Sintesi
commentata della bozza di regolamento previsto dall’articolo 64, comma 4, del
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, recante norme concernenti la riorganizzazione della rete scolastica e il
razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola
È comparsa in rete una bozza di
regolamento previsto dall’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno
2008, n. 112 convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante norme
concernenti la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed
efficace utilizzo delle risorse umane della scuola.
Il documento prevalentemente modifica i parametri previsti dal D.P.R. 18
giugno 1998, n. 233, dal D.M. 24
luglio 1998, n. 331 e dal D.M. 3
giugno 1999, n. 141, peggiorando notevolmente l’attuale situazione.
Riorganizzazione della rete scolastica.
1. Per diventare o continuare ad essere un’istituzione scolastica autonoma è
necessario aver avuto negli ultimi 5 anni non meno di 500 e non più di 900
alunni. (D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233)
2. Nelle piccole isole e nei comuni montani gli istituti comprensivi (ICS) e
gli istituti superiori (ISS) sono istituzioni scolastiche autonome anche se
hanno meno di 500 alunni, ma devono averne almeno 300. (D.P.R. 18 giugno
1998, n. 233)
3. In ogni plesso di scuola dell’infanzia o primaria ogni classe deve avere
in generale almeno 15 alunni, nei centri urbani almeno 20, nelle piccole
isole e nei comuni montani almeno 12.
4. In ogni sezione staccata di scuola media ogni classe deve avere almeno 20
alunni, nelle piccole isole e nei comuni montani almeno 16.
Determinazione degli organici
1. Mediante decreto interministeriale vengono ripartiti gli organici a
livello regionale. I direttori scolastici regionali ripartiscono gli organici
a livello provinciale.
2. Il numero complessivo di insegnanti di sostegno non può superare 94.000
così come previsto dalla legge 27 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008).
Nell'a.s. 2008/09 il numero di insegnanti di sostegno è circa 91.000. Negli
ultimi anni le richieste di insegnanti di sostegno sono aumentate di 3.000
all’anno. Nei prossimi 2 anni sarà quindi necessario un numero di insegnanti
di sostegno superiore al tetto massimo fissato.
Costituzione delle classi
1. Le classi vengono costituite nel rispetto della riorganizzazione della
rete scolastica e delle disponibilità complessive di organico (D.M. 24
luglio 1998, n. 331).
2. Le sezioni della scuola dell’infanzia e le classi di inizio ciclo vengono
formate solo rispetto al numero degli alunni e quindi non è escluso che ci
possano essere nella stessa classe per esempio alunni che fanno il tempo
normale e alunni che fanno il tempo pieno, cosa peraltro già accaduta in
scuole che hanno subito tagli all’organico.
3. Per evitare che ci sia troppa differenza tra l’organico di diritto e
quello di fatto, il numero massimo di alunni fissato per la formazione di una
classe può essere aumentato del 10%, mentre il numero minimo di alunni
fissato per la formazione di una classe può essere ridotto del 10%. In altri
termini se il massimo è 30, allora si può aumentare fino a 33, mentre se il
minimo e 20 si può diminuire fino a 18. (D.M. 24 luglio 1998, n. 331).
4. Nelle classi in cui sono inseriti alunni disabili il numero massimo di
alunni è 22. Tenendo presente però che il numero di classi complessivo deve
rispettare i vincoli posti dagli obiettivi di risparmio previsti dalla legge
n.133/08, si possono costituire classi, in presenza di alunni disabili con
più di 22 alunni.
Il decreto ministeriale 3 giugno 199, n. 141 che modifica il decreto
ministeriale 24 luglio 1998, n. 331, prevede che le classi con alunni
disabili non possano avere più di 20 alunni. Nel rispetto dei limiti delle
dotazioni organiche le classi con alunni disabili possono essere formate al
massimo da 25 alunni. La bozza di regolamento peggiora quindi l’attuale
situazione.
Costituzione delle classi nella scuola dell’infanzia
1. I modelli previsti sono due: sezioni a 25 ore settimanali oppure a 40 ore
settimanali. Verrà pubblicato un apposito regolamento riguardante gli assetti
ordinamentali.
