Avvocatura dello Stato Bologna

Rif.to a nota dei 17.5.2002 prot. n. 3896/C16

so Bologna, Partenza nr. Rif. Cs. 34412002 LP

 

Oggetto: Crocifissi in aule scuole dell'obbligo

All'ISTITUTO COMPRENSIVO di

SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE

e MEDIA dei COMUNI di MALALBERGO

e BARICELLA

Via F.lli Cervi n. 12

ALTEDO (BO)

e p.c.

Al MINISTERO dell'ISTRUZIONE,

dell'UNIVERSITA'e della RICERCA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

per l'EMILIA ROMAGNA

Direzione Generale

Ufficio XV Legale e dei Contenzioso

Piazza XX Settembre, 1

40121 - BOLOGNA

 

A riscontro della nota emarginata ed in ordine a quanto esposto, si osserva

quanto segue.

Dispone l'art. 118 R.D. 30.4.1924 n. 965 relativamente agli istituti di istruzione media (in senso analogo a quanto previsto dall'Allegato C R.D. 26.4.1928^ 1297 relativamente agli istituti di istruzione elementare) che ogni aula abbia l'immagine del crocefisso.

Con parere n. 63/1988 dei 27 aprile 1988 il Consiglio di Stato, Sez. II, dopo aver premesso la necessità sotto il profilo interpretativo di tenere distinta la normativa riguardante l'affissione dell'immagine dei crocefisso nella scuola da quella relativa all'insegnamento della religione cattolica, si è occupato di stabilire se le disposizioni citate, le quali consentono l'esposizione dell'immagine del Crocefisso nelle scuole, siano tuttora vigenti oppure siano da ritenere implicitamente abrogate, perché in contrasto con il nuovo assetto normativo in materia, derivante dall'Accordo, con protocollo addizionale, intervenuto tra la repubblica Italiana e la Sante Sede, con il quale sono state apportate modificazioni al Concordato Lateranense dell'1 1.2.1929.

Il Consiglio di Stato ha affermato che la norma contenuta nei citati artt. 118 R.D. n. 965124 e R.D. 1297128 sono tuttora vigenti e non possono essere considerate abrogate implicitamente dalla regolamentazione concordataria sull'insegnamento della religione cattolica, derivante dall'Accordo, con protocollo addizionate, intervenuto tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede di modifica al Concordato Lateramense dell'1 1.2.1929.

Ha argomentato il Consiglio di Stato, infatti, premesso che il Crocefisso o, più esattamente, la Croce, a parte il significato per i credenti, rappresenta il simbolo della civiltà e della Cultura cristiana, nella sua radice storica, come valore universale, indipendentemente da specifica confessione relìgiosa", "le due norme citate, di natura regolamentare, sono preesistenti ai Patti Lateranensi e non si sono mai poste in contrasto con questi ultimi.

Nulla, infatti, viene stabilito nei Patti Lateranensi relativamente all'esposizione del Crocefisso nelle scuole o, più in generale negli uffici pubblici, nelle aule dei tribunali e negli altri luoghi nei quali il Crocefisso o la Croce si trovano ad essere esposti.

Conseguentemente, le modificazioni apportate al Concordato Lateranense, con l'accordo, ratificato e reso esecutivo con la Legge 25 marzo 1985 n. 121, non contemplando esse stesse in alcun modo la materia de qua così come nel concordato originario, non possono influenzare, nè condizionare la vigenza delle norme regolamentari di cui trattasi.

"Non si è quindi, tuttora, verificata nei confronti delle medesime, alcuna delle condizioni previste dall'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale. In particolare, non appare ravvisabile un rapporto di incompatibilità con norme sopravvenute né può configurarsi una nuova disciplina dell'intera materia, già regolare dalle norme anteriori.

"Occorre, poi, anche considerare che la Costituzione Repubblicana, pur assicurando pari libertà a tutte le confessioni religiose, non prescrive alcun divieto alla esposizione nei pubblici uffici di un simbolo che, come quello dei Crocefisso, per i principi che evoca e dei quali sì è già detto, fa parte dei patrimonio storico.

"Nè pare, d'altra parte, che la presenza dell'immagine del Crocefisso nelle aule scolastiche possa costituire motivo di costrizione della libertà individuale e manifestare le proprie convinzioni in materia religiosa.

"Conclusivamente, quindi, poichè le disposizioni di cui all'art. 118 dei R.D. 30 aprile 1924, n. 965 e quelle di cui all'allegato C dei R.D. 26 aprile 1928, n. 1297, concernenti l'esposizione dei Crocefisso nelle scuole, non attengono all'insegnamento nella religione cattolica, nè costituiscono attuazione degli impegni assunti dallo Stato in sede concordataria, deve ritenersi che esse siano tuttora legittimamente operanti".

Tale orientamento interpretativo è coerente, del resto, con l'interpretazione data dalla Corte Costituzionale degli artt. 2, 3, 7 e 19 Cost.: dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenza nn. 203 dei 1989; 13 dei 1991; 290 del 1992) emerge, in particolare, che gli artt. 3 e 19 Cost, tutelano i valori di libertà religiosa nella duplice specificazione di divieto

a) che i cittadini siano discriminati per motivi di religione;

b) che il pluralismo religioso limiti la libertà negativa di non professare alcuna religione. Tali valori concorrono con altri (artt. 2, 7, 8 e 20 Cost.) a struttura il principio di laicità dello Stato, che non implica indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni, ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale (così testualmente, sent. n. 203).

La Corte di Cassazione (Sez. III, 13.10.1998) ha affermato in particolare, che non contrasta con il principio di libertà religiosa, formativa della Costituzione, la presenza dei Crocefisso nelle aree scolastiche: "Il principio della libertà religiosa, infatti, collegato a quello di uguaglianza, importa soltanto che a nessuno può essere imposta per legge una prestazione di contenuto religioso ovvero contrastante con i suoi convincimenti in materia di culto, fermo restando che deve prevalere la tutela della libertà di coscienza soltanto quanto la prestazione, richiesta o imposta da una specifica disposizione, abbia un contenuto contrastante, in modo diretto e con vincolo di causalità immediate, con l'espressione di detta libertà: condizione, questa, non ravvisabile nella fattispecie", nella quale si discuteva della lesívità dei principio di libertà religiosa proprio ad opera dell'esposizione dei crocefisso nell'aula scolastica adibita a seggio elettorale.

Conclusivamente, dunque:

1) le disposizioni che prevedono l'affissione dei Crocefisso nelle aree scolastiche vanno ritenute ancora in vigore;

2) l'affissione dei Crocefisso va ritenuta non lesiva dei principio di libertà religiosa.

Copia dei presente parere viene inoltrata anche alla Direzione generale in indirizzo, unitamente a copia delle note di richiesta dell'istruzione Scolastica.

Si resta a disposizione per quant'altro possa occorrere.

L'AWOCATO dello STATO L'AWOCATO DISTRETTUALE

Laura Paolucci Antonio Mandini