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Disegno di legge del
01 agosto 2008 - Disposizioni in materia di istruzione,
università e ricerca |
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Art. 1 - Cittadinanza e Costituzione1. Nel primo e nel secondo ciclo di istruzione le conoscenze e le competenze relative alla
convivenza civile e alla cittadinanza sono acquisite attraverso la disciplina
denominata “Cittadinanza e Costituzione”, individuata nelle aree
storico-geografica e storico-sociale ed oggetto di specifica valutazione.
Nella scuola dell’infanzia tale dimensione si realizza prevalentemente nel
campo d’esperienza il sé e l’altro.2. Nell’ambito
del monte ore complessivo già previsto per le suddette aree, alla disciplina
“Cittadinanza e Costituzione” è attribuito un monte ore annuale di trentatrè ore.3. Con successivo decreto
del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottarsi
nel termine di 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, è
determinato il contenuto dell’insegnamento. In sede di revisione
degli ordinamenti si procede al raccordo della disciplina di cui ai commi 1 e
2 con le altre discipline del curricolo, tenuto conto della trasversalità
delle tematiche che la caratterizzano.4.
All’attuazione di quanto previsto al comma 1 si provvede con le risorse umane
e strumentali disponibili a legislazione vigente. Art. 2 - Valutazione del comportamento
degli studenti1.
Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1998, n. 249 e
successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema
disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo
grado, nel percorso del primo e del secondo ciclo, in sede di scrutinio
intermedio e finale viene valutato il comportamento
di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica
anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi
educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria
sede.2. Nel primo ciclo la valutazione è espressa nella
forma di giudizio.3. Nel secondo ciclo la
valutazione è espressa in decimi.4. Il giudizio e
la votazione sul comportamento degli studenti attribuiti dal consiglio di
classe concorrono alla valutazione complessiva dello studente e, nei casi più
gravi, possono determinare, con specifica motivazione, la non ammissione al
successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo e, ai fini
dell’ammissione all’esame di Stato del secondo ciclo, la riduzione fino ad un
massimo di cinque punti del credito scolastico. Art. 3 - Saldo
dei debiti formativi e calendario scolastico 1. Nel testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
all’articolo 74, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: “1. Nella
scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e di secondo grado
l’anno scolastico ha inizio il 10 settembre e termina il 9 settembre.2. L’attività didattica ordinaria, comprensiva anche
degli scrutini e degli esami, si svolge nel periodo compreso tra il 10
settembre ed il 30 giugno, con eventuale conclusione nel mese di luglio degli
esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione.
Nella scuola secondaria superiore, in aggiunta ed in coerenza con l’attività
di sostegno realizzata nel corso dell’anno scolastico, nel periodo compreso
tra il termine delle lezioni ed il 9 settembre, le istituzioni scolastiche,
nell’esercizio della loro autonoma programmazione e nell’ambito e nei limiti
delle risorse finanziarie dedicate e disponibili a legislazione vigente,
organizzano gli interventi didattici ed educativi
ritenuti utili per gli alunni che, in alcune discipline, non abbiano
conseguito il giudizio di promozione e per i quali lo scrutinio finale sia
stato sospeso ai sensi dell’articolo 1 della legge 11 gennaio 2007, n. 1. Nel periodo compreso tra il 1° ed il
9 settembre si svolgono, per i predetti alunni, anche le verifiche e
l’integrazione dello scrutinio finale, a conclusione del quale gli alunni
sono ammessi o non ammessi alla classe successiva.” Art. 4 - Esame preliminare all’esame di stato e composizione delle commissioni1. Alla legge 10 dicembre 1997, n. 425 e successive integrazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:a) All’articolo
2, comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Sostengono
altresì l’esame preliminare, sulle materie previste dal piano di studi
dell’ultimo anno, i candidati in possesso di idoneità o di promozione
all’ultimo anno che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non
hanno comunque titolo per essere scrutinati per l’ammissione all’esame”.b) All’articolo 4, comma 3, le lettere c) e d) sono
sostituite dalle seguenti: “c) i professori universitari di prima e di
seconda fascia anche fuori ruolo, e i ricercatori universitari confermati;d)
i docenti in servizio in istituti di istruzione secondaria superiori statali,
con rapporto do lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di
servizio di ruolo”. Art. 5 - Nomine personale scolastico1. E’ attribuito alla competenza
esclusiva dei dirigenti scolastici il conferimento delle nomine a tempo
determinato con incarico annuale o fino al termine delle lezioni, fatta salva
l’aliquota di posti spettanti al personale beneficiario della riserva di
posti ex lege n. 68 del 1999. All’uopo i medesimi
utilizzano le graduatorie provinciali ad esaurimento per il conferimento
delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle
attività didattiche e le graduatorie di istituto per
il conferimento delle supplenze temporanee.2. In
attesa del riordino del sistema di reclutamento del personale docente, per
garantire la continuità dell’insegnamento fino alla conclusione di ciascun
ciclo di studi, i dirigenti scolastici, accertata la disponibilità del posto
nell’organico di diritto o di fatto autorizzato, confermano, per un massimo
di due anni scolastici, il docente a tempo determinato con incarico annuale o
fino al termine delle attività didattiche, già in servizio nel precedente
anno scolastico nella medesima sede, a condizione che rientri nel novero dei
docenti aventi titolo all’assunzione a tempo determinato per il nuovo anno
scolastico e che sia attribuibile la medesima tipologia di contratto
dell’anno precedente.3. La conferma di cui al comma
precedente si applica anche ai docenti di sostegno a tempo determinato. 4.
