Traccia del pdl regionale in materia di istruzione,

formazione e transizione al lavoro

Seconda stesura

 

Quadro di riferimento istituzionale

 

La Regione Emilia-Romagna colloca la propria iniziativa legislativa in materia di istruzione, formazione e transizione al lavoro all’interno e nel pieno recepimento dell’ordinamento nazionale dell’istruzione, la cui definizione è di esclusiva competenza dello Stato. Le norme che definiscono i cicli scolastici, l’età di accesso ai diversi cicli di istruzione, i curricula scolastici di carattere nazionale, l’autonomia delle istituzioni scolastiche, gli organi collegiali, la parità scolastica, lo stato giuridico ed i contratti di lavoro del personale sono elementi costitutivi dell’ordinamento nazionale dell’istruzione e, pertanto, sono definite dalla legislazione nazionale e assunte da quella regionale.

Tale fondamentale corpo normativo rappresenta la garanzia dell’unitarietà a livello nazionale del sistema dell’istruzione, a tutela del diritto di ogni ragazza e ragazzo all’accesso a tutti i livelli di istruzione ed al successo formativo.

Ad ulteriore garanzia che ogni persona fruisca dei diritti fondamentali in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale, l’art. 117 della Costituzione alla lettera m) attribuisce allo Stato la competenza esclusiva per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. Nel rispetto pieno di tale riferimento normativo, si pone la legislazione regionale, che intende riconoscere questo principio anche nell’ambito della formazione professionale - materia di esclusiva competenza regionale – affinché i livelli formativi essenziali per le qualifiche professionali siano omogenei in modo da garantirne il riconoscimento e la spendibilità a livello nazionale.

In tale direzione è altresì indispensabile operare per dare identità e nuova forza al sistema della formazione professionale, superando l’attuale frammentazione che si traduce in un indebolimento della libertà di scelta delle persone, perché non esiste nei fatti ad oggi il riconoscimento della pari dignità e della pari qualità fra i sistemi dell’istruzione e della formazione professionale.

In applicazione delle competenze regionali e nel pieno riconoscimento delle specificità territoriali, la definizione dei profili formativi essenziali per le qualifiche professionali deve avvenire in modo concertato tra Regioni, in raccordo tra loro, e Governo e deve essere frutto di un’intesa interistituzionale.

In tale quadro trova collocazione il sistema formativo regionale integrato che è oggetto del pdl, in applicazione della normativa costituzionale che attribuisce alla Regione competenza concorrente in materia di istruzione e di tutela e sicurezza del lavoro, esclusiva in materia di istruzione e formazione professionale.

La scelta di carattere federalista su queste materie è fondata sulla necessità di qualificare ulteriormente l’offerta formativa, rendendola più coerente con le diverse e più complesse esigenze delle persone, delle famiglie e del sistema economico-sociale, attraverso la sua differenziazione, specializzazione e personalizzazione. Tali obiettivi, comuni a tutte le politiche di protezione sociale, sono perseguibili solo attraverso la strategia della collaborazione tra le istituzioni, dell’integrazione delle politiche, dei soggetti, delle progettualità e degli interventi, che sempre meno debbono configurarsi come interventi settoriali definiti e gestiti da strutture verticalizzate. Pensiamo, ad esempio, all’integrazione fra l’istruzione e la formazione professionale e la transizione al lavoro, ma anche più complessivamente fra queste e le politiche che prevengono il disagio giovanile, che accompagnano i ragazzi più in difficoltà, le politiche sociali a sostegno delle persone e delle famiglie, l’offerta culturale e di aggregazione per il tempo libero, in senso più ampio il sistema delle relazioni sociali ed economiche di un contesto urbano o di un certo territorio.

Perni essenziali di questo percorso sono la valorizzazione dell’autonomia dei soggetti del sistema formativo (istituzioni scolastiche ed enti di formazione professionale ed università) ed il rafforzamento delle loro relazioni con i territori, gli enti locali, le organizzazioni sociali. E’ evidente che un sistema che si propone obiettivi semplificati e standardizzabili può organizzarsi su un modello centralizzato, che dà in questo caso garanzie di efficienza e di efficacia. Gli obiettivi della differenziazione e della personalizzazione necessitano, al contrario, di articolazione dei soggetti, ai autonomie reali e di collaborazione e raccordo fra tali autonomie.

