Dopo la sospensiva
del TAR Lazio, il Consiglio di Stato ripristina la circolare. Cronistoria di una vicenda che sta assumendo i contorni di un
giallo.
Libri di testo:
una storia infinita
26-05-2009
| Scuola
Alcuni
docenti della scuola primaria della provincia di Milano hanno impugnato davanti
al TAR del Lazio la CM sui libri di
testo
nella parte in cui, in spregio alla
normativa ordinaria, vietava la modifica, nel corso del quinquennio e del
sessennio, dei libri di testo già adottati.
Occorre ricordare che la legge
169/08 consentiva, in caso di “specifiche e motivate esigenze”, la
possibilità per i collegi dei docenti di cambiare le adozioni dei libri di testo. La circolare, al contrario, non ha
previsto tale deroga ed è questa la ragione dell’impugnativa da parte dei
docenti milanesi. Una circolare non può contravvenire a quanto prevede una legge
dello Stato.
Il TAR del
Lazio, con l’ordinanza n. 2049 del 7 maggio 2009 ha accolto la domanda di
sospensione e, quindi, ha sospeso l’efficacia della CM,
nella parte in cui non riteneva possibili le modifiche all’adozione dei libri di
testo, ancorché motivate.
Che cosa vuol dire? Vuol
dire che con la sospensiva, i Collegi dei docenti
avrebbero potuto continuare ad esercitare le proprie prerogative in tema di libri di
testo e consentire l’adozione dei medesimi per cinque o sei anni, salvo che,
dal prossimo anno scolastico, vi fossero degli elementi tali da
autorizzarli a modificare la scelta già operata.
L’Amministrazione anziché “accusare il colpo”, ha proposto
appello al Consiglio di Stato. La legge prevede che la controparte debba
essere sempre formalmente informata degli atti che vengono messi in campo, quindi in questo caso
l’amministrazione avrebbe dovuto notificare l’appello ai docenti milanesi, anzi
in realtà al loro legale.
E qui inizia il giallo. Ci
risulta che la notifica sia stata fatta via fax
(procedura alquanto rara) ma ad un numero errato. Quindi è evidente che i legali
non sono stati messi nelle condizioni di partecipare
all’udienza, di conseguenza, alla Camera di Consiglio del 19 maggio era presente
la sola Avvocatura dello Stato. Ma c’è anche un’altra
stranezza: il fax di notifica portava una data antecedente addirittura
all’udienza al Tar Lazio che ha deciso la sospensiva!
Il Consiglio
di Stato, che come organo decidente ha la competenza sulla verifica della
regolarità del contraddittorio e quindi sulla regolarità delle notifiche, ha accolto la domanda di
sospensione dell’ordinanza del TAR del Lazio, riportando, in sostanza, la
questione al punto di partenza.
Ad oggi quindi è ancora in vigore la CM
impugnata ed i docenti ricorrenti hanno prontamente depositato un’istanza di prelievo affinché sia fissata un’udienza di merito
al più presto, che consenta a partire dall’a.s. prossimo ai Collegi di docenti
di esercitare le proprie prerogative che illegittimamente sono state loro
“scippate” dalla Circolare. Contemporaneamente ci risulta che sia in corso di predisposizione una richiesta di
revisione dell’udienza presso il Consiglio di Stato alla quale non hanno potuto
partecipare i legali dei docenti milanesi.
Come FLC, nel ribadire il nostro giudizio negativo sulla Circolare in
questione, riteniamo, a maggior ragione dopo i
comportamenti alquanto discutibili dell’Amministrazione, che sia necessario che
il TAR del Lazio si pronunci al più presto nel merito della circolare, in modo
da garantire che nel prossimo anno scolastico i Collegi Docenti abbiano a
riferimento una normativa legittima e definita su un tema strettamente connesso
all’esercizio della professionalità docente e all’autonomia scolastica.
Roma, 26
maggio 2009