Ai Sindaci e agli Assessori all'istruzione dei Comuni dell'Emilia Romagna.
p.c. all'Assessore alle politiche sociali della Regione Emilia Romagna
p.c. all'Assessore all'istruzione della Regione Emilia Romagna

OGGETTO: applicazione della L. E.R. n.26/2001, divieto costituzionale di finanziamento alle scuole materne private.

Ci giungono notizie di deliberazioni da parte di alcuni Comuni, che rinnovano le convenzioni con le scuole materne private, prevedendo finanziamenti pubblici a favore di tali strutture.
Tali interventi sono illegittimi.
L'approvazione della Legge n. 26 da parte del Consiglio regionale innova profondamente la normativa riguardante le scuole materne private sotto diversi aspetti.
Tale legge è stata approvata dal Consiglio regionale con l'esplicito obiettivo (vedi relazione di accompagnamento) di accogliere gli obiettivi del referendum abrogativo della Legge E.R. n. 10/99, fissato per il 18 novembre 2001: "Volete voi abrogare le parti della legge che introducono sia il coordinamento e l'integrazione fra le offerte educative statali e non statali, sia il finanziamento delle scuole non statali diretto ed indiretto ?".
Nella nuova legge pertanto:
· non si fa più alcun riferimento al sistema integrato delle scuole dell'infanzia e al sistema delle convenzioni fra Enti locali ed Enti privati;
· non compare più nel testo (vedi art.2,2,f della Legge n. 10/99) il " sostegno alle scuole dell'infanzia, convenzionate con i Comuni, gestite da enti, associazioni, fondazioni, cooperative, senza fini di lucro";
· sono abrogate di conseguenza le norme di cui all'art. 10, 4, c e f e 10, 5, 10,6 cioè le disposizioni riguardanti l'erogazione dei fondi alle scuole convenzionate con i Comuni ;

In sintesi la nuova legge riporta la situazione a prima della Legge del 1995.
Ogni intervento degli Enti locali dovrà pertanto essere rispettoso della norma costituzionale in materia (art. 33, c.3), che prevede l'assenza di oneri per lo Stato ( e ovviamente per gli altri Enti pubblici) a favore delle scuole private.
E' importante mettere in evidenza che tale divieto è chiaramente espresso in campo scolastico, nel quale la Costituzione esclude ogni intervento sussidiario: "La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi". (art 33, c. 2).

La Legge nazionale n. 62/2000 non interviene al riguardo, prevedendo, ai sensi dell'art. 33. c.4, il solo riconoscimento giuridico della parità alle Istituzioni scolastiche non statali, che adempiano a determinati requisiti, nel senso di "assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali".
Il riconoscimento a tali scuole di far parte del "sistema scolastico nazionale" non produce alcun mutamento di finalità di dette scuole, né cambiamenti nell'obbligo per la Repubblica (di cui fanno parte, ai sensi del nuovo articolo 114 della Costituzione, i Comuni) di adempiere al compito fondamentale di garantire a tutti i cittadini l'accesso (vedi art. 34, comma 1) alla scuola pubblica statale per ogni ordine e grado.
L'unica disposizione innovativa della Legge 62 riguarda l'istituzione di un piano straordinario di finanziamento alle Regioni per il diritto allo studio, tramite l'erogazione di borse di studio.
Nessun altro intervento legislativo è intervenuto a modificare il carattere delle scuole private e ha previsto finanziamenti diretti a tali strutture.


Il riferimento del comma 13 della Legge 62 al sistema prescolastico integrato non ha alcun valore giuridico. E' una misura tesa ad aumentare le dotazioni di alcuni capitoli della Legge finanziaria dello Stato. Si fa rilevare che tali capitoli di spesa ministeriale derivano da disposizioni legislative antecedenti all'istituzione della scuola materna statale, che riconoscono a tali strutture contributi statali in considerazione della loro funzione sociale (tali scuole ricevono fondi solo se forniscono almeno una gratuità alle famiglie coinvolte).

Vi informiamo inoltre che l'iter del contenzioso davanti alla Corte Costituzionale sulla legittimità della L.E.R. 52/95 non è ancora concluso.
Con la sentenza del luglio 2001 la Corte ha rinviato nuovamente gli atti al T.A.R, che dovrà decidere se intervenire direttamente sulla legittimità delle disposizioni regionali del 1995 a favore delle scuole materne private o sollevare nuovamente la questione della legittimità costituzionale della legge.

Riteniamo importante informare tutte le amministrazioni comunali della regione che le associazioni afferenti al nostro coordinamento sono impegnate ad impugnare ogni delibera comunale che tenda a forzare il dettato costituzionale, utilizzando fondi pubblici a favore di strutture scolastiche private.
Il Coordinamento è da sempre convinto della funzione scolastica della scuola dell'infanzia e della necessità che la funzione di supplenza dei Comuni, tramite proprie strutture, necessiti di un riconoscimento giuridico e finanziario specifico, senza confondere il ruolo di una Istituzione scolastica gestita da Enti pubblici con quello delle strutture private.

I cittadini della nostra Repubblica hanno diritto costituzionale all'offerta di scuola pubblica statale (o comunque gestita da Enti pubblici) in tutto il territorio nazionale.
Ogni lesione di tale diritto è pertanto sanzionabile sia sul piano costituzionale che su quello finanziario.

Disponibili ad ogni ulteriore approfondimento del tema porgiamo distinti saluti.

p. il Coordinamento regionale dei Comitati Scuola e Costituzione Bruno Moretto

Bologna 28 maggio 2002