Ipotesi
di iniziative per la
contestazione dei provvedimenti del Governo e della sua maggioranza in materia
scolastica.
I
1. Un
coordinamento, a tutti i livelli, per contestare la politica del
Governo.
Il movimento di lotta che si è sviluppato all’inizio dell’anno scolastico è stato molto importante sia per la sua trasversalità sia per la sua dimensione di massa; ma rispetto ai provvedimenti in corso ha inciso poco; la maggioranza di Governo difatti ha proceduto senza alcuna concessione anche perchè è mancato un forte impegno soprattutto da parte delle forze politiche.
Nel convegno nazionale svoltosi sabato scorso a
Roma, per iniziativa dell’Ass. “PER LA
SCUOLA DELLA REPUBBLICA” è stato da più parti rilevato che , ferme restando
l’autonomia e l’importanza dei movimenti che devono essere però sostenuti, è
necessario anche, a tutti i livelli, un coordinamento unitario di tutte le forze
organizzate (partiti politici, organizzazioni sindacali ed associazioni) per
poter sviluppare, ognuno nel proprio campo di azione, tutte le più opportune
iniziative senza strumentalizzazioni, ma anche senza
pregiudizi.
Si propone quindi che sia a livello nazionale che a
livello locale siano costituiti tavoli di coordinamento che, nel rispetto
dell’autonomia di ogni organizzazione partecipante, possano realizzare una
reciproca informazione sulle iniziative avviate e, se del caso, promuovere un
coordinamento delle iniziative e fornire a tutte le realtà impegnate le
opportune informazioni ed i lnecessario sostegno.
In particolare il coordinamento ai diversi livelli
dovrebbe, tra l’altro, tenere i contatti:
a) con i gruppi parlamentari dell’opposizione inParlamento.
b) con la conferenza unificata Stato-regioni ed
enti locali o, quanto meno, con i rappresentanti delle Regioni e degli Enti
Locali di centro-sinistra.
c) con le Regioni e gli Enti Locali per promuovere un impegno
costante delle istituzioni a difesa della scuola statale.
2. Le
iniziative specifiche
Contestazione dell’art. 64 L. n. 133/08 e della L.
n. 169/08
2.1 Come è noto, le leggi ancorchè ritenute
illegittime per violazione della Costituzione, non sono immediatamente
impugnabili per motivi di illegittimità costituzionale; sono impugnabili gli
atti applicativi davanti agli organi giudiziari competenti, che, se ritengono le
questioni di illegittimità non manifestamente infondate, possono rimettere la
questione davanti alla Corte Costituzionale.
2.2 Le Regioni possono invece sollevare
direttamente la questione di legittimità costituzionale quando ritengono che una
legge statale abbia invaso la sfera di competenza
regionale.
Talune Regioni (e tra queste la Regione Toscana)
hanno già impugnato sia l’art. 64 della L. n. 133/08 sia la L. n. 169/08,
ovviamente limitatamente al profilo della invadenza della sfera riservata alla
competenza legislativa delle Regioni.
2.3 Il
referendum abrogativo ex art. 75 Cost.
Il Segretario del PD Veltroni in occasione della
manifestazione del 25 ottobre scorso si era impegnato a promuovere un referendum
abrogativo.
A tutt’oggi però non si è avuta alcuna notizia in merito, molto
probabilmente perchè, trattandosi di leggi formalmente di bilancio, il
referendum sarebbe precluso dello stesso art. 75 Cost.; non si conoscono però le
eventuali iniziative alternative
3. I
provvedimenti attuativi degli art. 64 L. n. 133/08 e della L. n. 169/08 e le
possibili forme di contestazione
I primi provvedimenti attuativi già emanati
sono:
1-
C.M. n. 5 sulla valutazione del comportamento
3) C.M. n. 4 sulle iscrizioni (ma non
solo);
Mancano ancora i regolamenti ai quali le circolari fanno
riferimento, mancano i pareri sui
regolamenti e, soprattutto,
manca la formale adozione del
piano programmatico che, ex art. 64 L. 133/08, è il presupposto necessario dei
regolamenti .
4.
Piano programmatico (ex art. 64, comma 3, L. n.
