Per la scuola della Repubblica

 

Comitato di Firenze

 

Nota informativa –n. 4/09

 

Pro-memoria per l’organizzazione del ricorso collettivo contro la C.M. n. 4/09 concernente le iscrizioni per l’a.s.2009- 10 ( a cura di Corrado Mauceri)

 

I

 

1 - La C.M. n. 4 del 16 gennaio 2009 : una circolare applicativa di regolamenti attualmente inesistenti

 

La C.M. è applicativa dei regolamenti che allo stato non esistono; peraltro detta CM è stata emanata prima ancora dell’acquisizione dei pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato e senza la formale adozione del piano programmatico,previsto espressamente dalll’art.64

 

Il Ministro, emanando una circolare attuativa di schemi di regolamento ancora in attesa dei suindicati pareri, manifesta la chiara volontà che tali pareri saranno considerati ininfluenti; già per tale ragione la C.M. si deve ritenere illegittima perché priva dei necessari presupposti (piano programmatico formalmente adottato, i pareri previsti dall’art. 64 ed i regolamenti), ma soprattutto si deve ritenere non vincolante nel senso che si tratta di una richiesta da parte dell’Amministrazione volta a conoscere gli orientamenti dei genitori e degli studenti per quanto concerne le iscrizioni per il prossimo a.s.

 

II

 

La contestazione della C. M.n.4/09

 

1 – Presentazionne delle domande di iscrizione

 

Il primo atto di contestazione deve essere quello della presentazione della domanda di iscrizione; come si è prima rilevato la CM. non può avere alcuna efficacia vincolante soprattutto per quanto concerne la domanda che è un atto dei genitori e degli studenti che sono vincolati dalle norme vigenti e non da quelle ancora in fieri. L’art. 3 DPR n.275/99 stabilisce difatti che le iscrizioni devono essere fatte sulla base del POF in vigore e regolarmente approvato.

 

L’Amministrazione può soltanto stabilire con efficacia vincolante i tempi per la presentazione della domanda di iscrizione, ma non può imporre modelli didattici e condizioni che nella normativa attualmente vigente non esistono. Si propone quindi di redigere modelli di domanda conformi all’attuale normativa e di suggerire ai genitori ed agli studenti di presentare tali domande.

 

I dirigenti scolastici non possono imporre il modello ministeriale; un eventuale rifiuto di accettazione del modello alternativo dovrebbe essere subito contestato o inviando tutte le domande respinte con un plico a mezzo raccomandata a.r. o, anche, in sede legale.

 

Impugnativa immediata della C.M.

 

La C.M. non è di per sé immediatamente lesiva degli interessi dei genitori, studenti e docenti, ma induce all’autolesione dei propri interessi con la scelta di modelli didattici applicativi della nuova normativa e preannuncia l’organizzazione dell’attività didattica e la determinazione degli organici sulla base dei regolamenti che il Ministro in attuazione delle leggi n.133 e 169/05 dovrà emanare; sarà pertanto opportuno impugnarla subito con ricorso al TAR del Lazio in attesa di una successiva impugnativa dei regolamenti attuativi e di tutti gli atti conseguenti.

 

3 .Soggetti che possono proporre l’impugnativa.

 

I soggetti che possono essere legittimati a proporre ricorso sono:

 

genitori e studenti delle scuole di ogni ordine e grado;

 

docenti per i riflessi che le riduzioni di orario e l’eliminazione delle compresenze possono determinare rispetto agli organici;

 

organizzazioni sindacali, Associazioni di genitori, studenti e delle scuole che abbiano per statuto la finalità di tutelare gli interessi degli associati o più in generale la qualità della scuola statale;

 

Amministrazioni locali quali enti portatori diretti degli interessi della popolazione.

 

I ricorsi possono essere collettivi.

 

4– Termini e modalitàdell’impugnativa

 

Il ricorso deve essere proposto entro il 15 marzo p.v.; bisogna valutare (anche sotto il profilo dei costi) se è opportuno proporlo subito per dare subito un segnale della contestazione, oppure se attendere l’emanazione dei regolamenti per una impugnativa unica (riducendo i costi).

 

Motivi del ricorso (a titolo indicativo)

 

I motivi che allo stato si possono indicare sono:

 

violazione del principio costituzionale che impegna La Repubblica ad istituire scuole per tutti gli ordini e gradi in funzione dell’art.3, 2 comma ( E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale). Artt.3-33 e 34 Cost.

 

Lo stato deve garantire una scuola qualificata per tutti, sostenendo tutte le spese necessarie; le leggi in questione prevedono invece tagli che incidono pesantemente sull’efficacia didattica (v. recente parere del CNPI del 12/12/2009), mettendo in discussione la funzione istituzionale della scuola statale.

 

violazione dei prinvcipi inmateria di decretazione di urgenza ( Art. 77 Cost)

 

La decretazione d’urgenza nel nostro ordinamento deve avere un carattere assolutamente eccezionale ( in casi straordinari)e deve sussistere una effettiva urgenza e necessità; nel caso in esame tutte le predette condizioni mancano

 

del principio della ragionevolezza e della buona amministrazione. ( art. 97 Cost.)

 

Per giurisprudenza costante anche il legislatore nella sua ampia discrezionalità deve attenersi ai parametri della ragionevolezza e della buona amministrazione.

