Comitato bolognese Scuola e Costituzione

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Bologna 16 Gennaio 2008

Ai Dirigenti scolastici degli Istituti della Provincia di Bologna

Ai Consigli di Istituto e ai Collegi dei docenti

 

OGGETTO: ATTIVITA’ DEI  NON AVVALENTISI DELL’I.R.C.

 

Il nostro Comitato, fondato ufficialmente nel 1991, è sorto per tutelare i diritti di chi non si avvale dell’I.R.C. nella scuola pubblica. Ad esso aderiscono centinaia di genitori e cittadini, la Chiesa evangelica metodista, la Comunità ebraica, la Chiesa cristiana avventista, la C.G.I.L. scuola, la U.I.L. scuola, F.N.I.S.M., U.D.S..

Innanzitutto occorre far presente che le attività dei non avvalentisi hanno pari dignità di quelle degli avvalentisi, che ogni intervento dell’amministrazione che riguardi i non avvalentisi deve essere segnalato all’associazione che li tutela, ai sensi della L. 241/90.

E’ inaccettabile che i problemi di chi non si avvale vengano sottoposti al parere della Curia, che è un Ente privato che si occupa dei problemi di chi si avvale, e non alla nostra associazione.

 

Negli ultimi anni si sono moltiplicate in modo preoccupante le segnalazioni, da parte dei genitori, di episodi di discriminazione, in particolare:

 

Tale situazione ci costringe a chiarire ancora una volta la normativa in vigore.

Al riguardo occorre fare riferimento prima di tutto al dettato costituzionale e alle sentenze che la Corte Costituzionale ha emesso sulla questione: n. 203/1989, n. 13/1991, n. 290/1992, i cui principi fondamentali si possono così sintetizzare: 

·         “i principi supremi dell’ordinamento costituzionale hanno una valenza superiore rispetto alle altre norme o leggi”;

·        la laicità dello Stato è un principio supremo, che definisce la forma di Stato delineata nella nostra Carta Costituzionale;

·        il principio di laicità implica garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione e dalla religione;

·        la religione cattolica non è più la religione dello Stato italiano;

·        l’insegnamento della religione cattolica avviene nel rispetto della libertà di coscienza e della libertà educativa dei genitori (artt. 19 e 30 della Costituzione);

·        la scelta di non avvalersi non produce alcun obbligo. “La previsione di altro insegnamento obbligatorio verrebbe a costituire condizionamento per quella interrogazione della coscienza, che deve essere conservata attenta al suo unico oggetto: l’esercizio della libertà costituzionale di religione”;

·        “lo stato di non obbligo ha la finalità di non rendere equivalenti e alternativi l’insegnamento della religione cattolica ed altro impegno scolastico, per non condizionare dall’esterno della coscienza individuale l’esercizio di una libertà costituzionale..”

·        “Lo stato di non obbligo vale dunque a separare il momento dell’interrogazione di coscienza…da quello delle libere richieste individuali all’organizzazione scolastica.”

 

Tali sentenze, introducendo il principio di facoltatività, hanno modificato profondamente l’impostazione data dal M.P.I. con le sue circolari degli anni 1985-1987, che si muovevano in un’ottica di “opzionalità”, cioè di scelta alternativa e obbligatoria fra due attività equivalenti.

Le sentenze prevedono che:

 

