TITOLO IV

ISTRUZIONE, FORMAZIONE, AVVIO AL LAVORO

 

18.04. 2002

NORME PER IL SISTEMA REGIONALE INTEGRATO DELL’ISTRUZIONE, FORMAZIONE, ORIENTAMENTO, TRANSIZIONE AL LAVORO E PER LA TUTELA E SICUREZZA DEL LAVORO

 

Capo I - Principi generali

Sez. I - Ambito di applicazione, principi, obiettivi, funzioni generali

della Regione

Art. 01- Ambito di applicazione

Art. 02 – Principi generali

Art. 03 – Principi fondamentali del sistema regionale integrato

Art. 04 – Riconoscimento e certificazione delle competenze

Art. 04 bis - Rapporto con i cittadini

Art. 05 - Definizioni

Art. 06 - Funzioni generali della Regione

Art. 07 - Funzioni generali delle Province

Art. 07 bis - Programmazione a livello provinciale

Art. 08 - Funzioni generali dei Comuni

Art. 09 – [soppresso]

Art. 010 – [soppresso]

Sezione II - Rapporti interistituzionali e concertazione sociale

Art. 011 - Rapporti interistituzionali e accordi

Art. 012 - Comitato di coordinamento interistituzionale

Art. 013 - Concertazione sociale

Art. 014 - Commissione regionale tripartita

Art. 015 - Commissione regionale tripartita in funzione di Commissione

per il superamento della disabilità. Fondo regionale per l'oc -

cupazione dei disabili

Art. 016 - Cooperazione interregionale

Capo II - Scuola dell’infanzia

Capo III - Istruzione e formazione professionale

Sezione I - Sistema di istruzione e formazione

Art. 017 - Programmazione territoriale dell’offerta

di istruzione e formazione

Art. 018 - Percorsi integrati

Art. 019 – Trasferimento delle risorse

Sezione II - Istruzione

Art. 020 - Qualificazione del sistema di istruzione

Art. 021 - Centri integrati di servizio e di consulenza per le istituzioni

scolastiche

Sezione III - Istruzione professionale regionale

Art. 022 - Istruzione professionale regionale

Sezione IV - Formazione professionale

Art. 023 - Formazione professionale

Art. 024 - Soggetti erogatori del servizio di formazione professionale

Art. 025 - Qualificazione del sistema di formazione

Art. 026 - Modalità di attuazione degli interventi di formazione

professionale

Sezione V - Istruzione e Formazione professionale

Art. 027 - Tipologie degli interventi formativi

Art. 028 - Istruzione e formazione professionale per l’assolvimento

dell’obbligo formativo

Art. 029 - Formazione superiore

Art. 030 - Formazione per la transizione al lavoro

Art. 031 - Formazione continua

Art. 032 - Formazione permanente

Capo IV - Educazione degli adulti

Art. 033 - Finalità

Art. 034 - Agenti formativi

Art. 035 - Competenze

Art. 036 - Comitati locali per l’educazione degli adulti

Art. 037 - Portfolio delle certificazioni e dei crediti

Capo V - Orientamento e strumenti a sostegno della transizione

al lavoro

Art. 038- [soppresso]

Sez. I - L’orientamento

Art. 039 – Ambiti dell’orientamento

Art. 040 - Organizzazione policentrica dell'orientamento

Art. 041 – Attribuzione delle funzioni

Art. 042 – [soppresso]

Art. 043 – [soppresso]

Sez. II - Le esperienze integrate di formazione e lavoro (i tirocini)

Art. 044 - Definizione

Art. 045 - Competenze della Regione

Art. 046 - Funzioni delle Province

Sez. III - I contratti di lavoro aventi contenuto formativo

Art. 047 - Competenze della Regione/Finalità della formazione

esterna degli apprendisti

Art. 048 - Funzioni delle Province

Capo VI - Promozione dell'occupazione, tutela, sicurezza e

qualità del lavoro

Sez. I - Promozione dell’occupazione

Art. 049 - Politiche attive per l'occupazione e la prevenzione

della disoccupazione

Art. 050 - Misure per promuovere l'occupabilità e per la qualifica-

zione del lavoro

Art. 051 - Aiuti all'occupazione

Sez. II - Servizi per il lavoro pubblici e privati

Art. 052 - Servizi per l’impiego.

Art 053 - Sistema informativo regionale lavoro

Art. 054 - Semplificazione amministrativa

Art. 055 - Accesso ai servizi competenze delle Regioni

Art. 056 - Criteri di gestione dei servizi provinciali

Art. 057 - Autorizzazione e accreditamento di soggetti privati

all'esercizio dei servizi

Sez. III - Misure per la qualità del lavoro

Art. 058 - Coordinamento e vigilanza

Art. 059 - Marchio di qualità sociale

Art. 060 - Prime ipotesi di misure straordinarie di avvio della riforma

Art. 061 - Disapplicazione di norme statali

Art. 062 - Disposizioni transitorie

 

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Sezione I

Ambito di applicazione, principi, obiettivi, funzioni generali della Regione.

 

 

Art. 01

Ambito di applicazione

  1. La presente legge detta una disciplina organica dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di:

  1. tutela e sicurezza del lavoro, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato nell'esercizio della potestà legislativa riconosciuta alla Regione ai sensi del comma terzo dall'art. 117 della Costituzione;
  2. Istruzione, nel rispetto norme generali e dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato nell'esercizio della potestà legislativa riconosciuta alla Regione ai sensi del comma terzo dall'art. 117 della Costituzione e nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche;
  3. istruzione e formazione professionale, orientamento e politiche per il lavoro per quanto non compreso nella lettera b), nell'esercizio della potestà legislativa riconosciuta alla Regione ai sensi del comma quarto dall'art. 117 della Costituzione.

  1. La presente legge detta altresì principi generali per l’ulteriore esercizio della potestà legislativa di cui al comma 1 nelle materie ivi richiamate.

Art. 02

Principi generali

  1. La Regione pone la persona al centro delle politiche dell’istruzione, della formazione e del lavoro, garantendo i diritti:

  1. all’accesso a tutti i gradi dell’istruzione, anche favorendo l’accesso generalizzato alla scuola dell’infanzia;
  2. alle pari opportunità formative;
  3. al sostegno per il successo scolastico e formativo;
  4. al sostegno all’inserimento nel mondo del lavoro.

  1. L’integrazione delle persone disabili e in stato di svantaggio individuale e sociale si realizza rendendo effettivi i diritti di cui al comma 1 con la partecipazione attiva delle loro associazioni, delle famiglie, delle parti sociali, delle istituzioni, delle cooperative sociali, nonché dei soggetti del terzo settore [perfezionare l’indicazione]
  2. Al fine di consentire l’effettivo godimento dei diritti di cui al comma 1, la Regione in particolare sostiene:

  1. I processi di crescita culturale e professionale delle persone:
  2. il diritto allo studio ed all’apprendimento per tutta la vita;
  3. la riduzione degli ostacoli di ordine economico e sociale di fatto limitativi delle pari opportunità delle persone nell'inserimento lavorativo;
  4. l'adeguamento delle competenze professionali dei lavoratori.

 

Art. 2 bis

Rapporto con le politiche comunitarie

 

1. la Regione partecipa alla definizione alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi e di indirizzo comunitari in materia di istruzione, formazione e lavoro e ne cura l’attuazione secondo quanto previsto agli articoli … della LR [generale].

Art. 03

Principi fondamentali del sistema regionale integrato

  1. La Regione, in raccordo con gli enti locali, riconosce l’autonomia e la pari dignità dei sistemi dell’istruzione, della formazione professionale e della transizione al lavoro.
  2. La Regione riconosce e valorizza l’autonomia dei soggetti appartenenti al sistema di cui al comma 1, costituiti dalle istituzioni scolastiche, dalle Università e dagli enti di formazione professionale.
  3. Il sistema regionale integrato si fonda sui principi di unitarietà e di specificità delle componenti di cui al comma 1. Unitarietà e specificità del sistema sono garantite dall’integrazione delle componenti, dalla specificità delle rispettive missioni di servizio, dalla differenziazione degli strumenti e dei soggetti gestori, nonché dal riconoscimento e spendibilità delle competenze acquisite.
  4. L’integrazione si realizza:

a) tra le istituzioni, costitute dalle competenti amministrazioni statali, dalla Regione, dalle Province e dai Comuni;

b) tra soggetti formativi appartenenti alle diverse componenti del sistema integrato, costituite dalle istituzioni scolastiche ed universitarie, dagli enti di formazione professionale, dalle imprese nelle quali è presente una qualità elevata di competenze formative;

  1. tra i soggetti dell’offerta formativa e i soggetti erogatori di servizi per l’orientamento e la transizione al lavoro;
  2. tra competenze professionali diverse.

  1. La Regione, nell’ambito del sistema integrato, persegue:

  1. L’integrazione dell’offerta formativa;
  2. la qualità dei servizi inerenti l'istruzione, la formazione e la transizione al lavoro attraverso la definizione dei livelli essenziali relativi ai soggetti, ai contenuti e alle azioni che devono essere garantiti su tutto il territorio regionale;
  3. la semplificazione delle procedure riguardanti le attività in materia di istruzione, formazione, orientamento, transizione al lavoro.

