La Corte Costituzionale : il crocefisso nelle scuole non è previsto
della Legge.
Le norme regolamentari di 80 anni fa non contengono alcun obbligo per le scuole.
Non essendoci una legge specifica, lo Stato e le Scuole devono applicare il
principio supremo di laicità dello Stato.
Quindi le scuole devono rispettare tale principio e non devono affiggere simboli
religiosi.
La pronuncia, al contrario di quanto parrebbe aver imprudentemente affermato
qualche mezzo di informazione, è meramente processuale, poiché
si limita ad affermare che la Corte costituzionale non è competente a
giudicare della legittimità delle norme censurate (in quanto contenute,
in realtà, in fonti regolamentari e non in fonti legislative).
La Corte Costituzionale afferma che le norme impugnate ''si limitano a disporre
l'obbligo a carico dei Comuni di fornire gli arredi scolastici, rispettivamente
per le scuole elementari e per quelle medie'', ma allo stesso tempo circoscrivono
''il loro oggetto e il loro contenuto solo all'onere della spesa per gli arredi''.
Insomma, dell'obbligo di esposizione del crocifisso nelle norme regolamentari
impugnate non si parla affatto.
Infatti la tabella allegata al regio decreto del 1928 ''contiene soltanto elenchi
di arredi previsti per le varie classi, elenchi peraltro in parte non attuali
e superati, come ha riconosciuto la stessa amministrazione''.
L’art. 118 del r.d. n. 965 del 1924 “si riferisce bensì alla
presenza nelle aule del Crocifisso e del ritratto del Re, ma non si occupa dell’arredamento
delle aule, e dunque non può trovare fondamento legislativo”.
Infine - conclude la Corte - non ha alcun valore il fatto che l'art. 676 del
testo unico preveda che rimangono in vita tutte le norme non espressamente abrogate
dallo stesso testo unico, perche' ''l'eventuale salvezza'' di norme ''non incluse
nel testo unico e non incompatibili con esso, puo' concernere solo disposizioni
legislative e non disposizioni regolamentari''
Il segnalato problema di legittimità riguarda il fondamento legislativo
delle norme regolamentari (che l’ordinanza della Corte non ha indicato);
Il problema amministrativo dovrà ovviamente trovare soluzione nel giudizio
principale, da parte del Tribunale Amministrativo Regionale remittente.
Il comitato direttivo dell’associazione
Roma 15 dicembre 2004