SENTENZA N. 290
ANNO 1992
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Dott. Aldo CORASANITI
Giudici
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, numero 2, della legge 25 marzo 1985, n. 121 (Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con Protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede), e del punto 5, lett. b), numero 2, del relativo Protocollo addizionale, promosso con ordinanza emessa il 13 maggio 1991 dal Pretore di Trani, sezione distaccata di Canosa di Puglia, sul ricorso ex art. 700 del codice di procedura civile, proposto da Stillavato Carmine ed altri, in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà nei confronti dei figli minori, contro la Scuola elementare "Pietrocola" del Circolo didattico di Minervino Murge ed altro, iscritta al n. 502 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno 1991.
Visto l'atto di costituzione di Stillavato Carmine ed altri, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 1992 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;
uditi gli avvocati Carlo Mezzanotte e Corrado Mauceri per Stillavato Carmine ed altri, e l'Avvocato dello Stato Antonio Palatiello per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. -- Con ordinanza emessa il 13 maggio 1991 sul ricorso proposto da Stillavato Carmine ed altri contro la Scuola elementare "Pietrocola" di Minervino Murge ed altro, il Pretore di Trani, sezione distaccata di Canosa di Puglia, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 19 e 34 della Costituzione, dell'art.9, numero 2, della legge 25 marzo 1985, n. 121, e del punto 5, lett.b), numero 2, del relativo Protocollo addizionale, nella parte in cui non prevedono -- almeno per la scuola elementare -- l'obbligatoria collocazione della religione cattolica all'inizio o alla fine delle lezioni.
Rilevato che nella scuola elementare la collocazione dell'insegnamento della religione in orario scolastico ordinario ridurrebbe gli spazi riservati agli insegnamenti curriculari e riconosciuto che un rilievo del genere é stato già sottoposto all'attenzione di questa Corte (che, peraltro, lo ha disatteso con sentenza n. 13 del 1991), il giudice rimettente osserva che la questione richiede un'ulteriore meditazione con riguardo alla scuola elementare, dove vigono il principio dell'uguale tempo-scuola (art. 7 della legge n. 148 del 1990) e quello dell'obbligatorietà dell'istruzione inferiore (art. 34 Cost., nonché art.1 della cit. legge n. 148 del 1990): non é possibile -- argomenta il giudice a quo -- inserire all'interno di un tempo- scuola obbligatorio uno stato di non obbligo e d'altra parte, essendo obbligatoria, per il tempo legislativamente previsto, tutta l'istruzione elementare, una istruzione facoltativa non può che essere prevista in aggiunta.
In particolare, secondo il giudice rimettente, la normativa impugnata, privando i non avvalentisi -- che decidano di allontanarsi dall'edificio scolastico -- di due ore dell'insegnamento obbligatorio (stabilito per tutti, dall'art. 7 della legge n. 148 del 1990, in 27 o più ore settimanali, fino a 30) senza peraltro fornire alternative (comunque in contrasto con lo stato di non obbligo), violerebbe l'art. 34 della Costituzione che pone, con la garanzia dell'istruzione obbligatoria uguale per tutti, un fondamentale diritto sociale dello Stato laico e democratico affermato dal nuovo accordo di modifica del 18 febbraio 1984.
Osserva poi il giudice a quo che la normativa impugnata, costringendo i minori non avvalentisi, che non vogliano trattenersi nell'istituto, ad un temporaneo allontanamento dall'edificio scolastico, violerebbe gli artt. 2, 3 e 19 della Costituzione per il danno che da tale organizzazione deriverebbe allo sviluppo della personalità dello scolaro.
Inoltre la normativa impugnata contrasterebbe con gli artt. 3 e 34 della Costituzione, in quanto i non avvalentisi che scelgano di allontanarsi dall'edificio, effettuando un orario di lezioni minore di quello previsto dall'art. 7 della legge n. 148 del 1990, sarebbero discriminati rispetto agli avvalentisi e ai non avvalentisi che svolgano attività alternative.
Infine l'inserimento -- previsto dalla normativa impugnata -- dell'insegnamento della religione cattolica nell'orario ordinario e la parificazione di detta disciplina alle altre in una scuola come quella elementare, ove l'insegnamento viene impartito unitariamente (art.5 della legge n. 148 del 1990), contraddirebbe la finalità -- propria di uno Stato laico -- di promuovere il diritto di libertà di scelta fra i valori religiosi, e quindi contrasterebbe con l'art. 19 della Costituzione, espressione della libertà di religione sostanziale.