 

Art. 04

Riconoscimento e certificazione delle competenze

  1. Ogni persona ha diritto al riconoscimento delle competenze acquisite per il conseguimento di un diploma, di una qualifica professionale, di un certificato di competenze o di altro titolo riconosciuto, anche in ottemperanza alle disposizioni comunitarie.
  2. A tal fine la Regione promuove accordi con le componenti del sistema integrato di istruzione, formazione e lavoro, nonché con le parti sociali, per l'adozione di modalità e strumenti volti alla valorizzazione e al riconoscimento delle competenze comunque acquisite dalle persone.
  3. La Regione, nel rispetto della titolarità in materia di riconoscimento e certificazione delle competenze dei sistemi dell’istruzione, della formazione professionale e della transizione al lavoro, promuove:

  1. la messa a sistema e l'ampliamento delle sperimentazioni esistenti in detti sistemi;
  2. la definizione di strumenti condivisi per il riconoscimento, la certificazione e l’individuazione degli ambiti di spendibilità delle competenze acquisite
  3. un sistema di certificazione adeguato al contesto economico, produttivo e sociale della regione.

  1. La Regione, nel rispetto del comma quinto dell’art. 117 della costituzione, opera per favorire la libera circolazione dei titoli in ambito europeo, impegnandosi ad adottare gli indicatori a tal fine stabiliti dall’Unione europea. In tale quadro, la Regione promuove la spendibità nazionale dei titoli e delle qualifiche professionali, attraverso la partecipazione con le altre Regioni alla definizione dei livelli essenziali uniformi sul territorio nazionale. Al fine di facilitare la mobilità delle persone nell’Unione Europea la Giunta regionale, ai sensi della lettera d del comma 3 dell’art. 06, definisce la modalità per la certificazione delle competenze acquisite al di fuori del sistema formativo integrato della Regione Emilia-Romagna. [deve essere proposto il portfolio)

 

Art. 04 bis

Rapporto con i cittadini

  1. La Regione valorizza il rapporto con le persone e con le formazioni sociali operanti nelle materie di cui alla presente legge, garantendo la trasparenza dell’azione amministrativa, la tutela della riservatezza, nonché svolgendo il monitoraggio dei servizi e provvedendo alla diffusione dei relativi risultati. A tal fine la Regione attiva altresì iniziative di confronto periodico con dette formazioni sociali.
  2. La Regione promuove, nell’ambito dei servizi, l’attivazione di strumenti di informazione e accoglienza degli utenti, nonché di facilitazione all’accesso.

 

Art. 05

Definizioni

  1. Ai fini della presente legge si intende:

  1. per sistema formativo integrato, un sistema comprendente funzioni in materia di istruzione, formazione professionale orientamento e transizione la lavoro;
  2. per sistema di istruzione il complesso delle attività finalizzate a formare le persone sui saperi fondamentali, sia di tipo generale, sia di tipo tecnico;
  3. per sistema di formazione professionale, il complesso delle attività finalizzate a formare le persone sulle conoscenze e competenze necessarie per l'occupabilità e l'adattabilità nel lavoro;
  4. per istituzioni scolastiche, quelle appartenenti al sistema nazionale di istruzione come definito all’art. 1 della legge … 2000, n. 62;
  5. per percorso integrato, le attività volte al completamento dei saperi fondamentali ed all'acquisizione di competenze professionali non generiche, attraverso l'azione integrata e coordinata di più soggetti operanti in sistemi formativi diversi;
  6. per educazione degli adulti si intende l’insieme delle opportunità formative formali e non formali rivolte a persone in età adulta, aventi per obiettivo la formazione di conoscenze di base e di competenze trasferibili e certificabili;
  7. Per opportunità formative non formali quelle estranee alla istruzione e formazione professionale, quali le opportunità formative di tipo culturale, di educazione sanitaria, sociale, formazione nella vita associativa, educazione fisico-motoria;
  8. Per orientamento un insieme di attività volte ad assistere le persone affinché possano formulare e attuare scelte formative e professionali;
  9. Per transizione al lavoro un insieme di attività e servizi volti ad accompagnare e sostenere le persone, lungo tutto l’arco della vita, per l’inserimento, il reinserimento o modifica della propria condizione lavorativa.

 

Art. 06

Funzioni generali della Regione

  1. La Regione opera affinché le prestazioni fondamentali garantite sulla base della presente legge siano fruite in condizioni di efficacia e di qualità uniforme ed elevata, su tutto il territorio regionale. A tal fine, alla Regione competono le funzioni previste dal presente articolo.
  2. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva gli indirizzi triennali delle politiche dell’istruzione, formazione e lavoro che individuano gli obiettivi, le priorità, le linee d’intervento, nonché il quadro delle risorse finanziarie.
  3. Nel rispetto degli indirizzi di cui al comma 2 e per l’attuazione del sistema integrato di cui all’art. 3, la Giunta regionale:

  1. approva il piano regionale per l’occupazione e la qualità del lavoro;
  2. approva il piano regionale per l’istruzione;
  3. definisce standards qualitativi e strutturali di soggetti e di servizi, nonché le relative modalità autorizzatorie, di accreditamento e di concessione;
  4. stabilisce i criteri, le modalità e le procedure per il riconoscimento, la certificazione, la registrazione delle competenze, nonché per la repertoriazione degli attestati rilasciati;
  5. istituisce i sistemi informativi per l’istruzione, per la formazione professionale e per il lavoro, garantendone le necessarie integrazioni.
  6. stabilisce la composizione e la procedura di nomina delle commissioni d’esame per l’istruzione e formazione professionale [spostare nelle parti di settore];
  7. determina il calendario scolastico [idem];
  8. stabilisce i criteri per l’istituzione degli organi rappresentativi a livello territoriale del sistema dell’istruzione e dell’istruzione professionale [idem];
  9. detta indirizzi per l’ulteriore definizione dei piani di studio la cui specificazione compete alle autonomie scolastiche, nel rispetto degli ordinamenti definiti a livello nazionale [idem];
  10. svolge le funzioni relative all’istruzione professionale regionale di cui agli articoli …………………….(anche EDA) [idem];
  11. disciplina, con regolamento, la formazione in relazione alle professioni regolate dalla normativa regionale [idem];

 

  1. All’amministrazione regionale competono le seguenti funzioni:

  1. di sperimentazione e avvio di attività innovative quanto alle metodologie o alle tipologie di utenti, in attesa della verifica delle condizioni di omogeneità e adeguatezza della messa a regime nella programmazione da parte delle Province; la Giunta regionale individua le aree di sperimentazione e la relativa durata;
  2. di monitoraggio, controllo e valutazione.

[potere sostitutivo: coordinare con la normativa generale]

  1. [In caso di trasferimento di nuove funzioni amministrative da parte dello Stato, con le connesse risorse strumentali, finanziarie e umane, la Giunta regionale, valutate le eventuali esigenze di sperimentazione e avvio delle attività da parte della Regione ai sensi della lettera a) del comma 4, individua le risorse da trasferire agli enti locali. Il Presidente della Regione provvede, con successivo decreto, al trasferimento di dette risorse. Con l’acquisizione di efficacia di detti decreti divengono efficaci altresì le attribuzioni delle relative nuove funzioni agli enti locali, secondo quanto previsto dal presente titolo.] [coordinare con la normativa di parte generale]
  2. Alla Regione spetta, in relazione alle proprie competenze, il raccordo con gli
    organismi nazionali ed il coordinamento dei rapporti con la
    Unione Europea nelle materie di cui al presente titolo. Qualora siano utilizzati fondi comunitari, i relativi programmi di attuazione, nelle materie trattate, possono tenere luogo del programma triennale di cui al comma 2. La Giunta regionale approva un regolamento per l’attuazione dei programmi comunitari, relativi alla programmazione, alla gestione e al controllo degli interventi.

 

Art. 07

Funzioni generali delle Province

  1. Le Province esercitano le funzioni di programmazione nelle materie di cui al di cui presente titolo. In particolare le Province programmano:

  1. l’offerta di istruzione e formazione, secondo quanto previsto dall’art. 7 bis;
  2. l’organizzazione della rete scolastica, secondo quanto previsto dall’art. 7 bis;
  3. gli interventi relativi ai Servizi per l'impiego, alle politiche attive del lavoro, alla formazione ed orientamento professionale.

  1. Inoltre, le Province:

  1. provvedono all’istituzione, all’aggregazione, alla fusione e alla soppressione di scuole secondarie superiori in attuazione della programmazione di cui alla lettera b) del comma 1;
  2. svolgono le funzioni in materia di orientamento e tirocinio di cui al capo V;
  3. svolgono le funzioni in materia di lavoro di cui al capo VI;
  4. esercitano le funzioni amministrative in materia di tutela e sicurezza del lavoro non attribuite dalla legge ad altri enti
  5. provvedono al riconoscimento di percorsi formativi non finanziati e delle relative attestazioni secondo modalità e criteri organizzativi e qualitativi definiti dalla Giunta Regionale.

Art. 07 bis

Programmazione a livello provinciale

  1. Ai fini dell’adeguato svolgimento delle funzioni di programmazione nelle materie di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 07 le Province svolgono le funzioni di programmazione in maniera integrata con i Comuni e le autonomie scolastiche secondo quanto disposto dal presente articolo.
  2. Ai fini della definizione degli ambiti di programmazione ogni Provincia convoca una conferenza di servizi cui partecipano i comuni e le autonomie scolastiche. La Provincia propone una ripartizione degli ambiti di programmazione [di norma] corrispondente agli ambiti di esercizio delle funzioni di cui alla L.R. 26 aprile 2001, n. 11. Qualora tali ambiti comprendano una popolazione residente inferiore a …………. abitanti, la Provincia propone, ai fini della programmazione, l’aggregazione di più ambiti in uno unico di maggiori dimensioni.
  3. Ai fini dell’approvazione della programmazione di cui al comma 1, la Provincia convoca separate conferenze di servizi per ogni ambito di programmazione definito ai sensi del comma 2 cui partecipano i comuni (o gli organi di governo delle forme associate) e le istituzioni scolastiche comprese nell’ambito, garantendo altresì un’adeguata partecipazione di rappresentanze delle famiglie e degli studenti .
  4. Alle conferenze di servizi di cui ai commi 2 e 3 si applicano gli articoli 14 e 14 ter ed i commi 1 e 2 dell’art. 14 quater della legge … 1990, n. 241. Alle conferenze partecipa, senza diritto di voto, un rappresentante della Regione che può fare osservazioni in merito alla coerenza della programmazione in relazione alla disciplina ed agli indirizzi.

