Una questione non nuova che torna di attualità in tutte le scuole per effetto dei tagli agli
organici.
Ora alternativa
all'insegnamento della religione cattolica
29-10-2009 | Scuola
Sull’insegnamento della religione cattolica e, in particolare,
sull’insegnamento dell’ora alternativa le disposizioni ministeriali risalgono
tutte ad oltre 20 anni fa e cioè alla metà degli anni
80 (in particolare la CM n. 316 del 28 ottobre 1987). Per effetto dell'art. 5, punto
2, dell'accordo con la Santa Sede - ratificato con la Legge 25 marzo 1985, n.
121 - lo Stato deve assicurare l’insegnamento della religione cattolica
"nelle scuole pubbliche di ogni ordine e
grado" e "nel quadro delle finalità della scuola".
Si ricordano le ordinanze del Consiglio di Stato che hanno affermato il diritto degli alunni non avvalentisi
dell'insegnamento religioso o di altro insegnamento alternativo "di
allontanarsi dalla scuola con conseguente riduzione, per loro, del normale
orario scolastico" (vedi C.M. 18 settembre 1987, n. 284). Gli alunni non
avvalentisi dell'insegnamento della religione cattolica - previa richiesta del
genitore o di chi esercita la potestà o richiesta personale degli alunni
stessi, se frequentanti la scuola secondaria superiore - hanno il diritto di
scegliere tra le attività didattiche e formative ed una pluralità di opportunità qualificabili come studio o attività
individuali da svolgersi con l'assistenza di docenti a ciò appositamente
incaricati e nell'ambito dei locali scolastici.
Per lo svolgimento delle attività didattiche e formative previste
per gli alunni non avvalentisi, i collegi dei docenti debbono
formulare precisi programmi. Relativamente alle
esigenze connesse con lo svolgimento dello studio o delle attività individuali
per gli alunni che ne facciano richiesta, il Dirigente Scolastico deve
sottoporre all'esame ed alle deliberazioni degli organi collegiali la necessità
di attrezzare spazi, ove possibile, nonché organizzare servizi, assicurando
idonea assistenza agli alunni quale preciso obbligo dell'istituzione
scolastica. Non si esclude la possibilità che gli studenti stessi segnalino propri bisogni formativi, nonché le modalità di
intervento della scuola.
Si raccomanda anche che, nel quadro delle
possibilità offerte dalla normativa vigente, lo svolgimento delle attività
educative si debba realizzare avendo ogni cura affinché i bambini non avvertano
alcuna forma di disagio psicologico e relazionale per le differenti scelte
operate dai genitori.
Pertanto, in base a tali disposizioni
(non ce ne sono state altre successive e pertanto del tutto in vigore) e dalla
giurisprudenza in materia, tutte le scuole (al momento dell’iscrizione degli
alunni) debbono garantire l’attività alternativa all’insegnamento della
religione cattolica nell’ambito della gamma di proposte offerte alle famiglie
al momento dell’iscrizione.
Di conseguenza è illegittimo che in tante scuole questo non venga fatto e che, magari, si “parcheggino” gli alunni in
qualche modo o in altre classi, fenomeno molto diffuso in questo anno
scolastico in cui non ci sono più ore di compresenza o a disposizione.
Nel caso in cui non si riesca più a
garantire questa attività con l’utilizzo delle risorse interne, non ci si deve
“arrangiare in un qualche modo”, ma si deve nominare un supplente. Infatti,
sempre nelle suddetta CM n. 316 si dice che: “Allo
scopo di assicurare l'effettivo svolgimento delle predette attività si potrà,
tuttavia, procedere all'assunzione di supplenti nella misura in cui non si
renda possibile provvedere con l'utilizzazione del personale già in servizio.” Non
c’è mancanza di risorse che tenga! Va garantito il
diritto allo studio di tutti e pari opportunità formative. Che la scuola debba
procedere in questo modo lo ha detto lo stesso
ministero per ben due volte nell’ultimo anno. La prima volta con la nota del
Direttore per le politiche finanziarie e di bilancio del Miur dott.ssa Maria Domenica Testa, la seconda, più recente, del
Direttore del Personale dott. Luciano Chiappetta. Non ci sono le risorse? Si deve
nominare il supplente ugualmente.
A tale proposito, segnaliamo che, con una nota, l'Ufficio
Scolastico provinciale di Bologna ha autorizzato le ore richieste da una scuola
media in organico di fatto per le attività alternative all’insegnamento della
religione cattolica. Di conseguenza le stesse sono state assegnate a
supplenza dalla scuola con nomina fino al 30 giugno, analogamente a tutte
le altre ore disponibili in organici di fatto e non assegnate al personale in
servizio come ore aggiuntive.
Sulla mancanza di risorse occorre chiedere il conto al ministro
Gelmini e a Tremonti, cosi come sugli effetti e le conseguenze dei loro tagli.
Su tutti questi problemi abbiamo da tempo chiesto unitariamente l’incontro al MIUR, perché, come FLC Cgil, vogliamo che il
Miur dica esplicitamente (come si è fatto in passato con la
CM n. 316/87) che è obbligatorio prevedere tale attività da parte delle
scuole, che in caso di necessità si deve nominare un supplente e che questo
costo è a carico delle DPT e non delle scuole. Perché si
tratta non di supplenza breve ma di supplenza per tutto l’anno, esattamente
come si fa per le ore residue di religione cattolica e come si fa per tutti gli
altri spezzoni in classe collaterale.