La Regione Emilia-Romagna, che non persegue alcun disegno di "regionalizzazione" del sistema formativo, intende governare all’interno del sistema nazionale, l’offerta di carattere regionale, valorizzando le autonomie locali e funzionali, ma anche garantendo che le stesse non operino in una logica di isolamento, o peggio di competizione, bensì in un sistema di collaborazione istituzionale, di integrazione di proposte formative, di integrazione di diverse competenze professionali. In questa direzione la Regione ha iniziato ad operare, anche prima dell’approvazione del nuovo testo costituzionale, mediante l’accordo interistituzionale "per il coordinamento ed il governo integrato dell’istruzione, della formazione professionale e della transizione al lavoro in Emilia-Romagna", siglato l’8 maggio 2001 da Regione, Direzione scolastica regionale, Province e Comuni.

In tale ambito di collaborazione istituzionale, la Regione, nell’esercizio delle proprie competenze legislative e programmatorie, i cui contenuti sono definiti attraverso concertazione e consultazione delle istituzioni scolastiche, dei soggetti della formazione e delle parti sociali, determina i caratteri costitutivi e fondanti dell’identità del sistema formativo integrato, per elevare l’offerta formativa a garanzia dei diritti delle persone.

All’interno di questo percorso la funzione di programmazione e di governo locale è rivolta ad individuare i contenuti dell’offerta formativa, per la valorizzazione delle specificità territoriali e per lo sviluppo locale. Tale dimensione consente altresì di svolgere con più attenzione ed efficacia le politiche di integrazione e di sostegno per i ragazzi in difficoltà, per prevenire in modo concreto gli abbandoni scolastici e gli insuccessi formativi.

Principi fondamentali

Il progetto di legge regionale deve indicare chiaramente i principi ed i valori fondamentali di riferimento, i diritti che intende garantire e valorizzare, gli obiettivi sui quali definire le relazioni tra i sistemi, le politiche e gli interventi.

La Regione pone la persona al centro delle politiche di istruzione, formazione e lavoro, garantendo ad ognuno l’accesso a tutti i gradi dell’istruzione, in condizioni di pari opportunità, il sostegno per il conseguimento del successo scolastico e formativo e per l’inserimento nel mondo del lavoro.

Al fine di consentire l’effettiva fruizione di questi diritti, la Regione sostiene i processi di crescita culturale e professionale delle persone, il diritto allo studio e all’apprendimento per tutta la vita, mediante la predisposizione di adeguate opportunità formative, articolate nell’intero territorio regionale, con particolare attenzione alle aree deboli ed alla montagna. Promuove, altresì, le pari opportunità delle persone nell’inserimento lavorativo, l’adeguamento delle competenze professionali dei lavoratori, il principio di integrazione e inclusione sociale.

Particolare attenzione è rivolta alle persone disabili, in stato di svantaggio individuale e sociale ed agli stranieri immigrati. A favore di questi ultimi, in particolare, deve essere studiato l’adeguamento dell’offerta formativa nelle modalità organizzative, nelle metodologie e nei contenuti, anche attraverso attività di mediazione culturale.

Il sistema formativo regionale integrato

Il sistema formativo regionale è costituito dall’insieme delle azioni e delle relazioni che i soggetti operanti nei campi dell’istruzione e della formazione, dell’orientamento e della transizione al lavoro, instaurano tra loro per arricchire e qualificare l’offerta formativa e consentire che le competenze acquisite in un settore o ambito possano essere trasferite in altri settori o ambiti.

Si tratta di un sistema che valorizza una molteplicità di opportunità per costruire ed arricchire il patrimonio di competenze personali, acquisibili lungo tutta la vita, nel campo dell’istruzione, scolastica ed universitaria, della formazione professionale, del lavoro e dell’educazione/formazione non formale. Esso consente di realizzare la più ampia flessibilità degli interventi, favorendo l’aggregazione di itinerari didattici che perseguano l’equivalenza delle opportunità e delle potenzialità formative.

Il sistema formativo integrato non è semplice somma dei singoli componenti (interazione), né la sede di opportunità parallele che inseguono il medesimo obiettivo, il che inevitabilmente provocherebbe gerarchizzazione e potenziale dispersione; è piuttosto il valore aggiunto di un’offerta che deriva dagli effetti della complementarietà delle componenti.