2. Le sezioni dovranno essere costituite con non meno di 18 alunni e non più
di 26.
3. Costituite le sezioni secondo i parametri fissati gli eventuali alunni in
“esubero” vengono ripartiti tra tutte le sezioni, con esclusione di quelle
con alunni diversamente abili, fino a un massimo di 28/29 alunni per sezione.
Il decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 prevede che le sezioni
della scuola dell’infanzia siano costituite con non meno di 15 alunni e non
più di 25. Gli alunni in “esubero” vengono ripartiti tra tutte le sezioni,
con esclusione di quelle con alunni diversamente abili, fino a un massimo di
28 alunni per sezione. La bozza di regolamento peggiora quindi l’attuale
situazione.
Costituzione delle classi nella scuola primaria
1. I modelli previsti sono: classi a 24 ore settimanali, così come previsto
dal decreto legge n. 137/08 convertito dalla legge n. 169/08, classi a 27 ore
settimanali con esclusione delle attività opzionali facoltative, così come
previsto dal decreto legislativo n. 59/04, classi a 30 ore settimanali,
comprensive dell’orario opzionale facoltativo cioè 27 + 3, nei limiti
dell’organico disponibile, classi a 40 ore settimanali nei limiti
dell’organico previsto per l'a.s. 2008/09.
Le classi a 40 ore settimanali nell'a.s. 2008/09 sono circa 35.000, quindi
per il prossimo anno per le classi a 40 ore settimanali saranno disponibili
circa 70.000 insegnanti. Se aumenterà il numero di classi, così come sta
accadendo negli ultimi anni, l’organico non verrà adeguato, quindi non sarà
possibile realizzare in tutte le scuole il Tempo Pieno. In ogni caso il
prossimo anno saranno tagliati nella scuola primaria 16.300 insegnanti (12.300
su posto comune + 4.000 specialisti di lingua inglese), non è detto quindi
che l’organico per le classi a 40 ore venga preservato. Se tutte le classi
prime del prossimo anno, circa 28.000, fossero tutte a 24 ore si
risparmierebbero circa 8.000 docenti, quindi meno della metà dell’obiettivo
di risparmio previsto.
2. Le classi dovranno essere costituite con non meno di 15 alunni e non più
di 27. Le pluriclassi sono costituite con non meno di 8 alunni e non più di
18.
Il decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 prevede che le classi della
scuola primaria siano costituite con non meno di 10 alunni e non più di 25.Le
pluriclassi con non meno di 6 e non più di 12. La bozza di regolamento
peggiora quindi l’attuale situazione.
3. “Nelle scuole nelle quali si svolgono anche attività a tempo pieno, il
numero complessivo delle classi da costituire è determinato sulla base del
totale degli alunni iscritti; parimenti il numero delle classi a tempo pieno
è determinato in relazione alla richiesta complessiva delle famiglie. Nel
caso di eccesso di domande rispetto alle classi da formare, tenuto conto
delle limitazioni derivanti dalla consistenza dell’organico assegnato, è
rimessa ai consigli di istituto l’indicazione dei criteri generali di
ammissione”. (In sostanza è quanto già previsto dal D.M. 24 luglio 1998,
n. 331).
4. Nelle piccole isole e nei comuni montani le classi dovranno essere
costituite con almeno 12 alunni.
Insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria
“L’insegnamento della lingua inglese è affidato ad un insegnante di classe
opportunamente specializzato. Il piano di formazione linguistica di durata
triennale e, nel primo anno, della durata di 150/200 ore, è obbligatorio. I
docenti così formati, sono impiegati, nelle prime due classi della scuola
primaria e sono assistiti da interventi periodici di formazione linguistica e
metodologica anche con i consueti supporti multimediali. Nelle more della
conclusione del piano di formazione, in via transitoria e fino all’a.s.
2011/2012, potranno continuare ad essere utilizzati, in caso di carenza di
docenti specializzati, docenti specialisti esterni alle classe, per l’intero
orario settimanale di docenza previsto dal CCNL. Con specifico provvedimento
verranno definiti le modalità di attuazione del piano di formazione.”
