Art. 28.
O g g e t t o
1. Il servizio radiomobile professionale, per il quale e' richiesta
la licenza individuale, e' un servizio di radiocomunicazioni ad uso
professionale tra stazioni di base e stazioni mobili terrestri e tra
queste ultime. Esso permette di effettuare comunicazioni di fonia, di
dati, di messaggi precodificati, includendo prestazioni specifiche di
chiamata di gruppo, di chiamata prioritaria e di chiamata di
emergenza.
2. Il sistema analogico o numerico in tecnica multiaccesso e' un
sistema che consente, attraverso una o piu' stazioni di base, di
accedere ad un gruppo comune di frequenze.
3. La presente sezione:
a) disciplina il servizio radiomobile professionale analogico e
numerico autogestito in tecnica multiaccesso;
b) individua gruppi distinti di frequenze per i servizi
radiomobili professionali analogici e numerici autogestiti.
4. Il servizio radiomobile professionale numerico autogestito
utilizza, in prima applicazione, la tecnologia TETRA (terrestrial
trunked radio), cosi' come definita dall'ETSI (european
telecommunication standard institute).
5. L'impiego di standard diversi dal TETRA con l'individuazione
delle necessarie frequenze e' disciplinato da apposito regolamento.
Art. 29.
Frequenze previste per il servizio radiomobile professionale
analogico in tecnica multiaccesso autogestito
1. Le coppie di frequenza in banda VHF elencate nell'allegato E e
le coppie di frequenza in banda UHF elencate nell'allegato F possono
essere utilizzate per il servizio radiomobile professionale analogico
autogestito sia in tecnica multiaccesso che in tecnica ad accesso
singolo. I sistemi radiomobili professionali analogici in tecnica
multiaccesso possono essere realizzati utilizzando anche le frequenze
libere in banda VHF e UHF gia' attribuite al servizio radiomobile
professionale non in tecnica multiaccesso.
2. Il numero delle coppie di frequenze, da assegnare a ciascun
sistema radiomobile professionale analogico in tecnica multiaccesso
autogestito, comprendente anche le frequenze di servizio necessarie
al funzionamento del sistema stesso, e' stabilito secondo le fasce di
cui all'allegato G.
3. Rimangono valide le assegnazioni in numero maggiore di coppie
effettuate prima della data di entrata in vigore del presente
regolamento, fino alla relativa scadenza, non oltre comunque il
periodo previsto dall'articolo 31.
Art. 30.
Frequenze riservate al servizio radiomobile professionale numerico
TETRA autogestito
1. Sono riservate al servizio radiomobile professionale numerico
TETRA autogestito, di cui all'articolo 28, le frequenze indicate
nell'allegato H.
2. Ulteriori coppie di frequenze possono essere riservate con
provvedimento ministeriale al sistema di cui al comma 1 da reperire
nelle bande di frequenze previste per tali applicazioni dal piano
nazionale di ripartizione delle frequenze in accordo con la decisione
CEPT ERC/DEC (96)04.
Note all'art. 30:
La decisione CEPT ERC/DEC/(96)04 del 7 marzo 1996
concerne le bande di frequenze da designare per
l'introduzione del sistema radiomobile numerico TETRA.
Art. 31.
Adeguamento dei sistemi esistenti
1. I sistemi radiomobili professionali in tecnica multiaccesso, in
esercizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento,
devono adeguarsi alle disposizioni in esso contenute entro tre anni
dalla suddetta data.
Sezione 7
Radioamatori
Art. 32.
Definizione
1. L'attivita' di radioamatore consiste nell'espletamento di un
servizio, svolto, in linguaggio chiaro o con l'uso di codici
internazionalmente ammessi, esclusivamente su mezzo radioelettrico
anche via satellite, di istruzione individuale, di intercomunicazione
e di studio tecnico, effettuato da persone che abbiano conseguito la
relativa autorizzazione generale e che si interessano della tecnica
della radioelettricita' a titolo esclusivamente personale senza alcun
interesse di natura economica.
2. L'attivita' di radioamatore puo' essere svolta, al di fuori
della sede dell'impianto, con apparato portatile anche su mezzo
mobile, escluso quello aereo.
Art. 33.