 

Principi fondamentali del sistema formativo integrato

Spendibilità dei titoli e delle qualifiche professionali

La Regione persegue la spendibilità nazionale dei titoli e delle qualifiche professionali, attraverso la partecipazione con le altre Regioni alla individuazione di equivalenze tra i diversi percorsi formativi ed alla definizione di certificazioni valide sull’intero territorio nazionale. Essa opera altresì per favorire la libera circolazione delle certificazioni in ambito europeo, impegnandosi ad adottare gli indicatori a tal fine stabiliti dall’Unione europea.

Riconoscimento e certificazione delle competenze

Norme che attengono al sistema formativo integrato nel suo complesso

 

La programmazione regionale e territoriale dell’offerta formativa

In applicazione del nuovo titolo V della Costituzione, le funzioni della Regione, delle Province e dei Comuni, sono definite sulla base dei principi di sussidiarietà , differenziazione ed adeguatezza. In tale quadro si ritiene necessario riservare a livello regionale le funzioni amministrative il cui esercizio unitario garantisce che le prestazioni fondamentali previste dal pdl siano fruite in condizioni di efficacia e di qualità uniformi ed elevate su tutto il territorio regionale.

Spetta pertanto alla Regione la definizione delle linee di programmazione e degli indirizzi per il sistema formativo integrato, con individuazione degli obiettivi, delle priorità, delle linee di intervento e del quadro delle risorse finanziarie, nonché degli atti generali di programmazione relativi all’utilizzo di fondi comunitari nelle materie trattate dal pdl.

Sono inoltre di competenza regionale:

Le Province ed i Comuni, singoli o associati, nel rispetto delle linee di programmazione e degli indirizzi regionali, nonché delle compatibilità finanziarie ivi individuate, esercitano le funzioni di programmazione territoriale dell’offerta di istruzione e di formazione professionale e di organizzazione della rete scolastica.

Tali funzioni sono esercitate dalle Province e dai Comuni, d’intesa con le l’amministrazione scolastica, previa ricognizione delle esigenze e delle risorse disponibili da parte delle istituzioni scolastiche, degli enti di formazione professionale, delle Università, delle parti ed organizzazioni sociali.

Le Province ed i Comuni, partendo dai fabbisogni formativi del territorio, nella consapevolezza che un alto livello di conoscenza e competenza diffuse sono leva strategica per lo sviluppo economico e sociale, predispongono piani di organizzazione del sistema integrato dell’istruzione e della formazione, comprensivi dei servizi di supporto per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio, di iniziative di educazione degli adulti, di interventi di orientamento scolastico e professionale di informazione ai cittadini. I piani dovranno prevedere azioni tese a rendere effettivo per tutti il diritto di accesso all’istruzione e le pari opportunità formative, azioni tese a promuovere e sostenere la continuità verticale ed orizzontale tra diversi ordini e gradi di scuola, tra le scuole e la formazione professionale; interventi di prevenzione alla dispersione ed all’abbandono scolastico, azioni educative mirate.

I piani di organizzazione della rete scolastica, predisposti dalle Province e dai Comuni, ciascuno per le proprie competenze (rispettivamente per la scuola secondaria superiore e per la scuola di base) devono garantire che la collocazione e l’articolazione delle istituzioni scolastiche offrano pari opportunità di fruizione dell’offerta formativa integrata nell’intero territorio regionale, nonché l’utilizzo e la gestione ottimale degli edifici, delle attrezzature scolastiche e dei servizi per l’accesso.

Definita la relazione tra indirizzi regionali e programmazione locale, definite le competenze di Comuni e Province, il pdl deve normare le modalità fondamentali attraverso cui tali competenze si svolgono.

Si individua la Conferenza provinciale dei servizi, convocata dalla Provincia, dotata di poteri decisori, alla quale si applicano le disposizione di cui alla L. 241/90, come sede di coordinamento e messa a punto della programmazione territoriale elaborata dagli Enti locali. Devono essere definiti i soggetti che compongono la Conferenza, deve essere previsto un regolamento che disciplini gli aspetti organizzativi, eventuale voto "ponderato", il rapporto tra determinazioni della Conferenza e gli indirizzi regionali.

La Conferenza è la sede della programmazione dell’offerta formativa territoriale; la rete scolastica può essere organizzata anche attraverso atti delle singole istituzioni competenti, pur in un quadro di coordinamento provinciale.

