Per la scuola della Repubblica
Comitato di Firenze
Nota informativa –n. 4/09
Pro-memoria per l’organizzazione del ricorso
collettivo contro la C.M. n. 4/09 concernente le iscrizioni per l’a.s.2009- 10
( a cura di Corrado Mauceri)
I
1 - La C.M. n. 4 del 16 gennaio 2009 : una circolare applicativa di regolamenti attualmente
inesistenti
La
C.M. è applicativa dei regolamenti che allo stato non esistono; peraltro detta
CM è stata emanata prima ancora dell’acquisizione dei
pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato e senza la formale
adozione del piano programmatico,previsto espressamente dalll’art.64
Il
Ministro, emanando una circolare attuativa di schemi di regolamento ancora in attesa dei suindicati pareri, manifesta la chiara volontà
che tali pareri saranno considerati ininfluenti; già per tale ragione la C.M.
si deve ritenere illegittima perché priva dei necessari presupposti (piano
programmatico formalmente adottato, i pareri previsti dall’art. 64 ed i
regolamenti), ma soprattutto si deve ritenere non vincolante nel senso che si
tratta di una richiesta da parte dell’Amministrazione volta a conoscere gli
orientamenti dei genitori e degli studenti per quanto concerne le iscrizioni
per il prossimo a.s.
II
La contestazione della C. M.n.4/09
1 –
Presentazionne delle domande di iscrizione
Il
primo atto di contestazione deve essere quello della presentazione della
domanda di iscrizione; come si è prima rilevato la CM.
non può avere alcuna efficacia vincolante soprattutto per quanto concerne la
domanda che è un atto dei genitori e degli studenti che sono vincolati dalle
norme vigenti e non da quelle ancora in fieri. L’art. 3 DPR n.275/99 stabilisce
difatti che le iscrizioni devono essere fatte sulla base del POF in vigore e
regolarmente approvato.
L’Amministrazione
può soltanto stabilire con efficacia vincolante i tempi per la presentazione
della domanda di iscrizione, ma non può imporre
modelli didattici e condizioni che nella normativa attualmente vigente non
esistono. Si propone quindi di redigere modelli di domanda conformi
all’attuale normativa e di suggerire ai genitori ed agli studenti di presentare
tali domande.
I
dirigenti scolastici non possono imporre il modello ministeriale; un eventuale
rifiuto di accettazione del modello alternativo
dovrebbe essere subito contestato o inviando tutte le domande respinte con un
plico a mezzo raccomandata a.r. o, anche, in sede legale.
–
Impugnativa immediata della C.M.
La
C.M. non è di per sé immediatamente lesiva degli interessi dei genitori,
studenti e docenti, ma induce all’autolesione dei propri interessi con la
scelta di modelli didattici applicativi della nuova normativa e preannuncia
l’organizzazione dell’attività didattica e la determinazione degli organici
sulla base dei regolamenti che il Ministro in attuazione delle leggi n.133 e
169/05 dovrà emanare; sarà pertanto opportuno impugnarla subito con ricorso al TAR
del Lazio in attesa di una successiva impugnativa
dei regolamenti attuativi e di tutti gli atti conseguenti.
3 .Soggetti che
possono proporre l’impugnativa.
I
soggetti che possono essere legittimati a proporre
ricorso sono:
genitori e studenti delle scuole di ogni ordine e grado;
docenti per i riflessi che le riduzioni di orario e l’eliminazione delle
compresenze possono determinare rispetto agli organici;
organizzazioni sindacali, Associazioni di genitori, studenti e delle scuole che
abbiano per statuto la finalità di tutelare gli interessi degli associati o più
in generale la qualità della scuola statale;
Amministrazioni
locali quali enti portatori diretti degli interessi della popolazione.
I
ricorsi possono essere collettivi.
4– Termini e modalitàdell’impugnativa
Il
ricorso deve essere proposto entro il 15 marzo p.v.;
bisogna valutare (anche sotto il profilo dei costi) se è opportuno proporlo
subito per dare subito un segnale della contestazione, oppure se attendere
l’emanazione dei regolamenti per una impugnativa unica (riducendo i costi).
Motivi del ricorso (a titolo indicativo)
I
motivi che allo stato si possono indicare sono:
violazione del principio
costituzionale che impegna La Repubblica ad istituire scuole per tutti gli
ordini e gradi in funzione dell’art.3, 2 comma ( E’ compito della Repubblica
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale). Artt.3-33 e 34 Cost.
Lo stato deve garantire una scuola qualificata per
tutti, sostenendo tutte le spese necessarie; le leggi in questione prevedono
invece tagli che incidono pesantemente sull’efficacia didattica (v. recente
parere del CNPI del 12/12/2009), mettendo in discussione la funzione
istituzionale della scuola statale.
violazione dei prinvcipi inmateria di
decretazione di urgenza ( Art. 77 Cost)
La decretazione d’urgenza nel nostro ordinamento
deve avere un carattere assolutamente eccezionale ( in casi straordinari)e deve
sussistere una effettiva urgenza e necessità; nel caso
in esame tutte le predette condizioni mancano
del principio della
ragionevolezza e della buona amministrazione. ( art.
97 Cost.)
Per giurisprudenza costante anche il legislatore
nella sua ampia discrezionalità deve attenersi ai parametri della
ragionevolezza e della buona amministrazione.