Costituzione delle classi nella scuola secondaria di primo grado
1. Sono costituite classi prime con almeno 18 alunni e al più 27. Gli alunni
in ”esubero” sono ripartiti nelle classi fino a un massimo di 28/29 alunni
per classe. Se il numero di iscrizioni è inferiore a 30 viene costituita un
sola classe.
Il decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 prevede che le classi prime
della scuola secondaria di primo grado siano costituite con non meno di 15
alunni e non più di 25. Gli alunni in ”esubero” sono ripartiti nelle classi
fino a un massimo di 26/27 alunni per classe. Se il numero di iscrizioni è
inferiore a 30 viene costituita un sola classe. La bozza di regolamento
peggiora quindi l’attuale situazione.
2. Le classi seconde e terze devono essere in numero pari a quelle delle
prime e seconde dell’anno precedente. Se il numero medio di alunni per classe
è inferiore a 20 si accorpano le classi e si costituiscono le classi secondo
i criteri previsti per la formazione delle classi prime.
Il decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 prevede che le classi
seconde e terze debbano essere in numero pari a quelle delle prime e seconde
dell’anno precedente. Se il numero medio di alunni per classe è inferiore a
15 si accorpano le classi e si costituiscono le classi secondo i criteri
previsti per la formazione delle classi prime. La bozza di regolamento
peggiora quindi l’attuale situazione.
3. Nelle piccole isole e nei comuni montani le classi dovranno essere
costituite con non meno di 14 alunni. Per le pluriclassi il numero massimo di
alunni è 18.
Il decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 prevede che nelle piccole
isole e nei comuni montani le classi dovranno essere costituite con non meno
di 10 alunni. Per le pluriclassi il numero massimo di alunni è 12. La bozza
di regolamento peggiora quindi l’attuale situazione.
4. “Le classi a tempo prolungato sono autorizzate nei limiti consentiti dalla
dotazione organica assegnata a ciascuna provincia e tenendo conto delle
esigenze formative complessivamente accertate, purché il numero di richieste
avanzate all’atto dell’iscrizione sia sufficiente alla formazione di almeno
una classe. La presenza nella scuola o sezione staccata di classi a tempo
prolungato e a tempo normale non può dar luogo a un numero di classi
superiore a quello derivante dall’applicazione dei criteri” precedentemente
enunciati. (In sostanza è quanto già previsto dal D.M. 24 luglio 1998, n.
331).
Cattedre di lingue straniere nella scuola secondaria di primo grado
“In tutte le classi della scuola secondaria di I grado deve essere impartito
l’insegnamento della lingua inglese per tre ore settimanali. Nelle medesime
classi deve essere, altresì, impartito, per due ore settimanali,
l’insegnamento di una seconda lingua comunitaria (allegato E) decreto
legislativo n. 226/05). La scelta della seconda lingua comunitaria deve tener
conto dei docenti con contratto a tempo indeterminato presenti nella scuola.
Eventuali richieste di trasformazione delle cattedre della seconda lingua
comunitaria possono essere accolte dagli Uffici Scolastici Regionali nel caso
in cui la cattedra risulti priva di titolare, non vi siano nella provincia
docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in attesa di sede
definitiva, o in soprannumero, e, comunque, non si determinino situazioni di
soprannumerarietà.”
Costituzione delle classi nella scuola secondaria di secondo grado
1. Le prime classi delle scuole secondarie di secondo grado sono costituite
con non meno di 27 alunni. La previsione del numero di classi viene fatta
dividendo per 27 il numero di iscritti. Gli eventuali alunni in “esubero”
vengono ripartiti tra le classi fino a raggiungere al massimo 30 alunni per
classe. Se il numero di iscrizioni è inferiore a 30 si costituisce una sola
classe.
Il decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 prevede che il numero
minimo di alunni per classe per le prime delle scuole secondarie di secondo
grado sia 25. Si prevede il numero di classi dividendo il numero degli
iscritti per 25. Gli alunni in “esubero”sono ripartiti nelle classi fino a
raggiungere al massimo 28 alunni per classe. Se il numero di iscrizioni è
inferiore a 30 si costituisce una sola classe. La bozza di regolamento
peggiora quindi l’attuale situazione.