La definizione degli ambiti territoriali è individuata nel quadro degli indirizzi regionali e definita nell’ambito della programmazione provinciale, in modo concertato con l’amministrazione scolastica; tali ambiti sono caratterizzati dalla stabile interazione di fattori sociali, culturali ed economici e dalla disponibilità di una rete di servizi atta a garantire la piena fruibilità del sistema da parte degli utenti.

La qualificazione delle risorse umane del sistema formativo integrato

Il sistema formativo integrato rappresenta un valore aggiunto per l’offerta formativa regionale anche e soprattutto se riesce ad attuare strategie di valorizzazione delle risorse umane che vi operano. E’ per questo che la Regione e gli Enti locali, nel rispetto delle competenze normative generali dello Stato in materia di formazione in ingresso per i docenti del sistema nazionale di istruzione e dei relativi titoli abilitativi, intendono sostenere attività di qualificazione del personale in servizio. Nell’ambito delle proprie competenze in materia di formazione professionale, essi sostengono altresì attività di qualificazione in servizio del personale della formazione professionale e promuovono iniziative di incontro e scambio culturale con il personale docente del sistema nazionale di istruzione, nonché di progettazione comune di percorsi formativi integrati.

La Regione e gli Enti locali valorizzano le funzioni di tutoraggio, accompagnamento e mediazione interculturale, svolte da personale docente dell’istruzione, anche nell’ambito dell’organico funzionale, da formatori nella formazione professionale e da altre figure professionali specializzate, anche garantendo una loro adeguata formazione.

Per il raggiungimento delle finalità indicate, la Regione istituisce assegni di studio annuali da destinare al personale della formazione professionale ed al personale della scuola, che intenda avvalersi del periodo di aspettativa di cui all’art. 26, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Il numero degli assegni, le condizioni, le modalità per la loro erogazione, sono definiti dalla Giunta regionale, nel rispetto degli indizi approvati dal Consiglio.

Le risorse economiche

Mediante l’approvazione di un apposito disegno di legge regionale alle Camere, viene avanzata al Governo la richiesta di istituire il fondo regionale per il sistema formativo integrato, da attribuire alla direzione scolastica regionale ed alla Regione, in relazione alle rispettive competenze.

Al fine di valorizzare l’autonomia del sistema integrato e dei soggetti che lo compongono, si propone che tale fondo non sia attribuito sulla base del numero dei docenti ed altro personale, più le spese generali, come avviene ora, ma in relazione alla popolazione scolastica, dai tre anni ponderata sulla base delle differenti fasce di età ed in relazione a parametri legati alle caratteristiche dell’utenza e alle sue necessità di integrazione, ai giovani in obbligo formativo nell’istruzione, nella formazione professionale e nell’apprendistato, con la ponderazione di cui sopra. Accanto alla popolazione scolastica dovranno essere valutate alcune caratteristiche fondamentali dei territorio e del sistema formativo regionale di riferimento.

Questa modalità di attribuzione delle risorse valorizza le capacità organizzative e gestionali del sistema e delle singole scuole, rendendo concreto da un punto di vista gestionale il principio dell’autonomia. Tutto ciò nell’ambito di curricula stabiliti nazionalmente, Tenuto conto che lo Stato non ha più potere regolamentare in materia di organizzazione scolastica alla luce della competenza concorrente, l’introduzione di questa norma presenta aspetti di sicuro interesse.

Le modalità di attuazione degli interventi

Ad eccezione del sistema scolastico, che ha una propria modalità di finanziamento, per l’offerta di formazione professionale e per l’offerta integrata la Regione e le Province provvedono alla scelta dei soggetti e delle attività da finanziare nel rispetto dei principi di parità di trattamento, di trasparenza, di proporzionalità, di mutuo riconoscimento.

La Regione sostiene sia l’offerta organizzata di servizi, sia la domanda individuale delle persone, utilizzando di norma avvisi di diritto pubblico per la selezione di progetti, avvisi di diritto pubblico per la selezione di soggetti, appalti pubblici di servizio.

La Regione favorisce l’accesso individuale ad attività formative concedendo finanziamenti alle persone, con priorità per la formazione superiore e per la formazione permanente. A tale fine la Regione approva appositi elenchi (cataloghi) contenenti le offerte formative validate, verso le quali va indirizzata la scelta delle persone, sostenuta dai contributi regionali.

