1. - I rapporti tra lo
Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese sono regolati dalle
disposizioni degli articoli che seguono, sulla base della
intesa stipulata il 21 febbraio 1984, allegata alla presente legge.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano
pertanto di avere efficacia ed applicabilità nei confronti delle chiese
rappresentate dalla Tavola valdese, degli istituti ed opere che ne fanno
parte e degli organi e persone che le costituiscono, le disposizioni della
legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n.
289.
2. - La Repubblica
italiana dà atto dell’autonomia e della indipendenza
dell’ordinamento valdese.
La Repubblica
italiana, richiamandosi ai diritti di libertà garantiti dalla Costituzione,
riconosce che le nomine dei ministri di culto, la organizzazione
ecclesiastica e la giurisdizione in materia ecclesiastica, nell’ambito
dell’ordinamento valdese, si svolgono senza alcuna ingerenza statale.
La Repubblica italiana
prende atto che la Tavola valdese, gli organi e gli istituti delle chiese
che essa rappresenta continueranno a non fare ricorso, per l’esecuzione di
provvedimenti da essi presi in materia
disciplinare o spirituale, agli organi dello Stato.
3. - La Repubblica
italiana, accogliendo la richiesta della Tavola valdese, provvede
a cancellare dal bilancio dello Stato il capitolo delle spese fisse
relativo all’assegno perpetuo per il mantenimento del culto valdese,
previsto, a titolo di risarcimento di danni anteriormente subiti, dal regio
viglietto 29 aprile 1843, ora corrisposto nella misura di lire 7.754,75
annue.
4. - La Repubblica
italiana prende atto che la Tavola valdese, nella convinzione che la fede
non necessita di tutela penale diretta, riafferma
il principio che la tutela penale in materia religiosa deve essere attuata
solamente attraverso la protezione dell’esercizio dei diritti di libertà
riconosciuti e garantiti dalla Costituzione, e non mediante la tutela
specifica del sentimento religioso.
5. - I militari,
aventi parte nelle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, hanno diritto
di partecipare, nei giorni e nelle ore fissate, alle attività religiose ed
ecclesiastiche evangeliche che si svolgono nelle località dove essi
risiedono per ragioni del loro servizio militare.
Ove nelle predette
località non sia in atto alcuna attività di culto
evangelico, i ministri iscritti nei ruoli tenuti dalla Tavola valdese e
competenti per territorio sono autorizzati a svolgere riunioni di culto,
per i militari interessati, nei locali predisposti di intesa con il comando
da cui detti militari dipendono.
In caso di decesso in
servizio di militari aventi parte nelle chiese rappresentate dalla Tavola
valdese, il comando militare competente adotta le misure per assistere che
il funerale segua secondo la liturgia evangelica.
I pastori iscritti nei
ruoli tenuti dalla Tavola valdese che prestano servizio militare sono posti
in condizione di poter svolgere, unitamente agli obblighi di servizio,
anche il loro ministero di assistenza spirituale
nei confronti dei militari che lo richiedono.
Gli oneri finanziari
per lo svolgimento delle suddette forme di assistenza
spirituale sono a carico degli organi ecclesiastici competenti.
6. - L’assistenza
spirituale dei ricoverati aventi parte nelle chiese rappresentate dalla
Tavola valdese o di altri ricoverati che ne
facciano richiesta, negli istituti ospedalieri, nelle case di cura o di
riposo e nei pensionati, è assicurata tramite ministri iscritti nei ruoli
tenuti dalla Tavola valdese.
L’accesso di tali
ministri ai predetti istituti è a tal fine libero e senza limitazioni di orario.
Le direzioni di tali
istituti sono tenute a trasmettere ai suddetti ministri di culto le
richieste di assistenza spirituale ricevute dai
ricoverati.
Gli oneri finanziari
per lo svolgimento della predetta assistenza spirituale sono
a carico degli organi ecclesiastici competenti.
7. - Gli ospedali
evangelici esistenti in Genova, Napoli, Pomaretto, Torino, Torre Pellice
non sono tenuti a disporre il servizio di assistenza
religiosa previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo
1969, n. 128.