P a t e n t e
1. Per conseguire l'autorizzazione generale per l'impianto o
l'esercizio di stazione di radioamatore e' necessario che il
richiedente sia in possesso della relativa patente di operatore, di
classe A o di classe B, di cui all'articolo 34.
2. Per il conseguimento delle patenti di cui al comma 1 devono
essere superate le relative prove di esame
Art. 34.
Tipi di autorizzazione
1. L'autorizzazione generale per l'impianto o l'esercizio di
stazione di radioamatore e' di due tipi: classe A e classe B,
corrispondenti, rispettivamente, alle classi 1 e 2 previste dalla
raccomandazione CEPT/TR 61-01, attuata con decreto del Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni 1º dicembre 1990, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 1991.
2. Il titolare di autorizzazione generale di classe A e' abilitato
all'impiego di tutte le bande di frequenze attribuite dal piano
nazionale di ripartizione delle radiofrequenze al servizio di
radioamatore ed al servizio di radioamatore via satellite con potenza
massima di 500 Watt.
3. Il titolare di autorizzazione generale di classe B e' abilitato
all'impiego delle stesse bande di frequenza di cui al comma 2,
limitatamente a quelle uguali o superiori a 30 MHz con potenza
massima di 10 Watt.
Note all'art. 34:
Le classi 1 e 2 previste dalla raccomandazione
CEPT/TR/61-0l attuata con decreto del Ministro delle poste
e delle telecomunicazioni 1º dicembre 1990, recante:
"Riconoscimento della licenza di radioamatore CEPT"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 1991
sono:
la classe 1 che corrisponde alla licenza ordinaria;
la classe 2 che corrisponde alla licenza speciale.
Art. 35.
Requisiti
1. L'impianto o l'esercizio della stazione di radioamatore sono
consentiti a chi:
a) abbia la cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea o
dello Spazio economico europeo, di Paesi con i quali siano intercorsi
accordi di reciprocita', fermo restando quanto disposto dall'articolo
2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero
sia residente in Italia;
b) abbia eta' non inferiore a sedici anni;
c) sia in possesso della relativa patente;
d) non abbia riportato condanne per delitti non colposi a pena
restrittiva superiore a due anni e non sia stato sottoposto a misure
di sicurezza e di prevenzione finche' durano gli effetti dei
provvedimenti e sempreche' non sia intervenuta sentenza di
riabilitazione.
Note all'art. 35:
Per l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, recante: "Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero" v. nelle note
all'art. 11.
Art. 36.
Dichiarazione
1. La dichiarazione di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, riguarda:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio
dell'interessato;
b) indicazione della sede dell'impianto;
c) gli estremi della patente di operatore;
d) il numero ed i tipi di apparati da utilizzare fissi, mobili e
portatili;
e) il nominativo gia' acquisito, come disposto dall'articolo 37,
comma 2;
f) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 35.
2. Alla dichiarazione sono allegate:
a) l'attestazione del versamento dei contributi dovuti per
istruttoria e per verifiche e controlli;
b) per i minorenni non emancipati, la dichiarazione di consenso e
di assunzione delle responsabilita' civili da parte di chi esercita
la patria potesta' o la tutela.
Art. 37.
Nominativo
1. A ciascuna stazione di radioamatore e' assegnato dal Ministero
delle comunicazioni un nominativo, che non puo' essere modificato se
non dal Ministero stesso.
2. Il nominativo deve essere acquisito dall'interessato prima della
presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 36, da
inoltrare entro trenta giorni dall'assegnazione del nominativo
stesso.
Art. 38.
Attivita' di radioamatore all'estero
1. I cittadini di Stati appartenenti alla Conferenza europea delle
amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT), che
siano in possesso della licenza rilasciata ai sensi della relativa
raccomandazione, sono ammessi, in occasione di soggiorni temporanei,
ad esercitare in territorio italiano la propria stazione portatile o
installata su mezzi mobili, escluso quello aereo, senza formalita' ma
nel rispetto delle norme vigenti in Italia.
2. I soggetti di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), che
intendano soggiornare nei Paesi aderenti alla CEPT, possono
richiedere all'organo competente del Ministero delle comunicazioni
l'attestazione della rispondenza della autorizzazione generale alle
prescrizioni dettate con decreto del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni 1º dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 1991.
