Comitato bolognese Scuola e Costituzione

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Bologna 14 ottobre 2002

Oggetto: Crocifissi nelle aule delle Scuole dell’obbligo. Atto di significazione e diffida.

Circola nelle scuole dell’Emilia Romagna, trasmesso dalla Direzione Generale Regionale con nota prot. N. 12413 del 16.7.2002 e dal Centro Servizi Amministrativi di Bologna con nota datata 9 agosto 2002, Ufficio Affari Generali Prot. N. 5872/C12 un parere dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, sull’argomento in oggetto.

Tale parere – redatto a seguito della richiesta del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Scuola Materna, Elementare e Media dei Comuni di Malalbergo e Baricella, appare privo di fondamento giuridico, nonché viziato da gravi e significative omissioni in ordine all’applicabilità delle norme vigenti e della giurisprudenza a riguardo.

Chiarito in premessa che l’Avvocatura dello Stato è organo di servizio dell’Amministratore e che dunque i suoi pareri hanno valenza giuridica pari a quella di un qualunque consulente legale interpellato da chi ne abbia interesse e comunque non hanno valore vincolante all’interno della Pubblica Amministrazione, nel merito del contenuto del parere si rileva:

  1. Gli estensori della nota stabiliscono una inesistente relazione tra le norme relative all’insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica e l’affissione del crocifisso nelle aule scolastiche, per poi concludere –come era ovvio-che tra le due fattispecie non esiste alcun legame.
  2. Coerentemente all’impostazione segnalata fanno riferimento alla giurisprudenza concernente l’insegnamento della religione cattolica per evincerne conclusioni in conferenti con il problema posto.
  3. Ponendo a fondamento la presenza del crocifisso nella scuola le norme relative all’insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica e non il principio della religione di Stato, gli estensori del parere deducono la non abrogazione implicita dellde norme citate ad opera dell’art. 1 del Protocollo addizionale all’accordo di Villa Madama.
  4. Viceversa l’articolo 1 di tale atto afferma, in relazione all’articolo 1 del Concordato lateranense: "Si considera non più in vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti lateranensi ( e presente nell’art. 1 dello Statuto ), della religione cattolica come sola religione dello Stato". E’ pur vero che il principio della religione di Stato era stato abrogato inequivocabilmente dalla Costituzione, ma non si comprende come agli estensori del parere sia sfuggita la portata generale di una così solenne affermazione fatta dalle Alte parti (ovvero dalla Chiesa e dallo Stato) in sede di revisione del Concordato.
  5. Poiché le norme citate a fondamento della pretesa di considerare il crocifisso tra gli arredi scolastici fa parte della normativa generale sulla scuola, non si vede come essa possa fvar riferimento alle norme relative all’insegnamento della religione cattolica, amanate in tutt’altro contesto e con altra motivazione patrizia.
  6. Omette di ricordare che il parere del Consiglio di Stato n. 63/1998 appare superato dalla sentenza della Corte Costituzionale 329/97, come ricordato dalla Sentenza della Cassazione penale n.439 del 2000.

In generale si rileva che l’Avvocatura dello Stato ha del tutto ignorato la sentenza della Cassazione Pen. N. 439 del 2000, rinvenibile in qualsiasi rivista giuridica e nel nostro sito (www.comune.bologna.it/iperbole/coscost , alla voce IRC e diritti).

Essa ha incontrovertibilmente fatto chiarezza sull’incostituzionalità e sulla disapplicazione delle norme amministrative in materia di affissione del crocifisso nelle aule scolastiche, citate dall’Avvocatura come ancora vigenti ed operanti e sulla illegittimità della presenza del crocifisso in tutti gli uffici pubblici (scuole comprese).

Va inoltre rilevato che l’esposizione del crocifisso nelle scuole non avviene in modo casuale. Esso è posto dietro l’insegnante, a significare che da quel simbolo, da quella matrice, discende l’insegnamento impartito.

Il messaggio dell’esposizione simbolica del Crocifisso, per le modalità con cui viene resa operativa, non è collegabile al patrimonio storico del popolo italiano, né la sua presenza in un ambiente è riducibile a mero simbolo culturale, ma mette in discussione il principio della libertà di insegnamento, posto a fondamento della Scuola della Repubblica italiana.

Tutto ciò premesso, poiché non sussistono più le basi normative che rendevano possibile imporre attraverso un provvedimento amministrativo l’esposizione di un simbolo religioso di quella che non è più religione di Stato, la scrivente Associazione

chiede

la disapplicazione dell’art. 118 R.D. 30.4.1924, n. 965 e dell’allegato C al R.D. 26.4.1928, n. 1297, per violazione dell’art. 1 del Protocollo addizionale al Concordato di Villa Madama, recepito e reso esecutivo con L. 25 marzo 1985, n. 121, e degli art. 19 e 21 della Costituzione.

La presente costituisce un atto di significazione e diffida ad applicare le citate circolari.

Gli scriventi si riservano ogni azione giuridica a difesa dei loro diritti ed interessi.

Il segretario del Comitato bolognese Scuola e Costituzione Prof. Bruno Moretto