Comitato bolognese Scuola e Costituzione
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Bologna 20 gennaio 2004
Ai Dirigenti scolastici degli Istituti della Provincia di Bologna
Ai Consigli di Istituto e ai Collegi dei docenti
Al Dirigente scolastico regionale
Al Provveditore agli studi di Bologna

OGGETTO: ISCRIZIONI PER L’ANNO 2004/05 E ATTIVITA’ DEI NON AVVALENTISI DELL’I.R.C.

Il nostro Comitato, fondato ufficialmente nel 1991, è sorto per tutelare i diritti di chi non si avvale dell’I.R.C. nella scuola pubblica. Ad esso aderiscono centinaia di genitori e cittadini, la Chiesa evangelica metodista, la Comunità ebraica, la Chiesa cristiana avventista, la C.G.I.L. scuola, la U.I.L. scuola, F.N.I.S.M., U.D.S..
Alcuni genitori hanno informato il Comitato di iniziative di alcune scuole, che consegnano ai genitori, ai fini dell’iscrizione, solo la prima parte del modulo di scelta ministeriale, riservandosi, come suggerito dalla Curia di Bologna, la consegna della parte riguardante i non avvalentisi in un secondo momento.
Risulta inoltre al Comitato che la Curia di Bologna continua ad inviare alle scuole un opuscolo propagandistico riguardante la scelta di avvalersi o meno, chiedendo la sua trasmissione ai genitori.
Il Comitato chiede ai Dirigenti scolastici di rispettare la normativa, che non è mutata, e di consegnare l’intero modulo ministeriale e non sue parti o varianti.
In ogni caso i genitori devono essere informati dalle scuole sulle attività, che le stesse organizzano per gli avvalentisi e i non avvalentisi, che hanno gli stessi diritti.
La descrizione di tali attività deve fare parte integrante del P.O.F. delle singole Istituzioni.
Non è accettabile la distribuzione di materiale riguardante l’autonoma attività scolastica offerta dalle Istituzioni scolastiche, che sia prodotto da soggetti esterni alle scuole.
Le modalità organizzative relative alla scelta di avvalersi o meno devono essere le stesse in tutte le Istituzioni scolastiche.

La rilevanza della questione attiene al dettato costituzionale, alle sentenze della Corte Costituzionale n. 203/1989, n. 13/1991, n. 290/1992, e alle Intese fra lo Stato e le religioni riconosciute.
Tali disposizioni evidenziano i seguenti principi:

· la laicità dello Stato è un principio supremo, che definisce la forma di Stato delineata nella nostra Carta Costituzionale;
· il principio di laicità implica garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione e dalla religione;
· la religione cattolica non è più la sola religione dello Stato italiano;
· l’insegnamento della religione cattolica avviene nel rispetto della libertà di coscienza e della libertà educativa dei genitori (artt. 19 e 30 della Costituzione);
· la scelta di avvalersi o meno non può dar luogo ad alcuna forma di discriminazione (art. 9 del Concordato l.121/85, Intesa con la Tavola Valdese (L. 449/84);
· l’insegnamento dell’IRC deve svolgersi nel quadro delle finalità della scuola (art. 9 L. 121/85) ed è organizzato e gestito dallo Stato, non da altri soggetti;
· la scelta di non avvalersi non produce alcun obbligo. “La previsione di altro insegnamento obbligatorio verrebbe a costituire condizionamento per quella interrogazione della coscienza, che deve essere conservata attenta al suo unico oggetto: l’esercizio della libertà costituzionale di religione”;
· “Lo stato di non obbligo vale dunque a separare il momento dell’interrogazione di coscienza…da quello delle libere richieste individuali all’organizzazione scolastica.”,

Da tali principi derivano le seguenti conseguenze:

1. i genitori e gli studenti (per le scuole superiori) devono essere informati, all’atto dell’iscrizione, della possibilità di scegliere l’IRC, oppure di non avvalersene e che lo Stato offre a chi non si avvale quattro possibilità. Le scuole debbono informare i genitori sui contenuti e sulle modalità organizzative delle attività proposte;
2. deve essere garantita a tutti gli alunni non avvalentisi l’attività che i loro genitori hanno scelto liberamente sul modulo ministeriale. Le attività didattiche e formative devono avere la stessa dignità di ogni altra attività organizzata dalla scuola. Non è legittimo aggregare gli alunni a quelli di altre classi, che svolgono le normali attività didattiche;
3. la scelta non può condizionare la libertà di religione e dalla religione: pertanto non può essere precluso il cambiamento di avvalersi o meno, durante l’anno scolastico, se dovuto a problemi di coscienza; a maggior ragione se questo avviene da un anno all’altro;
4. i genitori devono essere informati ogni anno, o tramite la consegna del modulo di scelta, o tramite opportuna informazione, della possibilità di modificare la propria scelta;
5. le attività per i non avvalentisi non possono essere condizionate in alcun modo (la Corte non pone preclusioni e fa riferimento esplicito alle richieste dei genitori): l’esclusione di attività attinenti a materie curricolari, a corsi di informatica o inglese, a corsi di sostegno o recupero, ecc. è illegittima. Le circolari del 1985-86 sono totalmente superate dal regime di piena facoltatività dell’IRC. L’attività di chi non si avvale non ha nulla a che fare con quella di chi ha scelto l’IRC, “quando, dinanzi a questo insegnamento si è chiamati ad esercitare un diritto di libertà costituzionale non degradabile, nella sua serietà ed impegnatività di coscienza, ad opzioni fra equivalenti discipline scolastiche”;
6. la collocazione oraria non dovrà ostacolare chi sceglie l’opzione “uscita dalla scuola” , anche nella materna ed elementare;
7. l’intesa M.P.I.-C.E.I. di cui al DPR 202/90 e alla C.M. n. 9/1991 precisa che “nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall’insegnante di RC, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale”;

In conclusione ci appelliamo alla responsabilità dei Dirigenti scolastici inerente l’obbligo di garantire a tutti gli alunni le stesse opportunità di istruzione, senza discriminazioni di religione, lingua, condizione fisica e sociale, affinché, soprattutto in questi momenti così difficili per un futuro di civile convivenza fra tutti i cittadini, sappiano riaffermare la funzione costituzionale della Scuola statale, espressione di uno Stato laico e pluralista, garante delle libertà fondamentali.
Ringraziando per l’attenzione, dichiariamo la nostra disponibilità ad ulteriori momenti di approfondimento delle questioni trattate e porgiamo distinti saluti.

Bruno Moretto, segretario responsabile del Comitato bolognese Scuola e Costituzione.