Nel rispetto della
libertà di coscienza dei ricoverati e delle loro famiglie, l’assistenza
spirituale ai ricoverati di qualsiasi confessione religiosa è assicurata
nei detti ospedali, senza limiti di orario, a cura
della direzione dell’ospedale, tramite gli organi di ciascuna confessione
religiosa e ad esclusivo carico dei medesimi.
8. - Negli istituti
penitenziari è assicurata l’assistenza spirituale tramite ministri del
culto designati dalla Tavola valdese.
A tal fine la Tavola
valdese notifica all’autorità competente i nominativi
dei ministri di culto, iscritti nei ruoli dalla Tavola valdese e competenti
per territorio, responsabili dall’assistenza spirituale negli istituti
penitenziari ricadenti nella circoscrizione delle predette autorità statali
competenti.
Tali ministri
responsabili sono compresi tra i soggetti che possono visitare i medesimi
istituti senza particolare autorizzazione.
L’assistenza
spirituale è svolta nei suddetti istituti a richiesta dei detenuti o delle
loro famiglie o ad iniziativa dei ministri di culto.
Il direttore
dell’istituto informa di ogni richiesta
proveniente dai detenuti il ministro di culto responsabile, competente per
territorio.
Gli oneri finanziari
per lo svolgimento della suddetta assistenza spirituale sono
a carico degli organi ecclesiastici competenti.
9. - La Repubblica
italiana prende atto che la Tavola valdese, nella convinzione che
l’educazione e la formazione religiosa dei fanciulli
e della gioventù sono di specifica competenza delle famiglie e delle
chiese, non richiede di svolgere nelle scuole gestite dallo Stato o da
altri enti pubblici, per quanti hanno parte nelle chiese da essa
rappresentate, l’insegnamento di catechesi o di dottrina religiosa o
pratiche di culto.
La Repubblica
italiana, nell’assicurare l’insegnamento della religione cattolica nelle
scuole pubbliche, materne, elementari, medie e secondarie superiori,
riconosce agli alunni di dette scuole, al fine di garantire la libertà di
coscienza di tutti, il diritto di non avvalersi
delle pratiche e dell’insegnamento religioso per loro dichiarazione, se
maggiorenni, o altrimenti per dichiarazione di uno dei loro genitori o
tutori.
Per dare reale
efficacia all’attuazione di tale diritto, l’ordinamento scolastico provvede a che l’insegnamento religioso ed ogni
eventuale pratica religiosa, nelle classi in cui sono presenti alunni che
hanno dichiarato di non avvalersene, non abbiano luogo in occasione
dell’insegnamento di altre materie, né secondo orari che abbiano per i
detti alunni effetti comunque discriminanti.
10. - La Repubblica
italiana, allo scopo di garantire che la scuola pubblica sia centro di
promozione culturale, sociale e civile aperto all’apporto di tutte le componenti della società, assicura alle chiese
rappresentate dalla Tavola valdese il diritto di rispondere alle eventuali
richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi
scolastici, in ordini allo studio del fatto religioso e delle sue
implicazioni. Le modalità sono concordate con gli organi previsti
dall’ordinamento scolastico. Gli oneri finanziari sono a carico degli
organi ecclesiastici competenti.
11. - La Repubblica
italiana, attesa la pluralità dei sistemi di celebrazione cui si ispira il suo ordinamento, riconosce gli effetti civili
ai matrimoni celebrati secondo le norme dell’ordinamento valdese, a
condizione che l’atto relativo sia trascritto nei registri dello stato
civile, previe pubblicazioni alla casa comunale.
Coloro che intendono
celebrare il matrimonio secondo le norme dell’ordinamento valdese debbono comunicare tale intenzione all’ufficiale
dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.