3. L'impianto o l'esercizio della stazione di radioamatore, in
occasione di soggiorno temporaneo in Paese estero, e' soggetto
all'osservanza delle disposizioni del regolamento delle
radiocomunicazioni, delle raccomandazioni della CEPT e delle norme
vigenti nel Paese visitato.
Note all'art. 38:
- Per il decreto del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni 1º dicembre 1990, v. nelle note all'art.
34.
Art. 39.
Calamita' - contingenze particolari
1. L'Autorita' competente puo', in caso di pubblica calamita' o per
contingenze particolari di interesse pubblico, autorizzare le
stazioni di radioamatore ad effettuare speciali collegamenti oltre i
limiti stabiliti dall'articolo 32.
Art. 40.
Assistenza
1. Puo' essere consentita ai radioamatori di svolgere attivita' di
radioassistenza in occasione di manifestazioni sportive, previa
tempestiva comunicazione al Ministero delle comunicazioni del
nominativo dei radioamatori partecipanti, della localita', della
durata e dell'orario dell'avvenimento.
Art. 41.
Stazioni ripetitrici
1. Le associazioni a carattere nazionale dei radioamatori
legalmente costituite possono conseguire, nel rispetto delle
disposizioni recate dall'articolo 8, commi 1, 2, e 38,
l'autorizzazione generale per l'installazione o l'esercizio:
a) di stazioni ripetitrici analogiche e numeriche;
b) di impianti automatici di ricezione, memorizzazione,
ritrasmissione o instradamento di messaggi;
c) di impianti destinati ad uso collettivo.
2. L'installazione o l'esercizio di stazioni di radiofari ad uso
amatoriale sono soggetti a comunicazione; la stazione deve essere
identificata dal nominativo di cui all'articolo 37 relativo al
radioamatore installatore seguito dalla lettera B preceduta da una
sbarra.
Art. 42.
Autorizzazioni speciali
1. Oltre che da singole persone fisiche, l'autorizzazione generale
per l'impianto o l'esercizio di stazione di radioamatore puo' essere
conseguita da:
a) universita';
b) scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado,
statali e legalmente riconosciuti, ad eccezione delle scuole
elementari; la relativa dichiarazione deve essere inoltrata tramite
il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, che
deve attestare la qualifica della scuola o dell'istituto;
c) scuole e corsi d'istruzione militare per i quali la
dichiarazione viene presentata dal Ministero della difesa;
d) sezioni delle associazioni nazionali dei radioamatori
legalmente costituite;
e) enti pubblici territoriali per finalita' concernenti le loro
attivita' istituzionali.
2. L'esercizio della stazione deve, nei detti casi, essere affidata
ad operatori nominativamente indicati nella dichiarazione, di eta'
non inferiore ad anni 18, muniti di patente e dei requisiti richiesti
dall'articolo 35 per il conseguimento dell'autorizzazione generale
connessa all'impianto od all'esercizio di stazione di radioamatore.
Art. 43.
Ascolto
1. E libera l'attivita' di solo ascolto sulla gamma di frequenze
attribuite al servizio di radioamatore.
Sezione 8
Art. 44.
Banda cittadina-CB
1. Le comunicazioni in "banda cittadina", previa la dichiarazione
di cui all'articolo 8, comma 6, sono consentite ai cittadini di eta'
non inferiore ai 14 anni dei Paesi dell'Unione europea o dello Spazio
economico europeo ovvero dei Paesi con i quali siano intercorsi
accordi di reciprocita', fermo restando quanto disposto dall'articolo
2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche'
ai soggetti residenti in Italia.
2. Non e' consentita l'attivita' di cui al comma 1 a chi abbia
riportato condanna per delitti non colposi a pena restrittiva
superiore a due anni ovvero sia stato sottoposto a misure di
sicurezza e di prevenzione, finche' durano gli effetti dei
provvedimenti e sempreche' non sia intervenuta sentenza di
riabilitazione.
3. La dichiarazione riguarda:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio
dell'interessato;
b) indicazione della sede dell'impianto;
c) il numero ed i tipi di apparati che si intendono utilizzare,
fissi, mobili e portatili;
d) l'assenza di condizioni ostative di cui al comma 2.