Per le medesime finalità di cui al comma 2, a decorrere dall’anno scolastico
2009/2010 la mobilità territoriale e professionale a domanda del personale
docente e Ata con contratto a tempo indeterminato
si effettua con cadenza biennale.5.
Le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono norme generali ai
sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e non possono essere
derogate da disposizioni contrattuali. Art. 6 - Carta dello studente nelle
scuole secondarie superiori1. Al fine di promuovere tra gli studenti della scuola secondaria
superiore su tutto il territorio nazionale l’esercizio
del diritto allo studio e la più ampia fruizione di attività di carattere
culturale, educativo e formativo, ivi compresa la mobilità nazionale, europea
ed internazionale, è istituita la carta dello studente, denominata “Io
studio”. La carta, tesa a promuovere tra i giovani le opportunità di crescita
educativa e di formazione che possono derivare dal vasto panorama
dell’offerta culturale, è rilasciata gratuitamente a tutti gli studenti che accedono alla scuola secondaria superiore.2. La carta di cui al comma precedente è un documento
personale, che attesta l’iscrizione dello studente ad una singola istituzione
scolastica e che consente al portatore sia di beneficiare del sistema di
incentivi economici alle eccellenze, di cui all’art. 2 comma 1, lettera d, e comma 2, lettera d, del medesimo articolo della legge 11
gennaio 2007, n. 1, sia di fruire delle agevolazioni economiche o dei
servizi previsti da apposite convenzioni stipulate dal Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, a livello centrale e
periferico, con Amministrazioni pubbliche, enti e soggetti pubblici e privati.3. Per l’utilizzo della carta secondo le finalità di cui
ai commi precedenti, è istituito, all’interno del sito internet del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, un apposito portale
dedicato agli studenti italiani anche al fine di consentire agli enti
convenzionati di verificare l’effettiva validità di ogni singola carta.4. Per la predisposizione personalizzata delle carte e
l’erogazione dei servizi di portale ci si avvale del sistema nazionale delle
anagrafi degli studenti di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76.5. La carta dello
studente, previa intesa da raggiungere in sede di Conferenza unificata e
successive intese con le singole regioni e con le province autonome di Trento
e Bolzano, può essere estesa agli studenti che frequentano corsi nell’ambito
del sistema di istruzione e formazione professionale.6. I costi di realizzazione e gestione della carta dello
studente e delle attività di comunicazione e di informazione rivolte alle
scuole per le finalità di cui al presente articolo sono finanziati con una
quota parte degli stanziamenti esistenti sul fondo per l’ampliamento
dell’offerta formativa disciplinato dalla legge n. 440/1997. Art. 7 - Valore abilitante della
laurea in scienze della formazione primaria1. L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei
corsi in Scienze della formazione primaria istituiti a norma dell'art. 3
comma 2 , della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione
delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha
valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento, rispettivamente, nella
scuola dell'infanzia e nella scuola primaria.2. Le disposizioni
di cui al comma 1 si applicano anche a coloro che hanno sostenuto l’esame di
laurea conclusivo dei corsi in scienze della formazione primaria nel periodo
compreso tra l’entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e l’entrata in vigore della
presente legge. Art. 8 - Sostituzione dell’articolo2, comma 433 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 1. L’articolo 2, comma 433 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è sostituito dal seguente: “433. Al concorso per l’accesso alle scuole di specializzazione mediche, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, possono partecipare tutti i laureati in medicina e chirurgia. I laureati di cui al primo periodo, che superino il concorso ivi previsto, sono ammessi alle scuole di specializzazione a condizione che conseguano l’abilitazione per l’esercizio dell’attività professionale, ove non ancora posseduta, entro la data di inizio delle attività didattiche di dette scuole, immediatamente successiva al concorso espletato.”Art. 9 - Disposizioni urgenti per