2. Per la costituzione delle classi terze tenendo conto del numero
complessivo degli iscritti si utilizzano gli stessi criteri previsti per la
costituzione delle classi prime, indipendentemente però dai diversi indirizzi
e corsi di studio. (Legge 27 dicembre 2007, n. 244 - Finanziaria 2008)
3. Possono essere costituite classi prime o terze articolate con non meno di
27 alunni, il gruppo minore deve essere costituito da almeno 12 alunni.
Il decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 prevede che si possano
costituire classi prime o terze articolate con non meno di 25 alunni, il
gruppo minore deve essere costituito da almeno 10 alunni. La bozza di
regolamento peggiora quindi l’attuale situazione.
4. Nel caso le aule o i laboratori siano di dimensioni limitate si possono
costituire classi prime o terze con un numero di studenti inferiore a 27, ma
non inferiore a 22.
Il decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 prevede che nel caso le
aule o i laboratori siano di dimensioni limitate si possano costituire classi
con un numero di studenti inferiore a 25, ma non inferiore a 20. La bozza di
regolamento peggiora quindi l’attuale situazione.
5. Le classi seconde e quarte devono essere in numero pari a quelle delle
prime e terze dell’anno precedente. Se il numero medio di alunni per classe è
inferiore a 22 si accorpano le classi e si costituiscono le classi secondo i
criteri previsti per la formazione delle classi prime e terze.
Il decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 prevede che le classi
seconde e quarte debbano essere in numero pari a quelle delle prime e terze
dell’anno precedente. Se il numero medio di alunni per classe è inferiore a
20 si accorpano le classi e si costituiscono le classi secondo i criteri
previsti per la formazione delle classi prime e terze. La bozza di
regolamento peggiora quindi l’attuale situazione.
6. Le classi quinte devono essere in numero pari a quelle delle quarte
dell’anno precedente, ma devono essere costituite da almeno 15 alunni.
Il decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 prevede che le classi
quinte debbano essere in numero pari a quelle delle quarte dell’anno
precedente. La bozza di regolamento peggiora quindi l’attuale situazione.
Cattedre nella scuola secondaria di secondo grado
Tutte le cattedre sono ricondotte a 18 ore settimanali. I docenti che per
effetto di tale norma vengano a trovarsi in situazione di soprannumerarietà
sono trasferiti d’ufficio secondo la procedura prevista dal CCNI sulla
mobilità.
Utilizzo del personale
1. Se per effetto dell’attuazione del piano programmatico previsto dall’articolo
64 del decreto legge n. 112/08 convertito nella legge n. 133/08, “si
determinino situazioni di esubero di personale a tempo indeterminato, lo
stesso è utilizzato prioritariamente nell’ambito della scuola di titolarità,
in subordine in ambito provinciale su posto o frazione di posto eventualmente
disponibile per la stessa classe di concorso e, subordinatamente, su posto o
frazione di posto relativo ad altro insegnamento, anche in grado diverso di
istruzione e nella scuola dell’infanzia, o di sostegno per il quale sia in
possesso di abilitazione o titolo di studio coerente. Il medesimo personale
viene posto in mobilità professionale qualora in possesso di abilitazione o
idoneità per altra classe di concorso o altro posto; si procede, altresì, al
trasferimento su posto di sostegno qualora in possesso del previsto titolo di
specializzazione”.
2. “Al fine di raggiungere l’obiettivo della più ampia utilizzazione del
personale in soprannumero - qualora le risorse del personale da utilizzare
eccedono le disponibilità accertate - si deve prevedere un adeguato numero di
provvedimenti di messa a disposizione e la loro ripartizione sul territorio,
proporzionale alle esigenze delle singole scuole, con particolare riguardo
alla copertura di supplenze di durata non inferiore a cinque mesi. I docenti
posti a disposizione sono utilizzabili, sulla base di modalità e criteri
definiti in sede di contrattazione regionale, fino alla concorrenza
dell’orario d’obbligo settimanale entro il limite di 3 scuole ed avendo riguardo
alla loro raggiungibilità.”
Milano, 3 novembre 2008
Mario Piemontese
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