4. Alla dichiarazione sono allegate:
a) l'attestazione del versamento dei contributi dovuti per
l'istruttoria e per verifiche e controlli;
b) per i minorenni non emancipati, la dichiarazione di consenso e
di assunzione delle responsabilita' civili da parte di chi esercita
la patria potesta' o la tutela.
5. In caso di calamita' coloro che effettuano comunicazioni in
"banda cittadina" possono partecipare alle operazioni di soccorso su
richiesta delle autorita' competenti.
Note all'art. 44:
- Per l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, recante: "Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero" v. nelle note
all'art. 11.
Capo II
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 45
Estensione
1. Ai sensi dell'articolo 20-bis della legge 15 marzo 1997, n. 59,
le disposizioni degli articoli 217, 218, 240, 398, 399, 401, 402,
403, 404 e 405 del codice postale e delle telecomunicazioni,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973,
n. 156, e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese alle
corrispondenti fattispecie disciplinate dal presente regolamento per
le quali e' richiesta la licenza individuale o l'autorizzazione
generale.
Note all'art. 45:
- L'art. 20-bis della legge 15 marzo 1997, n. 59,
recante: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa" e' il seguente:
"20-bis. - 1. I regolamenti di delegificazione possono
disciplinare anche i procedimenti amministrativi che
prevedono obblighi la cui violazione costituisce illecito
amministrativo e possono, in tale caso, alternativamente:
a) eliminare o modificare detti obblighi, ritenuti
superflui o inadeguati alle esigenze di semplificazione del
procedimento; detta eliminazione comporta l'abrogazione
della corrispondente sanzione amministrativa;
b) riprodurre i predetti obblighi; in tale ipotesi,
le sanzioni amministrative previste dalle norme legislative
si applicano alle violazioni delle corrispondenti norme
delegificate, secondo apposite disposizioni di rinvio
contenute nei regolamenti di semplificazione".
- Il testo degli articoli 217, 218, 240, 398, 399, 401,
402, 403, 404, 405 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, recante: "Approvazione
del testo unico delle disposizioni legislative in materia
postale, di bancoposta e di telecomunicazioni" e' il
seguente:
"Art. 217 (Traffico ammesso - Trasgressioni -
Sanzioni). - Il titolare di concessione ad uso privato puo'
utilizzare i mezzi di telecomunicazioni cui si riferisce la
concessione stessa, soltanto per trasmissioni riguardanti
attivita' di pertinenza propria, con divieto di effettuare
traffico per conto terzi. Nei casi di calamita' naturali od
in analoghe situazioni di pubblica emergenza, a seguito
delle quali risultino interrotte le normali comunicazioni
telegrafiche o telefoniche, l'amministrazione puo'
affidare, per la durata dell'emergenza, ai concessionari di
telecomunicazioni ad uso privato, lo svolgimento di
traffico di servizio dell'amministrazione stessa, o
comunque inerente alle operazioni di soccorso ed alle
comunicazioni sullo stato e sulla ricerca di persone e di
cose.
Le norme particolari per lo svolgimento dei servizi, di
cui al comma precedente, saranno emanate con decreto del
Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il
consiglio di amministrazione.
"Art. 218 (Violazione degli obblighi). - Salvo che il
fatto costituisca reato punibile con pena piu' grave,
chiunque stabilisce od esercita impianti di
telecomunicazioni per finalita' o con modalita' diverse da
quelle indicate negli atti di concessione, e' punito con la
sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 400.000.
I contravventori che, per effetto della infrazione
commessa, si sono sottratti al pagamento di un maggior
canone, sono tenuti a corrispondere una somma pari al
doppio del corrispettivo a cui si sono sottratti; tale
somma non potra' essere inferiore a L. 20.000.
Per ogni altra violazione di obblighi della
concessione, l'amministrazione puo' imporre il pagamento di
una penale nella misura prevista dal regolamento o
nell'atto di concessione.
a' fatta salva, in ogni caso, la facolta' della
amministrazione di disporre la sospensione in via cautelare
e di pronunciare la decadenza della concessione".
"Art. 240 (Turbative ai servizi di
telecomunicazioni). - Fermo restando quanto previsto
dall'art. 23 del presente decreto, e' vietato arrecare
disturbi o causare interferenze alle telecomunicazioni ed
alle opere ad esse inerenti.
