Bologna 29 novembre 2001
Ai Dirigenti scolastici degli Istituti della Provincia di Bologna
Ai Consigli di Istituto e ai Collegi dei docenti
p.c. al Dirigente scolastico regionale
p.c. al Provveditore agli studi di Bologna
OGGETTO: ATTIVITA' DEI NON AVVALENTISI DELL'I.R.C.
Il nostro Comitato, fondato ufficialmente nel 1991, è sorto per tutelare
i diritti di chi non si avvale dell'I.R.C. nella scuola pubblica. Ad esso aderiscono
centinaia di genitori e cittadini, la Chiesa evangelica metodista, la Comunità
ebraica, la Chiesa cristiana avventista, la C.G.I.L. scuola, la U.I.L. scuola,
F.N.I.S.M., U.D.S..
Venuti a conoscenza della trasmissione, da parte del Provveditore agli studi
di Bologna, di un documento della Curia di Bologna, datato 17 ottobre 2001,
che esprime una serie di considerazioni opinabili sull'organizzazione non solo
delle attività dell'IRC, ma anche di quelle per i non avvalentisi, riteniamo
necessario chiarire la questione, tenendo conto che negli ultimi anni si sono
moltiplicate in modo preoccupante le segnalazioni, da parte dei genitori, di
episodi di discriminazione, in particolare:
· Mancata organizzazione delle attività previste dal modulo ministeriale
e scelte dai genitori;
· Tentativi di convincere i genitori a cambiare la scelta espressa;
· Impedimento a cambiare la scelta da un anno all'altro;
· Collocazioni orarie dell'IRC che impediscono di usufruire della possibilità
di uscita dalla scuola, in particolare nella scuola materna ed elementare;
· Svolgimento di atti di culto in orario scolastico.
Al riguardo occorre fare riferimento prima di tutto al dettato costituzionale
e alle sentenze che la Corte Costituzionale ha emesso sulla questione: n. 203/1989,
n. 13/1991, n. 290/1992, i cui principi fondamentali si possono così
sintetizzare:
· "i principi supremi dell'ordinamento costituzionale hanno una
valenza superiore rispetto alle altre norme o leggi";
· la laicità dello Stato è un principio supremo, che definisce
la forma di Stato delineata nella nostra Carta Costituzionale;
· il principio di laicità implica garanzia dello Stato per la
salvaguardia della libertà di religione e dalla religione;
· la religione cattolica non è più la religione dello Stato
italiano;
· l'insegnamento della religione cattolica avviene nel rispetto della
libertà di coscienza e della libertà educativa dei genitori (artt.
19 e 30 della Costituzione);
· la scelta di non avvalersi non produce alcun obbligo. "La previsione
di altro insegnamento obbligatorio verrebbe a costituire condizionamento per
quella interrogazione della coscienza, che deve essere conservata attenta al
suo unico oggetto: l'esercizio della libertà costituzionale di religione";
· "lo stato di non obbligo ha la finalità di non rendere
equivalenti e alternativi l'insegnamento della religione cattolica ed altro
impegno scolastico, per non condizionare dall'esterno della coscienza individuale
l'esercizio di una libertà costituzionale.."
· "Lo stato di non obbligo vale dunque a separare il momento dell'interrogazione
di coscienza
da quello delle libere richieste individuali all'organizzazione
scolastica."
Tali sentenze, introducendo il principio di facoltatività, hanno modificato
profondamente l'impostazione data dal M.P.I. con le sue circolari degli anni
1985-1987, che si muovevano in un'ottica di "opzionalità",
cioè di scelta alternativa e obbligatoria fra due attività equivalenti:
1. deve essere garantita a tutti gli alunni non avvalentisi l'attività
che i loro genitori hanno scelto liberamente sul modulo a loro consegnato. Le
attività didattiche e formative devono avere la stessa dignità
di ogni altra attività organizzata dalla scuola. Non è legittimo
aggregare gli alunni a quelli di altre classi, che svolgono le normali attività
didattiche;
2. la scelta non può condizionare la libertà di religione e dalla
religione: pertanto non può essere precluso il cambiamento di avvalersi
o meno, durante l'anno scolastico, se dovuto a problemi di coscienza; a maggior
ragione se questo avviene da un anno all'altro;
3. la C.M. 368/85, prevede comunque, anche nei casi in cui è prevista
la iscrizione d'ufficio, "il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi
o non avvalersi" e precisa che "il capo d'istituto è tenuto
a far pervenire agli aventi diritto il modulo prescritto;
4. le attività per i non avvalentisi non possono essere condizionate
in alcun modo (la Corte non pone preclusioni e fa riferimento esplicito alle
richieste dei genitori): l'esclusione di attività attinenti a materie
curricolari, a corsi di informatica o inglese, a corsi di sostegno o recupero,
ecc. è illegittima. Le circolari del 1985-86 sono totalmente superate
dal regime di piena facoltatività dell'IRC. L'attività di chi
non si avvale non ha nulla a che fare con quella di chi ha scelto l'IRC, "quando,
dinanzi a questo insegnamento si è chiamati ad esercitare un diritto
di libertà costituzionale non degradabile, nella sua serietà ed
impegnatività di coscienza, ad opzioni fra equivalenti discipline scolastiche";
5. la collocazione oraria dovrà permettere a chi non si avvale l'uscita
dalla scuola, anche nella materna ed elementare ( non si capisce quale differenza
faccia per chi si avvale la collocazione alle prime o ultime ore);
6. il problema della "par condicio" per quanto riguarda la presenza
di un ugual numero di docenti in sede di valutazione di cui alla C.M. 316/87
è superato dall'introduzione dello "stato di non obbligo" e
dalla presenza di alunni che escono dalla scuola;
7. l'intesa M.P.I.-C.E.I. di cui al DPR 202/90 e alla C.M. n. 9/1991 precisa
che "nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale richieda
una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall'insegnante
di RC, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale";
8. non è ammesso lo svolgimento di atti di culto in orario scolastico
(sentenza definitiva del T.A.R. Emilia Romagna n. 250/93).
9. le attività di tutti gli alunni devono essere organizzate dalle Istituzioni
scolastiche, ai sensi della Legge e del regolamento sull'autonomia didattica
e organizzativa, con l'obbligo di evitare ogni discriminazione, tenendo presente
che l'insegnamento della RC "sarà impartito nel quadro delle finalità
della scuola, vale a dire con modalità compatibili con le altre discipline
scolastiche.";
In conclusione ci appelliamo alla responsabilità dei Dirigenti scolastici
inerenti l'obbligo di garantire a tutti gli alunni le stesse opportunità
di istruzione, senza discriminazioni di religione, lingua, condizione fisica
e sociale, affinché, soprattutto in questi momenti così difficili
per un futuro di civile convivenza fra tutti i cittadini, sappiano riaffermare
la funzione costituzionale della Scuola statale, espressione di uno Stato laico
e pluralista, garante delle libertà fondamentali.
Ringraziando per l'attenzione, dichiariamo la nostra disponibilità ad
ulteriori momenti di approfondimento delle questioni trattate e porgiamo distinti
saluti.
Bruno Moretto
segretario responsabile del Comitato bolognese Scuola e Costituzione