l’assunzione di ricercatori1. Per l’anno 2009 non si applicano le disposizioni di cui
all’art. 1, commi 648 e 651 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al fine di garantire
l’assunzione di ricercatori nelle università e negli enti di ricerca, le
risorse di cui all’articolo 1, commi 650 e 652, della medesima legge,
limitatamente allo stanziamento previsto per l’anno 2009 e al netto delle
risorse già utilizzate negli anni 2007 e 2008, sono utilizzate per il
reclutamento di ricercatori delle università ai sensi dell’art. 1, comma 7,
della legge 4 novembre 2005, n. 230, e per il reclutamento aggiuntivo
di ricercatori degli enti di ricerca, con le modalità previste dal Ccnl di comparto e nei limiti dell’organico vigente
presso ciascun ente, ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, anche in deroga al
limite di spesa relativo alle cessazioni di cui
all’articolo 1, comma 643 della medesima legge n. 296 del 2006. Art. 10 - Codificazione delle norme
sull’ordinamento universitario1. Il Governo è delegato ad
adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o più decreti legislativi per il riassetto normativo sostanziale e procedimentale delle disposizioni vigenti in materia di
ordinamento universitario.2. L’esercizio della
delega di cui al comma 1 si attiene ai seguenti principi e criteri
direttivi:a) definizione del riassetto normativo e codificazione della
normativa primaria regolante la materia;b) coordinamento formale e
sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche
necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della
normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio
normativo;c) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva
l’applicazione dell’articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale
premesse al Codice civile;d) progressiva eliminazione degli interventi
amministrativi autorizzatori e sostituzione degli
stessi mediante il procedimento del silenzio-assenso.3.
Il Governo completa il processo di codificazione del settore di cui al comma
1 emanando, anche contestualmente al decreto legislativo di riassetto, una
raccolta organica delle relative norme regolamentari, adeguandole, se del
caso, alla nuova disciplina di livello primario e apportando alle stesse le
opportune disposizioni di semplificazione.4. I
decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro
per la semplificazione normativa, sentito il Ministro la pubblica
amministrazione e l’innovazione, previo parere delle competenti commissioni
parlamentari. Art. 11 - Diritto allo studio
universitario1. In attesa del riordino della normativa sui livelli
essenziali delle prestazioni in materia dei diritto allo studio
universitario, il decreto di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è adottato sei mesi prima di
ciascun anno accademico, sulla base dell’accordo raggiunto in sede di
conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con il medesimo
decreto sono definiti altresì i criteri di riparto del fondo di intervento integrativo di cui all’articolo 16, comma 4,
della predetta legge n. 390 del 1991.2. Il comma 2
dell’articolo 4 della legge n. 390 del 1991è abrogato. Art. 12 - Modifica della delega in
materia di riordino degli enti di ricerca1. Alla legge 27 settembre 2007, n. 165, recante delega al Governo in materia
di riordino degli enti di ricerca, all’articolo 1, sono apportate le seguenti
modificazioni:a) al comma 1, le parole: “diciotto
mesi” sono sostituite dalle seguenti: “trenta mesi”;b) al comma 1,
lettera b), dopo le parole “degli statuti” sono inserite le seguenti “e
dei regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, e del personale”
ed è soppresso il secondo periodo;c) al comma 1, lettera c), le
parole: “consigli scientifici di ciascun ente, integrati da cinque esperti di
alto profilo scientifico” sono sostituite dalle seguenti: “consigli di
amministrazione integrati da cinque esperti di alto profilo scientifico,
sentiti i consigli scientifici”;d) al comma 2, lettera a) sono
soppresse le seguenti parole: “attive nei settori della fisica della
materia, dell'ottica e dell'ingegneria navale”. |