  1. il modulo di scelta deve essere rigorosamente quello previsto dal Ministero: allegati D ed E della circolare annuale sulle iscrizioni ;
  2. deve essere garantita a tutti gli alunni non avvalentisi l’attività che i loro genitori hanno scelto liberamente sul modulo a loro consegnato. Le attività didattiche e formative devono avere la stessa dignità di ogni altra attività organizzata dalla scuola. Non è legittimo aggregare gli alunni a quelli di altre classi, che svolgono le normali attività didattiche; non è consentito trasformare a posteriori una scelta in un’altra;
  3. è illegittimo utilizzare i docenti incaricati di seguire l’attività di chi non si avvale per supplenze in classi mancanti di titolare. E’ parimenti illegittimo utilizzare l’insegnante di religione cattolica per supplenze in classi nelle quali vi siano alunni non avvalentisi.
  4. la scelta non può condizionare la libertà di religione e dalla religione: pertanto non può essere precluso il cambiamento di avvalersi o meno, durante l’anno scolastico, se dovuto a problemi di coscienza; a maggior ragione se questo avviene da un anno all’altro;
  5. la C.M. 368/85, prevede comunque, anche nei casi in cui è prevista la iscrizione d’ufficio, “il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi” e precisa che “il capo d’istituto è tenuto a far pervenire agli aventi diritto il modulo prescritto”;
  6. le attività per i non avvalentisi non possono essere condizionate in alcun modo (la Corte non pone preclusioni e fa riferimento esplicito alle richieste dei genitori): l’esclusione di attività attinenti a materie curricolari, a corsi di informatica o inglese, a corsi di sostegno o recupero, ecc. è illegittima. Le circolari del 1985-86 sono totalmente superate dal regime di piena facoltatività dell’IRC. L’attività di chi non si avvale non ha nulla a che fare con quella di chi ha scelto l’IRC, “quando, dinanzi a questo insegnamento si è chiamati ad esercitare un diritto di libertà costituzionale non degradabile, nella sua serietà ed impegnatività di coscienza, ad opzioni fra equivalenti discipline scolastiche” (vedi sentenze della Corte n. 203/1989, n. 13/1991, n. 290/1992.);
  7. la collocazione oraria dovrà permettere a chi non si avvale l’uscita dalla scuola, anche nella materna ed elementare ( non si capisce quale differenza faccia per chi si avvale la collocazione alle prime o ultime ore);
  8. il problema della  “par condicio” per quanto riguarda la presenza di un ugual numero di docenti in sede di valutazione di cui alla C.M. 316/87 è superato dall’introduzione dello “stato di non obbligo” e dalla presenza di alunni che escono dalla scuola;
  9. l’intesa M.P.I.-C.E.I. di cui al DPR 202/90 e alla C.M. n. 9/1991 precisa che “nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall’insegnante di RC, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale”;
  10. ai sensi dell’art. 309 del T.U. D.lgs. 297/94  la valutazione di religione cattolica va espressa con modulo a parte dalla pagella scolastica. Ciò è ribadito dalla nota ministeriale del 9/06/2006;
  11. non è ammesso lo svolgimento di atti di culto in orario scolastico (sentenza definitiva del T.A.R. Emilia Romagna n. 250/93).  La sentenza, accettata dal Ministro Jervolino e riconosciuta dai Ministri Lombardi e Berlinguer (Prot. N. 3084 CM), afferma che

a)      gli atti di culto, le celebrazioni religiose, le visite pastorali, ecc..non sono né attività scolastiche, né extrascolstiche;

b)      tali attività non hanno nulla a che fare con l’insegnamento della religione cattolica;

c)      il fatto più grave e antigiuridico è che le pratiche religiose e gli atti di culto abbiano luogo e svolgimento in orario scolastico;

d)      “la facoltà di parteciparvi o meno non elimina il fatto obiettivo del turbamento e dello sconvolgimento dell’attività scolastica, consistente nella soppressione dell’ora di ordinario insegnamento e nella previsione, in luogo di essa, della effettuazione di una attività affatto estranea alle finalità della scuola statale”  

  1. le attività di tutti gli alunni devono essere organizzate dalle Istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge e del regolamento sull’autonomia didattica e organizzativa, con l’obbligo di evitare ogni discriminazione, tenendo presente che l’insegnamento della RC  sarà impartito nel quadro delle finalità della scuola, vale a dire con modalità compatibili con le altre discipline scolastiche.”;
  2. La Curia non ha alcun potere di intervento all’interno delle Istituzioni scolastiche statali, che devono affrontare le problematiche relative alla questione sulla base delle Leggi e sentenze emesse da organi dello Stato italiano;
  3. E’ proibita la diffusione all’interno delle scuole di materiale illustrativo riguardante l’insegnamento della religione cattolica, prodotto da Enti e associazioni private. Tale compito è a carico dell’Istituzione scolastica, che deve provvedere contemporaneamente ad informare i genitori sull’offerta educativa e le modalità organizzative delle attività previste per i non avvalentisi.
  4. L’insegnamento di religione cattolica è un insegnamento particolare, che non può essere paragonato a ad altri insegnamenti facoltativi, a causa del coinvolgimento nella sua scelta del principio costituzionale della libertà di coscienza. Non esistono attività “alternative” all’IRC, ma solo libere attività proposte dalla scuola ai genitori.

 

In conclusione ci appelliamo alla responsabilità dei Dirigenti scolastici inerenti l’obbligo di garantire a tutti gli alunni le stesse opportunità di istruzione, senza discriminazioni di religione, lingua, condizione fisica e sociale, affinché, soprattutto in questi momenti così difficili per un futuro di civile convivenza fra tutti i cittadini, sappiano riaffermare la funzione costituzionale della Scuola statale, espressione di uno Stato laico e pluralista, garante delle libertà fondamentali.

Ringraziando per l’attenzione, dichiariamo la nostra disponibilità ad ulteriori momenti di approfondimento delle questioni trattate e porgiamo distinti saluti.

 

Bruno Moretto, segretario responsabile del Comitato bolognese Scuola e Costituzione.