Nel
caso specifico un intervento di razionalizzazione
della spesa, invece di razionalizzare il sistema scolastico, incide
negativamente sulla sua efficacia, come testimoniano i pareri della Conferenza
Unificata e del CNPI.
Peraltro
anche se i suindicati pareri non sono vincolanti, il Governo è tenuto a considerarli
con la necessaria attenzione.
4) violazione dell’obbligo della Repubblica di istituire scuole
per tutti gli ordini e gradi e del diritto di tutti di accedere alle scuole statali (violazione degli
art. 3, 33 e 34 Cost.)
La
C.M. prevede espressamente che per la scuola dell’infanzia lo Stato non si impegna a garantire un’offerta corrispondente alla
domanda sociale talché saranno utilizzate ancora le scuole paritarie, anche di
orientamento confessionale.
5) violazione
del principio del pluralismo culturale e della autonomia
della scuola (violazione dell’art. 33).
La
C.M. prevede specifici modelli didattici (riduzione del tempo scuola,
abolizione delle compresenze, ecc.) che costituiscono
una illegittima invasione del potere esecutivo nella sfera della didattica che
deve essere demandata agli organi della scuola.
6) violazione del principio della parità di
trattamento e dello stesso art. 4 L. n 169/08
La C.M. subordina l’accoglimento delle richieste dei diversi modelli
didattici alle disponibilità dell’organico; si tratta di un criterio illogico e
discriminatorio; difatti una preventiva richiesta rispetto ai diversi modelli
orari ha un senso se tale richiesta è funzionale alla determinazione degli
organici, come si deduce peraltro dallo stesso art. 4 della L. n. 169/08.
7) violazione del principio dell’obbligo scolastico uguale per
tutti (ART. 3 E 34 COST.)
La
C.M., in attuazione dell’art. 4 bis, prevede che
l’obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di "istruzione e
formazione professionale" reintroducendo il sistema discriminatorio e
duale ,già previsto dalla Ministra Moratti; tale sistema duale non solo è una
forma di discriminazione perché non consente un uguale percorso formativo a
tutti, ma è elusivo della ratio dell’obbligo dell’istruzione che ha lo scopo
principale di assicurare a tutti una uguale livello culturale.
8) Illegittimità
delle "classi ponte" per gli alunni stranieri
La
C.M., recependo l’odg della Lega, prevede la
possibilità di istituire classi ponte per gli alunni stranieri; l’ipotesi è
prospettata al fine di favorire l’inserimento nella classe; si tratta però di
una soluzione discriminatoria che deve essere censurata per violazione
dell’art. 3 Cost.
9) violazione
della riserva di legge e dell’ art. 17 L. n. 400/88 e degli art . 33 e 117 Cost.)
L’Art.
64 della L. n. 133/08 è censurabile per violazione dell’art. 33 Cost. sotto due
profili:
violazione del principio della riserva di legge;
violazione dello stesso art. 17 L. n. 400/08.
Sotto il primo profilo gli art. 33 e 117 Cost.
riservando alla Repubblica la potestà legislativa in materia di (norme generali
sull’istruzione) precludono una delega alla potestà regolamentare del Governo,
soprattutto nella forma della "delegificazione" in una materia in cui
l’intervento del Parlamento è previsto per garantire una legislazione
rispettosa del pluralismo culturale.
L’art.
64 della L. n. 137/08 invece non solo ha previsto un’ampia delegificazione in
materia scolastica, ma ha delegato al Governo tale ampio potere regolamentare
senza la necessaria determinazione delle "norme generali regolatrici della
materia"; l’art. 64 difatti si limita ad indicare l’incremento del
rapporto alunni-docenti e la riduzione degli organici del personale ATA; per
tutto il resto è conferito al Governo una delega in bianco con la sola
indicazione generica di alcuni titoli.
10)
Illegittimità per violazione dell’art 64 L. n.
133/08
Come
si è prima rilevato la C.M. è stata emanata sulla base di
regolamenti ancora inesistenti e senza la preventiva adozione del previsto
piano programmatico.
N.B.
Si
ritiene opportuno proporre il ricorso collettivo al TAR del Lazio perchè si impugnano atti con efficacia in tutto il territorio
nazionale.
Si
può valutare l’opportunità di tentare anche un ricorso con pochi ricorrenti
(facilmente raggiungibili) al TAR della Toscana in modo che se
l’Amministrazione propone il regolamento di competenza, essendo i ricorrenti
pochi, si possa trasferire facilmente a Roma
(occorrerebbe difatti un nuovo mandato da parte dei ricorrenti).
Si
allega pertanto un mandato per il TAR del Lazio con due righe in bianco per
aggiungere i nomi degli altri legali.
Unitamente
ai mandati devono essere restituite le schede informative ed a parte l’elenco
di tutti i ricorrenti con tutte le indicazioni richieste per il ricorso :nome e cognome, qualifica (genitore del figlio minore o
altro), data di nascita, residenza e codice fiscale.
Il
legale che raccoglie le firme in calce al mandato deve
anche sottoscrivere l’autentica.
.N.B. L’indicazione dei motivi di illegittimità
dovrà essere ulteriormente approfondita; a tal fine sollecitiamo suggerimenti,
proposte ed integrazioni da parte di tutti ed in particolare dei legali .
All:1) Mandato in bianco che deve essere sottoscritto dai
ricorrenti ed in calce autenticato dal legale
2)
Scheda informativa di ciascun ricorrente