Proposta (dott.ssa Bertelli):

  1. Le province esercitano le funzioni di programmazione di cui al comma …., nel rispetto degli indirizzi regionali, mediante la convocazione di apposita conferenza dei servizi, cui partecipano i Comuni e le istituzioni scolastiche.
  2. Alle conferenze di servizi si applicano gli articoli 14, 14 ter e 14 quater, commi 1 e 2, della legge 241/90.
  3. Le deliberazioni assunte dalle conferenze di servizi sono trasmesse alla Regione per la verifica di coerenza con gli indirizzi regionali. Decorsi trenta giorni senza osservazioni, le deliberazioni divengono definitive.

Art. 08

Funzioni generali dei Comuni

  1. Comuni partecipano all’approvazione della programmazione provinciale dell’offerta di istruzione e formazione e di organizzazione della rete scolastica, secondo le modalità stabilite dall’art. 07 bis. [I Comuni concorrono altresì alla programmazione relativa all’educazione degli adulti ai sensi del comma 4 dell’art. 035.]
  2. I Comuni [snellire]:

  1. provvedono all’analisi dei fabbisogni formativi e professionali relativi al territorio di riferimento, ai fini dell’educazione degli adulti; [programmano l’uso delle risorse disponibili,];
  2. provvedono all’approvazione, all’istituzione, all’aggregazione, alla fusione e soppressione di scuole materne e di base in attuazione della programmazione di cui alla lettera b) comma 1 dell’art. 07;
  3. possono gestire direttamente, in forma singola o associata, ai sensi della LR n. 11 del 2001, attività formative ai sensi del comma 6 dell’art. 024;
  4. promuovono la realizzazione ed il coordinamento delle iniziative in tema di educazione degli adulti presenti a livello territoriale;
  5. organizzano azioni di informazione e di orientamento degli utenti, nell’ambito dell’educazione degli adulti, rispetto alle diverse opportunità del sistema;
  6. promuovono la costituzione di Comitati locali per l’offerta formativa integrata destinata agli adulti, ai sensi dell’art. 036;
  7. erogano, nell’ambito della programmazione provinciale [e degli indirizzi regionali], servizi di orientamento agli utenti finali.

Art. 09

[soppresso]

Art. 010

[soppresso]

Sezione II

Rapporti interistituzionali e concertazione sociale

Art. 011

Rapporti interistituzionali e accordi

  1. La Regione favorisce il partenariato istituzionale fra i diversi livelli di governo, attraverso gli organismi di cui alla presente sezione.
  2. La Regione favorisce la concertazione fra i soggetti pubblici … attraverso la stipulazione di specifici accordi i quali prevedono altresì organismi comuni di raccordo …

[articolo da sviluppare: definire bene in quale ambito si intende procedere per accordi invece o in alternativa all’esercizio delle competenze amministrative in corso di attribuzione]

Art. 012

Comitato di coordinamento interistituzionale

  1. Al fine di realizzare il coordinamento ed il governo integrato dell’istruzione, della formazione professionale e del lavoro a scala regionale e locale è istituito un Comitato di coordinamento interistituzionale composto da:

  1. l’Assessore regionale competente, che lo presiede;
  2. i Presidenti delle Amministrazioni provinciali ovvero un Assessore [o un Consigliere] da questi delegato;
  3. nove componenti designati dalla Conferenza Regione-Autonomie locali in rappresentanza dei Comuni, garantendo adeguata rappresentanza territoriale e dimensionale;
  4. il Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale;
  5. x componenti designati dalla Direzione scolastica regionale in rappresentanza delle istituzioni scolastiche e dell’amministrazione scolastica.

  1. Il Comitato di coordinamento interistituzionale è nominato dal Presidente della Giunta con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore competente, sulla base delle designazioni di cui al comma 1.
  2. Il Comitato esprime parere sugli indirizzi regionali delle politiche dell’istruzione, della formazione professionale e del lavoro, nonché sui conseguenti atti applicativi.
  3. Il Comitato può formulare proposte relativamente allo sviluppo del sistema formativo integrato e dell’integrazione tra le politiche del lavoro e le politiche dell’istruzione e della formazione, nonchè su progetti specifici rivolti all’incremento dell’occupazione. Esercita altresì funzione propositiva nei confronti della Giunta regionale e degli altri Enti cui sono attribuite le funzioni oggetto della presente legge. [occorre norma transitoria …]
  4. Il Comitato predispone un rapporto annuale sullo stato di attuazione delle politiche del lavoro, della formazione e dell’istruzione.
  5. Il Comitato, attraverso l’adozione di apposito regolamento di funzionamento, organizza lo svolgimento delle proprie attività tenendo conto delle specificità e delle esigenze delle diverse componenti istituzionali del sistema regionale integrato (anche istituendo apposite sottocommissioni paritetiche fra le rappresentanze di cui alle lettere b), c) ed e) del comma 1).
  6. Al fine di evitare sovrapposizione di competenze e duplicazione di sedi, il Presidente del Comitato ed il Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale definiscono le modalità di raccordo fra il Comitato e l’Organo collegiale previsto all’art. 75, comma 3 del d. lgs. n. 300/2000.
  7. Al fine di garantire l’integrazione delle politiche dell’istruzione, della formazione e del lavoro, con particolare riferimento al segmento della formazione superiore, il Presidente del Comitato ed il Presidente del Comitato regionale di coordinamento dei piani di sviluppo delle Università definiscono le modalità di raccordo fra i due organismi.

 

Art. 013

Concertazione e partecipazione sociale

  1. Nella Regione Emilia-Romagna la concertazione sulle materie di cui alla presente legge si svolge con le organizzazioni sociali e associazioni sindacali maggiormente rappresentative, assicurando il rispetto del principio di paritetici.
  2. La Regione e gli enti locali assicurano, nella disciplina regolamentare di organizzazione delle forme della rappresentanza, la massima partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni, il rispetto dei principi di democraticità, nonché meccanismi per garantire la effettività della rappresentanza.
  3. Ai fini della concertazione e della partecipazione sociale, sono istituiti gli organismi di cui agli articoli 014, 015, nonché altri specifici organismi previsti mediante accordi.

Art. 014

Commissione regionale tripartita

  1. E’ istituita la Commissione regionale tripartita come sede concertativa di progettazione, proposta, verifica, e valutazione delle linee programmatiche delle politiche del lavoro e della formazione di competenza regionale.
  2. Sul programma triennale di cui al comma 2 dell’art. 06, in relazione alla materia del lavoro, e sul piano regionale per l’occupazione e la qualità del lavoro di cui alla lettera a) del comma 3 del medesimo articolo, viene obbligatoriamente richiesto parere alla Commissione. La Commissione esprime in particolare parere in merito ai criteri per l’erogazione, la definizione degli standard qualitativi il monitoraggio e la valutazione dei servizi per il lavoro. la Commissione può formulare proposte sulle modalità di collaborazione fra soggetti pubblici e privati sull’integrazione fra le politiche del lavoro e della formazione e sull’integrazione fra le politiche del lavoro e della formazione e sull’integrazione con l’istruzione. Tali pareri sono corredati del parere di conformità ai principi della legislazione di parità espresso dal consigliere di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.
  3. Compete alla Commissione formulare proposte per la definizione da parte della Giunta regionale dei criteri per la dislocazione territoriale dei Centri per l’impiego [verificare se tale programmazione rimane alla Regione].
  4. La Commissione esercita le funzioni amministrative, già di competenza della Commissione regionale per l’impiego, in materia di mobilità, cassa integrazione guadagni e contratti di formazione e lavoro che comportano, ai fini dell’adeguatezza, l’esercizio a livello regionale. Dette funzioni sono individuate in apposito elenco approvato con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione, e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna. [+ norma transitoria].
  5. La Commissione è composta da:

  1. l’Assessore regionale competente in materia di lavoro, che la presiede;
  2. sei componenti effettivi designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello regionale;
  3. sei componenti effettivi designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello regionale;
  4. il consigliere di parità di cui alla legge n. 125 del 1991.

  1. Per l’esercizio dei propri compiti e funzioni la Commissione istituisce, sulla base del regolamento di cui al comma 9, apposite sottocommissioni garantendo la paretiteticità delle rappresentanze di cui alle lettere b) e c) del comma 5.
  2. Negli atti di designazione dei componenti della Commissione di cui al comma 5 viene altresì designato un numero di componenti supplenti pari a quello degli effettivi.
  3. Con proprio decreto il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore competente, costituisce la Commissione nominando i componenti effettivi e quelli supplenti sulla base delle designazioni pervenute. [tolta la durata in carica]
  4. Il funzionamento della Commissione è disciplinato con apposito regolamento approvato dalla Commissione stessa.

Art. 015

Commissione regionale tripartita in funzione di Commissione per il superamento della disabilità. Fondo regionale per l’occupazione dei disabili

 L’art 13 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 14 è modificato come segue:

1. La Commissione regionale tripartita di cui all’art. 014 svolge funzioni di Commissione Regionale per il superamento della disabilità nella composizione integrata dai seguenti membri:

  1. tre componenti effettivi designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello regionale;
  2. tre componenti effettivi designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello regionale;
  3. nove componenti rappresentanti le associazioni dei disabili, designati dalla consulta regionale per le politiche a favore delle persone disabili di cui all’art. 12 della legge regionale 21 agosto 1997 n. 29.

