Commento alla Circolare n° 4 (15-1-2009)
del MIUR
Così
è pure macroscopicamente illegittimo che gli schemi dei Regolamenti approvati
dal C.d.M il 18 dicembre si riferiscano e diano attuazione, nonostante quanto
affermato nelle loro medesime premesse, ad un contenuto diverso da quello
originariamente presente nello Schema di Piano programmatico.
I
Regolamenti non danno puntuale attuazione al Piano programmatico cosi come
invece prevede l’art, 64, comma 4 della legge 133/08.
Il
Piano programmatico non da attuazione corretta alla delegificazione prevista
dal medesimo articolo 64.
Ciò
si determina sia per la scuola dell’infanzia, per cui la legge non prevede
alcuna delega delegificante, e per la quale ad esempio il governo non può
abrogare la legge che aveva soppresso l’anticipo delle iscrizioni. Su questa
materia Piano, Regolamenti e Circolare raccontano alle scuole una pura e semplice illegalità. Se il Consiglio di Stato non la riconoscerà
in sede di Parere è importante che sia stato preannunciato in materia un ricorso
al TAR.
Ma
anche la totale soppressione del TEAM di tre insegnanti per ogni due classi e
la sua generalizzata sostituzione con l’ insegnante tuttologo a cui vengono
assegnate 24 ore di lezione settimanali di lezione per classe non è
assolutamente prevista dalla legge 133/06. Anche su questa materia sono stati
preannunciati specifici interventi presso le sedi della giustizia
amministrativa affinché si valuti la congruità di un atto amministrativo
predisposto dai ministri con quanto stabilito dalla legge.
Le modifiche ai Regolamenti
che
Sembrava un ritorno al
modulo 3x2 dei Team docenti per le
classi successive alla prima. Invece
Molte
organizzazione sindacali hanno denunciato tale evenienza ed in particolare
Ma
analizziamo quali sono le modifiche più significative che
Prime classi
Innanzitutto
nelle prime classi non a tempo pieno e quindi con modelli a 24,27 e 30 ore
settimanali non si prevede più come criterio di definizione degli organici
quello stabilito dall’art.4, comma 6 , dello Schema di Regolamento, che
prevedeva di individuarlo sulla base di 27 ore settimanali a classe. Caduto il
riferimento a 27 ore resta solo quello al maestro di classe con 24 ore
settimanali di lezione. In definitiva l’organico delle prime classi sarà di
tanti posti di maestro unico quante sono le classi normali a cui si aggiunge un
numero doppio di posti rispetto al numero delle prime classi a tempo pieno.
Tale soluzione riportata nella Circolare
comporta una riduzione dei posti in organico per le prime classi di
2.509 unità rispetto a quella
prospettata nel Regolamento.
Ciò
si riverbera nei modelli a 30 ore. Essi
per lo svolgimento delle tre ore opzionali facoltative potranno realizzarsi
di fatto, anche se questa dizione è stata pudicamente soppressa nel testo
definitivo della Circolare, con il ricorso alle risorse proprie dell’istituto.
Si riapre così la strada per le attività private di doposcuola a carico delle
famiglie non disponendo le scuole, nei loro fondi, neppure delle risorse
necessarie a compensare l’orario aggiuntivo dei maestri.
Per
il modello a 27 ore settimanali si utilizzerà l’organico di Circolo anche con i
contributi dovuti alla confluenza in esso delle ore di compresenza sottratte
al Tempo pieno.
Classi successive alle prime
La circolare introduce la più importante modifica al
Regolamento là dove prevede per le
classi, non a tempo pieno, successive alle prime,
operanti con i modelli orari a 27 e
30 ore, che l’organico venga stabilito
sulla base di una media di 30 ore settimanali. Il Regolamento ometteva tale
previsione lasciando aperta la possibilità di ricorrere a diverse ipotesi non
esclusa quella di tre docenti ogni due classi. Così
facendo si modificano riducono, rispetto ad una previsione di 27 ore
settimanali, i tagli nell’organico derivanti dall’applicazione del Piano
programmatico. L’organico passa da 101.788 a113.098 posti.
Il tempo prolungato
Un’altra modifica
significativa rispetto al Regolamento riguarda il tempo prolungato nella scuola
secondaria di primo grado. Esso non verrà consentito nelle situazioni in cui
non sono previsti almeno due rientri
pomeridiani. Il Piano programmatico ne prevedeva almeno tre, il Regolamento, in
maniera meno selettiva, non indicava il numero minimo di rientri pomeridiani.
Il tempo pieno nella primaria
Per il tempo pieno della
scuola primaria si conferma l’attuale consistenza delle classi (paragrafo 2.1)
sia nelle prime classi che in quelle successive.
Organico
2009-10 :
.
Posti comuni anno 2009-2010
Organico di diritto a classi invariate rispetto
al 2008-09
Come risultano dalla Circolare n° 4
Moduli |
N°
classi 2009-10 |
Organico
2009-10 |
N° docenti delle classi con TEAM 2x3-
2008-09 |
Organico
di diritto 2008-09 |
Classi
prime tempo a normale |
19.784 |
19.748 22.257(*) |
29.676 |
|
Classi successive alle prime tempo a normale (27-30
ore) |
82.939 |
113.098 101.788(*) |
124.408 |
|
Totale1 |
102.723 |
132.846 124.045(*) |
154.084 |
|
|
|
|
N°
docenti a t.p.(2xclasse) |
|
Classi
prime tempo a tempo pieno |
6.594 |
13.188 |
13.188 |
|
Classi
successive a tempo pieno |
27.647 |
55.294 |
55.294 |
|
Totale2 |
34.241 |
68.482 |
68.482 |
|
Totale
generale |
136.964 |
201.328 192.527(*) |
222.566 |
214.708 |
(*) Nel Regolamento l’orario medio settimanale nelle
classi prime a tempo normale, ai fini dell’organico, era di 27 ore. Nelle
classi successive alla prima, in assenza di specifiche indicazioni del
Regolamento, veniva calcolato a 27 ore settimanali secondo quanto indicato nel
Piano programmatico.