Tutte le attività, finanziate secondo le modalità indicate, sono oggetto, da parte dell'ente di programmazione competente, di valutazione ex ante, controllo, monitoraggio e valutazione ex post.

Il sistema informativo

Fra le funzioni caratterizzanti il sistema formativo integrato, particolare rilevanza assume l’istituzione, nell’ambito del sistema informativo regionale, di settori specifici ed interconnessi, dedicati all’istruzione, alla formazione professionale ed al lavoro. Tali settori, ciascuno nel proprio ambito, sono finalizzati alla realizzazione delle attività di gestione, con riferimento all’utenza ed alla frequenza, al monitoraggio e controllo delle attività. I dati così acquisiti rappresentano un supporto fondamentale in ordine alla programmazione, alla comunicazione e promozione delle attività.

I rapporti interistituzionali, gli accordi e la concertazione sociale

Nonostante siano state avanzate nel percorso di consultazione valutazioni diversificate sulle modalità della collaborazione interistituzionale e sulla concertazione sociale, si propone ancora l’articolazione nei tre organismi presenti nella precedente traccia, Conferenza permanente per il sistema formativo integrato, Comitato di coordinamento interistituzionale, Commissione Regionale Tripartita; al riguardo va osservato che si dovranno maggiormente valorizzare i momenti di interconnessione tra le diversi sedi.

Alternativa da valutare, anche seguendo il riferimento di alcuni comitati di indirizzo nazionale, sarebbe individuare una sede comune tra Regione, Autonomie locali, Amministrazione ed autonomie scolastiche, enti di formazioni e parti sociali, che abbia competenza sugli indirizzi fondamentali della programmazione e sulla integrazione. Tale sede comune dovrebbe articolarsi in una serie di "conferenze" che affrontino con diversità di soggetti e di argomenti varie tematiche. E’ un’ipotesi suscettibile di aspetti interessanti e da sottoporre ad approfondimenti.

Istruzione

Successivamente alla definizione del sistema formativo regionale integrato ed alle norme fondamentali che lo regolano, il pdl sviluppa la normativa riferita alle diverse componenti del sistema, iniziando dall’istruzione.

I soggetti a cui si applica tale normativa sono le istituzioni scolastiche che compongono il sistema nazionale d’istruzione.

La scuola dell’infanzia

E’ parte del sistema nazionale di istruzione, a norma della legge 30/2000, art. 1, comma 2, nonché della legge 62/2000, art. 1, commi 1 e 2.

La Regione e gli Enti locali perseguono la progressiva generalizzazione della scuola dell’infanzia per tutti i bambini e le bambine in età fra i 3 ed i 6 anni, anche tramite mezzi propri, aggiuntivi a quelli statali, finalizzati all’estensione dell’offerta scolastica ed alla sua fruizione.

La scuola dell’infanzia concorre, per mezzo di un progetto educativo condiviso con le famiglie, all’educazione e allo sviluppo integrale del bambino, nel rispetto delle identità individuali, culturali e religiose.

La continuità educativa orizzontale tra le scuole dell’infanzia e verticale con i servizi educativi per la prima infanzia e con la scuola di base garantisce il diritto dei bambini e delle bambine a percorsi che rispettino le fasi del loro sviluppo, specialmente nel momento dell’ingresso nella scuola dell’infanzia e dell’ingresso nella scuola di base. La Regione e gli Enti locali perseguono la continuità educativa anche tramite progetti realizzati dai soggetti gestori per raggiungere standard organizzativi adeguati. A tal fine, qualora la normativa nazionale preveda l’anticipazione dell’età di accesso alla scuola dell’infanzia, sarà definita un’offerta specifica, quale percorso di transizione fra il nido e la materna.

La valorizzazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche

La Regione riconosce l’autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi del comma terzo dell’art. 117 della Costituzione e la valorizza quale garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale. Conseguentemente Regione ed Enti locali supportano l’azione delle istituzioni scolastiche volta ad attuare, attraverso l’elaborazione di un piano dell’offerta formativa che realizzi la piena autonomia didattica ed organizzativa, percorsi formativi mirati allo sviluppo della persona ed al successo formativo, adeguati alla domanda delle famiglie ed alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti; al consolidamento del collegamento con le realtà territoriali; al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza del processo di apprendimento ed insegnamento.