 

2. Commissione di cui al comma 1, svolge i seguenti compiti:

    1. monitoraggio dell’attuazione, nell’ambito regionale, dello stato dell’applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 con il supporto dell’Osservatorio di cui al comma 4, ivi compresa la funzione di verifica e relazione annuale sulle inadempienze e le sanzioni comminate;
    2. partecipazione al processo di consultazione e concertazione delle politiche regionali per l’integrazione scolastica, la formazione e l’inserimento professionale, delle persone disabili;
    3. proposta di iniziative di informazione e sensibilizzazione pubblica sugli obiettivi della legge n.68 del 12 marzo 1999 e lo stato di realizzazione relativo;
    4. d)      espressione di pareri sugli indirizzi e modalità di gestione del Fondo

    5. regionale per l’occupazione dei disabili di cui al successivo comma 3;
    6. espressione del parere preventivo obbligatorio sugli atti di gestione delle risorse che costituiscono il Fondo regionale per l’occupazione dei disabili.

 

3. Ai sensi dell’art. 14 della legge n. 68 del 1999 è istituito il fondo regionale dell’Emilia-Romagna per l’occupazione dei disabili. Il funzionamento del Fondo è stabilito dalla Giunta regionale mediante regolamento adottato sentita la Commissione regionale di cui al comma 1. Il regolamento della stessa commissione è formulato, per quanto riguarda gli adempimenti e la composizione del presente articolo, con il contributo dei relativi membri che ne integrano la composizione.

 

4. La Regione svolge le funzioni di osservatorio regionale per il superamento della disabilità negli ambiti occupazionale e formativo attraverso l’Agenzia Emilia-Romagna Lavoro.

 

Art. 016

Cooperazione interregionale

1. La Regione promuove e sostiene iniziative di collaborazione fra istituzioni, organizzazioni, imprese, inserite in programmi di cooperazione interregionale, finalizzati in particolare alla qualificazione delle risorse umane, al miglioramento dell’occupabilità delle persone, alla qualificazione delle condizioni di accoglienza e di supporto all’inserimento lavorativo dei lavoratori in mobilità e dei migranti, alla crescita dell’occupazione, al miglioramento dell’adattabilità delle competenze professionali in impresa, al miglioramento, anche attraverso la costruzione di reti e partenariati, dei sistemi e strutture di istruzione e formazione e dei servizi per il lavoro.

2. A tali fini la Regione, nel rispetto dell’art. 117 della Costituzione, persegue l’adozione di specifici accordi con altre Regioni, prioritariamente all’interno dell’Unione Europea, e la realizzazione dei relativi programmi di attività. Tali programmi sono realizzati direttamente dalla Regione, o dai soggetti istituzionali ed associativi impegnati negli accordi di cui al comma 1, ovvero attraverso il sostegno ad iniziative presentate da Enti locali, istituzioni, soggetti, operanti nei sistemi dell’istruzione e formazione professionale, e del lavoro.

 

CAPO II

SISTEMA FORMATIVO INTEGRATO

Sezione I

Programmazione dell’offerta formativa

Azioni integrate

 

Sezione I

Sistema di Istruzione e Formazione

Art. 017

Programmazione territoriale dell’offerta formativa

1. La Regione e gli enti locali, nel rispetto delle reciproche competenze stabilite dalla presente legge, programmano, ai sensi degli articoli 06, 07, 07 bis e 08, l’offerta formativa integrata, articolata a livello regionale e locale, sulla base dei principi di cui all’art. 3.

  1. La Regione attua la programmazione territoriale dell’offerta di istruzione e formazione, nell’ambito del programma triennale di cui al comma 2 dell’art. 06 perseguendo i seguenti obiettivi:
    1. valorizzazione l’istruzione e la formazione quali risorse strutturali per il territorio;
    2. realizzare la coerenza e l’integrazione tra l’offerta di istruzione e di formazione e le politiche di sviluppo sociale, culturale, economico, produttivo, occupazionale del territorio;
    3. favorire l’accesso all’istruzione ed alla formazione, attraverso la disponibilità di adeguate opportunità formative articolate ed equilibrate nel territorio regionale;
    4. valorizzare l’autonomia e l’integrazione dei soggetti di cui alla lettera b del comma 4, dell’art. 3.

  2. Tale programmazione si realizza con riferimento ad ambiti territoriali funzionali, individuati dalle Province ai sensi dell’art. 7 bis, intesi come territori caratterizzati da fattori sociali, culturali, economici, produttivi, occupazionali fra loro interagenti, nonché dalla coerenza dei servizi in essi presenti.
  3.  

    Art. 018

    Percorsi integrati

    1. [obbligo scolastico, formativo, post-obbligo formativo, … (dott.ssa Monti e dott.ssa Bertelli)]

    Art. 019

    Organizzazione del sistema.

        1. La completa articolazione del sistema formativo regionale avverrà a seguito del trasferimento delle risorse strumentali, finanziarie ed umane dallo Stato alla Regione.
        2. La Regione, nello svolgimento dei suoi rapporti con lo Stato al fine dalla valorizzazione dell’autonomia del sistema integrato, sostiene i principi:

    1. dell’unitarietà del sistema della istruzione e dell’istruzione professionale, mantenendo la specifictà delle funzioni di istruzione, di istruzione professionale e di formazione professionale, secondo le norme di cui agli articoli (successivi) …;
    2. dell’attribuzione delle risorse statali destinate alla direzione scolastica regionale ed agli altri soggetti del sistema regionale rapportata a [comma da sviluppare]:

b.1) popolazione scolastica, ponderata sulla base delle differenti fasce di età [e su ulteriori parametri qualitativi tipologia delle scuole];

b.3) alle necessità connesse all’obbligo formativo [compreso l’apprendistato …];

b.3) …

 

 

[Sezione II

Scuola dell’infanzia]

 

Sezione III

Istruzione

Art. 020

Valorizzazione dell’autonomia scolastica

 

  1. La Regione riconosce l’autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi del comma terzo dell’art.117 Cost. e la valorizza quale garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale, attraverso la realizzazione di percorsi formativi mirati allo sviluppo della persona ed al successo formativo, adeguati alla domanda delle famiglie ed alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, (per) il migliore collegamento con le realtà dei territori, (per) il miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza del processo di apprendimento e di insegnamento.
  2. Le istituzioni scolastiche esercitano l’autonomia (anche) in collaborazione con le famiglie, gli enti locali e gli altri soggetti del territorio.
  3. La Regione, nel quadro della programmazione territoriale dell’offerta formativa, indirizza risorse a sostegno dell’autonomia delle istituzioni scolastiche per le seguenti finalità:

  1. sostiene la progettazione di innovazioni riguardanti gli ordinamenti degli studi;
  2. incentiva la continuità didattica ed educativa, in orizzontale ed in verticale, fra i diversi gradi ed ordini di scuola;
  3. favorisce la realizzazione di accordi e progetti locali per l’arricchimento dell’offerta formativa, l’inserimento delle persone disabili o in condizione di disagio sociale, la lotta all’insuccesso ed alla dispersione scolastica e formativa, lo sviluppo dell’integrazione fra istruzione, formazione e transizione al lavoro;
  4. facilita l’esercizio dell’autonomia in ordine all’efficacia delle funzioni gestionali ed organizzative e dell’azione didattica e formativa, nonché allo sviluppo delle interazioni fra le istituzioni scolastiche e le diverse realtà dei territori di riferimento;
  5. promuove l’ottimizzazione e l’integrazione fra risorse educative, formative, culturali, scientifiche, tecniche e tecnologiche.

 

Articolo 021

Qualificazione del sistema di istruzione

1. Al fine della qualificazione del sistema di istruzione, la Regione (interviene, programma, realizza?) attraverso le seguenti azioni:

  1. sostegno alla costituzione di reti e consorzi di istituzioni scolastiche ed allo sviluppo di relazioni fra le reti e le Autonomie locali;
  2. sperimentazione e diffusione di modelli organizzativi, gestionali e didattici per gli istituti comprensivi;
  3. aggiornamento dei docenti, in collaborazione con il sistema universitario e con l’Istituto regionale per la ricerca educativa (IRRE);
  4. sostegno ai percorsi formativi integrati da realizzare nei diversi segmenti dell’offerta formativa;
  5. diffusione delle tecnologie informatiche per il miglioramento della didattica, per il collegamento delle utenze "disperse" e per la maggiore efficienza della gestione scolastica, agevolando la fruizione della rete informativa regionale a tutte le componenti del sistema formativo integrato, anche attraverso forme di partecipazione associata;
  6. valorizzazione di tutte le risorse del territorio disponibili a supporto delle autonomie scolastiche.

  1. La Regione finanzia interventi di costruzione, ampliamento, ripristino e manutenzione straordinaria di edifici e locali destinati alle attività scolastiche.
  2.  

    Art. 021 bis

    Centri integrati di servizio e di consulenza per le istituzioni scolastiche

        1. Sulla base della programmazione territoriale di cui all’art. 06, e per la realizzazione delle finalità di cui all’art. 20, comma 1, la Regione promuove l’istituzione di centri integrati di servizio e consulenza per le istituzioni scolastiche (CIS).
        2. I CIS, costituiti anche attraverso l’integrazione delle risorse professionali, strutturali e strumentali messe a disposizione da istituzioni scolastiche ed enti locali, nonché da associazioni ed enti del privato sociale che intendano offrire il loro contributo volontario, operano per il perseguimento dei seguenti obiettivi:

  1. sostenere l’integrazione dei soggetti disabili o in situazioni di disagio sociale, favorendo l’incontro fra le istituzioni scolastiche, le famiglie, le associazioni del settore, i servizi socio-sanitari, i servizi dello sport e del tempo libero, i servizi della formazione professionale, le imprese;
  2. supportare le istituzioni scolastiche nell’elaborazione del piano dell’offerta formativa, al fine dell’arricchimento e del potenziamento del rapporto fra esse ed il territorio, nonché della diffusione delle competenze civiche, quali la cittadinanza europea, la multiculturalità, le azioni positive per le pari opportunità, la tolleranza;
  3. incentivare le azioni di prevenzione del disagio giovanile e di contrasto alla dispersione scolastica e formativa;
  4. favorire l’uso delle tecnologie informatiche;
  5. diffondere la cultura della valutazione della qualità dei servizi.