Commento alla Circolare
Circolare n.4
MIUR00DGOS prot. n. /R.U.U Roma, 15 gennaio 2009
IL DIRETTORE GENERALE
(Mario G. Dutto)
OGGETTO: Iscrizioni alle scuole dell'infanzia
e alle scuole di ogni ordine e grado, riguardanti l'anno scolastico
2009/2010. |
|
Il 28 febbraio 2009 è il termine di
scadenza per le iscrizioni per l’anno scolastico 2009-2010[1]. La presente
Circolare fornisce indicazioni e istruzioni per le iscrizioni alle sezioni
della scuola dell’infanzia e alle classi dei diversi ordini e gradi di
istruzione delle scuole statali e paritarie( e richiama,
nelle parti che qui rilevano, lo schema di Regolamento per la scuola
dell’infanzia e per il I ciclo di istruzione, approvato in prima lettura dal
Consiglio dei Ministri il 18 dicembre 2008.)(**)anche con riferimento, nelle parti che qui rivelano,
all’articolo 64 del decreto legge 25 giugno n.112, convertito nella legge 6
agosto 2008, n.133, al Piano programmatico e alle relative disposizioni
applicative. |
Le scuole possono
rinviare al mittente tale precettistica in attesa degli atti definitivi. Lo schema di Regolamento
non viene più richiamato nella versione definitiva. Non certamente per
rispetto agli organismi a cui si è chiesto il parere che potrebbero
anche(Consiglio di Stato) giudicare illegittimo e da rifare il Regolamento
medesimo. Anche per lo schema di Piano programmatico, poi sparito,i pareri
sono stati considerati come inesistenti. E’ dunque uno stile di governo! |
Scuola
e famiglia Le
iscrizioni non costituiscono solo un importante adempimento sotto l’aspetto amministrativo,
organizzativo e gestionale, ma rappresentano anche(**)
l’occasione per avviare un dialogo positivo e duraturo tra istituzioni
scolastiche, genitori e studenti, e per effettuare, da parte di questi
ultimi, scelte significative, la cui valenza spesso va al di là dell’accesso
ai percorsi formativi. Le
iscrizioni, oltre ad impegnare le istituzioni scolastiche e l’Amministrazione
nelle sue articolazioni centrali e regionali, chiamano in causa, in maniera
sempre più ampia e partecipata, altri livelli istituzionali, soggetti ed
organi a vario titolo competenti e interessati. Valga, al riguardo, il
riferimento agli Enti Locali che, proprio in relazione alle iscrizioni,
debbono farsi carico di una molteplicità di interventi quali la messa a disposizione
di locali, dotazioni e strumenti
didattici, l’erogazione di servizi intesi a garantire la piena e generalizzata
fruizione del diritto allo studio, il concorso nelle attività di orientamento
e la gestione di importanti aspetti dell’educazione degli adulti. Nell’ambito
delle iniziative riguardanti le iscrizioni, sono da considerare le attribuzioni
delle Regioni in materia di programmazione dell’offerta formativa, di
definizione della rete scolastica, di distribuzione e articolazione dei corsi
di studio e di attivazione di percorsi di istruzione e formazione professionale. Nell’attuale
periodo di revisione e di riordino del sistema scolastico e formativo si
rende più che mai necessario svolgere un’accorta, puntuale e mirata opera di
informazione, sensibilizzazione e orientamento nei confronti delle famiglie,
degli studenti e di quanti a vario titolo, nell’ambito dei rispettivi ruoli e
responsabilità, concorrono e collaborano all’annuale incombenza delle
iscrizioni. Per l’anno scolastico 2009/2010 le iscrizioni assumono
particolare importanza con riferimento alla scuola dell’infanzia e al primo
ciclo di istruzione, considerato che il relativo Regolamento sta completando
il proprio iter presso gli organi
competenti. All’atto
delle iscrizioni le istituzioni scolastiche informano le famiglie in
ordine al proprio piano di offerta
formativa (POF) realizzando così il primo importante momento di incontro e di
collaborazione tra scuola e famiglia. Per
gli studenti l’ingresso nella scuola o il passaggio ad un altro ordine e
grado di istruzione segnano l’inizio o la tappa successiva del loro formale
percorso educativo e formativo. Per gli studenti con cittadinanza non
italiana costituiscono anche l’avvio dell’impegnativo processo di integrazione
in una nuova dimensione culturale e sociale. Per l’ iscrizione di minore con
genitori separati, nonché per l’esercizio della potestà genitoriale in caso
di disaccordo tra i genitori, si applicano le disposizioni contenute nella legge 8 febbraio 2006 n.54.[2] Per
l’Amministrazione scolastica le operazioni di iscrizione sono propedeutiche
ad una serie di altri adempimenti e procedure da cui dipende il regolare
avvio dell’anno scolastico (determinazione della consistenza della
popolazione scolastica, previsione ed elaborazione delle quantità e delle tipologie delle dotazioni di organico, mobilità
del personale). Per gli studenti delle classi successive al primo anno di corso, l’iscrizione è disposta d’ufficio. |
Vedremo di seguito
la natura e i contenuti di tale dialogo. (**)soppresso |
Indicazioni
generali Gennaio-Febbraio Nella fase di predisposizione delle operazioni di
iscrizione, l’Amministrazione scolastica ai vari livelli territoriali,
unitamente alle istituzioni scolastiche, è impegnata a sostenere, orientare e
diffondere l’informazione per le famiglie e gli studenti, avvalendosi a tal
fine anche di uno specifico e
articolato piano di comunicazione[3]. Tale piano, che presume il coinvolgimento diretto
di tutte le istituzioni scolastiche, prevede una serie di iniziative e di
interventi da realizzare, a livello centrale e periferico, con il contributo
di appositi organismi e gruppi di lavoro, nonché l’allestimento di un sito
dedicato alla conoscenza e alla diffusione delle articolazioni e servizi
della scuola dell’infanzia e dei nuovi assetti e profili ordinamentali del
primo ciclo di istruzione. L’Amministrazione scolastica e le
scuole riserveranno particolare cura alle operazioni di iscrizione,
considerato che da esse dipendono la esatta definizione delle consistenze di
organico e l’adozione dei modelli organizzativi e operativi del sistema
scolastico, la programmazione e la destinazione delle risorse umane nonché la
predisposizione della delicata fase dell’accoglienza. Tra l’altro, l’accurata
e puntuale gestione delle procedure di iscrizione si rivela di fondamentale
importanza per il controllo dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione, in
quanto da essa dipendono l’aggiornamento e la messa a regime delle anagrafi
scolastiche, importante strumento anche per prevenire e contrastare i
fenomeni di evasione e di dispersione. Marzo-Giugno A completamento della fase delle
iscrizioni e della definizione delle consistenze di organico, le istituzioni
scolastiche, mediante i propri organi collegiali, provvedono alla conferma o
ridefinizione dei criteri di formazione delle classi, riservando particolare
cura all’inserimento degli alunni con disabilità (cfr 9.) e all’integrazione
degli alunni con cittadinanza non italiana (cfr. 10). In sede di composizione delle classi, si
raccomanda particolare attenzione nella individuazione di criteri che non
determinino condizioni e situazioni di esclusione o squilibri immotivati. |
La comunicazione è cominciata
male con la falsa comunicazione, fatta riportare da tutti i giornali,