 

Nel caso specifico un intervento di razionalizzazione della spesa, invece di razionalizzare il sistema scolastico, incide negativamente sulla sua efficacia, come testimoniano i pareri della Conferenza Unificata e del CNPI.

 

Peraltro anche se i suindicati pareri non sono vincolanti, il Governo è tenuto a considerarli con la necessaria attenzione.

 

4) violazione dell’obbligo della Repubblica di istituire scuole per tutti gli ordini e gradi e del diritto di tutti di accedere alle scuole statali (violazione degli art. 3, 33 e 34 Cost.)

 

La C.M. prevede espressamente che per la scuola dell’infanzia lo Stato non si impegna a garantire un’offerta corrispondente alla domanda sociale talché saranno utilizzate ancora le scuole paritarie, anche di orientamento confessionale.

 

5) violazione del principio del pluralismo culturale e della autonomia della scuola (violazione dell’art. 33).

 

La C.M. prevede specifici modelli didattici (riduzione del tempo scuola, abolizione delle compresenze, ecc.) che costituiscono una illegittima invasione del potere esecutivo nella sfera della didattica che deve essere demandata agli organi della scuola.

 

6) violazione del principio della parità di trattamento e dello stesso art. 4 L. n 169/08

 

La C.M. subordina l’accoglimento delle richieste dei diversi modelli didattici alle disponibilità dell’organico; si tratta di un criterio illogico e discriminatorio; difatti una preventiva richiesta rispetto ai diversi modelli orari ha un senso se tale richiesta è funzionale alla determinazione degli organici, come si deduce peraltro dallo stesso art. 4 della L. n. 169/08.

 

7) violazione del principio dell’obbligo scolastico uguale per tutti (ART. 3 E 34 COST.)

 

La C.M., in attuazione dell’art. 4 bis, prevede che l’obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di "istruzione e formazione professionale" reintroducendo il sistema discriminatorio e duale ,già previsto dalla Ministra Moratti; tale sistema duale non solo è una forma di discriminazione perché non consente un uguale percorso formativo a tutti, ma è elusivo della ratio dell’obbligo dell’istruzione che ha lo scopo principale di assicurare a tutti una uguale livello culturale.

 

8) Illegittimità delle "classi ponte" per gli alunni stranieri

 

La C.M., recependo l’odg della Lega, prevede la possibilità di istituire classi ponte per gli alunni stranieri; l’ipotesi è prospettata al fine di favorire l’inserimento nella classe; si tratta però di una soluzione discriminatoria che deve essere censurata per violazione dell’art. 3 Cost.

 

9) violazione della riserva di legge e dell’ art. 17 L. n. 400/88 e degli art . 33 e 117 Cost.)

 

L’Art. 64 della L. n. 133/08 è censurabile per violazione dell’art. 33 Cost. sotto due profili:

 

violazione del principio della riserva di legge;

 

violazione dello stesso art. 17 L. n. 400/08.

 

Sotto il primo profilo gli art. 33 e 117 Cost. riservando alla Repubblica la potestà legislativa in materia di (norme generali sull’istruzione) precludono una delega alla potestà regolamentare del Governo, soprattutto nella forma della "delegificazione" in una materia in cui l’intervento del Parlamento è previsto per garantire una legislazione rispettosa del pluralismo culturale.

 

L’art. 64 della L. n. 137/08 invece non solo ha previsto un’ampia delegificazione in materia scolastica, ma ha delegato al Governo tale ampio potere regolamentare senza la necessaria determinazione delle "norme generali regolatrici della materia"; l’art. 64 difatti si limita ad indicare l’incremento del rapporto alunni-docenti e la riduzione degli organici del personale ATA; per tutto il resto è conferito al Governo una delega in bianco con la sola indicazione generica di alcuni titoli.

 

10) Illegittimità per violazione dell’art 64 L. n. 133/08

 

Come si è prima rilevato la C.M. è stata emanata sulla base di regolamenti ancora inesistenti e senza la preventiva adozione del previsto piano programmatico.

 

N.B.

 

Si ritiene opportuno proporre il ricorso collettivo al TAR del Lazio perchè si impugnano atti con efficacia in tutto il territorio nazionale.

 

Si può valutare l’opportunità di tentare anche un ricorso con pochi ricorrenti (facilmente raggiungibili) al TAR della Toscana in modo che se l’Amministrazione propone il regolamento di competenza, essendo i ricorrenti pochi, si possa trasferire facilmente a Roma (occorrerebbe difatti un nuovo mandato da parte dei ricorrenti).

 

Si allega pertanto un mandato per il TAR del Lazio con due righe in bianco per aggiungere i nomi degli altri legali.

 

Unitamente ai mandati devono essere restituite le schede informative ed a parte l’elenco di tutti i ricorrenti con tutte le indicazioni richieste per il ricorso :nome e cognome, qualifica (genitore del figlio minore o altro), data di nascita, residenza e codice fiscale.

 

Il legale che raccoglie le firme in calce al mandato deve anche sottoscrivere l’autentica.

 

.N.B. L’indicazione dei motivi di illegittimità dovrà essere ulteriormente approfondita; a tal fine sollecitiamo suggerimenti, proposte ed integrazioni da parte di tutti ed in particolare dei legali .

 

All:1) Mandato in bianco che deve essere sottoscritto dai ricorrenti ed in calce autenticato dal legale

 

2) Scheda informativa di ciascun ricorrente