Il Comitato Scuola e Costituzione di Bologna, vista la lettera del dott. Marcheselli Paolo del Centro servizi amministrativi di Bologna del Ministero dell’Istruzione, apparsa sull’Avvenire di Bologna di Domenica 8 dicembre ha richiesto al Prof. Giovanni Cimbalo, Professore straordinario di Diritto Ecclesiastico della Facoltà di Giurisprudenza di Bologna un parere pro veritate sulla fondatezza giuridica di quanto dichiarato dal Dirigente scolastico.

Mi viene chiesto un parere pro veritate sul Parere dell’Avvocatura dello Stato di Bologna concernente la vigenza di alcune norme amministrative relative all’addobbo delle classi delle scuole elementari e medie, sul quale mi riservo di formulare le mie osservazioni.

Mi viene richiesto di formulare delle valutazioni di carattere giuridico su un testo che di giuridico ha poco o nulla: una lettera del Dott. Paolo Marcheselli, apparsa sull’Avvenire di domenica 8 novembre, cronaca di Bologna.

Il testo ha contenuto ideologico di parte, che non contesto. Mi limiterò a formulare alcune osservazioni di carattere tecnico-giuridico:

  1. Il Dott. Marcheselli fa riferimento ad un Parere dell’Avvocatura dello Stato di Bologna come promanante da un organo giurisdizionale o comunque neutro: ciò è giuridicamente errato.
  2. Infatti l’Avvocatura dello Stato venne istituita con R. D. 1611/1933 e ad essa è affidata istituzionalmente la rappresentanza e difesa in giudizio di tutte le Amministrazioni dello Stato, sia davanti alla giurisdizione ordinaria che innanzi alla giurisdizione amministrativa e speciale, ai collegi arbitrali e alle giurisdizioni costituzionali (art. 1 provv. citato). Sul punto si veda comunque anche il DPR 31-12-1993, n. 554.

  3. Da ciò consegue che i pareri da essa eventualmente redatti su richiesta di una qualsivoglia Amministrazione non hanno carattere vincolante, ma meramente consultivo. La loro autorevolezza è data dalla fondatezza giuridica delle argomentazioni proposte e non già da una norma cogente. In particolare il parere redatto dall’Avvocatura dello Stato di Bologna – che ho avuto modo di visionare - appare nel merito quanto meno lacunoso e parziale sotto il profilo scientifico, se non altro per la mancanza di ogni riferimento alla Sentenza della Cassazione penale n. 439 del 2000, IV sez. che da ultima si è occupata di tale materia.
  4. Rilevo a riguardo che si può legittimamente dissentire, ma non si possono ignorare le pronunce della Magistratura quando vanno nella direzione opposta alle tesi di parte sostenute !

  5. Peraltro non si evince dalla diffida formulata dal Comitato Scuola e Costituzione di Bologna – anch’essa sottoposta alla mia attenzione - che si richiedeva all’Amministrazione scolastica di "abrogare leggi", tanto più che leggi non ve ne sono a sostegno dell’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche.
  6. Oggetto della richiesta era la disapplicazione dell’articolo 118 del Regio Decreto del 30.04.1924 n. 965 – un regolamento, quindi - del quale ci si ostina a ribadire la vigenza, benché sia venuta meno la norma legislativa che lo sostiene, che è senza dubbio alcuno l’art. 1 dello Statuto Albertino.
  7. Orbene, anche volendo accettare le posizioni peraltro inconsistenti dell’Avvocatura dello Stato secondo la quale non vi è alcun collegamento tra la norma regolamentare citata e l’abrogazione dell’art. 1 dello Statuto Albertino, ribadita al punto 1 del Protocollo addizionale all’Accordo di Villa Madama del 1984, si ricorda che il principio della religione cattolica come religione dello Stato è stato abrogato con l’entrata in vigore della Carta costituzionale nel 1948 e più volte ribadito dalla Corte Costituzionale.

    Tutto ciò premesso la Pubblica Amministrazione può disapplicare un regolamento palesemente illegittimo quando sia venuta meno la legge che lo sostiene. Peraltro non risulta allo scrivente che l’Avvocatura dello Stato o altri abbiano indicato una diversa norma legislativa di riferimento oggi in vigore, che sorregga le disposizioni regolamentari ( e altre ve ne sono) che prevedono l’esposizione del crocefisso nella scuola.

  8. E’ invece vero che il Dott. Marcheselli sostiene la legittimità delle norme regolamentari citate con argomentazioni ideologiche che nulla hanno di giuridico tanto che porta a conferma quanto scritto sul Grande Dizionario Garzanti (!) che tutto è meno che un testo di carattere giuridico.

Tutto ciò premesso rilevo che la materia oggetto dell’intervento del Dott. Marcheselli non appartiene alle competenze del suo ufficio, ma afferisce invece alle attività proprie degli Enti che provvedono, a norma della legislazione scolastica vigente, a predisporre gli arredi delle aule scolastiche, ovvero, Comuni, Province e Amministrazione dello Stato, per le rispettive competenze in relazione al tipo di scuola, come mi riservo di dimostrare nel parere che mi è stato richiesto.

Ritengo infine che il Comitato Scuola e Costituzione, considerato che il Dott. Marcheselli ha travalicato i suoi poteri e introdotto artatamente nella scuola polemiche e conflitti a carattere ideologico e politico che nulla hanno a che fare con l’educazione dei giovani - e che incidono negativamente sul carattere laico, pluralista, multiculturale e multietnico della Scuola pubblica, snaturandone il messaggio educativo - debba e possa riservarsi ogni azione in sede civile, penale e amministrativa a tutela dei valori che costituiscono la ragione sociale del Comitato Scuola e Costituzione.

Prof. Giovanni Cimbalo

Straordinario di Diritto Ecclesiastico

Facoltà di Giurisprudenza

Università di Bologna