riguardante una novità rispetto allo schema di regolamento: “per
le classi successive alle prime continuano i modelli orari e organizzativi in
atto”. |
Indicazioni specifiche 1. Scuola dell’infanzia 1.1
Un’offerta pluralistica L’offerta relativa alla scuola
dell’infanzia è assicurata da Stato, comuni e scuole paritarie. In relazione
a tale quadro di competenze istituzionali, gli Uffici scolastici regionali attivano,
attraverso i propri Uffici territoriali, opportune forme di coordinamento e
collaborazione con le Regioni e gli Enti Locali finalizzate: ·
alla
generalizzazione del servizio nelle diverse realtà territoriali, tenendo
conto della dinamica della domanda e delle esigenze delle famiglie; ·
alla
razionalizzazione dell’offerta educativa da parte delle scuole coinvolte,
valorizzando pienamente le risorse disponibili; ·
alla
messa a disposizione di risorse e servizi di supporto all’offerta educativa; ·
al
controllo del fenomeno delle duplici iscrizioni. 1.2 Una scuola aperta e
accogliente Possono essere iscritti alla scuola
dell’infanzia le bambine e i bambini che compiono, entro il 31 dicembre 2009,
il terzo anno di età. Possono, altresì, chiedere l’iscrizione alla scuola
dell’infanzia le famiglie le cui bambine e i cui bambini compiono tre anni di
età dopo il 31 dicembre 2009 e, comunque, entro il 30 aprile 2010. Per questi ultimi, l’ammissione alla frequenza
può essere disposta alle seguenti condizioni: a)
disponibilità
di posti; b)
accertamento
dell’avvenuto esaurimento di eventuali liste di attesa; c)
disponibilità
di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e della funzionalità
e tali da rispondere alle specifiche esigenze dei bambini di età inferiore a
tre anni. Nel caso in cui il
numero delle domande di iscrizione risulti superiore al numero dei posti complessivamente
disponibili, sono accolte prioritariamente le
domande riguardanti coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre
2009. Il ripristino degli anticipi nella
scuola dell’infanzia trova le sue motivazioni soprattutto nelle positive
esperienze degli anni decorsi e nell’intento di corrispondere in maniera
sempre più puntuale alle esigenze delle famiglie. Per una corretta attuazione
dell’istituto degli anticipi, sono in corso di svolgimento incontri e
consultazioni con l’Associazione nazionale dei Comuni Italiani, al fine di
pervenire a soluzioni concordate su tutti gli aspetti della specifica materia. Nell’ottica suaccennata e anche sulla
base delle risultanze di tali collaborazioni, i Direttori degli Uffici
scolastici regionali, coadiuvati dai dipendenti Uffici territoriali,
stabiliranno intese con le Amministrazioni comunali interessate, anche
attraverso l’attivazione di appositi Tavoli di confronto volti ad accertare
l’esistenza o meno delle necessarie condizioni di fattibilità nei diversi
contesti. E’ appena il caso di precisare che la concreta attivazione degli
anticipi è subordinata, nelle scuole statali, alla quantità delle risorse
umane disponibili, da verificare in sede di determinazione degli organici. Sempre al fine di corrispondere alle
attese e alle esigenze delle famiglie, saranno promosse iniziative volte a
proseguire, in collaborazione con le Regioni e con gli Enti Locali,
l’esperienza delle “sezioni primavera”. Nelle scuole dell’infanzia dei territori montani,
delle piccole isole e dei piccoli Comuni privi di servizi educativi per la
primissima infanzia e con sezioni aventi un numero di iscritti inferiore a
quello massimo previsto, è consentita l’iscrizione di piccoli gruppi di
bambini di età compresa tra i due e i tre anni. L’inserimento
di tali bambini avviene sulla base di progetti realizzati in collaborazione
con le istituzioni scolastiche e i Comuni interessati e, comunque, non può
dar luogo alla costituzione di nuove sezioni. 1.3 Orari di funzionamento Normalmente le scuole dell’infanzia funzionano per
40 ore settimanali (mediamente otto ore
giornaliere) e con assegnazione di due docenti per sezione. A richiesta delle
famiglie i bambini possono frequentare le attività educative soltanto al
mattino o avvalersi di un tempo-scuola più ampio, fino ad un massimo di 50
ore settimanali. Sulla base delle opzioni espresse dalle famiglie(cfr Modello
A allegato a titolo indicativo) e
tenendo conto delle risorse disponibili, ferma restando l’autonomia didattico- organizzativa delle
istituzioni scolastiche, così come previsto dal DPR 8 marzo 1999, n. 275,(*) sono costituite sezioni
omogenee, secondo gli orari scelti. |
La trattazione della scuola dell’infanzia e l’anticipo delle iscrizioni sono disposizioni
del Regolamento non previste dalla legge 133/08, art.64, di cui si potrà
chiedere l’annullamento. Si deve notare l’incoerenza dell’anticipo con
la riduzione degli organici del personale ATA prevista dal Piano (*) aggiunto |
2. Scuola primaria I genitori o i soggetti esercenti la
potestà genitoriale sul minore debbono iscrivere alla prima classe della
scuola primaria le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro
il 31 dicembre 2009. Gli stessi hanno la facoltà di iscrivere anticipatamente
anche le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 30
aprile del 2010. Nei confronti delle bambine e dei
bambini “in anticipo”, le scuole destinatarie dell’iscrizione debbono
assicurare le condizioni idonee per una proficua accoglienza ed un efficace
inserimento. Per una scelta meditata e consapevole, i genitori possono
avvalersi, a richiesta, anche delle indicazioni e degli orientamenti da parte
delle scuole dell’infanzia frequentate dai propri figli. L’iscrizione può essere effettuata
presso la scuola del territorio di appartenenza o anche presso altra
istituzione scolastica scelta in base agli orari di funzionamento e
all’offerta formativa. Per una funzionale programmazione del servizio, i
genitori debbono presentare domanda di iscrizione ad una sola istituzione
scolastica. Le domande di iscrizione sono accolte entro
il limite massimo dei posti complessivamente disponibili, sulla base dei
criteri stabiliti dai consigli di circolo/istituto e resi pubblici prima
delle iscrizioni. In caso di eccedenza di domande rispetto ai posti
disponibili, è data sollecita informazione alle famiglie per consentire loro
altra opzione presso scuola diversa. 2.1 Il tempo-scuola Le istituzioni scolastiche definiscono
nel Piano dell’offerta formativa le articolazioni dell’orario su sei o cinque
giorni settimanali, nonché, compatibilmente con la disponibilità dei servizi,
la distribuzione dei rientri pomeridiani. Le
classi prime della scuola primaria sono organizzate, ai sensi dell’art. 4 del
D.L. 1 settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni nella legge 30
ottobre 2008, n. 169, secondo il modello dell’insegnante unico di
riferimento, che supera l’assetto del modulo ed esclude le compresenze, e
secondo le differenti articolazioni dell’orario scolastico a 24, 27, sino a
30 ore nei limiti dell’organico assegnato. Le classi prime possono, inoltre,
essere organizzate con articolazione oraria di 40 ore nei limiti
dell’organico assegnato.(**) Le classi prime della scuola
primaria sono organizzate, ai sensi dell’art. 4 del D.L. 1 settembre 2008, n.
