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Segnaliamo che il seguente regolamento sarà prossimamente adeguato in conformità alle attuali norme vigenti
Regolamento
Costituzione - Scopi - Mezzi
Articolo 1
L'Associazione Club 22, fondata nel 1975, si. propone il raggiungimento degli scopi previsti dallo stauto. Inoltre esso provvede ad assistere i C.B. associati nella compilazione della documentazione necessaria per il mantenimento della concessione; mantiene informati i soci sulle variazioni eventuali delle leggi in materia; suggerisce il comportamento da tenere, nel caso di difficolta per l' istallazione delle antenne C.B.; illustra ai propri soci le regole fondamentali del radiantismo C.B., istituendo, nel limite del possibile, corsi particolari di elettrotecnica e di elettronica.
Articolo 2
Per il raggiungimento di detti scopi, il Club 22 provvede alla sede sociale ed a organizzare attività ricreative, sportive e culturali anche in collaborazione con altri Enti.
Articolo 2 bis
Si aggiunge all'art.2 del Regolamento interno:
"E' operante un gruppo fotografico
denominato GRUPPO CULTURALE FOTOGRAFICO DEL CLUB 22" come da
approvazione dell'Assemblea ordinaria del 19.1.1992.
Soci
Articolo 3
I soci sono ordinari, sostenitori ed onorari secondo le disposizioni dello statuto.
I soci ordinari e sostenitori sono tenuti al pagamento della quota sociale fissata dal consiglio direttivo, a seconda delle esigenze dell' Associazione, e ratificata dall'Assemblea generale ordinaria.
Potranno essere ammessi, con la qualifica di socio sostenitore, familiari conviventi di soci ordinari i quali sono tenuti al pagamento della meta' della quota sociale.
L'ammissione del socio sostenitore sara' valutata dal consiglio direttivo che ne regolera' il numero e ne vaglierà, anno per anno, l' associazione dietro rinnovo.
Il socio sostenitore di assidua frequentazione, con anzianità d'iscrizione ininterrotta di almeno diciotto mesi, potra' essere promosso socio ordinario con delibera del consiglio direttivo.
Per permettere a persone, amiche di soci, di frequentare la sede sociale, possono essere rilasciate tessere provvisorie con validita' di un mese rinnovabili una sola volta. Alla scadenza, se non e' stata presentata domanda di ammissione a socio, decade il diritto di frequentazione.
Articolo 4
La domanda di ammissione a socio, redatta su apposito modulo e, nel caso di socio sostenitore, controfirmata da un socio ordinario, deve essere presentata, accompagnata dalla quota sociale, al consiglio direttivo che ne delibera insindacabilmente l'accettazione o restituisce quanto versato in caso di mancato accoglimento. Con la domanda di ammissione, il richiedente si impegna ad osservare le norme dello statuto e del presente regolamento nonche' quelle emanate dai competenti organi sociali.
Articolo 5
L'ammissione, in qualunque epoca dell'anno venga accordata, ha effetto dall'inizio dell'anno medesimo a meno che non si tratti di domanda presentata nell'ultimo trimestre, nel quale caso ha effetto per l' anno successivo, salvo contraria richiesta del socio.
L'obbligazione del socio ordinario si intende rinnovata di anno in anno se il socio non fara' pervenire, al consiglio direttivo, entro il mese di aprile, le proprie dimissioni per iscritto.
Il pagamento della quota sociale deve essere fatto entro il primo trimestre di ogni anno. Trascorso detto termine e rimasta senza esito la richiesta delle motivazioni dietro invito scritto dalla segreteria, il socio sara' dichiarato moroso, cancellato dall'elenco dei soci e considerato dimissionario.
La qualifica di socio viene a cessare nei casi indicati dallo art. 7 dello statuto con la conseguenza della perdita di ogni diritto sul patrimonio sociale.
Articolo 6
I soci hanno diritto a frequentare la sede sociale, ad usufruire delle attrezzature dell'Associazione, a partecipare alle manifestazioni ed alle feste sociali, ad usufruire, in genere, di tutti i beni secondo gli scopi sociali, il tutto secondo le norme stabilite, di volta in volta, dal consiglio direttivo e con parità di trattamento.