A sostegno dell’autonomia scolastica, il pdl specifica l’impegno della Regione a trasferire alle istituzioni scolastiche ogni competenza propria in materia curriculare e didattica, con specifico riferimento a normativa nazionale che attribuisca alle Regioni la competenza a definire una quota dei piani di studio.

Per valorizzare l’autonomia e la qualificazione del sistema dell’istruzione la Regione sostiene:

La Regione inoltre, sulla base delle azioni e delle sperimentazioni svolte negli ambiti citati e della relativa valutazione di esito, elabora progetti concernenti innovazioni di carattere ordinamentale, da proporre allo Stato ai sensi dell’art. 11 del DPR 8 marzo 1999, n. 275 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche" per l’attribuzione di forme di autonomia più estese.

 

I centri di servizi e di consulenza

Quale strumento fondamentale per lo sviluppo dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, la Regione promuove l’istituzione di Centri di servizi e consulenza (CSC).

I CSC sono costituiti attraverso l’integrazione, realizzandone l’ottimizzazione, delle risorse professionali, culturali e strumentali, messe a disposizione dall’amministrazione scolastica e dalle scuole, dagli Enti locali e dalla Regione, nonché da soggetti del Terzo settore, per dare supporto alle autonomie, per sostenere le innovazioni didattiche, per diffondere le migliori esperienze, per contribuire alla formazione del personale. Le funzioni di CSC possono essere svolte anche da reti o consorzi fra scuole.

I CSC, che possono avere natura plurisettoriale o specialistica, offrono i propri servizi su richiesta delle istituzioni scolastiche, oltre che della Regione e degli Enti locali. Essi operano nello specifico ambito territoriale individuato in base alla programmazione territoriale o per l’intero territorio regionale, a seconda della complessità e della specificità delle funzioni attribuite.

L’istruzione in ambiente extra-scolastico.

La Regione e gli Enti locali valorizzano le iniziative delle istituzioni scolastiche e dei soggetti del Terzo settore per la realizzazione di progetti formativi in ospedale, in carcere e nelle comunità per tossicodipendenti, con particolare riferimento a progetti di continuità scolastica ed educativa fra scuola ed ospedale, di recupero formativo per adulti in carcere o nelle comunità per tossicodipendenti, di reinserimento in formazione di adolescenti con problemi di disagio sociale, mentale o collegato con dipendenze.

L’istruzione e la formazione professionale per l’adempimento dell’obbligo formativo

 

La Regione non si pone l’obiettivo di ottenere la gestione di parte del sistema di istruzione (in concreto il trasferimento alla Regione degli attuali Istituti professionali di Stato), quanto piuttosto quello di svolgere un ruolo di governo dell’intero sistema formativo, in modo concertato con gli Enti locali, con il dirigente scolastico regionale e le autonomie scolastiche.

Pur non rivendicando la gestione degli IPS, la Regione intende sviluppare appieno la propria competenza costituzionale per dare vita ad un sistema formativo integrato per l’adempimento dell’obbligo formativo finalizzato ad elevare il livello di cultura generale di tutti i giovani del territorio ed a aprire loro le più ampie possibilità di passaggio da un sistema all’altro.

Le caratteristiche fondamentali del sistema che la Regione intende realizzare sono:

La progettazione di tale anno, a forte valenza orientativa, deve garantire la prevalenza delle discipline fondamentali dell’istruzione, completate da attività specifiche della formazione professionale. Al termine del primo anno, assolto l’obbligo scolastico, lo studente adempie all’obbligo formativo fino ai 18 anni iscrivendosi all’istruzione professionale o passando alla formazione professionale.

In ogni caso, al fine di generalizzare progressivamente l’offerta integrata di istruzione e formazione fino ai 16 anni attraverso la costruzione di un percorso biennale, il secondo anno va progettato prevedendo un aumento di contenuti professionalizzanti e garantendo comunque l’insegnamento di discipline fondamentali dell’istruzione, per perseguire gli obiettivi suddetti, ovvero per elevare la qualità del percorso formativo e per garantire attraverso il riconoscimento dei crediti la possibilità di rientrare nell’istruzione.

La realizzazione di tale biennio integrato deve essere avviata attraverso sperimentazioni di sistema, definite nel quadro di accordi interistituzionali fra Regione e Ministero, che rappresentano la base per successive convenzioni da stipularsi fra istituzioni scolastiche ed enti di formazione professionale.