133/08)
Il piano programmatico è un atto presupposto dei
regolamenti attuativi dell’art. 64 e quindi come tale non immediatamente
impugnabile; deve però essere formalmente adottato dopo l’acquisizione dei
pareri della Conferenza Unificata e delle Commissioni Parlamentari; il Ministero
ha acquisito detti pareri sulla base di uno “schema” che ovviamente non poteva
essere il piano; dopo tali pareri
il piano, che è il documento base di tutti i regolamenti, doveva essere adottato
formalmente, si suppone con D. I. di concerto con il Ministro dell’Economia e
delle Finanze . Non risulta però che acquisiti i pareri sopraindicati, il
Ministro abbia adottato con un provvedimento formale il
piano.
Allo stato quindi, in mancanza di un formale piano
programmatico tutti i provvedimenti attuativi dell’art. 64 L. n. 133/08
sarebbero illegittimi.
5 La C.M. n. 4
del 16 gennaio 2009 : una circolare applicativa di regolamenti inesistenti
La
C.M. è applicativa dei regolamenti che allo stato non esistono perché devono
ancora essere pronunciati i prescritti pareri della Conferenza unificata e del
Consiglio di Stato; peraltro, come si è prima rilevato, manca anche l’adozione
formale del piano programmatico.
Il
Ministro, emanando una circolare attuativa di schemi di regolamento ancora in
attesa dei suindicati pareri, manifesta la chiara volontà che tali pareri
saranno considerati ininfluenti;
già per tale ragione la C.M. si deve ritenere illegittima perché priva dei necessari presupposti ( piano
programmatico formalmente adottato, i pareri previsti dall’art. 64 ed i
regolamenti ), ma soprattutto si deve ritenere non vincolante nel senso
che si deve ritenere una richiesta da parte dell’Amministrazione volta a conoscere gli orientamenti dei genitori e degli
studenti per quanto concerne le iscrizioni . per il prossimo a.s.
II
LA
CONTESTAZIONE della CM n. 5/09
1 -
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
ISCRIZIONE E GESTIONE DELLA VERTENZA.
Il primo atto di contestazione deve essere quello della presentazione della domanda di iscrizione; come si è prima rilevato la CM. Non può avere alcuna efficacia vincolante soprattutto per quanto concerne la domanda che è un atto dei genitori e degli studenti che sono vincolati dalle norme vigenti e non da quelli ancora in fieri.
L’Amministrazione può soltanto stabilire con efficacia vincolante i tempi per la presentazione della domanda di iscrizione , ma non può imporre modelli didattici e condizioni che nella normativa attualmente vigente non esistono. Si propone quindi di redigere modelli di domanda conformi all’attuale normativa e di suggerire ai genitori ed agli studenti di presentare tali domande.
I dirigenti scolastici non possono imporre il modello ministeriale; un eventuale rifiuto di accettazione del modello alternativo dovrebbe essere subito contestato o inviando tutte le domande respinte con un plico a mezzo raccomandata rr o, anche, in sede legale
2
-
IMPUGNATIVA IMMEDIATA DELLA C.M.
La
C.M. non è di per se immediatamente lesiva degli interessi dei genitori,
studenti e docenti , ma induce all’autolesione dei propri interessi con la
scelta di modelli didattici applicativi della nuova normativa e preannuncia
l’organizzazione dell’attività didattica e la determinazione degli organici sulla base dei regolamenti che il
Ministro in attuazione delle leggi n.133 e 169/05 dovrà emanare; sarà pertanto
opportuno impugnarla subito con ricorso al TAR del Lazio in attesa di una
successiva impugnativa dei regolamenti attuativi e di tutti gli atti
conseguenti.
3 .SOGGETTI CHE POSSONO PROMUOVERE
L’IMPUGNATIVA.
I
soggetti che possono essere legittimati a proporre ricorso
sono:
a)
genitori e studenti delle scuole di
ogni ordine e grado;
b)
docenti per i riflessi che le
riduzioni di orario e l’eliminazione delle compresenze possono determinare
rispetto agli organici;
c)
organizzazioni sindacali,
Associazioni di genitori, studenti e delle scuole che abbiano per statuto la
finalità di tutelare gli interessi degli associati o più in generale la qualità
della scuola statale;
d)
Amministrazioni locali quali enti
portatori diretti degli interessi della popolazione.
I
ricorsi possono essere collettivi; sarebbe opportuno accorpare soggetti omogenei
come sopra indicati.
