Con un emendamento al DL n. 137, presentato
dall'on. Aprea per conto del Governo, si vogliono sottrarre fondi alla
contrattazione per retribuire i maggiori carichi di lavoro dei maestri.
Maestro unico: le mani di Gelmini sul fondo di istituto
02-10-2008 | Scuola
Speciale
Governo Berlusconi e politiche sulla Conoscenza
Meno docenti ma pagati meglio, ha detto il ministro Gelmini. Detto fatto.
Ma col trucco. E il trucco
sta nell'emendamento presentato dall'On. Aprea - per
conto del Governo - al D.L. 137 in discussione in queste ore al Parlamento.
Il maestro unico farà ore in più che gli saranno pagate dal Fondo di istituto. Non solo, quindi, i bambini avranno un maestro
in meno, ma la scuola avrà meno soldi per le attività formative. Peggio di
così...
L'emendamento Aprea è gravissimo per diverse ragioni: invasione del ruolo
della contrattazione, attacco all'autonomia scolastica, riduzione della qualità
e della quantità dell'offerta formativa. Un peggioramento, in
sede di conversione in legge, di un decreto già brutto.
Se l'emendamento della presidente della Commissione Istruzione della
Camera passerà, le scuole dovranno attingere dalle risorse del fondo d'istituto
per retribuire i maggiori carichi di lavoro che verranno
richiesti al maestro unico a partire dal 1 settembre 2009 (2 ore in più di
lezione con i bambini della propria classe). Per questa operazione
sarebbero necessarie risorse aggiuntive che però non ci sono, come risulta dai
rilievi della Commissione bilancio sulla mancata copertura finanziaria. Allora
la soluzione proposta dall'on. Aprea, per conto del ministro Gelmini, è quella
di stornare fondi dalle scuole.
Il comma 2 dell'art. 4 del DL n. 137 verrebbe infatti
sostituito da due nuovi commi.
Nel primo si prevede una apposita sequenza
contrattuale all'Aran per definire il trattamento economico dovuto
all'insegnante unico per le ore aggiuntive che gli verranno richieste oltre gli
attuali obblighi contrattuali.
Nel secondo si autorizza il ministro Tremonti a verificare il fabbisogno
finanziario per tale operazione, a partire dal 1
settembre 2009, reperendo tali risorse dal fondo d'istituto. Secondo
l'emendamento, i risparmi (tagli) derivanti dall'attuazione della manovra
finanziaria, una volta certificati, verrebbero
restituiti alle scuole l'anno successivo, cioè dal 2010.
Una norma camuffata sotto forma di anticipo di
cassa ma che invece fa parte del disegno distruttivo dell'autonomia scolastica.
Un vero e proprio furto a danno del personale docente e Ata e
dell'autonomia scolastica. La politica di questo Governo verso la scuola
è una e una sola: tagli e diminuzione dell'offerta formativa.
La FLC è impegnata a contrastare questo disegno con atti di denuncia
pubblica, con i genitori, gli studenti e ad azioni di mobilitazioni.
Roma, 2 ottobre 2008
_________________
Disegno di legge di conversione del decreto
legge 1° settembre 2008, n. 137
A.C.
1634/A
Articolo 4
Sostituire il comma 2 con i seguenti:
2-bis.
Con apposita sequenza contrattuale è definito il
trattamento economico all'insegnante unico della scuola primaria dovuto per le
ore di insegnamento aggiuntive rispetto all'orario d'obbligo di insegnamento
stabilito dalle vigenti disposizioni contrattuali.
2-ter.
Per la realizzazione delle finalità previste dal presente articolo,
il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ferme restando le
attribuzioni del Comitato di cui all'articolo 64, comma 7, del decreto legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, provvede alla verifica degli specifici affetti finanziari determinati
dall'applicazione del comma 1 del presente articolo, a decorrere dal 1°
settembre 2009. A seguito della predetta verifica per
le finalità di cui alla sequenza contrattuale prevista dal comma 2 del
presente articolo, si provvede, per l'anno 2009, ove occorra, a valere sulle
risorse del fondo d'istituto delle istituzioni scolastiche da reintegrare in
quota parte delle risorse rese disponibili ai sensi del comma 9 dell'articolo
64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei limiti dei risparmi di spesa conseguenti
all'applicazione del comma 1, resi disponibili per le finalità di cui al comma
2 del presente articolo.