Nei confronti dei trasgressori provvedono direttamente,
in via amministrativa, i direttori dei circoli delle
costruzioni telegrafiche e telefoniche, ed i capi degli
ispettorati di zona della Azienda di Stato per i servizi
telefonici, competenti per territorio".
"Art. 398 (Prevenzione ed eliminazione dei disturbi
alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni). - a'
vietato costruire od importare nel territorio nazionale, a
scopo di commercio, usare od esercitare, a qualsiasi
titolo, apparati od impianti elettrici, radioelettrici o
linee di trasmissione di energia elettrica non rispondenti
alle norme stabilite per la prevenzione e per la
eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle
radioricezioni.
All'emanazione di dette norme, che determinano anche il
metodo da seguire per l'accertamento della rispondenza, si
provvede con decreto del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in
conformita' alle direttive delle Comunita' europee.
L'immissione in commercio e l'importazione a scopo di
commercio dei materiali indicati nel primo comma sono
subordinate al rilascio di una certificazione, di un
contrassegno, di una attestazione di rispondenza ovvero
alla presentazione di una dichiarazione di rispondenza nei
modi da stabilire con il decreto di cui al secondo comma.
Con decreto del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e'
effettuata la designazione degli organismi o dei soggetti
che rilasciano i contrassegni o gli attestati di
rispondenza previsti dal precedente comma".
"Art. 399 (Sanzioni). - Chiunque contravvenga alle
disposizioni di cui al precedente art. 398 e' punito con
sanzione amministrativa da lire 15.000 a lire 300.000.
Qualora il contravventore appartenga alla categoria dei
costruttori o degli importatori di apparati o impianti
elettrici o radioelettrici, si applica la sanzione
amministrativa da lire 50.000 a lire 100.000, oltre alla
confisca dei prodotti e delle apparecchiature non conformi
alla certificazione di rispondenza di cui al precedente
art. 398".
"Art. 401 (Esecuzione di impianti radioelettrici non
autorizzati). - Chiunque esegua impianti radioelettrici per
conto di chi non sia munito di concessione quando questa
sia richiesta ai sensi del presente decreto, e' punito con
la sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 400.000".
"Art. 402 (Costruzione, uso ed esercizio di impianti
radioelettrici. Norme applicabili). - Le norme di cui ai
precedenti articoli 398, 399 e 400 si applicano anche nel
caso di costruzione, uso ed esercizio di apparati, impianti
ed apparecchi radioelettrici che producano, o siano
predisposti per produrre, emissioni su frequenze o con
potenze diverse da quelle ammesse, per il servizio cui sono
destinati, dai regolamenti internazionali e dalle
disposizioni nazionali o dagli atti di concessione".
"Art. 403 (Detenzione abusiva di apparecchi
radiotrasmittenti). - Chiunque detenga apparecchi
radiotrasmittenti senza averne fatta preventiva denuncia
all'autorita' locale di pubblica sicurezza e
all'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni,
e' punito con la sanzione amministrativa da lire 10.000 a
lire 200.000.
L'obbligo della denuncia non incombe sui titolari di
concessioni rilasciate ai sensi del presente decreto".
"Art. 404 (Uso di nominativi falsi o alterati. -
Sanzioni). - Chiunque, anche se munito di regolare licenza,
usi nelle radiotrasmissioni nominativi falsi o alterati o
soprannomi non dichiarati, e' punito con la sanzione
amministrativa da lire 20.000 a lire 400.000 se il fatto
non costituisca reato piu' grave.
Alla stessa pena e' sottoposto chiunque usi nelle
stazioni radioelettriche una potenza superiore a quella
autorizzata dalla licenza od ometta la tenuta e
l'aggiornamento del registro di stazione".
"Art. 405 (Impianti od apparecchi radiotelegrafici
installati nelle navi ed aerei nazionali - Inosservanza di
norme - Sanzioni). - Le sanzioni previste dai precedenti
articoli 403 e 404 si applicano anche se i fatti siano
commessi a bordo di navi o aerei nazionali.
Indipendentemente dall'azione penale, l'amministrazione
delle poste e delle telecomunicazioni puo' provvedere
direttamente, a spese del contravventore, a rimuovere
l'impianto abusivo ed al sequestro degli apparecchi".