Dai 16 anni, dopo il biennio, l’obbligo formativo può essere svolto anche attraverso la modalità dell’apprendistato.

Qualora il ragazzo non si rivolga all’apprendistato, deve poter disporre di un percorso che mantenga le caratteristiche dell’integrazione fra istruzione e formazione professionale per rispettare le finalità di cui sopra. In tale caso, il terzo anno del percorso integrato, che può essere svolto nella formazione professionale, oltre allo sviluppo dei contenuti professionalizzanti deve mantenere insegnamenti di cultura generale, in modo da garantire il riconoscimento dei crediti formativi per il rientro nell’istruzione. Al termine del terzo anno, è comunque previsto il conseguimento di qualifica professionale di primo grado.

Analogo percorso viene delineato per il quarto anno, al termine del quale si consegue una qualifica professionale di secondo grado.

La cooprogettazione del percorso integrato, sia del biennio che del terzo e del quarto anno, rappresenta la base per il reciproco riconoscimento dei crediti formativi, condizione indispensabile per consentire, dopo l’acquisizione della qualifica di secondo grado, quindi a 18 anni, a chi desidera proseguire verso l’università di riprendere gli studi al quinto anno dell’istruzione e sostenere l’esame di Stato.

Da un percorso così strutturato nella formazione professionale, oltre che da quello scolastico, si ha l’accesso agli IFTS, che rappresentano l’offerta formativa integrata a livello superiore.

Formazione professionale

La formazione professionale è il servizio pubblico che predispone ed attua sul territorio regionale un’offerta diversificata di opportunità formative professionalizzanti, al fine di rendere effettivo il diritto al lavoro. La programmazione dell’offerta di formazione professionale è ispirata ai criteri dell’occupabilità, intesa come concreta possibilità di inserimento lavorativo in esito alla formazione; della adattabilità, intesa come capacità delle imprese e dei lavoratori di adeguarsi a nuovi processi produttivi o a nuove attività lavorative; della imprenditorialità, intesa come capacità di attivazione e gestione autonoma di iniziative imprenditoriali.

La Regione, in collaborazione con le organizzazioni dei lavoratori e delle imprese, sostiene la formazione quale elemento determinante dello sviluppo socio economico e dell’innovazione nel territorio.

La Regione finanzia con risorse proprie, nazionali ed europee, le attività di formazione previste dalla programmazione regionale rispondenti ai fabbisogni professionali rilevati ed alle esigenze dell’innovazione. La ricognizione dei fabbisogni, a livello regionale, può essere affidata anche ed enti bilaterali che operano in raccordo con le parti sociali.

Ferme le competenze regionali e degli Enti locali in materia di programmazione, l’attuazione delle attività della formazione professionale è attribuita alle Province.

La Giunta regionale, nel rispetto delle linee di programmazione approvate dal Consiglio, determina l’elenco delle qualifiche professionali e disciplina i profili formativi e gli standard di competenze delle diverse figure professionali; le articolazioni, gli standard formativi e organizzativi, nonché le certificazioni per le diverse tipologie della formazione professionale; i criteri, le modalità e le procedure per il riconoscimento, la certificazione e la registrazione delle competenze e per l’inserimento delle certificazioni in un apposito repertorio; i criteri e le modalità per la formazione delle commissioni di esame per il conseguimento dei titoli, delle qualifiche e delle certificazioni delle competenze.

La Regione orienta la propria disciplina verso la promozione di figure professionali innovative a sostegno dei processi di sviluppo, in particolare, dei settori produttivi, sociali, culturali e sportivi; la qualificazione di figure professionali esistenti in settori particolarmente interessati da processi di innovazione; l’accorpamento e la razionalizzazione di figure professionali esistenti ed il relativo costante aggiornamento.

Accreditamento dei soggetti erogatori del servizio di formazione professionale

I soggetti pubblici e privati erogatori di servizi di formazione professionale, aventi o meno scopo di lucro, devono essere accreditati dalla Regione al fine di beneficiare di finanziamenti pubblici.

L’accreditamento regionale costituisce il riconoscimento di requisiti qualitativi essenziali di competenze, di risorse strumentali, di processo e di risultati, indispensabili per realizzare attività formative nel territorio regionale.