I soci hanno il dovere di collaborare con il consiglio direttivo nella conduzione della sede sociale, per la riuscita delle manifestazioni ed in genere in tutte le attività secondo gli scopi sociali. Devono altresì collaborare per mantenere l' efficenza e la pulizia delle attrezzature e della sede.
Articolo 7
I soci ordinari possono, saltuariamente, invitare persone amiche, estranee all' Associazione, a partecipare alle manifestazioni sociali (sempre se non contrariamente disposto dal consiglio direttivo per determinata manifestazione), ritenendosi comunque responsabili del loro comportamento in sede verso gli altri soci. I soci sostenitori non possono portare altre persone in sede sociale se non espressamente autorizzati dal consiglio drettivo.
Articolo 8
Il socio che durante le manifestazioni sociali o nella sede sociale, non si comporti secondo le regole dell' educata convivenza, verrà richiamato, eventualmente allontanato e potra' essere sospeso fino ad un anno dalla partecipazione ad ogni attività sociale, secondo la gravità del caso.
Il socio che non rispetti i principi generali dell' Associazione, le delibere del consiglio direttivo o le norme dello statuto e del presente regolamento, puo' essere sospeso fino ad un anno dalla partecipazione ad ogni attività sociale e, in casi gravi, espulso dall' Associazione a norma dell'art.7 dello statuto.
Assemblee
Articolo 9
L'Assemblea generale dei soci è convocata, in seduta ordinaria, una volta all'anno, entro il mese di Gennaio, con le norme previste dagli art. 8,10 e 12 dello statuto.
Possono partecipare all'Assemblea generale ordinaria tutti i soci in regola con le quote sociali dell' anno in corso.
Le deliberazioni dell' Assemblea vengono prese per alzata di mano o per appello nominale a seconda della decisione della maggioranza dei soci con diritto al voto.
Le deliberazioni sono obbligatorie per gli assenti.
Sono ammessi alla discussione dell'Assemblea ordinaria tutti gli argomenti che il consiglio direttivo ha inserito nell' O.d.G.
Articolo 10
L'Assemblea e' convocata in seduta straordinaria secondo le norme degli art. 9,11,13 e 21 dello statuto. Le deliberazioni vengono prese con le norme prescritte per l' Assenblea ordinaria.
Cariche sociali - Elezioni
Articolo 11
Le cariche sociali sono annuali, come previsto dall'art. 14 dello statuto. Esse vengono designate dai soci in possesso dei requisiti previsti dall' art. 15 dello statuto, tramite votazioni segrete che dovranno venire indette entro il mese di Febbraio di ogni anno.
Hanno diritto di voto e di essere eletti alle cariche sociali i soci ordinari in regola con la quota sociale dell' anno in corso.
Per le nomine alle cariche sociali, l'Assemblea dovra' nominare un comitato elettorale a norme dell'art. 12 dello statuto.
Il consiglio direttivo uscente dovra' mettere a disposizione del comitato elettorale i mezzi per l'esercizio del suo mandato.
I candidati alle cariche sociali, proposti o meno dai soci, potranno apporre la propria sigla, per accettazione della candidatura, su apposito cartello esposto in sede. Potranno anche essere presentate liste di candidati.
L' elettore potra' apportare modifiche all'eventuale lista di candidati alle cariche sociali rispettando, comunque il numero degli eleggibili stabilito di volta in volta dall'Assemblea.
L'elezione e' sempre nominale.
Disposizioni generali
Articolo 12
Il presente regolamento dovra' essere approvato dalla Assemblea generale ordinaria.
Il presente regolamento potra' essere modificato dal consiglio direttivo che dovra' chiederne l' approvazione all' Assemblea generale ordinaria.
Per tutto quello non previsto dal presente regolamento si richiamano le disposizioni dello statuto.
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Questo "Regolamento" e' stato approvato dall'Assemblea generale ordinaria del 1 febbraio 1979 e modificato agli art. 3 - 9 - 11 con l'approvazione dell' Assemblea generale ordinaria del 24 gennaio 1988.
Tutti i soci sono tenuti ad osservare ed a fare osservare queste norme.
Per contattarci scrivete a
club22@iperbole.bologna.it