137, convertito con modificazioni nella legge 30 ottobre 2008, n. 169, che
supera il precedente assetto organizzativo,e secondo le differenti
articolazioni dell’orario scolastico a 24, 27, sino a 30 ore nei limiti
dell’organico assegnato. (*) Come
evidenziato nel Piano programmatico di cui all’art. 64, comma 3, della legge
6 agosto 2008, n. 133, il modello dell’insegnante unico concorre
all’innalzamento degli obiettivi di apprendimento, con particolare riguardo
all’acquisizione dei saperi di base, favorisce, soprattutto nelle classi
iniziali, l’unitarietà dell’insegnamento, costituisce un elemento di rinforzo
del rapporto educativo tra docente e alunno, semplifica e valorizza le relazioni
tra scuola e famiglie.(**) Tale
modello favorisce, soprattutto nelle classi iniziali, l’unitarietà
dell’insegnamento, costituisce un elemento di rinforzo del rapporto educativo
tra docente e alunno, semplifica e valorizza le relazioni tra scuola e
famiglie.(*) Le
classi prime possono inoltre, essere organizzate con l’articolazione oraria
di 40 ore, garantendo gli attuali livelli di diffusione del tempo pieno,
incrementabili con ulteriori risorse eventualmente disponibili.(*) In particolare, le classi prime
possono essere formate con le seguenti articolazioni orarie settimanali: a)
classi
funzionanti con 24 ore; b)
classi
funzionanti con 27, vale a dire con una più ampia articolazione del tempo scuola;
c)
classi
funzionanti con orario sino a 30 ore, comprensive di attività opzionali facoltative
in aggiunta alle 27 ore di cui alla lett. b) in quanto le scuole, con proprie risorse, possono
integrare il monte ore assegnato per lo svolgimento delle attività opzionali
facoltative; (**) d)
classi
funzionanti a tempo pieno, con 40 ore e con due docenti, senza le compresenze,
assicurando comunque l’assistenza alla mensa. Le classi successive alla prima
continuano a funzionare nell’anno scolastico 2009-2010 e fino alla graduale messa a
regime del modello dell’insegnante unico, (**)secondo gli orari in
atto a suo tempo scelti dalle famiglie: a)
27
ore, corrispondenti all’orario di insegnamento settimanale di cui all’art. 7,
comma 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2004 n. 59, con esclusione delle
attività opzionali facoltative di cui al comma 2 del medesimo articolo e
senza compresenze; b)
30
ore settimanali comprensive delle attività opzionali facoltative, corrispondenti
all’orario di cui all’art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 59/2004, senza compresenze
e nei limiti dell’organico assegnato per l’anno scolastico 2008/2009; c)
40
ore settimanali, corrispondenti al modello di tempo pieno, nei limiti dell’organico
assegnato per l’anno scolastico 2008/2009(**) e senza compresenze,
assicurando comunque l’assistenza alla mensa. In linea generale, la consistenza organica di istituto verrà
definita, per le classi successive alle prime, mediamente in 30 ore
settimanali, fatto salvo, ovviamente, la diversa consistenza oraria delle
classi a tempo pieno. Verrà
garantita, inoltre, l’attuale consistenza delle classi a tempo pieno
incrementabile sulla base di eventuali economie di organico.(*) 2.2 Costituzione delle
classi prime All’atto dell’iscrizione alle classi
prime i genitori esprimono le proprie
preferenze in ordine di priorità rispetto alle possibili articolazioni di
orario (cfr il Modello A allegato a titolo indicativo). Sulla base di tali preferenze, le istituzioni
scolastiche organizzano, per le classi prime, le attività didattiche con un
tempo scuola di 24 o di 27 ore settimanali
e, se i servizi e le consistenze di organico lo consentono, con il tempo
scuola arricchito (sino a 30 ore), o con il tempo pieno (40 ore). Gli alunni sono tenuti alla frequenza
per l’intero orario settimanale previsto per la classe cui sono assegnati. L’attivazione del tempo pieno (modello
organizzativo unitario, senza articolazione in momenti opzionali e
facoltativi), è subordinata alla preliminare, inderogabile condizione
dell’esistenza e dell’effettivo funzionamento delle strutture e dei servizi
necessari, nonché di un numero di richieste atte a legittimare la formazione
della classe. Il tempo pieno richiede, infatti, la disponibilità di idonei
ambienti, di attrezzature adeguate, l’esplicito impegno dell'ente locale ad
assicurare il servizio di mensa, la frequenza di un congruo numero di alunni. Con apposito atto di indirizzo, il
Ministro dell’istruzione, università e ricerca individuerà i criteri generali
intesi ad armonizzare gli assetti pedagogici, didattici ed organizzativi
della scuola primaria, ai quali le istituzioni scolastiche, nella loro
autonomia, faranno riferimento per la costituzione e il funzionamento delle
nuove classi prime, a partire dall’anno scolastico 2009-2010. 2.3 Esami di idoneità
per l’accesso anticipato alla seconda classe Le disposizioni che regolano l’accesso
degli esterni alle classi successive alla prima, avvalendosi dell’esame di
idoneità, prevedono che gli obbligati all’iscrizione alla scuola primaria
possono sostenere tale esame prima dell’inizio dell’anno scolastico per
accedere direttamente alla seconda classe. Tale possibilità non è consentita
a coloro che fruiscono dell’anticipo. Per l’anno
scolastico 2009-2010 l’accesso alla classe seconda, previo superamento
dell’esame di idoneità, è consentito ai nati nel 2003 e che compiono sei anni
di età tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2009. |
Entro la data di scadenza, 28 febbraio,
devono riunirsi i Consigli di Circolo/Istituto Il superamento generalizzato del modulo 3x2 e
l’eliminazione delle compresenze previsti dal Regolamento non sono previsti
dall’articolo 4 citato e neppure da Piano programmatico. Premesso che il
maestro unico previsto dalla legge sarà tale solo dopo la conclusione della
specifica sequenza contrattuale che dovrà definire trattamento economico e
giuridico delle prestazioni aggiuntive. Non si chiarisce
come opera il maestro unico: con 24 ore di
lezione a cui si aggiungono altre 3 ore di un altro docente ad esempio del
tempo pieno che deve mettere a disposizione nell’organico di circolo le 4 ore di
compresenza? Con il riferimento
alle risorse proprie delle scuole e non all’organico si apre la strada già
percorsa dalla Moratti del ricorso ai privati. Si omette di ricordare che lo Schema di Regolamento
indica come criterio per la definizione dell’organico delle prime classi le
27 ore settimanali. In tal modo, modificando in un punto
sostanziale lo stesso schema di Regolamento, si riduce l’organico ad un
maestro a 24 ore per ogni prima classe a tempo normale.(di 24,27 o 30 h.) Si fa erroneamente riferimento alla scelta
delle famiglie riferita ai solo orari. Si omette
dolosamente che tale scelta era legata ad un modello didattico del TEAM 3x2
che non c’é più nel Regolamento e nella Circolare. Contrariamente a quanto previsto nel
Regolamento che ometteva ogni previsione si indica per la definizione dell’organico
delle classi successive alla prima un orario medio settimanale di 30 ore. Ciò in contrasto
con quanto stabilito a pag. 18 del Piano programmatico che indicava, non
prevedendo la generalizzazione del maestro unico e l’abolizione delle
compresenze, inserite solo all’ultimo momento nel Regolamento, un orario di
27 ore settimanali al fine di conseguire determinati tagli
dell’organico.(14.000 posti in due anni). Si noti che per
l’orario a 30 ore settimanali si fa riferimento, contrariamente a quanto stabilito per le prime classi ,
all’organico di assegnato nel 2008-09.. Si conserva
l’organico del tempo pieno. L’assistenza alla
mensa deve essere assicurata da un docente. Si tratta di una
formulazione generica e ambigua che rischia di invadere competenze che
spettano esclusivamente alle scuole nell’ambito della loro autonomia. |
3. Scuola secondaria di I grado Sono soggetti all’obbligo di
iscrizione alla scuola secondaria di I grado, per l’anno scolastico
2009-2010, gli alunni che terminano nel 2008-2009 la scuola primaria con esito
positivo. Le domande di iscrizione alla prima
classe della scuola secondaria di I grado, da indirizzare alla scuola
prescelta, dovranno essere presentate per il tramite della scuola primaria di
appartenenza, la quale provvederà a trasmetterle, entro i cinque giorni
successivi alla scadenza del termine del 28 febbraio 2009, alla istituzione scolastica interessata. Il dirigente
scolastico della scuola secondaria di I grado, in caso di eccedenza di
domande rispetto ai posti disponibili, curerà l’informazione sollecita alle
famiglie per consentire l’opzione verso altra scuola. All’atto della iscrizione alla istituzione
