Comitato bolognese Scuola e Costituzione
Via Marconi 67,
40122, Bologna,
scuola.costituzione@iperbole.bologna.it
www.comune.bologna.it/iperbole/coscost
Bologna 16 Gennaio 2008
Ai Dirigenti scolastici degli
Istituti della Provincia di Bologna
Ai Consigli di Istituto e ai
Collegi dei docenti
OGGETTO: ATTIVITA’ DEI NON AVVALENTISI DELL’I.R.C.
Il nostro Comitato, fondato ufficialmente nel 1991, è sorto
per tutelare i diritti di chi non si avvale dell’I.R.C. nella scuola pubblica.
Ad esso aderiscono centinaia di genitori e cittadini, la Chiesa evangelica
metodista, la Comunità ebraica, la Chiesa cristiana avventista, la C.G.I.L. scuola,
la U.I.L. scuola, F.N.I.S.M., U.D.S..
Innanzitutto occorre far presente che le attività dei non
avvalentisi hanno pari dignità di quelle degli avvalentisi, che ogni intervento
dell’amministrazione che riguardi i non avvalentisi deve essere segnalato all’associazione
che li tutela, ai sensi della L. 241/90.
E’ inaccettabile che i problemi di chi non si avvale vengano
sottoposti al parere della Curia, che è un Ente privato che si occupa dei
problemi di chi si avvale, e non alla nostra associazione.
Negli ultimi anni si sono moltiplicate in modo preoccupante
le segnalazioni, da parte dei genitori, di episodi di discriminazione, in
particolare:
- Mancata
organizzazione delle attività previste dal modulo ministeriale e scelte
dai genitori;
- Utilizzo
del personale docente incaricato delle attività per i non avvalentisi per
supplenze in altre classi; utilizzo dell’insegnante di religione cattolica
per supplenze;
- Consegna
di moduli di scelta modificati unilateralmente dai Dirigenti scolastici;
- Tentativi
di convincere i genitori a cambiare la scelta espressa;
- Impedimento
a cambiare la scelta da un anno all’altro;
- Mancanza
di informazione ai genitori e studenti sulla possibilità di scegliere ogni
anno, entro il mese di gennaio, se avvalersi o meno;
- Collocazioni
orarie dell’IRC che impediscono di usufruire della possibilità di uscita
dalla scuola, in particolare nella scuola materna ed elementare;
- Svolgimento
di atti di culto in orario scolastico.
- Diffusione
all’interno delle scuola di materiale di “propaganda” a cura della Curia
di Bologna.
- Consegna
di pagelle contenenti la valutazione dell’insegnamento della religione
cattolica e di cosiddette attività alternative
Tale situazione ci costringe a chiarire ancora una volta la
normativa in vigore.
Al riguardo occorre fare riferimento prima di tutto al
dettato costituzionale e alle sentenze che la Corte Costituzionale ha emesso
sulla questione: n. 203/1989, n. 13/1991, n. 290/1992, i cui principi
fondamentali si possono così sintetizzare:
·
“i
principi supremi dell’ordinamento costituzionale hanno una valenza superiore
rispetto alle altre norme o leggi”;
·
la laicità dello Stato è un principio
supremo, che definisce la forma di Stato delineata nella nostra Carta
Costituzionale;
·
il principio di laicità implica garanzia dello
Stato per la salvaguardia della libertà di religione e dalla religione;
·
la religione cattolica non è più la religione
dello Stato italiano;
·
l’insegnamento della religione cattolica
avviene nel rispetto della libertà di coscienza e della libertà educativa dei
genitori (artt. 19 e 30 della Costituzione);
·
la scelta di non avvalersi non produce alcun
obbligo. “La previsione di altro insegnamento obbligatorio verrebbe a
costituire condizionamento per quella interrogazione della coscienza, che deve
essere conservata attenta al suo unico oggetto: l’esercizio della libertà
costituzionale di religione”;
·
“lo stato di non obbligo ha la finalità di non
rendere equivalenti e alternativi l’insegnamento della religione cattolica
ed altro impegno scolastico, per non condizionare dall’esterno della coscienza
individuale l’esercizio di una libertà costituzionale..”
·
“Lo stato di non obbligo vale dunque a
separare il momento dell’interrogazione di coscienza…da quello delle libere
richieste individuali all’organizzazione scolastica.”
Tali sentenze, introducendo il principio di facoltatività,
hanno modificato profondamente l’impostazione data dal M.P.I. con le sue
circolari degli anni 1985-1987, che si muovevano in un’ottica di “opzionalità”,
cioè di scelta alternativa e obbligatoria fra due attività equivalenti.
Le sentenze prevedono che:
- il
modulo di scelta deve essere rigorosamente quello previsto dal Ministero: allegati
D ed E della circolare annuale sulle iscrizioni ;
- deve
essere garantita a tutti gli alunni non avvalentisi l’attività che i loro
genitori hanno scelto liberamente sul modulo a loro consegnato. Le
attività didattiche e formative devono avere la stessa dignità di ogni
altra attività organizzata dalla scuola. Non è legittimo aggregare gli
alunni a quelli di altre classi, che svolgono le normali attività
didattiche; non è consentito trasformare a posteriori una scelta in
un’altra;
- è
illegittimo utilizzare i docenti incaricati di seguire l’attività di chi
non si avvale per supplenze in classi mancanti di titolare. E’ parimenti illegittimo utilizzare
l’insegnante di religione cattolica per supplenze in classi nelle quali vi
siano alunni non avvalentisi.
