Confronto leggi regionali sul diritto allo studio e legge nazionale

Regioni/stato

Finalità assegni o buoni scuola

Spese rimborsabili 2)

Rimborso massimo 3) 4)

Reddito massimo 3 componenti il nucleo

Beneficiari

Finanziamento diretto scuole materne

Emilia Romagna

l. n. 10, 25/5/99

Libertà di scelta educativa

Tutte, comprese le rette, cioè l’iscrizione

50%, 90% per studenti a rischio

52 milioni netti

Studenti scuole pubbliche e private

5,2 miliardi

solo private

Lombardia

l. n,1, 5/1/2000

Libertà di scelta educativa

Tasse, rette, iscrizione, funzionamento, sostegno disabili

25%

180 milioni lordi

Studenti scuole pubbliche e private

20 miliardi

solo private

Friuli

L. n. 9, 2/5/2000

Parità di accesso

Tutte, anche investimenti in attrezzature

50%

Non si precisa

Studenti scuole pubbliche e private

si

Veneto

L. n. 1, 25/1/2001

Parità scolastica, libertà di accesso e frequenza

Iscrizione, libri, sussidi, frequenza, sostegno disabili

Non si precisa

Non si precisa

Studenti scuole pubbliche e private

si

Piemonte

In discussione

Libertà di educazione, libertà di scelta

Tutte

50%-100%, inversamente proporzionali al reddito

140 lordi

Studenti scuole pubbliche e private

Si, anche comunali

Stato 1)

L. 62, 10/3/2000

Diritto allo studio e all’istruzione

Frequenza, mensa, trasporto, libri, sussidi, no iscrizione

Borse di studio di pari importo (non ancora precisato)

30 milioni netti

Studenti scuole pubbliche e private

700 miliardi, anche comunali

  1. Non è ancora uscito il Decreto legislativo applicativo della legge nazionale; la bozza non prevede finanziamento delle spese delle rette.
  2. La Regione Lombardia, limitando le voci di spesa all’iscrizione, al funzionamento e ai disabili favorisce gli studenti delle scuole private, visto che tali voci di spesa sono gratuite nella scuola pubblica, così il Friuli, in parte il Veneto e il Piemonte.
  3. La bozza del decreto applicativo nazionale prevede una franchigia di L. 100.000. La Lombardia, prevedendo un rimborso del 25% delle spese, di fatto taglia fuori dai rimborsi gli studenti della scuola pubblica, che spendono per le voci rimborsabili meno di 400.000 lire. L’Emilia Romagna prevede nella delibera attuativa per l’anno 2000/2001 di riconoscere comunque una spesa forfetaria di L. 720.000 per le famiglie interessate.
  4. Le circolari applicative dell’Emilia e Lombardia prevedono un tetto per il rimborso di L.2 milioni.

 

 

Commento alla scheda confronto fra le leggi regionali e la legge nazionale

  1. La legge nazionale prevede borse di studio di uguale importo agli studenti frequentanti le scuole statali e le scuole private paritarie e degli enti locali. La logica della borsa di studio, prevista dall’art. 34 della Costituzione, è quella di erogare assegni agli studenti in condizioni disagiate e meritevoli in modo da permettere la prosecuzione degli studi. Ciò è quanto accade all’Università.
  2. Le leggi regionali introducono assegni o "buoni scuola", che rimborsano a posteriori le spese scolastiche. Pertanto ricevono contributi solo le famiglie che spendono, cioè che hanno capacità di spesa a priori. In pratica vengono favoriti gli utenti della scuola privata, che hanno alte spese iniziali di accesso (spese di iscrizione). Nella regione Emilia-Romagna lo scorso anno la media dei contributi agli alunni delle scuole private è stata di L. 1.800.000, quella degli alunni delle scuole pubbliche di L. 860.000, meno della metà.
  3. I contributi diretti da parte dello Stato, delle Regioni e dei Comuni alle scuole materne private superano i mille miliardi all’anno.
  4. Mentre le leggi regionali sono tutte molto simili, le Circolari applicative delle varie leggi diversificano gli interventi. E’ infatti evidente che la circolare applicativa dell’Emilia Romagna cerca di contenere la sperequazione riconoscendo comunque parte delle spese a tutti gli studenti, mentre quella della Lombardia fa una operazione opposta, allo scopo di rimborsare le spese della scuola privata del maggior numero di famiglie, mentre ritiene che gli studenti della scuola pubblica non spendano abbastanza da dover intervenire a sostegno.

In sintesi il problema di fondo è quello della gratuità della scuola, che la Costituzione riconosce per almeno 8 anni e che è messo in discussione da una politica che, ritenendo la scuola un servizio, riconosce l’obbligo di contribuzione per l’utente e la possibilità di rimborsi parziali. Si perde l’idea del diritto allo studio come diritto universale uguale per tutti per andare verso un sistema in cui le condizioni di accesso e frequenza scolastica saranno diversificate da regione a regione e da comune a comune (vedi buoni scuola del comune di Bologna, che si aggiungono a quelli regionali e nazionali.

Le scuole, che fino a pochi anni fa erano le protagoniste, sono sempre più tagliate fuori dal controllo degli interventi per il diritto allo studio. Le domande per il rimborso vengono rivolte direttamente alle Regioni agli Enti locali, che le gestiscono come qualsiasi altro tipo di intervento sui servizi. Ciò in contrasto con il dettato costituzionale, che riconosce alla scuola statale una funzione istituzionale tale da non prevedere alcun tipo di sussidiarietà né verticale, né orizzontale: "L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali di ogni ordine e grado. Enti e privati hanno diritto ad istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato." Art. 33 della Costituzione, commi 1,2,3.