scolastica prescelta, i genitori e gli studenti procedono alla sottoscrizione
del Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera
dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione
scolastica autonoma, studenti e famiglie[4]. 3.1 Orari di funzionamento Le istituzioni scolastiche definiscono
nel Piano dell’offerta formativa le
articolazioni del tempo-scuola. L’offerta formativa,
espressione dell’autonomia
delle istituzioni scolastiche, (*)tiene conto delle risorse di
organico di cui la scuola dispone e delle prevalenti opzioni delle famiglie. Le famiglie possono esprimere la
propria preferenza tra i seguenti modelli di orario: a)
classi
funzionanti con tempo scuola ordinario, corrispondente a 30 ore settimanali
(29 ore di insegnamenti curricolari più 1 ora di approfondimento di italiano); b)
classi
funzionanti con tempo prolungato - 36 ore settimanali, prolungabili eccezionalmente
fino a 40 ore settimanali previa autorizzazione dell’Ufficio scolastico
regionale – la cui attivazione è subordinata alla disponibilità di idonee
strutture e di adeguate attrezzature, ad almeno due rientri settimanali, all’
impegno dell'ente locale ad assicurare, ove sia necessario,(*) la mensa, alla richiesta
delle famiglie. All’atto dell’iscrizione,
compatibilmente con la disponibilità complessiva dei posti e dei servizi, i
genitori possono esprimere la propria
preferenza per il tempo scuola ordinario o
prolungato (cfr il Modello C1 allegato a titolo indicativo). L’iscrizione al tempo scuola ordinario
si intende riferita al modello orario di 30 ore settimanali. In sede di iscrizione alla prima classe - e con il
vincolo di non variare tale scelta per l’intero corso della scuola secondaria
di I grado - le famiglie possono chiedere che il complessivo orario
settimanale riservato all’insegnamento delle lingue comunitarie per un totale
di cinque ore sia interamente riservato all’insegnamento della lingua
inglese, compatibilmente con le disponibilità di organico (“inglese
potenziato”). Le ore riservate all’insegnamento della seconda
lingua comunitaria, nel rispetto dell’autonomia delle scuole, possono essere
utilizzate anche per potenziare l’insegnamento della lingua italiana nei
confronti degli alunni stranieri non in possesso delle necessarie conoscenze
e competenze in lingua italiana, nei limiti delle disponibilità di organico e
in assenza di esubero, a livello provinciale, di docenti della seconda lingua
comunitaria. 3.2 Formazione delle
classi e preferenze delle famiglie Le classi iniziali sono costituite con
riferimento al numero complessivo degli alunni iscritti. Determinato il numero delle classi, si
procede all’assegnazione degli alunni alle stesse secondo le diverse preferenze espresse,
sulla base dell’offerta formativa della scuola e, comunque, nel limite delle
risorse di organico assegnato. In considerazione delle due tipologie di
orario - ordinario e a tempo prolungato -, le classi sono costituite tenendo
conto delle opzioni prevalenti, fermo restando il limite della consistenza di
organico. Gli alunni sono tenuti all’obbligo di frequenza
per la durata di tutto l’anno scolastico e per l’intero orario settimanale
previsto per la classe cui sono assegnati. |
Si riporta l’orario
dello schema di Regolamento che differisce da quello dello schema di Piano
programmatico che si attestava sulle 29 ore settimanali. Si prevede l’obbligo di almeno due rientri
pomeridiani. Contrariamente a quanto stabilito nel Piano
programmatico (tre rientri) e anche a differenza di quanto previsto dallo
schema di Regolamento, che non stabiliva il numero dei rientri, Inoltre sempre per il tempo prolungato l’orario
settimanale massimo passa dalle 36 ore del Piano alle 40 del regolamento con le relative modifiche
ai tagli da apportare a pag 20 del Piano medesimo. Si favorisce la
sparizione della seconda lingua comunitaria |
4. Istituti comprensivi All’interno degli istituti comprensivi
non è richiesta la domanda di iscrizione alla prima classe della scuola
secondaria di I grado per gli alunni che hanno frequentato nella stessa
istituzione la quinta classe della scuola primaria. L’iscrizione, in tale
caso, è disposta d’ufficio, fatto salvo, ovviamente, il diritto di scelta
delle famiglie relativamente all’insegnamento della religione cattolica, al
modello di tempo scuola, alla
eventuale opzione per l’ “inglese potenziato” (cfr 3.1). (*) Qualora i genitori o gli esercenti la potestà
genitoriale intendano far frequentare ai propri figli un istituto scolastico
diverso da quello comprensivo, nel quale stanno concludendo l'ultimo anno del
corso di scuola primaria, devono presentare la domanda di iscrizione alla
scuola prescelta per il tramite dell’istituto comprensivo di appartenenza
che, dal canto suo, provvederà a trasmetterla entro i cinque giorni
successivi alla scadenza del termine del 28 febbraio 2009 |
|
5. Scuola secondaria di II grado Tenuto
conto che i nuovi assetti ordinamentali dei licei, degli istituti tecnici e
degli istituti professionali andranno in vigore dall’anno scolastico
2010-2011, sono confermati per l’anno scolastico 2009-2010 i percorsi
liceali, dell’istruzione artistica, dell’istruzione tecnica e dell’istruzione
professionale previsti dagli attuali ordinamenti. Gli studenti che nel presente anno
scolastico concluderanno con esito positivo il percorso del primo ciclo di
istruzione, per effetto della norma che ha disposto l’innalzamento
dell’obbligo di istruzione, devono iscriversi alla prima classe di un
istituto secondario di II grado. L’obbligo di istruzione, in base
all’art. 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133, può essere assolto anche nei
percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e, in via transitoria, mediante
iscrizione a percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale
di cui all’Accordo quadro del 19 giugno 2003, come recepito dal comma 624
dell’art.1 della legge 27 dicembre 2006, n.296. I tempi e le modalità di attuazione
dei suddetti percorsi sperimentali sono definiti d’intesa tra i competenti
Assessorati delle rispettive Regioni e gli Uffici scolastici regionali e sono
oggetto di una tempestiva e puntuale informazione ai dirigenti scolastici
interessati all’accertamento del rispetto delle norme sull’obbligo di
istruzione della durata di dieci anni. Un primo elenco delle qualifiche di
riferimento a livello nazionale dei predetti percorsi è contenuto
nell’Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di
Trento e Bolzano del 5 ottobre 2006, recepito con decreto 20 dicembre 2006
adottato dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale (G.U. n. 15 del 23 gennaio 2007). Le suddette intese dovranno
comprendere, altresì, modalità, strumenti e tempi per consentire ai dirigenti
delle scuole secondarie di I grado puntuali verifiche in ordine all’accesso e
alla frequenza dei predetti percorsi sperimentali da parte di alunni
provenienti dalla propria scuola. L’adempimento dell’obbligo di
istruzione è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di istruzione
secondaria di II grado o di una qualifica professionale di durata almeno
triennale entro il 18° anno di età, con il conseguimento dei quali si assolve
il diritto/dovere di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76. Per
quanto riguarda la vigilanza sull’assolvimento di tale diritto/dovere, si
richiamano le norme di cui all’articolo 5 dello stesso decreto legislativo. Contestualmente all'iscrizione alla singola
istituzione scolastica,(Cfr
modello C2 allegato a titolo indicativo)(*) è richiesta la sottoscrizione
da parte dei genitori e degli studenti del Patto educativo di
corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa
diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e
famiglie[5]. Le domande di iscrizione degli alunni
frequentanti l’ultimo anno della scuola secondaria di I grado negli istituti
statali e paritari, ai fini della prosecuzione del proprio percorso di studi
nel sistema dell'istruzione, dovranno essere trasmesse – per il tramite della
scuola di appartenenza - all'istituto secondario di II grado prescelto, entro
i cinque giorni successivi alla scadenza del 28 febbraio 2009. Le domande di iscrizione devono essere
rivolte ad un solo istituto di istruzione secondaria di II grado, per evitare
che una doppia opzione da parte delle famiglie possa alterare la previsione
delle situazioni di organico. Tuttavia, nella previsione che si
verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, di
conseguenza, si renda necessario far pervenire ad altri istituti le domande