L’ufficiale dello
stato civile, il quale abbia proceduto alle pubblicazioni richieste dai
nubendi, accerta che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio
secondo le vigenti norme di legge e ne dà attestazione in un nulla osta che
rilascia ai nubendi in duplice originale. Il nulla osta, oltre a precisare
che la celebrazione nuziale seguirà secondo le norme dell’ordinamento
valdese e nel comune indicato dai nubendi, deve altresì attestare che ad essi sono stati spiegati, dal predetto ufficiale, i
diritti e i doveri dei coniugi, dando ad essi lettura degli articoli del
codice civile al riguardo.
Il ministro di culto,
davanti al quale ha luogo la celebrazione nuziale,
allega il nulla osta rilasciato dall’ufficiale dello stato civile all’atto
di matrimonio che egli redige in duplice originale subito dopo la
celebrazione.
La trasmissione di un
originale dell’atto di matrimonio per la trascrizione è fatta dal ministro
di culto, davanti al quale è avvenuta la
celebrazione, all’ufficiale dello stato civile del comune del luogo non
oltre i cinque giorni dalla celebrazione.
L’ufficiale dello
stato civile, constatata la regolarità dell’atto e l’autenticità del nulla
osta allegatovi, effettua la trascrizione entro le
ventiquattro ore dal ricevimento dell’atto e ne dà notizia al ministro di
culto.
Il matrimonio ha
effetti civili dal momento della celebrazione anche se
l’ufficiale dello stato civile, che ha ricevuto l’atto, abbia omesso di
effettuare la trascrizione nel termine prescritto.
12. - Ferma restando
la personalità giuridica degli enti ecclesiastici valdesi aventi fini di
culto, istruzione e beneficenza e attualmente
riconosciuti per antico possesso di stato, quali la Tavola valdese e i
quindici Concistori delle chiese delle Valli valdesi, e salvo quanto
previsto dal successivo art. 13, la Repubblica italiana riconosce la
personalità giuridica degli enti ecclesiastici aventi congiuntamente i tre
suddetti fini, su richiesta della Tavola valdese che allega, quale
documentazione sufficiente a dare titolo al riconoscimento, la delibera
sinodale motivata con cui l’ente è stato eretto in istituto autonomo
nell’ambito dell’ordinamento valdese.
Sulla base della
documentazione ad essi fornita, i competenti
organi statali verificano la rispondenza dell’ente, di cui si chiede il
riconoscimento della personalità giuridica, al carattere ecclesiastico ed
ai tre predetti fini.
Le attività di istruzione o di beneficenza svolte dagli enti
ecclesiastici sopra menzionati sono soggette, nel rispetto dell’autonomia e
dei fini degli enti che le svolgono, alle leggi dello Stato concernenti le
stesse attività svolte da enti non ecclesiastici.
Gli acquisti di beni
immobili, l’accettazione di donazioni ed eredità ed il conseguimento di
legati sono soggetti all’autorizzazione prevista dalle leggi civili per gli
acquisti delle persone giuridiche.
La gestione ordinaria
e gli atti di straordinaria amministrazione dei predetti enti ecclesiastici
si svolgono sotto il controllo e con l’approvazione della Tavola valdese
senza ingerenza da parte dello Stato, delle regioni o altri enti
territoriali, stante che non ricorrono oneri di mantenimento a carico dei
medesimi.
La notifica
dell’avvenuta revoca dell’erezione in istituto autonomo, da parte del
Sinodo, determina la cessazione con provvedimento statale della personalità
giuridica dell’ente ecclesiastico e la devoluzione del suo patrimonio
all’ente morale indicato nella medesima delibera sinodale (3).
Il mutamento dei fini
dell’ente comporta la revoca del riconoscimento della personalità giuridica
dell’ente medesimo.
Gli enti di cui al
presente articolo nonché quelli di cui al
successivo articolo 13 sono soggetti al regime tributario previsto dalle
leggi dello Stato.
13. - Con l’entrata in
vigore della presente legge, l’Istituto artigianelli valdesi, con sede in
Torino, ente morale come da statuto approvato con regio decreto 9 giugno
1895, è soppresso ed il relativo patrimonio è devoluto alla Tavola valdese
che di tale ente riassume il fine.
