Il Comitato Scuola e Costituzione di Bologna, vista la lettera del dott. Marcheselli Paolo del Centro servizi amministrativi di Bologna del Ministero dell’Istruzione, apparsa sull’Avvenire di Bologna di Domenica 8 dicembre ha richiesto al Prof. Giovanni Cimbalo, Professore straordinario di Diritto Ecclesiastico della Facoltà di Giurisprudenza di Bologna un parere pro veritate sulla fondatezza giuridica di quanto dichiarato dal Dirigente scolastico.
Mi viene chiesto un parere pro veritate sul Parere dell’Avvocatura dello Stato di Bologna concernente la vigenza di alcune norme amministrative relative all’addobbo delle classi delle scuole elementari e medie, sul quale mi riservo di formulare le mie osservazioni.
Mi viene richiesto di formulare delle valutazioni di carattere giuridico su un testo che di giuridico ha poco o nulla: una lettera del Dott. Paolo Marcheselli, apparsa sull’Avvenire di domenica 8 novembre, cronaca di Bologna.
Il testo ha contenuto ideologico di parte, che non contesto. Mi limiterò a formulare alcune osservazioni di carattere tecnico-giuridico:
Infatti l’Avvocatura dello Stato venne istituita con R. D. 1611/1933 e ad essa è affidata istituzionalmente la rappresentanza e difesa in giudizio di tutte le Amministrazioni dello Stato, sia davanti alla giurisdizione ordinaria che innanzi alla giurisdizione amministrativa e speciale, ai collegi arbitrali e alle giurisdizioni costituzionali (art. 1 provv. citato). Sul punto si veda comunque anche il DPR 31-12-1993, n. 554.
Rilevo a riguardo che si può legittimamente dissentire, ma non si possono ignorare le pronunce della Magistratura quando vanno nella direzione opposta alle tesi di parte sostenute !
Orbene, anche volendo accettare le posizioni peraltro inconsistenti dell’Avvocatura dello Stato secondo la quale non vi è alcun collegamento tra la norma regolamentare citata e l’abrogazione dell’art. 1 dello Statuto Albertino, ribadita al punto 1 del Protocollo addizionale all’Accordo di Villa Madama del 1984, si ricorda che il principio della religione cattolica come religione dello Stato è stato abrogato con l’entrata in vigore della Carta costituzionale nel 1948 e più volte ribadito dalla Corte Costituzionale.
Tutto ciò premesso la Pubblica Amministrazione può disapplicare un regolamento palesemente illegittimo quando sia venuta meno la legge che lo sostiene. Peraltro non risulta allo scrivente che l’Avvocatura dello Stato o altri abbiano indicato una diversa norma legislativa di riferimento oggi in vigore, che sorregga le disposizioni regolamentari ( e altre ve ne sono) che prevedono l’esposizione del crocefisso nella scuola.
Tutto ciò premesso rilevo che la materia oggetto dell’intervento del Dott. Marcheselli non appartiene alle competenze del suo ufficio, ma afferisce invece alle attività proprie degli Enti che provvedono, a norma della legislazione scolastica vigente, a predisporre gli arredi delle aule scolastiche, ovvero, Comuni, Province e Amministrazione dello Stato, per le rispettive competenze in relazione al tipo di scuola, come mi riservo di dimostrare nel parere che mi è stato richiesto.
Ritengo infine che il Comitato Scuola e Costituzione, considerato che il Dott. Marcheselli ha travalicato i suoi poteri e introdotto artatamente nella scuola polemiche e conflitti a carattere ideologico e politico che nulla hanno a che fare con l’educazione dei giovani - e che incidono negativamente sul carattere laico, pluralista, multiculturale e multietnico della Scuola pubblica, snaturandone il messaggio educativo - debba e possa riservarsi ogni azione in sede civile, penale e amministrativa a tutela dei valori che costituiscono la ragione sociale del Comitato Scuola e Costituzione.
Prof. Giovanni Cimbalo
Straordinario di Diritto Ecclesiastico
Facoltà di Giurisprudenza
Università di Bologna