- la
scelta non può condizionare la libertà di religione e dalla religione:
pertanto non può essere precluso il cambiamento di avvalersi o meno,
durante l’anno scolastico, se dovuto a problemi di coscienza; a
maggior ragione se questo avviene da un anno all’altro;
- la
C.M. 368/85, prevede comunque, anche nei casi in cui è prevista la
iscrizione d’ufficio, “il diritto
di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi” e precisa che “il
capo d’istituto è tenuto a far pervenire agli aventi diritto il modulo
prescritto”;
- le
attività per i non avvalentisi non possono essere condizionate in alcun
modo (la Corte non pone preclusioni e fa riferimento esplicito alle
richieste dei genitori): l’esclusione di attività attinenti a materie
curricolari, a corsi di informatica o inglese, a corsi di sostegno o
recupero, ecc. è illegittima. Le circolari del 1985-86 sono totalmente
superate dal regime di piena facoltatività dell’IRC. L’attività di chi non
si avvale non ha nulla a che fare con quella di chi ha scelto l’IRC, “quando,
dinanzi a questo insegnamento si è chiamati ad esercitare un diritto di
libertà costituzionale non degradabile, nella sua serietà ed impegnatività
di coscienza, ad opzioni fra equivalenti discipline scolastiche” (vedi
sentenze della Corte n. 203/1989, n. 13/1991, n. 290/1992.);
- la
collocazione oraria dovrà permettere a chi non si avvale l’uscita
dalla scuola, anche nella materna ed elementare ( non si capisce quale
differenza faccia per chi si avvale la collocazione alle prime o ultime
ore);
- il
problema della “par condicio” per
quanto riguarda la presenza di un ugual numero di docenti in sede di
valutazione di cui alla C.M. 316/87 è superato dall’introduzione dello
“stato di non obbligo” e dalla presenza di alunni che escono dalla scuola;
- l’intesa
M.P.I.-C.E.I. di cui al DPR 202/90 e alla C.M. n. 9/1991 precisa che
“nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale richieda una
deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso
dall’insegnante di RC, se determinante, diviene un giudizio
motivato iscritto a verbale”;
- ai sensi dell’art. 309 del T.U. D.lgs.
297/94 la valutazione di religione
cattolica va espressa con modulo a parte dalla pagella scolastica. Ciò
è ribadito dalla nota ministeriale del 9/06/2006;
- non
è ammesso lo svolgimento di atti di culto in orario scolastico (sentenza
definitiva del T.A.R. Emilia Romagna n. 250/93). La sentenza, accettata dal Ministro
Jervolino e riconosciuta dai Ministri Lombardi e Berlinguer (Prot. N. 3084
CM), afferma che
a)
gli atti di culto, le celebrazioni religiose, le
visite pastorali, ecc..non sono né attività scolastiche, né extrascolstiche;
b)
tali attività non hanno nulla a che fare con
l’insegnamento della religione cattolica;
c)
il fatto più grave e antigiuridico è che le
pratiche religiose e gli atti di culto abbiano luogo e svolgimento in orario
scolastico;
d)
“la facoltà di parteciparvi o meno non elimina
il fatto obiettivo del turbamento e dello sconvolgimento dell’attività
scolastica, consistente nella soppressione dell’ora di ordinario insegnamento e
nella previsione, in luogo di essa, della effettuazione di una attività affatto
estranea alle finalità della scuola statale”
- le
attività di tutti gli alunni devono essere organizzate dalle Istituzioni
scolastiche, ai sensi della Legge e del regolamento sull’autonomia
didattica e organizzativa, con l’obbligo di evitare ogni
discriminazione, tenendo presente che l’insegnamento della RC “sarà impartito nel quadro delle
finalità della scuola, vale a dire con modalità compatibili con le altre
discipline scolastiche.”;
- La
Curia non ha alcun potere di intervento all’interno delle Istituzioni
scolastiche statali, che devono affrontare le problematiche relative
alla questione sulla base delle Leggi e sentenze emesse da organi dello
Stato italiano;
- E’
proibita la diffusione all’interno delle scuole di materiale illustrativo
riguardante l’insegnamento della religione cattolica, prodotto da Enti e
associazioni private. Tale compito è a carico dell’Istituzione scolastica,
che deve provvedere contemporaneamente ad informare i genitori
sull’offerta educativa e le modalità organizzative delle attività previste
per i non avvalentisi.
- L’insegnamento di religione cattolica
è un insegnamento particolare, che non può essere paragonato a ad
altri insegnamenti facoltativi, a causa del coinvolgimento nella sua
scelta del principio costituzionale della libertà di coscienza. Non
esistono attività “alternative” all’IRC, ma solo libere attività proposte
dalla scuola ai genitori.
In conclusione ci appelliamo alla responsabilità dei
Dirigenti scolastici inerenti l’obbligo di garantire a tutti gli alunni le
stesse opportunità di istruzione, senza discriminazioni di religione, lingua,
condizione fisica e sociale, affinché, soprattutto in questi momenti così
difficili per un futuro di civile convivenza fra tutti i cittadini, sappiano
riaffermare la funzione costituzionale della Scuola statale, espressione di uno
Stato laico e pluralista, garante delle libertà fondamentali.
Ringraziando per l’attenzione, dichiariamo la nostra
disponibilità ad ulteriori momenti di approfondimento delle questioni trattate
e porgiamo distinti saluti.
Bruno Moretto, segretario responsabile del Comitato
bolognese Scuola e Costituzione.