non accolte, le famiglie, in sede di presentazione della istanza di
iscrizione, possono indicare, in subordine, non più di altri due istituti di
proprio gradimento. Sarà cura del dirigente scolastico dell’istituto in cui
la domanda non è stata accolta, provvedere all’invio immediato della stessa,
d’intesa con le famiglie, agli istituti indicati in subordine. Per gli studenti che intendono avvalersi della
possibilità di accedere ai percorsi di istruzione e formazione professionale,
il dirigente della scuola secondaria di I grado acquisisce agli atti la
formale manifestazione da parte della famiglia di impegno all’iscrizione a
tale percorso. Sulla base di tale formale impegno, il dirigente, a tempo
debito, procederà all’accertamento dell’assolvimento dell’obbligo. |
Non viene precisato
che i percorsi regionali , di cui al Capo III, possono essere attivati solo
in coincidenza ai nuovi corsi di scuola secondaria superiore e cioè nel
2010-2011 Non vengono
richiamate le disposizioni che devono caratterizzare i contenuti dell’obbligo
e le caratteristiche dei centri abilitati a svolgere i corsi sperimentali: il Decreto Ministeriale 22
agosto 2007, n.139, il Decreto Interministeriale 29 novembre 2007 e le Linee guida del 27 dicembre
2007). Nessun riferimento
ai contenuti educativi dell’obbligo di istruzione. Si può accedere solo ai corsi sperimentali |
6. Domande di iscrizione in eccedenza Non sempre vi è il perfetto equilibrio
nel rapporto tra domande di iscrizione e offerta formativa. La disponibilità
di posti, di strutture e di servizi può, infatti, non consentire il totale
accoglimento delle richieste da parte delle famiglie. In previsione di
domande di iscrizione in eccedenza, le scuole dovranno procedere
preventivamente alla definizione dei criteri di precedenza nella ammissione,
in apposita delibera del consiglio di circolo/istituto da rendere pubblica
preventivamente mediante affissione all’albo e, ove possibile, con la pubblicazione
nel sito web dell’istituzione scolastica. Per quanto riguarda in particolare, la
scuola dell'infanzia, potranno essere attivate, da parte degli Uffici
scolastici provinciali, d’intesa con le Amministrazioni comunali interessate,
forme opportune di coordinamento tra soggetti pubblici e privati che
gestiscono il servizio sul territorio per razionalizzare il più possibile il
rapporto domanda-offerta. Qualora i dirigenti scolastici
accertino definitivamente l'impossibilità di accogliere le domande in eccedenza,
d’intesa con le famiglie si adoperano per l'invio immediato delle stesse ad
altre scuole dei territori limitrofi. Considerato che le domande di iscrizione alle scuole secondarie sono presentate direttamente alla scuola attualmente frequentata dallo studente, la quale, procede d'ufficio al relativo invio agli istituti prescelti, non è consentito alle famiglie produrre una seconda domanda direttamente ad altri istituti, né a questi ultimi riceverle se non per il tramite della scuola di provenienza. |
Convocazione del Consiglio prima del 28
febbraio |
7. Verifica dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione Gli Uffici scolastici regionali, al
fine di vigilare sull’assolvimento dell’obbligo di istruzione e prevenire e
contrastare il diffuso fenomeno della dispersione scolastica, sono impegnati
a sviluppare un’efficace azione di prevenzione, ponendo particolare
attenzione alle aree maggiormente a rischio e a quelle fasce di utenza che
presentano maggiori criticità. Nell’espletamento di tale compito i predetti
Uffici opereranno in sinergia con le Regioni e gli Enti locali, prevedendo la
pianificazione degli interventi di prevenzione nei Piani territoriali. 7.1 L’evasione scolastica Le nuove emergenze in termini di
evasione scolastica debbono essere oggetto di crescente attenzione e indurre
a monitorare l’effettivo assolvimento dell’obbligo di istruzione a livello di
scuola del primo ciclo, e a svolgere una vigilanza attenta con riferimento
all’istruzione familiare e alla frequenza delle scuole non statali e non
paritarie (anche con rinnovata attenzione agli esami di idoneità), ai
processi di immigrazione, ad alcuni gruppi di minoranze, allo sfruttamento
del lavoro minorile e alle nuove povertà, di cui si hanno evidenze soprattutto
nei contesti metropolitani. 7.2 Il ruolo delle scuole Con riferimento all’assolvimento
dell’obbligo di istruzione, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e
formazione professionale di cui al citato Accordo quadro, sarà compito dei
dirigenti scolastici degli istituti di istruzione secondaria di I grado, dai
quali provengono gli studenti interessati: a)
verificare
il reale assolvimento dell’obbligo di istruzione e formazione da parte di
studenti particolarmente a rischio, rilevando i casi e le ragioni di
inosservanza; b)
attivare
tutti gli interventi che dovessero rendersi necessari, ivi comprese le segnalazioni
alle autorità competenti. 7.3 L’anagrafe degli studenti La messa a punto dell’anagrafe degli
studenti costituisce un’importante base di partenza per una rinnovata azione
di controllo dell’obbligo d’istruzione. A questo scopo gli Uffici scolastici
regionali assicurano la funzionalità e l’efficienza delle operazioni connesse
e promuovono iniziative, anche in collaborazione con gli Enti locali, per
favorire l’integrazione dei dati, compresi quelli relativi ai percorsi
sperimentali di formazione professionale. Data la rilevanza della materia delle iscrizioni
per la piena fruizione del diritto allo studio, è necessario che gli Uffici
scolastici regionali e locali e le istituzioni scolastiche seguano
direttamente le varie operazioni attraverso le quali si effettuano le
iscrizioni e svolgano un'accorta e mirata opera di informazione,
sensibilizzazione e orientamento nei confronti delle famiglie, degli alunni e
di quanti, a vario titolo, si occupano della delicata incombenza. Al riguardo
si segnala l’opportunità di rafforzare la collaborazione con le Regioni e, in
particolare, con gli Enti locali, allo scopo di coordinare gli interventi sul
territorio. |
Si omette ancora
ogni riferimento ai contenuti
dell’obbligo e alle caratteristiche dei centri di formazione
professionale abilitati. In particolare si omette di richiamare la verifica del rispetto delle previsioni e
delle condizioni di cui al Decreto Ministeriale 22
agosto 2007, n.139, al Decreto Interministeriale 29 novembre 2007 e alle Linee guida del 27
dicembre 2007). Non esiste ancora l’anagrafe integrata
degli studenti prevista dall’art.3 del DLvo 15 aprile
2005, n.76. |
8. Trasferimenti di iscrizione In caso di trasferimento da una scuola
ad un'altra, statale o paritaria, ad iscrizione avvenuta, vanno osservate le
seguenti istruzioni. La richiesta di trasferimento,
debitamente motivata, va inoltrata al dirigente scolastico della scuola
presso cui è stata effettuata l’iscrizione, il quale valuta l’esistenza delle
condizioni per il rilascio al genitore del relativo “nulla osta”. Si richiama l'attenzione sulla
necessità che il “nulla osta” da parte della scuola di provenienza, è
presupposto inderogabile per l’esame e l’eventuale accoglimento della domanda
di iscrizione, sulla base della disponibilità dei posti, da parte del
dirigente scolastico della scuola di destinazione.(**) Le conseguenti rettifiche di anagrafe saranno
curate dalle scuole interessate, previa verifica dell’avvenuto trasferimento. |
|
9. Alunni con disabilità Le iscrizioni di alunni con disabilità
avvengono con la presentazione, da parte della famiglia, della certificazione
rilasciata dalla Asl di competenza, a seguito degli appositi accertamenti
collegiali previsti dal DPCM 23 febbraio 2006, n. 185. Sulla base di tale certificazione, la
scuola attiva l’unità multidisciplinare di cui all’art. 4 del DPR 24 febbraio
1994 al fine di predisporre il profilo dinamico dell’alunno iscritto e di
tracciare le basi del Piano educativo individualizzato, anche al fine di
procedere alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali
assistenti educativi a carico dell’Ente locale. Si ricorda che agli alunni con disabilità è
consentito di completare l’obbligo di istruzione anche fino al compimento del
18° anno di età (legge 5 febbraio 1992, n.104, art. 14, comma 1, lettera c e
Sentenza corte Cost. n° 226/01). Si rammenta inoltre che detti alunni, qualora agli
esami di Stato conclusivi del primo ciclo non conseguano il diploma, ma
l’attestato comprovante i crediti formativi maturati, se non hanno superato
il 18° anno di età, hanno titolo ad iscriversi alla scuola secondaria di
secondo grado sulla base del semplice predetto attestato (OM n. 90/01, art.