La Giunta regionale, nel rispetto dei livelli essenziali nazionali, definisce criteri e requisiti per l'accreditamento dei soggetti che erogano formazione. Detti soggetti devono avere quale finalità prevalente la formazione professionale.

L’amministrazione regionale cura l’elenco delle strutture accreditate e ne garantisce l’adeguata pubblicizzazione.

Sono attribuite ai Comuni, che le esercitano in forma singola o associata, le funzioni di gestione già ad essi delegate ai sensi dell’art. 2 della Legge regionale 7 novembre 1995, n. 54. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale e previa intesa con i Comuni interessati, si provvede al trasferimento delle risorse finanziarie e strumentali relative alle suddette funzioni, fatto salvo quanto previsto dalla Legge regionale 22 febbraio 2001, n. 5.

La Regione, le Province e i Comuni, per l’esercizio delle proprie competenze in materia di formazione professionale possono stipulare convenzioni con gli enti accreditati per la realizzazione di progetti specifici che prevedano anche l’utilizzo temporaneo di personale dipendente dai medesimi enti.

 

Qualificazione del sistema di formazione

Per l’ulteriore qualificazione del sistema di formazione, la Regione, nell’ambito della propria programmazione, finanzia interventi di riorganizzazione e sviluppo dei soggetti accreditati finalizzati al miglioramento didattico, gestionale e tecnologico;di formazione e aggiornamento per lo sviluppo delle professionalità degli operatori; di innovazione didattica e metodologica; di miglioramento delle strutture edilizie, anche mediante l’abbattimento delle barriere architettoniche e la manutenzione straordinaria di locali destinati alle attività formative.

Scuole regionali specializzate

La Regione può istituire scuole specializzate per specifici ambiti, strategici per l’economia o per la tutela del territorio, ovvero per la elevata innovazione che caratterizza determinati profili professionali, al fine di garantire alti livelli di qualificazione, la ricerca e lo sviluppo di contenuti formativi, innovative metodologie didattiche e rendere disponibili strumentazioni specializzate.

Dette scuole costituiscono poli specializzati, che si integrano con l’offerta formativa del territorio, e sono gestite dagli enti accreditati, anche in rete fra di loro.

La Regione finanzia le attività delle scuole sulla base di una programmazione poliennale, proposta dal soggetto gestore, convenzionato con la Regione.

La formazione nella pubblica amministrazione

La Regione assume la formazione nella pubblica amministrazione quale fattore determinante per renderla adeguata alle esigenze economiche e sociali del territorio regionale e per la crescita della qualità dei servizi.

A tal fine, gli indirizzi regionali per la programmazione, intesi a promuovere il raccordo con le autonomie locali e le loro associazioni, nonché con gli altri soggetti della pubblica amministrazione, privilegiano interventi volti a supportare i processi di riforma in atto, quali il decentramento, la riorganizzazione delle funzioni, la semplificazione amministrativa e la flessibilità gestionale, la comunicazione ed il rapporto con i cittadini; l’esercizio delle funzioni degli Enti locali in maniera associata.

Al fine di ottimizzare gli interventi formativi la Regione promuove, d’intesa con le amministrazioni interessate, azioni di sistema volte a individuare standards formativi e metodologie di monitoraggio e valutazione comuni.

Le tipologie degli interventi formativi

Si delineano, similmente alla traccia precedente, le caratteristiche fondamentali delle varie tipologie formative: formazione iniziale, rivolta ai giovani per l’assolvimento dell’obbligo formativo; formazione superiore, rivolta a coloro che hanno già assolto o adempiuto all’obbligo formativo e volta a fornire o arricchire competenze di natura professionalizzante; formazione continua, rivolta ai lavoratori per l’adeguamento delle competenze richieste dai processi di innovazione dell’impresa e per favorire l’adattabilità del lavoratore; formazione permanente, rivolta alle persone per lo sviluppo delle proprie conoscenze culturali, sociali e professionali.

La certificazione delle qualifiche o delle competenze acquisite avviene a seguito del superamento di prove finali svolte di fronte a commissioni esaminatrici la cui composizione è definita dalla Giunta regionale, nel rispetto degli standard qualitativi omogenei a livello nazionale

 

Educazione degli adulti, orientamento, tirocini, contratti di lavoro a contenuto formativo, non sono oggetto, in questa fase, di proposte alternative o di particolare approfondimento rispetto ai contenuti della prima traccia.