  1. (?) favorire la costituzione di reti di scuole e lo sviluppo di relazioni fra le reti e le autonomie locali, anche attraverso accordi e convenzioni.

 

Art. 022

Istruzione professionale regionale

  1. L’istruzione professionale regionale, in attuazione dell’art. 117 della Costituzione ed i applicazione dei principi di cui alla lettera a) del comma 2 dell’art. 19, è regolamentata secondo le previsioni di cui al presente articolo.
  2. Ai soggetti erogatori dell’istruzione professionale regionale si applicano le disposizioni che disciplinano l’autonomia delle istituzioni scolastiche, con gli adeguamenti previsti da apposito atto regionale.
  3. All’istruzione professionale regionale si accede con il diploma di terza media. Gli allievi in possesso della promozione al secondo o terzo anno dell’istruzione secondaria superiore nazionale possono iscriversi direttamente al secondo o terzo anno dell’istruzione professionale regionale. I giovani che non siano in possesso del diploma di terza media e che hanno compiuto il quindicesimo anno di età possono iscriversi al primo anno dell’istruzione professionale regionale previo superamento di una apposita prova d’ingresso e della valutazione dei crediti formativi precedentemente acquisiti.
  4. Il percorso formativo dell’istruzione professionale regionale si articola in un primo biennio ed in un successivo triennio. Il biennio ha carattere orientativo ed è volto all’acquisizione di competenze generali e di indirizzo, tali da consentire al termine la prosecuzione sia nell’istruzione professionale regionale, sia nell’istruzione secondaria superiore nazionale, sia nei percorsi della formazione professionale. Al termine della prima annualità, che soddisfa l’obbligo scolastico ai sensi della legge n. 9/1999 è riconosciuta la possibilità di iscriversi ai corsi di formazione professionale di cui all’art. 28. Il triennio ha carattere professionalizzante ed è volto all’acquisizione di competenze tecnico professionali, nonché al rafforzamento delle competenze culturali. Esso si struttura in singole annualità, consentendo, al termine di ognuna di esse, il conseguimento di "titoli professionalizzanti" (qualifica, certificazione, …) validi per l’inserimento nel mondo del lavoro.
  5. La Regione opera ai fini del riconoscimento dell’istruzione professionale regionale quale canale di accesso agli studi universitari.
  6. L’offerta formativa dell’istruzione professionale regionale si caratterizza per flessibilità, modularità e possibilità di progressiva acquisizione di crediti formativi. Essa, inoltre, prevede lo svolgimento di stage, tirocini e scambi, anche all’estero, in collaborazione con il sistema delle imprese e con il mondo del lavoro e delle professioni.
  7. La Regione, nel rispetto dell’art. 117 della Costituzione, definisce con proprio regolamento la disciplina organizzativa e gestionale dell’istruzione professionale regionale.

 

Sezione IV

Formazione Professionale

Art. 023

Formazione Professionale

  1. La Regione promuove la formazione professionale, disciplinata dalla presente sezione, quale servizio pubblico che costituisce un sistema di opportunità formative delle persone, riconosciute e spendibili, al fine di rendere effettivo il diritto al lavoro favorendo l’occupabilità e l’adattabilità. La Regione promuove altresì, in collaborazione con il sistema del lavoro e delle imprese, la formazione quale elemento determinante nei processi di sviluppo socio economico e di innovazione del territorio.
  2. L’accesso al sistema della formazione professionale è consentito a coloro che hanno assolto o adempiuto all’obbligo scolastico e, comunque, abbiano compiuto il quindicesimo anno di età.

Art. 024

Soggetti erogatori del servizio di formazione professionale

  1. I soggetti pubblici e privati erogatori di servizi di formazione professionale, aventi o meno scopo di lucro, devono essere accreditati dalla Regione al fine di beneficiare di finanziamenti pubblici.
  2. L’accreditamento regionale costituisce il riconoscimento di requisiti qualitativi essenziali di competenze, di risorse strumentali, di processo e di risultati, indispensabili per realizzare attività formative nel territorio regionale.
  3. La Giunta regionale nel rispetto dei livelli essenziali previsti a livello nazionali, definisce criteri e requisiti per l'accreditamento dei soggetti che erogano formazione. [Detti soggetti devono avere quale finalità prevalente la formazione professionale.] [+ norma transitoria]
  4. L’amministrazione regionale cura l’elenco delle strutture accreditate e ne garantisce l’adeguata pubblicizzazione.
  5. Le funzioni di formazione già delegate ai Comuni, ai sensi dell’art. 2 L.R. n. 54 del 1995 sono trasferite agli stessi, che li gestiscono in forma singola o associata. Con decreto del presidente della regione, previa deliberazione della giunta regionale, e previa intesa con i Comuni interessati si provvede al trasferimento delle risorse finanziarie e strumentali relative alle suddette funzioni. [+ norma transitoria] [+ disapplicazione l 845/1978]

[Norma finale: fare salvi, solo per gli enti di cui alla legge n. 845 il vecchio sistema] NB: rispetto all'art. 14 della L.45/96 (flessibilizzazione gestionale ed organizzativa degli enti FP ed in particolare il comma 3 in virtù del quale regione e province hanno personale degli enti in convenzione (su progetto) presso le rispettive amministrazioni) va prevista una norma transitoria che porti al superamento di tale "protezione". Convenzione su progetto. Per enti accreditati.

 

 

Art. 025

Qualificazione del sistema di formazione

  1. Al fine della qualificazione del sistema di formazione, la Regione, nell’ambito della propria programmazione, sostiene i seguenti interventi:

  1. di ristrutturazione e sviluppo dei soggetti accreditati che erogano formazione professionale con risorse regionali, nazionali e comunitarie finalizzati al miglioramento didattico, gestionale, amministrativo, organizzativo, tecnologico;
  2. per lo sviluppo delle professionalità e il miglioramento della qualificazione degli operatori;
  3. per lo sviluppo e l’innovazione;
  4. di miglioramento, abbattimento delle barriere architettoniche e manutenzione straordinaria di edifici e locali destinati alle attività formative.

 

Art. 026

Modalità di attuazione degli interventi nel sistema formativo integrato

(si propone di spostarlo in una parte più generale che comprenda tutti gli interventi attuabili nel sistema formativo integrato)

  1. La Regione e le Province provvedono alla scelta dei soggetti e delle attività da finanziare nel rispetto dei principi di parità di trattamento, di trasparenza, di proporzionalità, di mutuo riconoscimento.
  2. La regione sostiene sia l’offerta organizzata di servizi, che la domanda individuale delle persone mediante modalità stabilite dalla Giunta Regionale utlizzando di norma:

  1. avvisi di diritto pubblico di chiamata di progetti, di chiamata di soggetti;
  2. appalti pubblici di servizio (procedure contrattuali).

  1. La Regione e le province possono utilizzare lo strumento della sovvenzione globale di cui alla normativa comunitaria per l’attuazione e gestione degli interventi nelle materie di cui alla presente legge. L’individuazione dell’organismo intemediario per la gestione della sovvenzione globale è effettuata in conformità dei principi di cui al comma 1 e secondo modalità e criteri definiti dalla Giunta Regionale.
  2. Tutte le attività sono oggetto, da parte dell'ente di programmazione competente, di valutazione ex ante, controllo, monitoraggio e valutazione ex post secondo criteri definiti dalla Giunta regionale.

 

Art. 26 bis

Scuole regionali specializzate

 

 

 

Sezione V

Istruzione e formazione professionale

Art. 027

Tipologie degli interventi formativi

1. Gli interventi di istruzione e formazione professionale si articolano nelle seguenti tipologie:

  1. formazione iniziale, rivolta ai giovani ai fini dell’assolvimento del periodo di obbligo formativo;
  2. formazione superiore, rivolta a coloro che hanno già assolto o adempiuto all’obbligo formativo e volta a fornire o arricchire competenze di natura professionalizzante;
  3. formazione per la transizione al lavoro, consistente in attività formative per l’acquisizione di competenze in integrazione tra istruzione, formazione e lavoro nell’ambito dell’apprendistato e dei tirocini;
  4. formazione continua, rivolta ai lavoratori per l'adeguamento delle competenze richieste dall'impresa, come risorsa per l'organizzazione del lavoro;
  5. formazione permanente, rivolta alle persone per lo sviluppo della propria qualificazione.

2. La Giunta regionale definisce, per ognuna delle suddette tipologie le articolazioni, gli standard formativi ed organizzativi ed i diversi tipi di attestazione.

3. Nel sistema dell’istruzione e formazione professionale la certificazione delle competenze acquisite avviene a seguito del superamento di prove finali svolte di fronte a commissioni esaminatrici la cui composizione è definita dalla Giunta regionale ai sensi della lettera d) dell’art. 06.

NB inserire in norme finali parte sulla formazione professionale regolamentata da norme (statali) e regionali sulla base degli approfondimenti in corso sulle professioni

Art. 028

Istruzione e formazione professionale per l’assolvimento dell’obbligo formativo

  1. L'assolvimento dell'obbligo formativo può essere realizzato nell'istruzione, nell'istruzione professionale regionale, nella formazione professionale, nelle attività formative relative all'apprendistato, nonché in integrazione curricolare e/o extracurricolare con l'istruzione secondaria superiore.
  2. La formazione di cui al comma 1 è erogata:

  1. dagli istituti di istruzione professionale regionale, in attuazione dell'art. 117 della Costituzione;
  2. dagli organismi di formazione accreditati.