- L'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, concernente: "Regolamento
recante norme per la semplificazione dei procedimenti
relativi al rilascio delle comunicazioni e delle
informazioni antimafia" e' il seguente:
"1. Fuori dei casi previsti dall'art. 10, i contratti e
subcontratti relativi a lavori o forniture dichiarati
urgenti ed i provvedimenti di rinnovo conseguenti a
provvedimenti gia' disposti, sono stipulati, autorizzati o
adottati previa acquisizione di apposita dichiarazione con
la quale l'interessato attesti che nei propri confronti non
sussistono le cause di divieto, di decadenza o di
sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965,
n. 575. La sottoscrizione della dichiarazione deve essere
autenticata con le modalita' dell'art. 20 della legge
4 gennaio 1968, n. 15".
- L'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575,
recante: "Disposizioni contro la mafia" e' il seguente:
"Art. 10. - 1. Le persone alle quali sia stata
applicata con provvedimento definitivo una misura di
prevenzione non possono ottenere:
a) licenze o autorizzazioni di polizia e di
commercio;
b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse
inerenti nonche' concessioni di beni demaniali allorche'
siano richieste per l'esercizio di attivita'
imprenditoriali;
c) concessioni di costruzione, nonche' di costruzione
e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione
e concessioni di servizi pubblici;
d) iscrizioni negli albi di appaltatori o di
fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica
amministrazione e nell'albo nazionale dei costruttori, nei
registri della camera di commercio per l'esercizio del
commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari
astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;
e) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto
autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo
svolgimento di attivita' imprenditoriali, comunque
denominati;
f) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed
altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate,
concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti
pubblici o delle Comunita' europee, per lo svolgimento di
attivita' imprenditoriali.
2. Il provvedimento definitivo di applicazione della
misura di prevenzione determina la decadenza di diritto
dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni,
abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonche' il
divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo
fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi
riguardanti la pubblica amministrazione e relativi
subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli
a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le
autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le
iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti.
3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il
tribunale, se sussistono motivi di particolare gravita',
puo' disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi
1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle
erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai
medesimi commi, Il provvedimento del tribunale puo' essere
in qualunque momento revocato dal giudice procedente e
perde efficacia se non e' confermato con il decreto che
applica la misura di prevenzione.
4. Il tribunale dispone che i divieti e le decadenze
previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di
chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di
prevenzione nonche' nei confronti di imprese, associazioni,
societa' e consorzi di cui la persona sottoposta a misura
di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi
modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono
efficaci per un periodo di cinque anni.
5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad
eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed
esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1
le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo
possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per
effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di
sostentamento all'interessato e alla famiglia.
5-bis. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo,
attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti gia'
disposti, ovvero di contratti derivati da altri gia'
stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le
autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le
abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non
possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei
contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non puo'
essere consentita a favore di persone nei cui confronti e'
in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data
preventiva comunicazione al giudice competente, il quale
puo' disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le
sospensioni previsti a norma del comma 3.
A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi
restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e,
comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla
data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla
comunicazione.
5-ter. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano
anche nei confronti delle persone condannate con sentenza
definitiva o, ancorche' non definitiva, confermata in grado
di appello, per uno dei delitti di cui all'art. 51, comma
3-bis, del codice di procedura penale.".
- Per il decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, v.
nelle note all'art. 7.
Art. 46.
Abrogazione
1. Sono abrogati gli articoli 189, 192, 215, 337 e 409 del codice
postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.
2. La restituzione della cauzione, dopo l'accertamento della
regolarita' dei pagamenti, e' effettuata dal Ministero delle
comunicazioni entro un anno dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento.
Art. 47.
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il 1º gennaio 2002,
salvo per cio' che concerne il servizio radiomobile professionale
numerico TETRA autogestito o per quanto diversamente previsto dal
presente regolamento.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. a' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 5 ottobre 2001
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Gasparri, Ministro delle comunicazioni
Buttiglione, Ministro per le politiche
comunitarie
Ruggiero, Ministro degli affari esteri
Martino, Ministro della difesa
Castelli, Ministro della giustizia
Marzano, Ministro delle attivita'
produttive
Scajola, Ministro dell'interno
Moratti, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Lunardi, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 7 Comunicazioni, foglio n. 209
Per contattarci
scrivete a
club22@iperbole.bologna.it
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