11, comma 12). |
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10. Alunni con cittadinanza non italiana La presenza di alunni con cittadinanza
non italiana ha assunto da tempo le caratteristiche di un fenomeno
strutturale, che la scuola ha affrontato nella sua complessità, con
esperienze di innovazione. Tenuto conto della rilevanza di tale
fenomeno, e ai fini di una proficua integrazione dei minori interessati,
dovrà essere posta particolare attenzione a tutta la complessa problematica
che caratterizza l’iscrizione e la scolarizzazione di tali alunni. In tale
ottica, si raccomanda ai Direttori generali degli Uffici scolastici regionali
e ai dirigenti scolastici di promuovere opportune intese con gli Enti Locali
per assicurare una equilibrata distribuzione della popolazione scolastica
straniera e di fornire, anche nella prospettiva dell’assolvimento
dell’obbligo di istruzione, adeguate informazioni sulle tipologie e indirizzi
delle scuole secondarie di II grado. L’articolo 45 del DPR n. 394/1999
fornisce, tra l’altro, criteri relativi all’obbligo e all’iscrizione
scolastica dei minori stranieri, alla ripartizione e alla loro assegnazione
alle classi. Si richiama, pertanto, l’attenzione
non solo sul diritto dei minori non cittadini italiani di accedere
all’istruzione fornita dalle scuole italiane e al conseguente obbligo delle
stesse di accoglierli, anche in corso d’anno, indipendentemente dalla
regolarità della loro posizione. Si evidenzia soprattutto il fatto che in
taluni casi vi è il concreto rischio di evasione dell’obbligo, di avvio
precoce al lavoro minorile e di sfruttamento per attività di accattonaggio. Per
completezza di esposizione, si evidenzia che, ai sensi dell’art. 26 Decreto
Legislativo 19 gennaio 2007, n. 251, i minori titolari dello status di
rifugiato o dello status di protezione sussidiaria hanno accesso agli studi
di ogni ordine e grado, secondo le modalità previste per il cittadino italiano. 10.1 Assegnazione alle classi In via ordinaria gli alunni con
cittadinanza non italiana soggetti all’obbligo di istruzione sono iscritti
d’ufficio alla classe corrispondente all’età anagrafica. I collegi dei
docenti possono definire, comunque, le modalità generali dell’assegnazione
dell’alunno straniero alla classe inferiore o superiore a quella
corrispondente all’età, tenendo conto, come espressamente previsto dall’art.
45, comma 2 del DPR 394/1999, dei criteri di seguito riportati: a)
ordinamento
scolastico del Paese di provenienza; b)
accertamento
delle competenze, abilità e livelli di preparazione posseduti; c)
corso
di studi eventualmente seguito; d)
titolo
di studio eventualmente posseduto, accompagnato da traduzione in lingua
italiana. Per gli alunni stranieri non soggetti
all’obbligo di istruzione valgono le disposizioni contenute nell’art. 192,
comma 3, del Testo unico delle disposizioni
legislative in materia di istruzione, di cui al Decreto Legislativo 16 aprile
1994, n. 297, che così recita: “subordinatamente al requisito dell’età, che
non può essere inferiore a quella di chi abbia seguito normalmente gli studi
negli istituti e scuole statali del territorio nazionale a partire dai dieci
anni, il consiglio di classe può consentire l’iscrizione di giovani
provenienti dall’estero, i quali provino, anche mediante l’eventuale esperimento
nelle materie e prove indicate dallo stesso consiglio di classe, sulla base
dei titoli di studio conseguiti in scuole estere aventi riconoscimento
legale, di possedere adeguata preparazione sull’intero programma prescritto
per l’idoneità alla classe cui aspirano”. I collegi dei docenti possono valutare
la possibilità che l’assegnazione definitiva alla classe sia preceduta da una
fase di alfabetizzazione strumentale e di conoscenza linguistica anche
all’interno di specifici gruppi di apprendimento, finalizzata a favorire un
efficace e produttivo inserimento. Occorre comunque che l’inserimento
scolastico degli alunni con cittadinanza non italiana, per la sua delicatezza
e complessità sia gestita in termini interistituzionali che, per quanto
riguarda l’istruzione, prendano in considerazione ogni momento del processo
formativo degli stessi, dal loro ingresso a scuola al termine del loro
itinerario scolastico o formativo. Infine, con riferimento alle
iscrizioni degli alunni con cittadinanza straniera, effettuate in corso
d’anno, come previsto dal comma 1 dell’art. 45 del citato Regolamento n.
394/1999, si raccomanda l’adozione di particolari forme di accoglienza che
possano facilitare, fin dai primi contatti con l’istituzione scolastica,
un’efficace azione di integrazione. La scuola potrà, altresì, favorire, anche
d’intesa con soggetti del privato sociale, situazioni di relazioni,
socializzazioni, esperienze extracurricolari in cui i minori stranieri
potranno sviluppare in ambiente non formale e con coetanei la conoscenza e
l’uso della lingua italiana. Tali particolari forme di accoglienza
vanno adottate anche in caso di inserimento in corso d’anno di stranieri
(art. 45, comma 2, DPR 31.8.1999, n. 394) nei corsi di alfabetizzazione per
adulti di cui a successivo paragrafo. Le
istituzioni scolastiche, nell’ambito della disponibilità di bilancio del
fondo dell’istituto, favoriranno iniziative rivolte a migliorare la
conoscenza e l’approfondimento della lingua italiana e a diffondere la
cultura della legalità e della cittadinanza (vedi anche DPR n. 394/1999, art.