  1. L'offerta formativa è realizzata sia autonomamente dai soggetti di cui al comma 2, sia in integrazione fra loro, nonché attraverso l'integrazione fra gli organismi di formazione professionale accreditati e gli istituti di istruzione secondaria superiore.
  2. Definire ed articolare i possibili "passaggi" tra i vari sistemi ed i "riconoscimenti" che si intendono proporre (insieme a Bertelli)

Art. 029

Formazione superiore

  1. Coloro che hanno assolto all'obbligo formativo possono accedere a corsi di formazione professionale superiore, corsi di istruzione e formazione tecnico professionale (IFTS), corsi post laurea.
  2. I corsi di cui al comma 1 sono attuati dagli organismi di formazione professionale accreditati.
  3. Ai corsi IFTS si applicano (in via transitoria) le disposizioni vigenti.
  4. La regione, di intesa con le Università, promuove l'integrazione fra la formazione universitaria e la formazione professionale, attraverso il sostegno alla realizzazione di master post laurea a forte caratterizzazione professionalizzante, attuati dagli organismi di formazione professionale accreditati in convenzione con le Università di riferimento.

Art. 030

Formazione per la transizione al lavoro

  1. Vedi articoli 41-42-43 riportati nella parte lavoro per ciò che riguarda i tirocini.
  2. Vedi articoli 44-45 riportati nella parte lavoro per ciò riguarda la formazione per gli apprendisti.

Art. 031

Formazione continua

  1. Gli interventi di formazione continua sono rivolti alle persone occupate coinvolte in processi di riorganizzazione, riconversione, innovazione aziendale.
  2. Gli interventi formativi di cui al comma 1 sono attuati dagli organismi di formazione professionale accreditati o direttamente dalle aziende per la formazione dei propri dipendenti.
  3. La programmazione dell'offerta di formazione continua regionale è attuata in raccordo con le articolazioni territoriali dei fondi paritetici di cui all'art. 118 della L.388/2000 (Fondi Interprofessionali) e con gli strumenti di defiscalizzazione degli investimenti in formazione previsti per le aziende (sostiene interventi complementari/diversi) da sistemare

Art. 032

Formazione permanente

Da completare definendo con Bertelli il significato dell’eda dentro la Formazione Permanente

 

 

CAPO IV

EDUCAZIONE DEGLI ADULTI

Art. 033

Finalità

  1. Nella prospettiva della formazione per tutta la vita e dell’acquisizione di nuovi saperi attraverso opportunità formative differenziate, la Regione promuove il sistema integrato di educazione degli adulti al fine di:

  1. favorire il rientro nel sistema formale di istruzione e formazione professionale;
  2. favorire l’estensione (diffusione, livelli?) delle conoscenze;
  3. favorire l’acquisizione di specifiche competenze connesse al lavoro o alla vita sociale.

  1. Il sistema integrato di educazione degli adulti [porta a sinergia] l’insieme delle opportunità formative che interessano i cittadini, in relazione agli interessi ed ai problemi che caratterizzano le diverse fasi dell’esistenza, prendendo in considerazione la domanda di formazione espressa da persone di ogni età e condizione sociale e da persone in situazioni particolari.

Art. 034

Agenti formativi

  1. Al fine di realizzare una progressiva sinergia tra i soggetti impegnati nell’ambito dell’educazione degli adulti, la Regione considera essenziale l’apporto dei seguenti attori:

  1. le istituzioni scolastiche, sedi di centri territoriali permanenti per l’educazione degli adulti (CTP);
  2. gli enti di formazione professionale accreditati;
  3. i servizi per l’impiego;
  4. le associazioni (culturali, del volontariato, delle famiglie, del terzo settore?);
  5. le infrastrutture culturali (biblioteche degli enti locali, musei, teatri, ecc.);
  6. le imprese;
  7. le università.

  1. [I soggetti di cui al comma 1 possono dare vita congiuntamente a forme associative, anche a carattere consortile, per la gestione di programmi e progetti comuni (meglio "possono gestire, in forma associata, programmi e progetti comuni ").] [lo possono comunque fare]

Art. 035

Competenze

  1. La Regione, nell’ambito della funzione di programmazione dell’offerta formativa, ai sensi dell’art. 06, promuove il raccordo dell’offerta di educazione degli adulti con le politiche di sviluppo ed occupazionali.
  2. La Regione definisce altresì, ai sensi dell’art. 06, d’intesa con gli enti locali e con la direzione scolastica regionale e nel confronto con le parti sociali (CRT?) gli indirizzi per la realizzazione delle attività a livello territoriale, a partire dalle conoscenze sui fabbisogni professionali e formativi locali, nonché i criteri e le modalità per il monitoraggio e la valutazione delle stesse, il quadro delle risorse disponibili, destinate al sistema integrato di educazione degli adulti, i criteri per l’individuazione degli ambiti di riferimento territoriale relativamente alla costituzione di Comitati locali per l’educazione degli adulti ed alla dislocazione dei Centri territoriali permanenti.
  3. Le Province concorrono con la Regione alla definizione delle scelte di programmazione in tema di educazione degli adulti, in conformità all’art. 06, collaborando al monitoraggio del sistema, predispongono le linee di programmazione territoriale del sistema, con particolare riferimento alla definizione del quadro complessivo delle risorse disponibili su scala provinciale, ivi comprese le azioni di informazione e pubblicizzazione di interesse sovracomunale.
  4. I Comuni concorrono con la Regione e le Province alla definizione delle scelte di programmazione in tema di educazione degli adulti, provvedono all’analisi dei fabbisogni formativi e professionali relativi al territorio di riferimento, programmano l’uso delle risorse disponibili, promuovono la realizzazione ed il coordinamento delle iniziative in tema di educazione degli adulti presenti a livello territoriale, organizzano azioni di informazione e di orientamento degli utenti rispetto alle diverse opportunità del sistema.
  5. Al fine di raccordare soggetti, opportunità e risorse, le Province (/i Comuni?), sulla base dei criteri definiti in sede di programmazione regionale e d’intesa con gli uffici scolastici territoriali, con gli altri soggetti istituzionali e con le parti sociali, promuovono la costituzione di Comitati locali per l’offerta formativa integrata destinata agli adulti.

Art. 036

Comitati locali per l’educazione degli adulti

1. I Comitati locali, istituiti a norma del comma 5 dell’articolo 035, svolgono le seguenti funzioni:

  1. promuovono l’educazione degli adulti;
  2. programmano, sulla base dei criteri stabiliti a livello regionale, le attività da realizzare sul proprio territorio, a partire dall’analisi dei fabbisogni professionali e formativi locali;
  3. definiscono l’uso condiviso delle risorse disponibili destinate al sistema integrato di educazione degli adulti;
  4. elaborano progetti di area e formulano proposte per il complessivo calendario dell’offerta formativa;
  5. formulano proposte in merito alla istituzione di CTP ed alla relativa dislocazione.

  1. I Comitati locali sono disciplinati da … e sono composti da rappresentanti della Provincia, dell’Ufficio scolastico territoriale, dei Comuni interessati e delle parti sociali, nonché dalle rappresentanze degli enti di formazione professionale e dei soggetti operanti a livello locale nel campo dell’educazione non formale.

Art. 037

[Portfolio] delle certificazioni e dei crediti

1. Al fine di valorizzare la frequenza ai percorsi del sistema integrato di educazione degli adulti, i crediti acquisiti vengono inseriti in un [portfolio] che raccoglie sia le certificazioni in esito ai percorsi formativi di istruzione e formazione professionale sia gli attestati di frequenza in esito a percorsi dell’educazione non formale.

 

Post laurea triennali integrati con l’Università.

 

 

CAPO V

ORIENTAMENTO E STRUMENTI A SOSTEGNO DELLA TRANSIZIONE AL LAVORO

Art. 038

[soppresso]

 

Sezione I

L’ORIENTAMENTO

Art. 039

Ambiti dell’orientamento

  1. La funzione di orientamento si esplica nei seguenti ambiti:

  1. educazione alla scelta, consistente in un’attività prevalentemente curricolare finalizzata a favorire la comprensione ed espressione di interessi, attitudini e inclinazioni da parte dell'allievo nel contesto dei possibili percorsi di istruzione e di formazione;
  2. educazione alle opportunità professionali, consistente in attività in parte curricolari e in parte proprie dei processi di transizione, finalizzate alla conoscenza, anche diretta, del mondo del lavoro;
  3. aiuto alla ricerca di prima o nuova occupazione, mediante iniziative orientative specialistiche o interventi formativi.

 

Art. 040

Organizzazione policentrica dell’orientamento

  1. La Regione promuove l’organizzazione policentrica integrata della funzione di orientamento, al fine di valorizzare, integrare e razionalizzare gli apporti specifici dei soggetti che vi operano.
  2. A tal fine la Regione, nel rispetto delle competenze specifiche in materia di orientamento dei sistemi dell’istruzione, formazione professionale e transizione al lavoro, promuove:

b) la messa a sistema delle buone pratiche attraverso la definizione e sperimentazione di metodologie innovative;

c) l’integrazione e la messa in rete dei soggetti del sistema.

 

Art. 041

Attribuzione delle funzioni

  1. Le funzioni amministrative in materia di orientamento sono attribuite alle Province salvo quanto previsto dal presente articolo
  2. Le Regione, ai sensi dell’art. 06, detta indirizzi per il raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 040 ed accredita i soggetti per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente capo. Sono soggette ad accreditamento e possono fruire di finanzianti pubblici solamente le attività qualificate rientranti negli specifici standards individuati dalla Giunta regionale. Non devono essere accreditati i soggetti, che svolgono attività di orientamento, non fruenti di specifici finanziamenti, strettamente connesse ai loro compiti istituzionali meramente accessorie ad altre funzioni di cui alla presente legge.