La Fondazione ospedali
valdesi di Torre Pellice e Pomaretto, riconosciuta in ente morale con regio
decreto 4 luglio 1858, ed il Rifugio Re Carlo Alberto per gli incurabili
con sede in Luserna San Giovanni, eretto in ente morale con regio decreto 6
settembre 1902, conservando la personalità giuridica, sono trasformati in
istituti autonomi nel quadro dell’ordinamento
valdese ai sensi del precedente articolo 12. Tale trasformazione nulla innova
quanto ai loro fini, al loro patrimonio ed all’ordinamento del personale
dipendente, anche in ordine al trattamento di
previdenza e di quiescenza. Tali istituti sono regolati dagli statuti per essi emanati dal Sinodo valdese.
In esecuzione del
Patto di integrazione tra le chiese valdesi e
metodiste, approvato dal Sinodo valdese e dalla Conferenza metodista nelle
rispettive sessioni dell’agosto 1975, l’ente Chiesa evangelica metodista
d’Italia (CEMI), civilmente riconosciuto con decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 1961, n. 602, conservando la personalità giuridica e il
proprio patrimonio, è trasformato in istituto autonomo nel quadro
dell’ordinamento valdese ai sensi del precedente articolo 12, assume il
nome di Opera per le chiese evangeliche metodiste in Italia (OPCEMI) ed è
regolato dallo statuto per esso emanato dal Sinodo valdese.
14. - E’ garantita
l’autonomia giuridico-amministrativa degli ospedali evangelici di cui al
precedente articolo 7, secondo i criteri disposti dall’articolo 1, comma
quinto, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e successive modifiche e
integrazioni.
15. - Le lauree e i
diplomi in teologia rilasciati dalla Facoltà valdese di teologia
sono riconosciuti dalla Repubblica italiana.
Gli studenti della
predetta facoltà possono usufruire degli stessi rinvii dal servizio
militare accordati agli studenti delle università statali.
La gestione ed il
regolamento della Facoltà, nonché la nomina del
personale insegnante, spettano agli organi ecclesiastici competenti ed a
loro carico rimangono i relativi oneri finanziari.
16. - Nel rispetto
delle libertà in tema di religione, le affissioni e la distribuzione di
pubblicazioni e stampati relativi alla vita
religiosa e alla missione delle chiese rappresentate dalla Tavola valdese,
effettuate all’interno ed all’ingresso dei luoghi di culto e degli edifici
ecclesiastici utilizzati dalle suddette chiese, nonché le collette ai fini
ecclesiastici, avvengono senza autorizzazione n‚ altra ingerenza da parte
degli organi dello Stato.
17. - La Repubblica
italiana e la Tavola valdese collaborano per la tutela e la valorizzazione
dei beni culturali afferenti al patrimonio storico, morale e materiale
delle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, istituendo a tale fine apposite commissioni miste.
Tali commissioni hanno
tra l’altro il compito della compilazione e dell’aggiornamento
dell’inventario dei beni culturali suddetti.
18. - Per la
formulazione delle norme di applicazione della
presente legge, i competenti organi dello Stato e la Tavola valdese
procederanno d’accordo alla elaborazione dei testi relativi.
19. - Ogni norma
contrastante con la presente legge cessa di avere efficacia, nei confronti
delle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, degli istituti ed opere
che ne fanno parte e degli organi e persone che le costituiscono, dalla
data di entrata in vigore della legge stessa.
20. - Le parti
sottoporranno a nuovo esame il contenuto dell’allegata intesa al termine
del decimo anno dall’entrata in vigore della presente legge.
Ove, nel frattempo,
una delle due parti ravvisasse l’opportunità di
modifiche al testo dell’allegata intesa, le parti torneranno a convocarsi a
tale fine. Alle modifiche si procederà con la stipulazione di una nuova
intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di
apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell’articolo 8
della Costituzione.
In occasione di
disegni di legge relativi a materie che
coinvolgono rapporti delle chiese rappresentate dalla Tavola valdese con lo
Stato, verranno promosse previamente, in conformità all’articolo 8 della
Costituzione, le intese del caso.
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