l’art. 64 difatti si limita ad indicare l’incremento del rapporto alunni-docenti e la riduzione degli organici del personale ATA; per tutto il resto è conferito al Governo una delega in bianco con  la sola indicazione generica di alcuni titoli.

6 - RIUNIONE DEGLI ORGNAI COLLEGIALI DELLA SCUOLA.

Gli organi collegiali della scuola devono formulare il POF tenendo conto delle richieste dei genitori e prescindendo da tutte le restrizioni che saranno rappresentative dall’Amministrazione.