[e i Comuni?]

Art. 042

[soppresso]

 

Art. 043

[soppresso]

 

Sezione II

LE ESPERIENZE INTEGRATE DI FORMAZIONE E LAVORO (I TIROCINI)

Art. 044

Definizione

 

  1. Costituiscono tirocinio tutte le esperienze professionalizzanti, formative o orientative, non costituenti rapporto di lavoro, svolte da persone impegnate in processi educativi o formativi ovvero alla ricerca di occupazione e realizzate presso luoghi di lavoro privati e pubblici sulla base di una convenzione fra il datore di lavoro e soggetti terzi, con funzione di promozione, responsabili della qualità e della regolarità dell’iniziativa.
  2. Fino a diversa disciplina regionale per la realizzazione dei tirocini si applicano le disposizioni del D. M. n. 142 del 1998 … relativamente all’individuazione:

  1. delle tipologie di soggetti promotori,
  2. dei destinatari delle attività di tirocinio,
  3. della durata,
  4. dei luoghi di lavoro ospitanti,
  5. degli obblighi di comunicazione.

 

Art. 045

Competenze della Regione

 

  1. La Regione promuove e sostiene la realizzazione delle attività di tirocinio, come strumento di transizione lavorativa, di socializzazione professionale, di trasferimento di competenze, e quindi di formazione.
  2. Fermi restando i riferimenti di cui al … [c. 2], la Regione definisce gli standard di qualità per la realizzazione dei tirocini svolti all’interno dei percorsi di formazione e di istruzione. La Regione sostiene la qualificazione dei tirocini realizzati nell’ambito dei percorsi di istruzione o di formazione, (NB Se si valuta l’opportunità e la compatibilità finanziaria, si possono ricomprendere anche i tirocini obbligatori che debbono essere svolti per l’abilitazione a professioni e quindi "nonché di quelli destinati all’abilitazione all’esercizio di professioni), in particolare per quanto attiene:

  1. l’attestazione delle esperienze svolte e delle competenze acquisite e il riconoscimento dei crediti;
  2. la definizione e la diffusione di metodologie didattiche e di strumenti di informazione e supporto.

  1. Fermi restando i riferimenti di cui al … [c.2], la Regione definisce inoltre gli standard di qualità per la realizzazione dei tirocini svolti come strumento di transizione professionale al di fuori di percorsi educativi

Art. 046

Funzioni delle Province

 

  1. Le Province promuovono:

  1. l’attivazione di tirocini attraverso la propria organizzazione dei servizi per l’impiego o dei centri convenzionati e accreditati
  2. il finanziamento di interventi in favore dei tirocinanti, delle imprese ospitanti, dei soggetti promotori
  3. la formazione degli operatori e del personale impegnato,
  4. azioni di supporto all’esercizio di funzioni orientative e formative da parte dei datori di lavoro privati e pubblici.

 

Sezione III

I CONTRATTI DI LAVORO AVENTI CONTENUTO FORMATIVO

 

Art. 047

Competenze della Regione / Finalità della formazione esterna degli apprendisti

1. La Regione:

  1. promuove la formazione esterna all’impresa degli apprendisti secondo i principi della normativa statale vigente, con lo scopo di contribuire alla crescita delle risorse umane ed al conseguimento degli obiettivi dell’ occupabilità e dell’adattabilità professionale;
  2. promuove e facilita il dialogo sociale nel merito dell’apprendistato anche attraverso la valorizzazione degli Enti Bilaterali, con lo scopo di valorizzare sia il ruolo delle parti sociali sia il ruolo delle imprese quali depositarie di conoscenza e competenza.
  3. garantisce la qualità della formazione esterna degli apprendisti attraverso la definizione di standard minimi relativi ai contenuti, ai metodi didattici, alle caratteristiche degli Enti Attuatori;
  4. promuove la formazione dei Tutor Aziendali quale mezzo di relazione tra mondo delle imprese e mondo della formazione con lo scopo di integrare e rendere complementari la formazione esterna e la formazione interna all’impresa.

2. La Regione facilita il rispetto da parte delle imprese degli obblighi di comunicazione di assunzioni, cessazioni, qualificazione degli apprendisti, promuovendo la semplificazione delle procedure ed unificandole in raccordo fra i Servizi per l’impiego e i diversi soggetti pubblici interessati.

3. La Regione autorizza le imprese all’assunzione di apprendisti secondo i principi di cui alla legge….previa verifica della loro idoneità ed esperienza formativa.

 

Art. 048

Funzioni delle Province

 

1. Compete alle Province, sulla base degli standard formativi e gestionali fissati e sperimentati in modo omogeneo dalla regione, la programmazione ed il finanziamento degli interventi formativi esterni all’azienda, in stretto raccordo con le attività dei servizi per l’impiego finalizzate all’utenza interessata all’apprendistato.

 

CAPO VI

"PROMOZIONE DELL’OCCUPAZIONE, TUTELA, SICUREZZA E QUALITÀ DEL LAVORO"

Sezione I

Promozione dell’occupazione

Art. 049

Politiche attive per l’occupazione e la prevenzione della disoccupazione

    1. Nell’ambito del piano regionale per l’occupazione e la qualità del lavoro di cui alla lettera a) del comma 3 dell’art. 06, sono previste azioni, consistenti in programmi regionali ed indirizzi per la programmazione provinciale, volti ad assicurare l’unitarietà del sistema. Nei programmi regionali sono contenute azioni di regolazione e sviluppo del sistema regionale, modelli e azioni di sperimentazione.
    2. Dette azioni ed indirizzi riguardano, in particolare:

  1. strategie preventive della disoccupazione giovanile e della disoccupazione di lunga durata;
  2. interventi e servizi volti a favorire l'inserimento nel lavoro e l'occupazione di soggetti in condizione di svantaggio personale e sociale;
  3. progetti e strumenti per la preselezione al fine di favorire l'incontro fra domanda e offerta di lavoro;
  4. tirocini per favorire l'inserimento nel lavoro;
  5. progetti per l'attuazione di lavori socialmente utili e di pubblica utilità;
  6. il sistema informativo regionale lavoro;
  7. analisi, studi ed il monitoraggio dei servizi per il lavoro.

 

Art. 050

Misure per promuovere l'occupabilità e per la qualificazione del lavoro

  1. Le Province nell’ambito della propria programmazione e la Regione, nell’ambito del piano regionale per l’occupazione e la qualità del lavoro di cui al comma 3 dell’art. 06, perseguono le seguenti finalità:

  1. Sviluppare l’occupabilità delle persone;
  2. Incrementare e stabilizzare l’occupazione;
  3. Migliorare l’adattabilità delle competenze professionali presenti nelle imprese ai cambiamenti tecnologici ed organizzativi o di mercato;
  4. Promuovere la qualità del lavoro;
  5. Conciliare le condizioni ed i tempi di lavoro, di cura, di educazione.

  1. Possono beneficiare delle iniziative previste dalla programmazione di cui al comma 1 i seguenti soggetti :

  1. le persone, occupate e non occupate, che siano alla ricerca di un’occupazione o della qualificazione della loro condizione professionale, con priorità per i soggetti a rischio di esclusione o di depauperamento professionale,
  2. i lavoratori interessati da processi di riorganizzazione o riconversione industriale, al fine di favorirne il reimpiego o il reinserimento lavorativo
  3. le imprese, con priorità alle piccole e medie, impegnate in processi di ricerca, stabilizzazione e qualificazione delle risorse umane, o di miglioramento ed innovazione del proprio contesto organizzativo e produttivo.

  1. La programmazione di cui al comma 1 prevede, in particolare, il concorso, anche in forma integrata, dei seguenti strumenti:

  1. Interventi formativi, anche nell’ambito di patti formativi settoriali o territoriali;
  2. Tirocini;
  3. Orientamento;
  4. Tutoraggio,;
  5. Servizi per l’impiego;
  6. Interventi sull’organizzazione dei servizi, dei tempi, degli orari, della mobilità;

  1. Gli strumenti di cui al comma 3 possono essere integrati in percorsi finalizzati all’occupabilità, ovvero alla qualificazione del lavoro, di carattere individuale, di gruppo, ovvero aziendale o di contesto organizzativo, o territoriale.
  2. Art. 051

Aiuti all'occupazione

 

  1. Nell’ambito del piano regionale per l’occupazione e la qualità del lavoro di cui al comma 3 dell’art. 06, la Provincia concede incentivi al fine di favorire l’occupazione delle persone che manifestano difficoltà ad un inserimento lavorativo stabile nel mercato del lavoro.
  2. Gli incentivi di cui al comma 1, anche integrati nell’ambito di appositi progetti formativi, [sono concessi nel della normativa comunitaria relativa agli aiuti d’importanza minore "de minimis"],finalizzati a:

  1. sostenere processi di adeguamento delle competenze professionali delle persone rispetto alle esigenze del mercato del lavoro e delle imprese;
  2. favorire l’inserimento e la stabilizzazione occupazionale.

  1. La Regione prevede le modalità e gli indirizzi per la concessione degli incentivi di cui al presente articolo alle persone destinatarie o ai datori di lavoro, che fuori dai propri obblighi legali e contrattuali, ne favoriscano l’inserimento lavorativo o la stabilizzazione occupazionale. La Regione prevede altresì indirizzi per la stipulazione da parte delle Province di apposite convenzioni con gli enti di previdenza obbligatoria per l’erogazione ai beneficiari di cui al comma 4 degli incentivi concessi.