2. -- É intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, eccependo -- anche in una memoria presentata nell'imminenza dell'udienza -- l'inammissibilità e comunque la manifesta infondatezza delle questioni, in quanto ripetitive di quelle esaminate da questa Corte e decise con le sentenze n. 203 del 1989 e n. 13 del 1991. L'Avvocatura fa osservare, in particolare, che la collocazione -- come suggerisce il giudice a quo -- dell'insegnamento religioso al principio o alla fine delle lezioni lascerebbe inalterato il totale delle ore di scuola frequentate dagli avvalentisi e dai non avvalentisi, totale che, d'altronde, l'invocato art. 34 della Costituzione certamente non indica.
3. -- Si sono costituiti, i ricorrenti, rappresentati dagli Avvocati Paolo Barile, Stefano Grassi, Carlo Mezzanotte e Corrado Mauceri, presentando, anche nell'imminenza dell'udienza, memorie difensive in cui chiedono, in tesi, che, affermato che le due ore di IRC previste dalla normativa neoconcordataria per la scuola elementare non sono comprese nel tempo-scuola minimo settimanale previsto dagli ordinamenti vigenti per la scuola elementare e che tali ore di IRC devono essere collocate all'inizio o alla fine dell'orario giornaliero delle lezioni, siano ritenute non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dall'ordinanza di rimessione; in ipotesi, che dette questioni siano ritenute fondate, con conseguente decisione di accoglimento.
Considerato in diritto
1. -- Il Pretore di Trani, sezione distaccata di Canosa di Puglia, con ordinanza del 13 maggio 1991 (R.O. n. 502 del 1991), solleva, in riferimento agli artt. 2, 3 e 19 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, numero 2, della legge 25 marzo 1985, n. 121 (Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con Protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede), e del punto 5, lett. b), numero 2, del relativo Protocollo addizionale, ove non prevedono, quantomeno per la scuola elementare, la obbligatoria collocazione dell'insegnamento della religione cattolica all'inizio od alla fine delle lezioni e consentono la collocazione in ore intercalari, così costringendo i minori non avvalentisi che non vogliano permanere nell'istituto scolastico ad un antipedagogico temporaneo allontanamento e successivo rientro e rendendo obiettivamente e praticamente difficoltosa per le famiglie degli anzidetti minori l'alternativa dell'allontanamento dall'edificio scolastico del minore, determinando in sostanza un ostacolo di fatto allo stato di non obbligo; nonché in riferimento all'art. 34 della Costituzione, perché l'inserzione di detto insegnamento nel quadro dell'orario normale delle lezioni priva i non avvalentisi che decidano di allontanarsi dall'edificio scolastico di due ore dell'insegnamento obbligatorio senza fornire loro alternative (che contrasterebbero con lo stato di non obbligo).
2. -- La questione é inammissibile.
Le censure in riferimento agli artt. 2, 3 e 19 della Costituzione sono state già esaminate da questa Corte con le sentenze n. 203 del 1988 e n.13 del 1991 e dichiarate non fondate.
Gli inconvenienti di fatto lamentati sono privi di rilievo costituzionale.
Come questa Corte ha ribadito nella sentenza n. 13 del 1991: Lo stato di non obbligo vale a separare il momento dell'interrogazione di coscienza sulla scelta di libertà di religione o dalla religione, da quello delle libere richieste individuali alla organizzazione scolastica. Non hanno quindi rapporto con la libertà religiosa modalità di impegno o disimpegno scolastico connesse all'organizzazione interna della scuola.
Quanto al parametro, di cui all'art. 34, secondo comma, della Costituzione, per la prima volta invocato nella ordinanza de qua, esso statuisce nella disposizione e nella norma obbligatorietà e gratuità della frequenza scolastica nell'istruzione inferiore, da cui non é desumibile la figura reciproca del diritto soggettivo ad una prestazione oraria determinata di dati insegnamenti. Le problematiche sollevate, attenendo alla organizzazione didattica della scuola, e versando interamente in profili amministrativi, non riguardano il giudice della costituzionalità.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art.9, numero 2, della legge 25 marzo 1985, n. 121 (Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con Protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede), e del punto 5, lett. b), numero 2, del relativo Protocollo addizionale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 19 e 34 della Costituzione, dal Pretore di Trani, sezione distaccata di Canosa di Puglia, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 04/06/92.
Aldo CORASANITI, Presidente
Francesco Paolo CASAVOLA, Redattore
Depositata in cancelleria il 22/06/92.