45, comma 4). 10.2 Accordi di rete e intese territoriali È opportuno che le istituzioni
scolastiche, al fine di evitare la concentrazione in talune scuole di
iscrizioni di alunni con cittadinanza non italiana e conseguenti squilibri e
disagi della popolazione scolastica, realizzino accordi di rete per una
razionale distribuzione territoriale delle domande, procedendo, quindi, ad
un’equa assegnazione degli alunni alle diverse classi (cfr DPR 31 agosto 1999
n. 394, art. 45, commi 3 e 5). I Direttori Generali degli Uffici
scolastici regionali avranno cura di promuovere le iniziative ritenute più
opportune al fine di attivare gli accordi di rete. Le scuole, possibilmente con azioni in
rete, vorranno, pertanto, sollecitare o assecondare attivamente le iniziative
degli Enti locali e/o di altri soggetti a livelli istituzionali per
l’adozione di misure di prevenzione, orientamento e controllo circa
l’assolvimento dell’obbligo di istruzione. Nelle città e nei grandi centri urbani
in cui sono presenti ampie reti di scuole, le iscrizioni di alunni con
cittadinanza non italiana possono essere gestite in maniera partecipata e
programmata, in modo che la domanda e l’offerta di servizi scolastici
risultano equamente distribuite. Nella predisposizione degli accordi
sarà opportuno prevedere intese con gli Enti locali per favorire l’attivazione
di misure di accompagnamento (trasporti, mense, ecc.) utili al conseguimento
di un’equilibrata distribuzione della domanda, nonché con associazioni del
volontariato e del privato sociale, per specifiche azioni di integrazione. Si rivela poi di fondamentale
importanza l’instaurazione di un attento e proficuo rapporto tra le scuole e
le famiglie dei minori iscritti, eventualmente facilitato dall’intervento di
mediatori culturali e di operatori del volontariato sociale e di associazioni
interculturali. |
|
11. I genitori o gli esercenti la potestà
parentale che intendono provvedere in proprio all'istruzione dei minori
soggetti all’obbligo di istruzione devono rilasciare al dirigente scolastico
della scuola del territorio di residenza apposita dichiarazione, da rinnovare
anno per anno, di possedere capacità tecnica o economica per provvedervi,
rimettendo al dirigente medesimo l’onere di accertarne la fondatezza. Per quanto attiene all'esame di
idoneità degli alunni che si sono avvalsi dell'istruzione parentale o che
frequentano scuole non statali non paritarie, si rinvia alle successive disposizioni
che saranno diramate in materia di valutazione. |
|
12. Insegnamento della religione cattolica Al momento dell’iscrizione le famiglie
degli alunni esercitano la facoltà di avvalersi o non dell’insegnamento della
religione cattolica. (cfr
i modelli D ed E allegato). (**)L’esercizio di tale facoltà si attua mediante apposita
richiesta, da formalizzare secondo il modello D allegato. La scelta ha valore
per l’intero corso di studi e comunque in tutti i casi in cui è prevista
l'iscrizione d'ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per
l’anno successivo, entro il termine fissato per le iscrizioni. La facoltà di avvalersi o non dell’insegnamento
della religione cattolica è, altresì, esercitata dallo studente se
maggiorenne o se frequentante istituti di istruzione secondaria di II grado. La scelta relativa alle attività
alternative all’insegnamento della religione cattolica trova invece concreta
attuazione nelle possibili e diverse opzioni: a)
attività
didattiche e formative; b)
attività
di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente; c)
libera
attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale
docente; d)
uscita
dalla scuola. La scelta delle attività alternative è
effettuata mediante l’allegato mod. E all’inizio delle lezioni e ha
effetto per l’intero anno scolastico di riferimento. |
In questo modo si favorisce la somministrazione separata dei modelli |
13. Corsi per adulti Il termine per le iscrizioni ai corsi
di istruzione per adulti di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro della Pubblica
istruzione 25 ottobre 2007, è fissato al 28 febbraio 2009. La fissazione del
succitato termine mira a consentire l'ordinato svolgimento, nei tempi
previsti, delle attività propedeutiche all'inizio dell'anno scolastico. Resta inteso comunque che attraverso
l'adozione di formale provvedimento per ogni allievo accolto, è consentito
accettare iscrizioni anche dopo la data del 28 febbraio 2009 e,
ordinariamente, non oltre l'inizio delle lezioni per l'anno scolastico
2009-2010. |
|
14. Privacy e trattamento dei dati sensibili Nel corso dello svolgimento delle
diverse operazioni di iscrizione precedentemente richiamate e nella fase di
acquisizione delle documentazioni a sostegno della richiesta di servizi
educativi o assistenziali da parte delle famiglie, le istituzioni scolastiche
possono essere interessate al trattamento di dati sensibili e giudiziari
riferiti agli alunni o a loro familiari. In relazione a tanto, si richiama
l’attenzione dei dirigenti scolastici sulla scrupolosa osservanza delle
disposizioni previste in materia dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196 (Codice in materia di trattamento dei dati personali) e dal Regolamento
ministeriale 6 dicembre 2006, n.305. Le situazioni sopra evidenziate e la complessità della materia delle
iscrizioni impongono che i Direttori Generali Regionali e i Dirigenti
Scolastici coinvolti seguano direttamente le varie operazioni attraverso le
quali si effettuano le iscrizioni e, in particolare, le iniziative e le
attività di informazione, sensibilizzazione e orientamento nei confronti
delle famiglie, degli studenti e di quanti a vario titolo sono coinvolti ed
interessati alla delicata incombenza. |
|
N.B
Nei moduli B, e
C1 allegati, si indica di esprimere la
propria preferenza senza indicare che occorre scrivere il numero nel riquadro:
Modulo B
Indica
in ordine di preferenza (da 1 – prima scelta - a 4)
□
24 ore settimanali □ 27 ore settimanali
□
fino a 30 ore settimanali (preferenza subordinata a
disponibilità di organico della scuola)
□
tempo pieno per 40 ore (preferenza subordinata alla
presenza di servizi e strutture e alla
disponibilità
di organico)
Modulo C1
esprime
la seguente preferenza (da 1 – prima scelta – a 3):
□
orario ordinario di 30 ore
□
tempo prolungato a 36 ore (preferenza subordinata alla
disponibilità di organico e alla
presenza
di servizi e strutture)
□
tempo prolungato a 40 ore (preferenza subordinata alla
disponibilità di organico, alla
presenza
di servizi e strutture e alla maggioranza delle preferenze espresse dai
genitori)
[1] Cfr la nota del Dipartimento dell’Istruzione prot. 1818 del 4 dicembre
2008.
[2] La previsione normativa contenuta
nell’articolo 155 c.c., novellato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54 stabilisce
che: “La potestà
genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore
interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione e alla salute
sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione
naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è
rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria
amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà
separatamente”.
[3] Cfr la nota del Dipartimento dell’Istruzione prot. 1818 del 4 dicembre
2008.
[4] Con l’occasione le
scuole sono impegnate a richiamare l’attenzione dei genitori e degli studenti
sui contenuti della direttiva ministeriale 15 marzo 2007 per l’uso corretto dei
telefoni cellulari a scuola e di altri dispositivi elettronici.
[5] Con l’occasione le
scuole sono impegnate a richiamare l’attenzione dei genitori e degli studenti
sui contenuti della direttiva ministeriale 15 marzo 2007 per l’uso corretto dei
telefoni cellulari a scuola e di altri dispositivi elettronici.