 

Sezione II

SERVIZI PER IL LAVORO PUBBLICI E PRIVATI

 

Art. 052

Servizi per l’impiego

  1. I servizi per l’impiego sono strutture che esercitano funzioni pubbliche consistenti:

  1. nell’informazione sulla gamma dei servizi disponibili per l’accesso al lavoro e sulle opportunità e vincoli del mercato del lavoro locale, del sistema formativo, nonché sugli incentivi e le politiche attive per l’inserimento al lavoro o la creazione di lavoro autonomo;
  2. accoglienza e, sulla base dei bisogni rilevati, misure attive e personalizzate di formazione, orientamento o inserimento al lavoro, in particolare attraverso la preselezione e l’incrocio fra domanda e offerta, collegate con aiuti ed ammortizzatori sociali.

  1. I servizi svolgono direttamente dette funzioni, ovvero orientano e indirizzano gli utenti a prestazioni di livello specialistico, in particolare in materia di orientamento e formazione professionale, svolti da altri organismi pubblici o da privati accreditati e convenzionati. I servizi di cui al comma 1 devono accogliere tutti gli utenti, persone e imprese, che la legge e le politiche locali gli assegnano, o che ad essi si rivolgono, con particolare riferimento alle categorie più deboli o non tutelate sul mercato del lavoro ed ispirandosi comunque al principio di pari opportunità.
  2. Le Province, nell’ambito delle leggi e indirizzi regionali, organizzano la gestione di tali servizi avvalendosi di propri uffici, denominati "Centri per l’impiego" o di servizi svolti da privati accreditati e convenzionati.
  3. Nell’ambito del piano regionale per l’occupazione e il lavoro di cui al comma 3 dell’art. 06, la Regione:

  1. approva i criteri e le modalità di finanziamento dei servizi per l’impiego, nonché degli interventi connessi;
  2. definisce gli standard qualitativi minimi omogenei dei servizi, con l’obiettivo della semplificazione degli adempimenti, dell’orientamento al cliente e dell’efficacia delle politiche attive integrate.

Art. 053

Sistema informativo regionale lavoro

              1. Il sistema Informativo Regionale del Lavor, nel rispetto della lettera r) del comma secondo dell’art. 117 della Costitzuione, risponde alle esigenze informative di tutti i soggetti, pubblici e privati, coinvolti nella gestione o nell’utilizzo dei servizi e dei dati ed è interconnesso al sistema informativo nazionale (SIL) di cui all’art. 11 del d. lgs. 23 dicembre 1997, n. 469, ed al sistema informativo europeo al fine di garantire le più ampie opportunità e la mobilità del lavoro.
              2. Il sistema è costruito in rete ed è regolamentato al fine di:

  1. garantire sicurezza e qualità dei dati;
  2. assicurare omogeneità di impostazione dei servizi per i cittadini, lavoratori ed imprese su tutto il territorio regionale;
  3. assicurare il rispetto delle impostazioni organizzative dei servizi adottati dalle Province;
  4. garantire ai cittadini ed alle imprese della regione, in particolare nell’erogazione del servizio di intermediazione fra domanda e offerta di lavoro, accesso ampio e diffuso alle opportunità lavorative possibili.

3. La Regione promuove intese con altri soggetti pubblici per lo scambio di dati e le interconnessioni utili alle politiche per l’occupazione e la qualità del lavoro, ed alla ottimizzazione delle risorse informative disponibili sul mercato del lavoro. La Regione promuove accordi con le province, titolari delle competenze in materia di servizi per l'impiego per ottimizzare costi e qualità della gestione dei sistemi informativi.

Art. 054

Semplificazione amministrativa

  1. La Regione opera per garantire la semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese o dei cittadini in materia di accesso e fruizione dei servizi per l’impiego e degli interventi di politica attiva del lavoro. La Regione promuove inoltre intese con altri Istituti ed Enti per unificare le comunicazioni analoghe ed obbligatorie dovute dalle imprese o dai cittadini lavoratori autonomi.
  2. La Regione determina le condizioni e le modalità per garantire la qualità e la riservatezza dei dati da parte di tutti i servizi, pubblici e privati abilitati all’immissione di dati nel sistema informativo regionale lavoro.

Art. 055

Accesso ai servizi

 

  1. La Giunta regionale, al fine di individuare in modo omogeneo i soggetti potenzialmente destinatari di misure di promozione all’inserimento lavorativo e le relative procedure omogenee di accesso, con proprio regolamento adottato nel rispetto dei principi fondamentali dettati dallo Stato e previo parere degli organi di cui agli articoli 14 e 15, disciplina:

  1. Indirizzi operativi per l’adozione, da parte dei servizi competenti delle azioni finalizzate all’incontro fra domanda e offerta di lavoro;
  2. L’individuazione di riserve di quote di assunzione a particolari categorie di lavoratori a rischio di esclusione sociale;
  3. Criteri di organizzazione dell’elenco anagrafico e della scheda professionale dei lavoratori e le relative procedure uniformi di applicazione ;
  4. Criteri e procedure uniformi per il riconoscimento, l’accertamento, la verifica periodica e certificazione dell’esistenza o della perdita dello stato di disoccupazione;
  5. Caratteristiche delle schede aziendali ai fini dell’incontro fra domanda e offerta di lavoro;
  6. Criteri di formulazione delle graduatorie e procedure di avviamento a selezione nelle pubbliche amministrazioni (art. 16 legge 56/1987).

Art 056

Criteri di gestione dei servizi provinciali

  1. Sulla base degli indirizzi e degli atti di programmazione di cui all'art. 06, le Province istituiscono proprie strutture decentrate denominate Centri per l'impiego. L'istituzione dei Centri per l'impiego i cui bacini siano interprovinciali avviene sulla base di convenzioni fra le Province territorialmente competenti e d'intesa con la Regione.
  2. Gli enti pubblici possono avvalersi, previa convenzione, dei servizi provinciali per l'impiego per le attività di preselezione dei candidati nell'ambito delle procedure concorsuali e selettive per l'accesso all'impiego.
  3. Le Province garantiscono, nell’esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, la concertazione con le parti sociali, nel rispetto del principio di pariteticità e di maggiore rappresentatività.
  4. Le Province, nel rispetto degli atti di indirizzo programmatici regionali di cui all'art…. e degli standard di cui all’art…, possono stipulare convenzioni con gli Enti locali per l'esercizio delle attività dei servizi per il lavoro, nonche' per lo svolgimento di servizi di informazione e dei compiti amministrativi relativi alle funzioni di politica attiva attribuite dalla Regione.

Art. 057

Autorizzazione e accreditamento di soggetti privati all’esercizio dei servizi

 

  1. La Regione disciplinerà, con apposita legge, nel rispetto dei principi fondamentali dettati dalla legge dello Stato, la concessione a soggetti privati dell’autorizzazione alla gestione di servizi per il collocamento
  2. La Regione svolge le funzioni di accreditamento alla gestione totale o parziale di attività o di servizi pubblici per l’impiego, sulla base di apposito regolamento approvato dalla Giunta regionale che ne definisce i relativi criteri e modalità.

Sezione

MISURE PER LA QUALITÀ DEL LAVORO

 

(Parte da definire)

Questa materia rientra certamente nelle competenze regionali di legislazione concorrente, ma la concreta organizzazione è oggi basata su strutture periferiche del Ministero del Lavoro (su base provinciale) e su competenze specifiche di Istituti assicurativi e previdenziali. Con tali organismi è vigente un protocollo d’intesa con la Regione e le Province per il coordinamento e l’integrazione dei controlli finalizzato alla lotta al lavoro irregolare ed alla sicurezza. Si potrebbero trasformare in principi della legislazione regionale alcuni passi del protocollo.

Art. 058

Coordinamento e vigilanza

 

Da regolare rapporto con INPS e INAIL

Prevedere forme di incentivazione e sostegno per i Servizi integrati locali

Eventualmente trasferimento/acquisizione delle competenze e delle strutture della DRL e della DPL (Verifica ipotesi delega ai Comuni singoli od associati nuove competenze) [parte da definire]

Formazione comune operatori e integrazione coordinamento controlli

Art. 059

Marchio di qualità sociale

  1. Sulla base della delibera di G.R. n. 733/2001 (Programma qualità, regolarità e sicurezza del lavoro)è possibile prevedere una prima normativa attuativa in materia di:

Art. 060

Prime ipotesi di misure straordinarie di avvio della riforma

La legge potrebbe anche enunciare direttamente un pacchetto di misure straordinarie, di prima attuazione, tese a portare il sistema nelle condizioni di adeguatezza che si ritengono mancanti su alcuni aspetti cruciali (in tal modo si potrebbe sottolineare il passaggio dal confuso sistema di competenze previgente ad un più ordinato sistema futuro).

Art. 061

Disapplicazione di norme statali

  1. A seguito dell’entrata in vigore della presente legge cessa di avere applicazione sul territorio della Regione Emilia-Romagna la disciplina di dettaglio prevista dalle seguenti disposizioni legislative statali:
  2. A seguito dell’entrata in vigore della presente legge cessano di avere applicazione nella Regione Emilia-Romagna le seguenti disposizioni regolamentari statali:

a) art. 3 del d.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25, recante "Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell’articolo 20, comma 8, lettere a) e b) della L. 15 marzo 1997, n. 59".

Art. 062

Disposizioni transitorie

              1. In sede di prima applicazione della presente legge il Comitato regionale di coordinamento istituito ai sensi del d.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25, rimane in carica per … mesi (o anni) nella composizione di cui all’art. 3 di detto decreto. (chiarire se restano invariate le funzioni …)
              2. In sede di prima applicazione della presente legge la Commissione regionale tripartita istituita ai sensi dell’art. 6 della L.R. 27 luglio 1998, n. 25 rimane in carica fino alla scadenza del suo mandato e svolge le funzioni … (atto di ripartizione funzioni Provincia/Regione già CRI):