4– TERMINI E MODALITA’
DELL’IMPUGNATIVA
Il
ricorso deve essere proposto entro il 15 marzo p.v.; bisogna valutare (anche
sotto il profilo dei costi) se è opportuno proporlo subito per dare subito un
segnale della contestazione, oppure se attendere l’emanazione dei regolamenti
per una impegnativa comune (riducendo i costi)
5
MOTIVI DEL
RICORSO
I
motivi che allo stato si possono indicare sono:
1)
violazione del principio
costituzionale del pluralismo culturale e della autonomia della scuola
(violazione dell’art. 33). La C.M. prevede specifici modelli
didattici (riduzione del tempo scuola, abolizione delle compresenze, ecc.) che
costituiscono una illegittima invasione del potere esecutivo nella sfera della
didattica che deve essere demandata agli organi della
scuola.
2)
Violazione dell’obbligo della
Repubblica di istituire scuole per tutti gli ordini e gradi e del diritto di
tutti di accedere alle scuole statali (violazione degli art. 3, 33 e 34
Cost.)
La C.M. prevede espressamente che per
la scuola dell’infanzia lo Stato non si impegna a garantire un’offerta
corrispondente alle domande sociali talchè saranno utilizzate ancora le scuole
prioritarie, anche di orientamento confessionale
3) Violazione del principio della
parità di trattamento e dello stesso art. 4 L. n
169/08
La C.M. subordina l’accoglimento
delle richieste dei diversi modelli didattici alle disponibilità dell’organico;
si tratta di un criterio illogico e discriminatorio; difatti una preventiva richiesta rispetto ai
diversi modelli orari ha un senso se tale richiesta è funzionale alla
determinazione degli organici., come si deduce peraltro dallo stesso art. 4
della L. n:,. 169/08 ( Nei regolamenti si tiene comunque conto delle esigenze, correlate alla domanda
delle famiglie, ui una più ampia articolazione del tempo
scuola)
4 Violazione del principio
dell’obbligo scolastico uguale per tutti (ART. 3 E 34
COST.)
La C.M., in attuazione dell’art. 4
bis, prevede che l’obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di
“istruzione e formazione professionale” reintroducendo il sistema
discriminatorio e duale ,già previsto
dalla Ministra Moratti; tale
sistema duale non solo è una forma di discriminazione perché non consente un
uguale percorso formativo a tutti, , ma è elusivo della ratio dell’obbligo dell’istruzione
che ha lo scopo principale di assicurare a tutti una uguale livello
culturale.
5 – Illegittimita delle “classi ponte” per gli alunni
stranieri
La C.M., recependo l’odg della Lega,
prevede la possibilità di istituire classi ponte per gli alunni stranieri;
l’ipotesi è prospettata al fine di favorire l’inserimento nella classe; si
tratta però di una soluzione discriminatoria che deve essere censurata
per violazione dell’art. 3 Cost.
6
– Illegittimità per violazione
dell’art 64 L. n. 133/08
Come
si è prima rilevato la C: M. è strata emanata sulla base di regolamenti ancora
inesistenti e senza la preventiva adozione del
previsto piano programmatico
7
– Violazione della riserva di
legge e dell’ art. 17 L. n. 400/88
e degli art . 33 e 117 Cost.)
L’Art. 64 della L. n. 133/08 è
censurabile per violazione dell’art. 33 Cost. sotto due
profili:
a)
violazione del principio della
riserva di legge;
b)
violazione dello stesso art. 17 L. n.
400/08.
Sotto il primo profilo gli art. 33 e
117 Cost. riservando alla Repubblica la potestà legislativa in materia di (norme
generali sull’istruzione) precludono una delega alla potestà regolamentare del
Governo, soprattutto nella forma della
“delegificazione” in una materia in cui l’intervento del Parlamento è previsto per garantire
una legislazione rispettosa del pluralismo culturale.
L’art. 64 della L. n. 137/08
invece non solo ha previsto
un’ampia delegificazione in materia scolastica, ma ha delegato al Governo tale
ampio potere regolamentare senza la necessaria determinazione delle “norme
generali regolatrici della materia”; l’art. 64 difatti si limita ad indicare
l’incremento del rapporto alunni-docenti e la riduzione degli organici del
personale ATA; per tutto il resto è conferito al Governo una delega in bianco
con la sola indicazione generica di
alcuni titoli.
6 - RIUNIONE DEGLI ORGNAI COLLEGIALI
DELLA SCUOLA.
Gli organi collegiali della scuola
devono formulare il POF tenendo conto delle richieste dei genitori e
prescindendo da tutte le restrizioni che saranno rappresentative
dall’Amministrazione.