Non ci sono
dubbi, alle superiori nessuna cattedra può superare
le 18 ore.
Il CCNL 2006/2009, prima di tutto, è molto chiaro, basta leggere il comma
5 dell'art. 28.
Inoltre la Circolare ministeriale n. 63 del 6 luglio 2009
chiarisce definitivamente ai direttori regionali come operare nella
determinazione dell'organico di fatto:
"Preme solo ricordare che ai sensi dell’art. 35, 1° comma, della
legge 27 dicembre 2002 n. 289 e relative norme applicative, le cattedre
costituite con orario inferiore all’orario obbligatorio di insegnamento
dei docenti, debbono essere ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante
l’individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai
decreti costitutivi delle cattedre stesse, salvaguardando comunque
l’unitarietà d’insegnamento di ciascuna disciplina. Si fa eccezione,
ovviamente, per quelle cattedre che, comunque, non
sia possibile costituire per complessive 18 ore anche ricorrendo ad una
diversa organizzazione modulare (ad es. cattedra di 17 ore della cl. 52/A) . Al solo fine di salvaguardare le titolarità dei docenti
soprannumerari, è possibile costituire cattedre con un orario superiore alle
18 ore.
Ne consegue che fino all’entrata in vigore delle norma relative
al II ciclo, permane la possibilità di costituire cattedre con orario
inferiore alle 18 ore, sempre però nell’ambito dell’orario previsto
dall’attuale normativa di costituzione delle cattedre stesse."
La fregatura c'è comunque perché l'organico di diritto è stato fatto
assegnando cattedre con più di 18 ore. Se in organico di fatto per effetto
della C.M. n.63/09 le cattedre aumenteranno potranno essere occupate
temporaneamente da supplenti solo fino al 30 giugno 2010 e non fino al 31
agosto 2010.
In attesa della sentenza del TAR del 13 luglio
vigiliamo su quello che accade nelle scuole: quando non è possibile arrivare
a 18 ore è lecito che si formino cattedre con un numero di ore inferiore a
18.
Milano, 8 luglio 2009
Mario Piemontese
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